Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 20/11/1988, residente in V. S. SONNINO, 10/2 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MORINI DEBORAH (C.F.
, che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 10/07/1986, residente in V. PERGOLESI 39/31 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MORINI DEBORAH (C.F.
, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
23.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine
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Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 26/07/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I ricorrenti vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2 2) La Signora ha già provveduto a lasciare la casa Parte_1
coniugale, corrente in Genova, Via G.B. Pergolesi n. 39/31, unitamente ai figli minori e con il consenso del Sig. Per_1 Per_2 Parte_2
3) L'abitazione corrente in Genova, Via G.B. Pergolesi n. 39/31 (già casa coniugale) di proprietà esclusiva del marito, rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo con attuali arredi e suppellettili;
4) La Signora ha già trasferito la residenza propria e dei Parte_1 figli minori e presso l'abitazione corrente in Genova, Via S. Per_1 Per_2
Sonnino n. 10/2 (condotta in locazione ad uso abitativo). In ordine a tale incombente, il Signor dichiara sin d'ora di avere prestato Parte_2
consenso al trasferimento di residenza dei figli minori presso la madre, sottoscrivendo la documentazione necessaria presso gli uffici anagrafici del
Comune di Genova;
5) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé liberamente i minori alternandosi con la madre, in base ai turni di lavoro di entrambi i genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
6) In caso di contrasto, i ricorrenti si impegnano sin d'ora, al rispetto della seguente regolamentazione delle frequentazioni:
- Il week end (dal venerdì dopo la fine della scuola fino alla domenica ora di cena) seguirà il criterio di una serena alternanza, il tutto tenendo sempre conto delle esigenze dei minori e dei turni lavorativi dei genitori;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale con PE (nella settimana di propria competenza nel week end) e di due giorni, eventualmente anche con PE (nella settimana di competenza della madre del week end);
7) Le festività di calendario seguiranno il criterio di una serena alternanza. Nel periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere periodi di ferie con i figli di giorni quindici anche non consecutivi, impegnandosi a concordare per tempo di anno in anno le date secondo le rispettive esigenze lavorative;
3 8) I ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei figli minori e Per_1
, ciascuno nel proprio periodo di competenza trascorso con i minori e ciò Per_2
tenuto conto dei redditi di entrambe le parti, delle frequentazioni pressoché paritarie dei figli con ciascun genitore, nonché dei successivi punti n.ri 8 e 9;
9) Stante la prevalente collocazione dei figli presso la madre, i coniugi concordano che gli importi di Assegno Unico (pari ad € 467,00 mensili alla data del presente atto) saranno di spettanza al 100% della madre Signora Pt_1
.
[...]
10) Ove per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti, l'importo a titolo di
Assegno unico universale per i figli (o eventuale contributo pubblico che dovesse sostituire l'attuale istituto erogato dall'INPS) fosse revocato o ridotto, il
Sig. sarà tenuto a corrispondere alla Signora Parte_2 Pt_1
assegno di mantenimento per i figli minori, pari alla differenza tra
[...] quanto attualmente percepito dalla madre a titolo di Assegno Unico (€ 467,00) e l'importo minore effettivamente in futuro corrisposto. L'eventuale contributo paterno al mantenimento dei figli di cui alla presente condizione, sarà da corrispondere dal Sig. lla Signora entro il giorno 5 di Pt_2 Pt_1
ogni mese a mezzo bonifico, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e decorrenza contestuale al mese di variazione/revoca dell'importo da parte dell'INPS.
11) Le spese straordinarie per i figli saranno di spettanza pari al 50% ciascuno, ivi comprese l'eventuale spesa per i pasti scolastici, per il resto richiamando l'applicazione dei principi di cui al Verbale di riunione della Sezione Quarta di
Codesto Tribunale datato 16.09.2016. In caso di spesa straordinaria di importo superiore ad € 100,00 i genitori concordano sin d'ora di precostituire in anticipo la detta somma ciascuno per il proprio 50%; nei casi delle altre spese i genitori si impegnano a rendicontare le spese assunte in favore dei figli con cadenza bimestrale;
12) Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando a qualunque richiesta a titolo di contributo al proprio mantenimento e alimentare;
4 13) I ricorrenti autorizzano il consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per le espatrio dei figli minori;
14) Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo le parti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore aspetto economico e patrimoniale discendente dal matrimonio dichiarando rispettivamente di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro;
15) Le condizioni di cui sopra per espressa volontà delle parti, saranno reciprocamente valide ed efficaci sin dalla data della relativa sottoscrizione”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 251, Parte II, Serie A VOL. 1,
Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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