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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4527/2022 R.G. vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Molica e Santa Durante per procura in calce all'atto di appello e giusta deliberazione della Giunta comunale n.
265/2022;
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco ER, per procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione;
-APPELLATA -
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 853/2022 depositata il Parte_1
24.05.2022.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 853/2022 con la quale il Giudice di Pace di ha Parte_1 accolto la domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. proposta da e condannato l' -odierno appellante- al risarcimento del Controparte_1 CP_2
1 danno non patrimoniale e patrimoniale pari ad € 4.757,05, oltre interessi legali dalla data del sinistro e al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di Catanzaro ed in accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni già rassegnate dal nel giudizio di primo grado e che qui di seguito si ritrascrivono: 1) Parte_1 preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della domanda per sua estrema genericità; 2) nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto 3) in caso di accertamento di responsabilità, salvo gravame, riconoscere e dichiarare il concorso di colpa con gli attori per i motivi di cui in narrativa;
”.
Il appellante ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: per Pt_1 violazione ed errata applicazione dell'art. 246 c.p.c., perché il teste Avv. AN ER in qualità di sostituito del difensore dell'appellata ha insistito nell'ammissione della prova testimoniale per la quale era stata indicata come teste;
per errata valutazione dell'eccezione della culpa in vigilando ed errata applicazione dell'art. 2048 c.c. e 2051 c.c..
Con comparsa del 18/3/2023, si è costituita contestando le Controparte_1 argomentazioni svolte dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 03.06.2024 è stata disposta la mediazione demandata della controversia.
Atteso l'esito negativo della mediazione, la causa, all'udienza del 21.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La vicenda per cui è causa può essere così riassunta:
- ha citato dinanzi il Giudice di Pace di Catanzaro il Controparte_1 Parte_1
, chiedendo l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c. per il sinistro occorsole mentre percorreva il marciapiede sul viadotto Kennedy, in direzione Piazza Stocco sul quale inciampava a causa dalla mancanza di parte della pavimentazione, riportando un'infrazione cuboide al piede sinistro diagnosticatele dal Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Pugliese -
Ciaccio;
2 - che il costituitosi ha dedotto l'insussistenza degli elementi Parte_1
costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. e la riconducibilità del sinistro al comportamento colposo del genitore esercente la potestà genitoriale sul danneggiato;
- che il Giudice di Pace di con la sentenza n. 853/2022 ha accolto la Parte_1
domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. proposta dall'appellata e condannato l'appellante al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale pari ad € 4.757,05, oltre interessi legali dalla data del sinistro e al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Prima di procedere all'esame del merito va rilevato:
- che l'impugnazione della sentenza è avvenuta nel termine di sei mesi non essendo stata notificata e, pertanto, l'appello è tempestivo;
- che l'appello è connotato da specificità e non deve essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Le censure poste alla base del gravame, in specie, violazione dell'art. 246 c.p.c., sulla incapacità a deporre dell'Avv. AN ER;
di errata valutazione dell'eccezione della culpa in vigilando dei genitori della danneggiata ex art. 2048 nonché della responsabilità ex art. 2051
c.c. sono infondate e, pertanto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Orbene, in tema di incapacità a testimoniare dell'Avvocato per incompatibilità tra l'ufficio di difensore e di testimone nel medesimo processo occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incapacità si configura quando vi sia contestualità nello svolgimento delle funzioni di difensore e di testimone. Il testimone è incapace a deporre quando ha un interesse giuridico personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati e non quando il teste ha un interesse di mero fatto a che la causa sia decisa in un determinato modo (cfr. Cass. n. 21418 del 2015; n. 2075 del
2013, e, di recente, Cass., civ. sez. VI, ord. n. 29301/2017).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “Non è, pertanto, fondata la deduzione dell'incapacità a testimoniare dell'Avvocato riferita alla riscossione della parcella per l'attività professionale svolta, in quanto lo stesso non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l'intervento, sia pur soltanto ad adiuvandum nel processo (Cass. n. 16151 del 2010; n. 4984 del 2001).
3. Né sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello del difensore, che, come nella specie, abbia rinunciato al
3 mandato prima di deporre. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16151 del
2010 cit., con richiami a giurisprudenza costituzionale e penale;
cfr. da ultimo Cass. penale 28/03/2017,
n. 22954) richiamata, anche, in seno alla decisione, non sussiste l'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone, mentre non vi è base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero, come nella specie, l'esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo. Anche in questa sede civile, va ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche.
(cfr. Cass., civ. sez. VI, ord. n. 29301/2017).
Nella fattispecie, l'Avv. AN ER ha assunto la veste di difensore in sostituzione dell'avvocato di nella sola udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Controparte_1
Pertanto, dall'applicazione dei superiori principi al caso di specie deve rilevarsi che l'Avv.
AN ER, avendo reso testimonianza nell'udienza successiva a quella in cui aveva svolto la difesa su delega dell'avvocato di parte attrice non ha contestualmente svolto le due funzioni di teste e difensore, essendosi spogliata in quella udienza del ruolo di difensore seppure solo in sostituzione dell'Avvocato di parte attrice.
Ne discende che correttamente il Giudice di Prime Cure ha dichiarato l'ammissibilità della prova testimoniale, valutandola come idonea prova ai fini della decisione.
Ciò posto, in ordine all'errata valutazione da parte del Giudice di prime cure relativa alla culpa in vigilando dei genitori della danneggiata nella causazione del sinistro, si ritiene che il Giudice di
Pace abbia correttamente valutato la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità del
, con esclusione di alcun profilo di concorrente responsabilità dei genitori Parte_1 della minora infortunata.
Occorre infatti osservare che la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha, di recente, affermato che la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e non presuntiva e che per la sua configurazione l'attore è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
4 inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
Inoltre, ha precisato che le modifiche improvvise della struttura della cosa (divengono con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere. (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
Successivamente la Cassazione è di nuovo intervenuta sul punto e, nel richiamare i principi enucleati dalle Sezioni Unite, ha precisato che: “…nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie
(non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale
(fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne
l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente
(sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
”. (cfr. Cass., Civ., sez. III, ord. n. 16225/2023).
5 Pertanto, dall'applicazione dei superiori principi alla fattispecie deve rilevarsi che il Giudice di
Pace di Catanzaro ha correttamente attribuito la responsabilità esclusiva dell'accaduto al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
Infatti, tale convincimento è stato raggiunto sulla base di una serie di considerazioni.
Dall'esame delle testimonianze rese, è emerso che la caduta di si era verificata Controparte_1 mentre percorreva di sera e al buio il viadotto Kennedy e che all'epoca dei fatti, essendo minorenne, era accompagnata e tenuta per mano dagli zii.
In particolare, il teste in sede di escussione all'udienza del 06.10.2020 ha dichiarato Testimone_1 che: “Sono zio della minore Nel mese di marzo del 2018, non ricordo la data precisa, Controparte_1 verso le ore 19:30, era buio, percorrevo il viadotto Kennedy con mia moglie AN ER e la nostra nipote
che tenevamo per mano. Ad un certo punto la bambina è inciampata in un punto in cui il Controparte_1 marciapiede era sconnesso in quanto mancava una lastra di porfido della pavimentazione. … Confermo che il marciapiede aveva un dislivello e non vi era alcuna segnalazione del pericolo la bambina si è accasciata sul piede sinistro ed avvertiva un forte dolore e non riusciva a poggiare il piede a terra, mi ha chiesto di accompagnarla a casa della madre.”.
Nello stesso senso la teste AN ER all'udienza del 06.10.2020 ha dichiarato che: “Sono la zia della minore Nell'autunno del 2018, anzi non ricordo precisamente se autunno o Controparte_1 primavera, ricordo che era una stagione mite, intorno alle 22:00 percorrevo insieme a mio marito e Testimone_1 mia nipote il viadotto Kennedy, in direzione Piazza Stocco. A un certo punto la bambina è Controparte_1 inciampata su un dislivello del marciapiede causato dalla mancanza di una mattonella. Non era presente alcun cartello di pericolo o altra segnalazione. … Confermo che la bambina sentiva un forte dolore e non riusciva a poggiare il piede sinistro. Mia nipote mi ha chiesto di essere accompagnata a casa dalla madre. “.
Il nesso di derivazione causale dell'evento lesivo con la res è stato poi confermato dal
Consulente tecnico d'ufficio, il quale ha accertato che: “Si ritiene che in seguito al sinistro del
03.03.2018 la minore ha riportato Distorsione caviglia sinistra con infrazione del cuboide. Controparte_1
Le suddette lesioni possono essere ascritte causalmente al sinistro denunciato. Soddisfatti, pertanto, risultano essere i principali criteri medico – legali in tema di nesso causale e segnatamente il criterio cronologico (l'evento è antecedente alle lesioni riportate e l'intervallo di tempo tra l'azione lesiva e la comparsa delle manifestazioni cliniche è compatibile), topografico (l'interessamento del trauma indiretto alla caviglia sinistra sono compatibili con la tipologia dell'evento), modale (vi è corrispondenza tra la sede di applicazione del trauma, per come descritto e le modalità di comparsa delle lesioni) e quali – quantitativo (l'efficienza lesiva è stata quali e
6 quantitativamente idonea a cagionare il danno), di continuità fenomenica (la catena degli eventi e delle successive cure del caso ha evidenziato soluzione di continuità nei trattamenti diagnostico – terapeutici), di esclusione di altre cause (è acclarata la presenza di causa unica e sufficiente, ossia traumatica). A tali lesioni sono residuati postumi che, dato il periodo intercorso e la natura, sono da considerarsi permanenti ed evolutivi.”. (cfr. pag. 9
CTU).
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra richiamato e del compendio probatorio emerso in primo grado, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto la relazione con la res quale unica causa determinante l'evento lesivo, non avendo fornito il la prova Parte_1 liberatoria del comportamento colposo degli zii della danneggiata, quali tutori in quel momento della minore e, quindi, di una condotta oggettivamente imprevedibile ed Controparte_1 oggettivamente imprevenibile da parte dell'Ente medesimo.
Al contrario, l'appellata ha dimostrato di avere percorso il viadotto Kennedy durante la notte, in condizioni di scarsa visibilità in compagnia dei suoi zii che la tenevano per mano.
Ebbene, a fronte delle deposizioni testimoniali offerte dall'appellata, il Parte_1 non ha dimostrato a sua volta il contrario.
Quindi, alla luce di quanto sopra delineato l'appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Infine, si rileva che la predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15.11.2013, n.257759 e Cass. ord. n. 26929/2024).
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (03.03.2018), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T..
Sulle spese di mediazione deve osservarsi che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 13 del d.lgs. 28/2010 esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince che anche le
7 spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda (cfr. Cass., Civ. sez. II, ord. n.
5389/2024).
Nella fattispecie risulta allegata da parte attrice la prova dell'esborso della domanda di mediazione e, pertanto, parte soccombente va condannata al rimborso di € 190,00 a titolo di spese di mediazione (cfr. allegati alla comparsa conclusionale dell'appellata).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, individuato in quelle per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 a € 5.200,00.
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così dispone:
- conferma la sentenza n. 853/2022 emessa dal Giudice di Pace di , depositata il Parte_1
24.05.2022;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento nei confronti di al pagamento degli interessi compensativi al Controparte_1 tasso legale sul risarcimento danni liquidato in primo grado, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (03.03.2018), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T.;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di mediazione nei confronti di Controparte_1 complessivamente quantificate in € 190,00;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di complessivamente Controparte_1 quantificate in € 2.552,00 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge nonché condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado così come già quantificate e
8 pone definitivamente a carico dell'appellante le spese e competenze di CTU come liquidate con separato decreto del Giudice di Pace di Catanzaro.
Catanzaro, lì 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4527/2022 R.G. vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro – tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Molica e Santa Durante per procura in calce all'atto di appello e giusta deliberazione della Giunta comunale n.
265/2022;
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco ER, per procura Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione;
-APPELLATA -
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di n. 853/2022 depositata il Parte_1
24.05.2022.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 853/2022 con la quale il Giudice di Pace di ha Parte_1 accolto la domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. proposta da e condannato l' -odierno appellante- al risarcimento del Controparte_1 CP_2
1 danno non patrimoniale e patrimoniale pari ad € 4.757,05, oltre interessi legali dalla data del sinistro e al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di Catanzaro ed in accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni già rassegnate dal nel giudizio di primo grado e che qui di seguito si ritrascrivono: 1) Parte_1 preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della domanda per sua estrema genericità; 2) nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto 3) in caso di accertamento di responsabilità, salvo gravame, riconoscere e dichiarare il concorso di colpa con gli attori per i motivi di cui in narrativa;
”.
Il appellante ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: per Pt_1 violazione ed errata applicazione dell'art. 246 c.p.c., perché il teste Avv. AN ER in qualità di sostituito del difensore dell'appellata ha insistito nell'ammissione della prova testimoniale per la quale era stata indicata come teste;
per errata valutazione dell'eccezione della culpa in vigilando ed errata applicazione dell'art. 2048 c.c. e 2051 c.c..
Con comparsa del 18/3/2023, si è costituita contestando le Controparte_1 argomentazioni svolte dall'appellante e chiedendo la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 03.06.2024 è stata disposta la mediazione demandata della controversia.
Atteso l'esito negativo della mediazione, la causa, all'udienza del 21.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La vicenda per cui è causa può essere così riassunta:
- ha citato dinanzi il Giudice di Pace di Catanzaro il Controparte_1 Parte_1
, chiedendo l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c. per il sinistro occorsole mentre percorreva il marciapiede sul viadotto Kennedy, in direzione Piazza Stocco sul quale inciampava a causa dalla mancanza di parte della pavimentazione, riportando un'infrazione cuboide al piede sinistro diagnosticatele dal Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Pugliese -
Ciaccio;
2 - che il costituitosi ha dedotto l'insussistenza degli elementi Parte_1
costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. e la riconducibilità del sinistro al comportamento colposo del genitore esercente la potestà genitoriale sul danneggiato;
- che il Giudice di Pace di con la sentenza n. 853/2022 ha accolto la Parte_1
domanda di risarcimento danni per responsabilità ex art. 2051 c.c. proposta dall'appellata e condannato l'appellante al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale pari ad € 4.757,05, oltre interessi legali dalla data del sinistro e al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Prima di procedere all'esame del merito va rilevato:
- che l'impugnazione della sentenza è avvenuta nel termine di sei mesi non essendo stata notificata e, pertanto, l'appello è tempestivo;
- che l'appello è connotato da specificità e non deve essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Le censure poste alla base del gravame, in specie, violazione dell'art. 246 c.p.c., sulla incapacità a deporre dell'Avv. AN ER;
di errata valutazione dell'eccezione della culpa in vigilando dei genitori della danneggiata ex art. 2048 nonché della responsabilità ex art. 2051
c.c. sono infondate e, pertanto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Orbene, in tema di incapacità a testimoniare dell'Avvocato per incompatibilità tra l'ufficio di difensore e di testimone nel medesimo processo occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incapacità si configura quando vi sia contestualità nello svolgimento delle funzioni di difensore e di testimone. Il testimone è incapace a deporre quando ha un interesse giuridico personale, concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati e non quando il teste ha un interesse di mero fatto a che la causa sia decisa in un determinato modo (cfr. Cass. n. 21418 del 2015; n. 2075 del
2013, e, di recente, Cass., civ. sez. VI, ord. n. 29301/2017).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “Non è, pertanto, fondata la deduzione dell'incapacità a testimoniare dell'Avvocato riferita alla riscossione della parcella per l'attività professionale svolta, in quanto lo stesso non risulta portatore di un interesse che ne legittimi l'intervento, sia pur soltanto ad adiuvandum nel processo (Cass. n. 16151 del 2010; n. 4984 del 2001).
3. Né sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello del difensore, che, come nella specie, abbia rinunciato al
3 mandato prima di deporre. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16151 del
2010 cit., con richiami a giurisprudenza costituzionale e penale;
cfr. da ultimo Cass. penale 28/03/2017,
n. 22954) richiamata, anche, in seno alla decisione, non sussiste l'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone, mentre non vi è base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero, come nella specie, l'esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo. Anche in questa sede civile, va ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche.
(cfr. Cass., civ. sez. VI, ord. n. 29301/2017).
Nella fattispecie, l'Avv. AN ER ha assunto la veste di difensore in sostituzione dell'avvocato di nella sola udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Controparte_1
Pertanto, dall'applicazione dei superiori principi al caso di specie deve rilevarsi che l'Avv.
AN ER, avendo reso testimonianza nell'udienza successiva a quella in cui aveva svolto la difesa su delega dell'avvocato di parte attrice non ha contestualmente svolto le due funzioni di teste e difensore, essendosi spogliata in quella udienza del ruolo di difensore seppure solo in sostituzione dell'Avvocato di parte attrice.
Ne discende che correttamente il Giudice di Prime Cure ha dichiarato l'ammissibilità della prova testimoniale, valutandola come idonea prova ai fini della decisione.
Ciò posto, in ordine all'errata valutazione da parte del Giudice di prime cure relativa alla culpa in vigilando dei genitori della danneggiata nella causazione del sinistro, si ritiene che il Giudice di
Pace abbia correttamente valutato la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità del
, con esclusione di alcun profilo di concorrente responsabilità dei genitori Parte_1 della minora infortunata.
Occorre infatti osservare che la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha, di recente, affermato che la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e non presuntiva e che per la sua configurazione l'attore è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed
4 inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
Inoltre, ha precisato che le modifiche improvvise della struttura della cosa (divengono con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere. (cfr. Cass., Civ., Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
Successivamente la Cassazione è di nuovo intervenuta sul punto e, nel richiamare i principi enucleati dalle Sezioni Unite, ha precisato che: “…nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette peraltro conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie
(non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, volta che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, 2° comma, cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale
(fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne
l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente
(sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
”. (cfr. Cass., Civ., sez. III, ord. n. 16225/2023).
5 Pertanto, dall'applicazione dei superiori principi alla fattispecie deve rilevarsi che il Giudice di
Pace di Catanzaro ha correttamente attribuito la responsabilità esclusiva dell'accaduto al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
Infatti, tale convincimento è stato raggiunto sulla base di una serie di considerazioni.
Dall'esame delle testimonianze rese, è emerso che la caduta di si era verificata Controparte_1 mentre percorreva di sera e al buio il viadotto Kennedy e che all'epoca dei fatti, essendo minorenne, era accompagnata e tenuta per mano dagli zii.
In particolare, il teste in sede di escussione all'udienza del 06.10.2020 ha dichiarato Testimone_1 che: “Sono zio della minore Nel mese di marzo del 2018, non ricordo la data precisa, Controparte_1 verso le ore 19:30, era buio, percorrevo il viadotto Kennedy con mia moglie AN ER e la nostra nipote
che tenevamo per mano. Ad un certo punto la bambina è inciampata in un punto in cui il Controparte_1 marciapiede era sconnesso in quanto mancava una lastra di porfido della pavimentazione. … Confermo che il marciapiede aveva un dislivello e non vi era alcuna segnalazione del pericolo la bambina si è accasciata sul piede sinistro ed avvertiva un forte dolore e non riusciva a poggiare il piede a terra, mi ha chiesto di accompagnarla a casa della madre.”.
Nello stesso senso la teste AN ER all'udienza del 06.10.2020 ha dichiarato che: “Sono la zia della minore Nell'autunno del 2018, anzi non ricordo precisamente se autunno o Controparte_1 primavera, ricordo che era una stagione mite, intorno alle 22:00 percorrevo insieme a mio marito e Testimone_1 mia nipote il viadotto Kennedy, in direzione Piazza Stocco. A un certo punto la bambina è Controparte_1 inciampata su un dislivello del marciapiede causato dalla mancanza di una mattonella. Non era presente alcun cartello di pericolo o altra segnalazione. … Confermo che la bambina sentiva un forte dolore e non riusciva a poggiare il piede sinistro. Mia nipote mi ha chiesto di essere accompagnata a casa dalla madre. “.
Il nesso di derivazione causale dell'evento lesivo con la res è stato poi confermato dal
Consulente tecnico d'ufficio, il quale ha accertato che: “Si ritiene che in seguito al sinistro del
03.03.2018 la minore ha riportato Distorsione caviglia sinistra con infrazione del cuboide. Controparte_1
Le suddette lesioni possono essere ascritte causalmente al sinistro denunciato. Soddisfatti, pertanto, risultano essere i principali criteri medico – legali in tema di nesso causale e segnatamente il criterio cronologico (l'evento è antecedente alle lesioni riportate e l'intervallo di tempo tra l'azione lesiva e la comparsa delle manifestazioni cliniche è compatibile), topografico (l'interessamento del trauma indiretto alla caviglia sinistra sono compatibili con la tipologia dell'evento), modale (vi è corrispondenza tra la sede di applicazione del trauma, per come descritto e le modalità di comparsa delle lesioni) e quali – quantitativo (l'efficienza lesiva è stata quali e
6 quantitativamente idonea a cagionare il danno), di continuità fenomenica (la catena degli eventi e delle successive cure del caso ha evidenziato soluzione di continuità nei trattamenti diagnostico – terapeutici), di esclusione di altre cause (è acclarata la presenza di causa unica e sufficiente, ossia traumatica). A tali lesioni sono residuati postumi che, dato il periodo intercorso e la natura, sono da considerarsi permanenti ed evolutivi.”. (cfr. pag. 9
CTU).
Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra richiamato e del compendio probatorio emerso in primo grado, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto la relazione con la res quale unica causa determinante l'evento lesivo, non avendo fornito il la prova Parte_1 liberatoria del comportamento colposo degli zii della danneggiata, quali tutori in quel momento della minore e, quindi, di una condotta oggettivamente imprevedibile ed Controparte_1 oggettivamente imprevenibile da parte dell'Ente medesimo.
Al contrario, l'appellata ha dimostrato di avere percorso il viadotto Kennedy durante la notte, in condizioni di scarsa visibilità in compagnia dei suoi zii che la tenevano per mano.
Ebbene, a fronte delle deposizioni testimoniali offerte dall'appellata, il Parte_1 non ha dimostrato a sua volta il contrario.
Quindi, alla luce di quanto sopra delineato l'appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Infine, si rileva che la predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, con la conseguenza che avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15.11.2013, n.257759 e Cass. ord. n. 26929/2024).
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (03.03.2018), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T..
Sulle spese di mediazione deve osservarsi che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 13 del d.lgs. 28/2010 esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince che anche le
7 spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda (cfr. Cass., Civ. sez. II, ord. n.
5389/2024).
Nella fattispecie risulta allegata da parte attrice la prova dell'esborso della domanda di mediazione e, pertanto, parte soccombente va condannata al rimborso di € 190,00 a titolo di spese di mediazione (cfr. allegati alla comparsa conclusionale dell'appellata).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, individuato in quelle per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 a € 5.200,00.
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così dispone:
- conferma la sentenza n. 853/2022 emessa dal Giudice di Pace di , depositata il Parte_1
24.05.2022;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento nei confronti di al pagamento degli interessi compensativi al Controparte_1 tasso legale sul risarcimento danni liquidato in primo grado, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (03.03.2018), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T.;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di mediazione nei confronti di Controparte_1 complessivamente quantificate in € 190,00;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro – tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di complessivamente Controparte_1 quantificate in € 2.552,00 oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per legge nonché condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado così come già quantificate e
8 pone definitivamente a carico dell'appellante le spese e competenze di CTU come liquidate con separato decreto del Giudice di Pace di Catanzaro.
Catanzaro, lì 29 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
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