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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11624 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25103/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 25103/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 11 dicembre
2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 25103 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Fierro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli, alla via Miliscola n. 424, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Controparte_1 C.F._1
Cento, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Serra n. 75, come da mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8/23, nel procedimento n. R.G.
8820/11 del Giudice di Pace di Pozzuoli, depositata il 02.05.2023 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'
11 dicembre 2025, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 327/2011 il Giudice di Pace di Pozzuoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di (d'ora in avanti, per CP_1 Parte_2 semplicità, “ ”) la somma di euro 994,22, oltre spese della procedura, stante il mancato Pt_1 pagamento da parte dell'ingiunta, in qualità di socia, di quanto previsto a suo carico in forza di un atto di transazione intervenuto con il con il quale si conveniva che ciascun socio pagasse Controparte_2 al l'importo specificato nel piano di riparto approvato. CP_2
Con atto di citazione, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Controparte_1 ingiuntivo, chiedendo la revoca del D.I., per difetto dei presupposti per la sua emissione, non essendo stato né invocato né depositato nel fascicolo monitorio il titolo creditorio, costituito dalla delibera
09.10.09 di individuazione dei soci obbligati, e di riparto tra essi, e deducendo, in ogni caso, che nulla dovesse pagare, non essendo mai stata debitrice, e di aver proposto opposizione per evitare una indebita duplicazione di titoli, avendo in ogni caso impugnato innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Imprese, la suddetta delibera del 09.10.09.
Si costituiva nel primo grado di giudizio la società , la quale resisteva all'atto di citazione Pt_1 in opposizione a decreto ingiuntivo, depositando la delibera del 9.10.09 in versione integrale nonché due provvedimenti con cui il Tribunale delle Imprese respingeva la richiesta di sospensione della efficacia della stessa.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con provvedimento del 20.4.2012, disponeva la sospensione del procedimento per attendere gli esiti del giudizio di opposizione alla delibera del 9.10.2009, pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, conclusosi quest'ultimo con sentenza n. 10052/2015, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 3760/19 del 5.7.2019, con cui veniva annullata la delibera del 9.10.2009.
, dunque, riassumeva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle Controparte_1 more traslato al Giudice di Pace di Napoli, che aveva accorpato il Giudice di Pace di Pozzuoli, il quale, con Sentenza n. 8/2023, depositata il 2.5.23, dando atto della circostanza per cui entrambe le parti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, attesa la nullità della delibera su cui si fondava lo stesso, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo con condanna della al Pt_1 pagamento delle spese di lite, ritenendo non sussistenti i motivi che giustificassero la compensazione delle stesse ex art. 92, comma 2, c.p.c.
La proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando Parte_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva errato nel condannarla al pagamento delle spese di lite, atteso che la domanda di annullamento dell'ingiunzione era stata accolta non già in ragione della fondatezza dei motivi di opposizione formulati dall'opponente, bensì ai sensi dell'art. 336 comma 2 c.p.c. come conseguenza dell'effetto espansivo di giudicati maturati in altra sede e che avevano travolto l'efficacia del deliberato del 9.10.09 su cui si fondava la richiesta di pagamento (in concorso con altra documentazione), con la conseguenza che il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare le spese, essendo l'invalidità della delibera maturata successivamente alla proposizione dell'opposizione.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di condannarla alle spese piuttosto che procedere ad una compensazione delle stesse. Vinte le spese del giudizio di appello.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la SI.ra , la quale impugnava l'atto Controparte_1 di appello, deducendo la correttezza della sentenza impugnata, atteso che: (i) la delibera del 9.10.2009, poi annullata perché illegittima, costituiva presupposto indefettibile della pretesa creditoria avanzata dall'appellante; (ii) la delibera, inoltre, era affetta da un vizio originario ed era stata impugnata in data antecedente al ricorso per decreto ingiuntivo;
(iii) in ogni caso, anche in assenza di tale delibera, vi sarebbe stata soccombenza dell'appellante. Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è fondato.
Deve, infatti, trovare accoglimento l'unico motivo di appello proposto dall'appellante, avente ad oggetto l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado per aver condannato la società Pt_1 al pagamento delle spese di lite, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini della compensazione delle stesse.
Ed invero, la condanna alle spese dell'opposta, odierna appellante, nella sentenza impugnata non appare congruamente motivata, essendosi il Giudice di primo grado limitato, seppur sollecitato dalla parte all'esercizio di tale potere, a rilevare l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ai fini della compensazione, con motivazione apodittica ed apparente, e, in ogni caso, non condivisibile dal
Tribunale.
Per vero, una volta sollecitato l'esercizio di un potere discrezionale del Giudice dalla parte, questi ha l'onere di motivare in ordine al suo mancato esercizio.
E dunque, rileva il Tribunale che l'annullamento della delibera del 09.10.2009 ha rappresentato l'unica ragione posta a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo, richiesta peraltro da ambo le parti innanzi al Giudice di primo grado, e tale annullamento è pervenuto in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, a nulla rilevando la circostanza, dedotta dall'odierna appellata, secondo cui il Giudice aveva disposto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera.
Del pari irrilevante è la considerazione, dedotta dall'appellata, secondo cui al momento del ricorso monitorio l'ingiunta aveva già impugnato in altro giudizio la delibera, circostanza che, anzi, implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effetti e quindi giustificasse la pretesa. Dunque, la domanda monitoria proposta dalla , prima della caducazione Parte_1 della delibera dell'ottobre 2009, risultava pienamente giustificata, alla luce del contenuto del deliberato assembleare.
In un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di disporre la compensazione delle spese legali rilevando che la pretesa creditoria, inizialmente fondata, è venuta meno solo in corso di causa per l'annullamento di una delibera societaria. La sopravvenienza di un fatto decisivo, che ha modificato il quadro giuridico, secondo la Corte, giustifica la valutazione di soccombenza reciproca e la conseguente compensazione (cfr. Cass. ord. n. 16578/2024).
Il Tribunale ritiene, dunque, di aderire al predetto orientamento, condiviso anche in altre pronunce di merito, secondo cui, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 comma, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente fra le parti le spese, ravvisandosi una situazione riconducibile ad una soccombenza reciproca, in ragione, da un lato, della sopravvenienza rappresentata dalla caducazione della delibera di riparto e, dall'altro lato, dell'inconsistenza delle ragioni fatte valere dall'appellante onde paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto
(cfr. Tribunale di Napoli, R.G. n. 12170/2023, dott. Pappalardo, allegata in sede di note di trattazione scritta depositate dall'appellante per l'udienza odierna).
Ed invero, anche le deduzioni sollevate da parte appellata in ordine alla circostanza secondo cui la pretesa creditoria dell'appellante sarebbe stata, in ogni caso, infondata, risultano prive di pregio.
In primo luogo, la questione secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe stato ottenuto sulla base della sola transazione e non anche della delibera del 9/10/2009 di riparto della relativa spesa fra i soci, appare priva di giuridica rilevanza, atteso che tale deliberato è stato prodotto nel giudizio di opposizione, così come è stato introdotto il thema decidendum relativo alla sua efficacia in pendenza di impugnazione. E' noto, infatti, che, secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (cfr. Cass. 12/3/2019, n. 7020; Cass.
17/9/2013, n. 4334; Cass. 8/3/2012, n. 3649; Cass, 17/10/2011, n. 21432).
Inoltre, anche le eccezioni, contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attinenti al contenuto della transazione e alla validità della delibera di riparto delle spese, non sarebbero state idonee a paralizzare la domanda di pagamento avanzata dall'appellante, in difetto dell'annullamento della delibera stessa.
Neppure possono ravvisarsi, nel comportamento dell'appellante, elementi tali da giustificare la condanna alle spese di quest'ultimo da parte del Giudice di primo grado, essendo pacifico che, a seguito della sopravvenuta caducazione della delibera dell'ottobre 2009, entrambe le parti avessero richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, come emerge dalle note conclusionali esibite, circostanza che integrava, di fatto, il sostanziale venir meno del contrasto che aveva dato origine al giudizio, a prescindere dalla necessità, determinata dalla circostanza che esso era iniziato con il deposito di un ricorso monitorio, di un espresso provvedimento che caducasse il reso decreto ingiuntivo.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non avrebbe, quindi, potuto prescindere dalla revoca del decreto ingiuntivo, peraltro espressamente richiesta dall'appellante nelle note conclusionali sottoposte al Giudice di prime cure.
Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio e per le medesime motivazioni, posta in ogni caso la reciproca soccombenza virtuale delle parti nel merito e la sussistenza di precedenti difformi in punto di spese, anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso, in Napoli, il 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 11/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 25103/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 25103/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 11 dicembre
2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 25103 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Fierro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli, alla via Miliscola n. 424, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Controparte_1 C.F._1
Cento, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Serra n. 75, come da mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 8/23, nel procedimento n. R.G.
8820/11 del Giudice di Pace di Pozzuoli, depositata il 02.05.2023 e non notificata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'
11 dicembre 2025, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 327/2011 il Giudice di Pace di Pozzuoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore di (d'ora in avanti, per CP_1 Parte_2 semplicità, “ ”) la somma di euro 994,22, oltre spese della procedura, stante il mancato Pt_1 pagamento da parte dell'ingiunta, in qualità di socia, di quanto previsto a suo carico in forza di un atto di transazione intervenuto con il con il quale si conveniva che ciascun socio pagasse Controparte_2 al l'importo specificato nel piano di riparto approvato. CP_2
Con atto di citazione, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Controparte_1 ingiuntivo, chiedendo la revoca del D.I., per difetto dei presupposti per la sua emissione, non essendo stato né invocato né depositato nel fascicolo monitorio il titolo creditorio, costituito dalla delibera
09.10.09 di individuazione dei soci obbligati, e di riparto tra essi, e deducendo, in ogni caso, che nulla dovesse pagare, non essendo mai stata debitrice, e di aver proposto opposizione per evitare una indebita duplicazione di titoli, avendo in ogni caso impugnato innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Imprese, la suddetta delibera del 09.10.09.
Si costituiva nel primo grado di giudizio la società , la quale resisteva all'atto di citazione Pt_1 in opposizione a decreto ingiuntivo, depositando la delibera del 9.10.09 in versione integrale nonché due provvedimenti con cui il Tribunale delle Imprese respingeva la richiesta di sospensione della efficacia della stessa.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con provvedimento del 20.4.2012, disponeva la sospensione del procedimento per attendere gli esiti del giudizio di opposizione alla delibera del 9.10.2009, pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, conclusosi quest'ultimo con sentenza n. 10052/2015, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 3760/19 del 5.7.2019, con cui veniva annullata la delibera del 9.10.2009.
, dunque, riassumeva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle Controparte_1 more traslato al Giudice di Pace di Napoli, che aveva accorpato il Giudice di Pace di Pozzuoli, il quale, con Sentenza n. 8/2023, depositata il 2.5.23, dando atto della circostanza per cui entrambe le parti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, attesa la nullità della delibera su cui si fondava lo stesso, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo con condanna della al Pt_1 pagamento delle spese di lite, ritenendo non sussistenti i motivi che giustificassero la compensazione delle stesse ex art. 92, comma 2, c.p.c.
La proponeva, dunque, appello avverso la suddetta statuizione, censurando Parte_1
l'erroneità della stessa nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva errato nel condannarla al pagamento delle spese di lite, atteso che la domanda di annullamento dell'ingiunzione era stata accolta non già in ragione della fondatezza dei motivi di opposizione formulati dall'opponente, bensì ai sensi dell'art. 336 comma 2 c.p.c. come conseguenza dell'effetto espansivo di giudicati maturati in altra sede e che avevano travolto l'efficacia del deliberato del 9.10.09 su cui si fondava la richiesta di pagamento (in concorso con altra documentazione), con la conseguenza che il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare le spese, essendo l'invalidità della delibera maturata successivamente alla proposizione dell'opposizione.
Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di condannarla alle spese piuttosto che procedere ad una compensazione delle stesse. Vinte le spese del giudizio di appello.
Si costituiva nel secondo grado di giudizio la SI.ra , la quale impugnava l'atto Controparte_1 di appello, deducendo la correttezza della sentenza impugnata, atteso che: (i) la delibera del 9.10.2009, poi annullata perché illegittima, costituiva presupposto indefettibile della pretesa creditoria avanzata dall'appellante; (ii) la delibera, inoltre, era affetta da un vizio originario ed era stata impugnata in data antecedente al ricorso per decreto ingiuntivo;
(iii) in ogni caso, anche in assenza di tale delibera, vi sarebbe stata soccombenza dell'appellante. Pertanto, l'appellata chiedeva rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
L'appello è fondato.
Deve, infatti, trovare accoglimento l'unico motivo di appello proposto dall'appellante, avente ad oggetto l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado per aver condannato la società Pt_1 al pagamento delle spese di lite, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini della compensazione delle stesse.
Ed invero, la condanna alle spese dell'opposta, odierna appellante, nella sentenza impugnata non appare congruamente motivata, essendosi il Giudice di primo grado limitato, seppur sollecitato dalla parte all'esercizio di tale potere, a rilevare l'insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ai fini della compensazione, con motivazione apodittica ed apparente, e, in ogni caso, non condivisibile dal
Tribunale.
Per vero, una volta sollecitato l'esercizio di un potere discrezionale del Giudice dalla parte, questi ha l'onere di motivare in ordine al suo mancato esercizio.
E dunque, rileva il Tribunale che l'annullamento della delibera del 09.10.2009 ha rappresentato l'unica ragione posta a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo, richiesta peraltro da ambo le parti innanzi al Giudice di primo grado, e tale annullamento è pervenuto in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, a nulla rilevando la circostanza, dedotta dall'odierna appellata, secondo cui il Giudice aveva disposto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera.
Del pari irrilevante è la considerazione, dedotta dall'appellata, secondo cui al momento del ricorso monitorio l'ingiunta aveva già impugnato in altro giudizio la delibera, circostanza che, anzi, implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effetti e quindi giustificasse la pretesa. Dunque, la domanda monitoria proposta dalla , prima della caducazione Parte_1 della delibera dell'ottobre 2009, risultava pienamente giustificata, alla luce del contenuto del deliberato assembleare.
In un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di disporre la compensazione delle spese legali rilevando che la pretesa creditoria, inizialmente fondata, è venuta meno solo in corso di causa per l'annullamento di una delibera societaria. La sopravvenienza di un fatto decisivo, che ha modificato il quadro giuridico, secondo la Corte, giustifica la valutazione di soccombenza reciproca e la conseguente compensazione (cfr. Cass. ord. n. 16578/2024).
Il Tribunale ritiene, dunque, di aderire al predetto orientamento, condiviso anche in altre pronunce di merito, secondo cui, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 comma, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente fra le parti le spese, ravvisandosi una situazione riconducibile ad una soccombenza reciproca, in ragione, da un lato, della sopravvenienza rappresentata dalla caducazione della delibera di riparto e, dall'altro lato, dell'inconsistenza delle ragioni fatte valere dall'appellante onde paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto
(cfr. Tribunale di Napoli, R.G. n. 12170/2023, dott. Pappalardo, allegata in sede di note di trattazione scritta depositate dall'appellante per l'udienza odierna).
Ed invero, anche le deduzioni sollevate da parte appellata in ordine alla circostanza secondo cui la pretesa creditoria dell'appellante sarebbe stata, in ogni caso, infondata, risultano prive di pregio.
In primo luogo, la questione secondo cui il decreto ingiuntivo sarebbe stato ottenuto sulla base della sola transazione e non anche della delibera del 9/10/2009 di riparto della relativa spesa fra i soci, appare priva di giuridica rilevanza, atteso che tale deliberato è stato prodotto nel giudizio di opposizione, così come è stato introdotto il thema decidendum relativo alla sua efficacia in pendenza di impugnazione. E' noto, infatti, che, secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (cfr. Cass. 12/3/2019, n. 7020; Cass.
17/9/2013, n. 4334; Cass. 8/3/2012, n. 3649; Cass, 17/10/2011, n. 21432).
Inoltre, anche le eccezioni, contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attinenti al contenuto della transazione e alla validità della delibera di riparto delle spese, non sarebbero state idonee a paralizzare la domanda di pagamento avanzata dall'appellante, in difetto dell'annullamento della delibera stessa.
Neppure possono ravvisarsi, nel comportamento dell'appellante, elementi tali da giustificare la condanna alle spese di quest'ultimo da parte del Giudice di primo grado, essendo pacifico che, a seguito della sopravvenuta caducazione della delibera dell'ottobre 2009, entrambe le parti avessero richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, come emerge dalle note conclusionali esibite, circostanza che integrava, di fatto, il sostanziale venir meno del contrasto che aveva dato origine al giudizio, a prescindere dalla necessità, determinata dalla circostanza che esso era iniziato con il deposito di un ricorso monitorio, di un espresso provvedimento che caducasse il reso decreto ingiuntivo.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non avrebbe, quindi, potuto prescindere dalla revoca del decreto ingiuntivo, peraltro espressamente richiesta dall'appellante nelle note conclusionali sottoposte al Giudice di prime cure.
Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio e per le medesime motivazioni, posta in ogni caso la reciproca soccombenza virtuale delle parti nel merito e la sussistenza di precedenti difformi in punto di spese, anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso, in Napoli, il 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero