TAR
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01738/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02666 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01738/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2025, proposto da EL TO, rappresentata e difesa da sé stessa, che si dichiara antistataria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 928/2025 di questo TAR, depositata il
30.04.2025. N. 01738/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l'ottemperanza dell'amministrazione (Comune di Palermo) al giudicato formatosi sulla sentenza n.
928/2025 di questo TAR, depositata il 30.04.2025.
In fatto espone:
- che con la predetta sentenza, il Comune di Palermo è stato condannato: i) ad ostendere il documento oggetto dell'istanza di accesso agli atti illegittimamente negato; ii) a rifondere in favore dell'odierna ricorrente, distrattaria, le spese di giudizio per un importo pari ad € 2.094,00 (di cui € 1.500,00 onorario; € 225,00 spese generali
15%; € 69,00 cassa 4%; € rimborso 300,00 contributo unificato);
- che la sentenza è stata notificata il 30.04.2025;
- che, ad oggi, il Comune è rimasto inerte avuto riguardo al segmento di interesse azionato con il presente giudizio (relativo al pagamento delle spese);
- che si è formato il giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 gg. dalla notifica della sentenza.
Domanda, in conclusione:
- che il Comune intimato sia condannato al pagamento: i) della somma di euro €
2.094,00; ii) di una somma a titolo di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del giudicato pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo e, inoltre, di una somma di danaro, ritenuta di giustizia al resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, N. 01738/2025 REG.RIC.
ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010;
- che venga nominato un Commissario ad Acta in caso di perdurante inadempienza.
2.- Si costituiva il Comune di Palermo, che concludeva per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso nel merito, evidenziando in ogni caso che era già stato attivato il procedimento interno per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria.
3.- La ricorrente, con memoria del 28.10.2025, insisteva negli assunti difensivi e chiedeva, anche laddove nelle more del giudizio fosse intervenuto il pagamento delle somme, la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio oltre che l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.
4.- Con atto del 28.11.2025, il Comune di Palermo partecipava la conclusione del procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'avvenuta emissione del mandato di pagamento in favore della ricorrente.
5.- Alla camera di consiglio del 2.12.2025, la ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta di condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio oltre che per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.
Il ricorso veniva conseguentemente trattenuto in decisione.
6.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, in ragione delle prospettazioni di parte ricorrente di cui al par. 5.
7.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Palermo (e sono liquidate in dispositivo), in ragione del fatto che la ricorrente ha dovuto instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il bene della vita (rectius, l'amministrazione non ha adempiuto tempestivamente al dictum giudiziale). N. 01738/2025 REG.RIC.
Pur tuttavia, il Collegio non ritiene applicabile né l'istituto della penalità di mora (in ragione dell'intervenuta esecuzione della sentenza) nè la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., atteso che:
- si tratta di una recente pronuncia rispetto alla quale il Comune ha comunque fornito, in tempi ragionevoli, una risposta in chiave favorevole alla ricorrente, seguendo il previsto iter di iscrizione del debito fuori bilancio;
- la tardiva esecuzione della sentenza (ottenuta dalla ricorrente solamente nelle more del presente giudizio e - anche - in ragione della pendenza dello stesso) non deriva da un comportamento di grave negligenza del Comune, il quale ha comunque tenuto una puntuale corrispondenza con l'interessata, informandola costantemente sullo stato del procedimento a valle della pubblicazione del provvedimento giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi MO, Referendario, Estensore N. 01738/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Pierluigi MO
IL PRESIDENTE
VA NE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/12/2025
N. 02666 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01738/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2025, proposto da EL TO, rappresentata e difesa da sé stessa, che si dichiara antistataria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 928/2025 di questo TAR, depositata il
30.04.2025. N. 01738/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l'ottemperanza dell'amministrazione (Comune di Palermo) al giudicato formatosi sulla sentenza n.
928/2025 di questo TAR, depositata il 30.04.2025.
In fatto espone:
- che con la predetta sentenza, il Comune di Palermo è stato condannato: i) ad ostendere il documento oggetto dell'istanza di accesso agli atti illegittimamente negato; ii) a rifondere in favore dell'odierna ricorrente, distrattaria, le spese di giudizio per un importo pari ad € 2.094,00 (di cui € 1.500,00 onorario; € 225,00 spese generali
15%; € 69,00 cassa 4%; € rimborso 300,00 contributo unificato);
- che la sentenza è stata notificata il 30.04.2025;
- che, ad oggi, il Comune è rimasto inerte avuto riguardo al segmento di interesse azionato con il presente giudizio (relativo al pagamento delle spese);
- che si è formato il giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 gg. dalla notifica della sentenza.
Domanda, in conclusione:
- che il Comune intimato sia condannato al pagamento: i) della somma di euro €
2.094,00; ii) di una somma a titolo di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del giudicato pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo e, inoltre, di una somma di danaro, ritenuta di giustizia al resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, N. 01738/2025 REG.RIC.
ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010;
- che venga nominato un Commissario ad Acta in caso di perdurante inadempienza.
2.- Si costituiva il Comune di Palermo, che concludeva per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso nel merito, evidenziando in ogni caso che era già stato attivato il procedimento interno per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria.
3.- La ricorrente, con memoria del 28.10.2025, insisteva negli assunti difensivi e chiedeva, anche laddove nelle more del giudizio fosse intervenuto il pagamento delle somme, la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio oltre che l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.
4.- Con atto del 28.11.2025, il Comune di Palermo partecipava la conclusione del procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio e l'avvenuta emissione del mandato di pagamento in favore della ricorrente.
5.- Alla camera di consiglio del 2.12.2025, la ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta di condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio oltre che per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.
Il ricorso veniva conseguentemente trattenuto in decisione.
6.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, in ragione delle prospettazioni di parte ricorrente di cui al par. 5.
7.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Palermo (e sono liquidate in dispositivo), in ragione del fatto che la ricorrente ha dovuto instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il bene della vita (rectius, l'amministrazione non ha adempiuto tempestivamente al dictum giudiziale). N. 01738/2025 REG.RIC.
Pur tuttavia, il Collegio non ritiene applicabile né l'istituto della penalità di mora (in ragione dell'intervenuta esecuzione della sentenza) nè la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., atteso che:
- si tratta di una recente pronuncia rispetto alla quale il Comune ha comunque fornito, in tempi ragionevoli, una risposta in chiave favorevole alla ricorrente, seguendo il previsto iter di iscrizione del debito fuori bilancio;
- la tardiva esecuzione della sentenza (ottenuta dalla ricorrente solamente nelle more del presente giudizio e - anche - in ragione della pendenza dello stesso) non deriva da un comportamento di grave negligenza del Comune, il quale ha comunque tenuto una puntuale corrispondenza con l'interessata, informandola costantemente sullo stato del procedimento a valle della pubblicazione del provvedimento giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi MO, Referendario, Estensore N. 01738/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Pierluigi MO
IL PRESIDENTE
VA NE
IL SEGRETARIO