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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9747/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9747/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONIFAZZI Parte_1 C.F._1
ZI, elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI N. 9 44012 BONDENO presso il difensore avv. BONIFAZZI ZI
ATTRICE
contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARZOT SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
RIZZOLI 3 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MARZOT SILVIA
PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUALE COMMISSARIO DELEGATO
ALLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO CP_2 P.IVA_2
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
Controparte_3
IN PERSONA Controparte_4
DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE (C.F. ) P.IVA_3
pagina 1 di 15 (C.F. ) Controparte_5 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
(C.F. Controparte_7
) P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Contributo sisma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“IN VIA CAUTELARE disporre la immediata sospensione della ordinanza sindacale n. 44 del 29/03/2018, Prot. N.
0017768/2018 del 29/03/18, resa dal Sindaco del , notificato all'istante in data Controparte_1
09/04/2018, (allegato 1) con la quale viene disposta a carico del ricorrente la revoca di contributo
MUDE con ordine di restituzione delle somme percepite: più precisamente il Sindaco: “dispone la revoca del contributo Euro 361.248,42 (IVA COMPRESA) già concesso e corrisposto mal Sig. CP_8 con riferimento alla pratica MUDE di cui all'oggetto, per le motivazioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, ordina al medesimo Sig. di restituire la somma di Euro 361.248,42 (IVA CP_9
COMPRESA) maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di pagamento finale di cui all'autorizzazione al pagamento finale del contributo a beneficio di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 relativa all'immobile ubicato in Via Contr Monsignore di Sotto n. 21 ed accatastato al NCEU: Fg 17 35 Sub. 1 – proprietà di CP_9
- codice CUP – ordinanza di assegnazione 82 del 21/04/2015 protocollata
[...] C.F._2 al n.28870 del 03.06.2016 fino alla data dell'effettivo soddisfo precisando che alla data del presente atto sono stati quantificati in Euro 1.040,20 e così per un totale di Euro 362.288,62 da versare entro
60 gg dalla data di notificazione della presente ordinanza con bonifico bancario sul conto corrente dedicato codice IBAN [...], con indicazione della seguente causale:
“restituzione contributo Sig. relativo alla pratica MUDE 0803800400000122172013” CP_9
(OMISSIS)
2) di tutti i provvedimenti ad essa revoca connessi, pregressi e/o conseguenti, nessuno escluso, anche non conosciuti dall'istante.
NEL MERITO: per tutti i motivi indicati, accogliere il ricorso, annullando definitivamente l'impugnato provvedimento,
pagina 2 di 15 ed ogni altro connesso e/o conseguente (presupposto alla revoca, ivi richiamato e non) anche non conosciuto.
IN SUBORDINE:
a modifica dell'impugnata ordinanza, ridurre, o far ordine agli Enti di ridurre, l'ammontare della somma richiesta della sola percentuale del 10%, pari alla incidenza delle preesistenti (ininfluenti) lesioni alla copertura del fabbricato sull'intero ammontare del contributo erogato. In ogni caso con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede far ordine al , in persona del Sindaco p.t., di produrre atti e documenti, Controparte_1 nessuno escluso, non già esibiti dalla ricorrente, relativi all'oggetto del presente giudizio.
Ove mai il Tribunale dovesse ritenerla ulteriormente necessaria (oltre l'allegata perizia si Per_1 chiede la nomina di CTU sulla verifica dello stato dei luoghi pre e post sisma, sulla verifica di tutta la documentazione relativa alla pratica del ricorrente, sulla quantificazione in termini percentuali dello
“spanciamento” sulla copertura pre sisma, sulla incidenza di questo sulla agibilità e/o stabilità dell'immobile del ricorrente prima del sisma e di ogni e qualsivoglia verifica ritenuta necessaria.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A
(4%) e I.V.A. (22%) come per legge”.
Il convenuto così conclude: Controparte_1
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, e per il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da controparte, già disattese in esito all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori
Pertanto si chiede che l'Illustrissimo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti
Conclusioni nel merito rigettare tutte le domande proposte nei confronti del e/o dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dell'ordinanza
Con vittoria di compensi oltre al 15% IVA e CPA”.
Il convenuto PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA così conclude:
“- sulla richiesta di tutela cautelare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in quanto non prevista nel rito ordinario avanti al Tribunale Civile;
- nel merito: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dell'ordinanza impugnata;
pagina 3 di 15 - in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, il in persona del sindaco pro tempore, la Controparte_1
, il PRESIDENTE DELLA REGIONE (d'ora Controparte_11 CP_3 in poi anche solo il PRESIDENTE DELLA REGIONE), in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, l' Controparte_7
, la il
[...] Controparte_4 [...]
e , a seguito della declaratoria di incompetenza per Controparte_5 CP_6 territorio dichiarata con sentenza del Tribunale di Ferrara (R.G. 2742/2023).
Dinanzi a quel Tribunale l'attrice aveva, infatti, riassunto il giudizio originariamente instaurato innanzi al TAR Emilia-NA (R.G. 502/2018) da parte del defunto marito – cui ella era CP_9 succeduta quale unica erede testamentaria – e conclusosi con sentenza n. 83/2023, emessa in data 15 febbraio 2023 e pubblicata il 20 febbraio 2023, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere la giurisdizione attribuita al giudice ordinario.
L'attrice, premettendo che l'azione era volta a ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale n. 44 del 29 marzo 2018, con cui era stata disposta a carico del de cuius
la revoca del contributo MUDE in precedenza concesso, con ordine di restituzione CP_9 delle somme percepite, nonché di ogni atto connesso alla revoca, pregresso o conseguente, anche non conosciuto dall'istante, esponeva:
- che, a seguito del sisma verificatosi in nella primavera del 2012, il Sindaco del CP_3
Comune di , con ordinanza n. 177 del 6 giugno 2012, aveva dichiarato inagibile – poiché in parte CP_1 crollato – il fabbricato di proprietà del de cuius, adibito ad uso agricolo, identificato catastalmente al
Fg. 17, Mapp. Li 235-805 (cfr. perizia del geom. ), inagibilità che era stata Persona_2 confermata all'esito dell'ulteriore sopralluogo del 26 giugno 2012;
- che il al fine di demolire e ripristinare l'immobile danneggiato dal sisma, aveva presentato CP_8 regolare richiesta di contributo sulla piattaforma MUDE (istanza del 16 giugno 2014, prot. 0027526);
- che, all'esito della complessa istruttoria, con ordinanza sindacale in data 18 febbraio 2015 era stato assegnato al l'iniziale contributo di € 272.559,64, successivamente aumentato in data 21 aprile CP_8
pagina 4 di 15 2015 ad € 361.248,72, in considerazione della circostanza che le riduzioni previste dall'art. 2, comma 1 quater, dell'ordinanza RER n. 86/12 erano entrate in vigore in data successiva a quella della domanda del CP_8
- che nelle successive date del 28 aprile 2015, 17 giugno 2015 e 9 luglio 2015 erano stati autorizzati i pagamenti dei primi tre e il 3 giugno 2016 era stato autorizzato il pagamento del saldo Pt_2
MUDE, vista l'asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori;
- che successivamente, con l'ordinanza n. 44 del 29 marzo 2018, il Sindaco di aveva disposto la CP_1 revoca del contributo ed ordinato al de cuius la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi, rilevando che “tramite strumenti informatici in possesso di questo Ente” erano emerse lesioni alla copertura del fabbricato antecedenti al sisma, non dichiarate nell'istanza, e quindi non ammissibili a contributo per contrasto con l'art. 5 comma 2 della Ordinanza RER 119/2012;
- che l'ordinanza faceva, altresì, riferimento a due sopralluoghi della Polizia Municipale (nei giorni del
13 e del 15 febbraio 2017) all'esito dei quali, non avendo rinvenuto alcuno in loco, il Sindaco aveva dedotto il non utilizzo dell'immobile ricostruito dal ricorrente che, a detta dell'Ente, non aveva dimostrato l'effettiva utilizzazione del bene (ad uso agricolo).
1.1
Sulla base di tale premesse l'attrice, riportandosi a quanto dedotto nell'originario ricorso innanzi al
TAR deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 CP_3 del d.lgs. 267/2000, posto che l'ordinanza n. 44 del 29 marzo 2018 resa dal Sindaco del CP_1 non era, evidentemente, volta a fronteggiare una situazione di pericolo a fronte di una
[...] situazione eccezionale e non prevedibile, anche e soprattutto in considerazione del tempo trascorso
(circa due anni) dalla fine dei lavori e dal versamento a saldo del contributo, oltre a non avere carattere di provvisorietà (nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e ad efficacia temporalmente limitata); di conseguenza, andava annullata.
L'ordinanza era stata altresì emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 2 e 5, del D.L.
74/2012, dal momento che non esisteva, nel caso specifico, alcuna disciplina legislativa o Co regolamentare che attribuisse al Sindaco il potere di revocare il contributo concesso al de CP_1 cuius, trattandosi di potere esclusivo del Commissario delegato ex art. 3, comma 1, del D.L. citato.
Di conseguenza, il Sindaco correttamente aveva svolto la propria attività di gestione e controllo sulla pratica del ricorrente, in virtù delle funzioni delegategli dal Commissario, ma erroneamente, in violazione di legge ed eccesso di potere, oltre che in assoluta mancanza di istruttoria, in relazione a pagina 5 di 15 quanto “giustificato” dal ricorrente, aveva provveduto all'adozione del provvedimento di revoca, sostituendosi illegittimamente al PRESIDENTE DELLA REGIONE, in qualità di Commissario delegato.
L'attrice deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della Legge 241/90, in quanto, mancando nell'ordinanza la motivazione rafforzata in merito alle ragioni dell'applicazione dello strumento dell'autotutela, la revoca non aveva tenuto conto, come prescritto dalla legge, dei vantaggi conseguiti dal ricorrente confidando incolpevolmente nell'assetto di interessi CP_9 definito dal provvedimento poi ritenuto illegittimo.
Inoltre, il termine previsto dalla richiamata norma, di diciotto mesi entro cui può intervenire l'annullamento dei provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici ai privati, muove dall'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici ed economici, impedendo che assetti di interessi consolidati possano vedersi esposti sine die all'esercizio dell'autotutela amministrativa;
con la conseguenza che, decorso il termine, l'assetto di interessi non poteva essere intaccato dalla valutazione amministrativa e – quindi – le ordinanze sindacali attributive del contributo al ricorrente non potevano più essere revocate.
L'ordinanza di revoca, adottata all'esito delle ulteriori verifiche, si presentava altresì generica (anche in ragione dell'uso del condizionale nella frase “…tali lesioni non dichiarate risulterebbero in contrasto…”) e lasciava pensare ad un mero ripensamento del sprovvisto di Controparte_1 adeguata istruttoria.
L'attrice evidenziava, ancora, che i tecnici del , in occasione dei due sopralluoghi del Controparte_1
28 maggio 2012 e del 26 giugno 2012, non avevano in alcun modo attestato la presenza di lesioni al tetto né altrove, tali da qualificare l'immobile come non ammissibile a contributo, e ciò in quanto, prima del sisma del 2012, il fabbricato non era né collabente né fatiscente né per qualsivoglia ragione inagibile;
e il Comune non aveva dimostrato il contrario nell'ordinanza di revoca.
Alla pratica per la concessione del contributo era stata allegata molteplice documentazione attestante l'uso ante sisma dell'immobile da parte del de cuius il quale, invero, aveva CP_9 ininterrottamente utilizzato il bene, destinato al ricovero attrezzi, anche negli anni successivi (compreso il 2017, anno dei sopralluoghi della Municipale).
concludeva, quindi, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'ordinanza Parte_1 sindacale di revoca n. 44 del 29 marzo 2018, nonché di tutti i provvedimenti ad essa connessi, pregressi e/o conseguenti, anche non conosciuti;
nel merito, chiedeva l'annullamento del provvedimento pagina 6 di 15 impugnato e di quelli connessi e, in subordine, a modifica dell'ordinanza in questione, la riduzione dell'ammontare della somma richiesta della sola percentuale del 10%, pari alla incidenza delle preesistenti lesioni alla copertura del fabbricato sull'intero ammontare del contributo erogato. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, premettendo che il contenzioso aveva ad oggetto contributi per la Controparte_12 ricostruzione privata (di cui al D.L. 74/2012), la cui istruttoria era di competenza esclusiva dei Comuni interessati dal sisma.
In particolare, esponeva:
- che, a seguito del sopralluogo del 28 maggio 2012, il aveva emesso Controparte_1
l'ordinanza sindacale di inagibilità (6 giugno 2012) per l'immobile ad uso agricolo di proprietà di
, confermata il 26 giugno 012 ad esito di ulteriore sopralluogo (essendo l'edificio in CP_9 parte crollato);
- che l'istanza di concessione dei contributi presentata dal de cuius era stata accolta con l'adozione dell'ordinanza n. 36 del 18 febbraio 2015, per l'importo di € 272.559,64, successivamente rettificato dall'ordinanza sindacale n. 82 del 21 aprile 2015 con cui era concesso all'istante il contributo di €
361.248,72;
- che progressivamente, nel corso dell'esecuzione dei lavori, erano state regolarmente autorizzate le Parte erogazioni a del contributo fino al 3 giugno 2016, allorquando era autorizzata l'erogazione del saldo;
- che, a seguito di ulteriori verifiche e controlli, il Sindaco del aveva disposto la Controparte_1 revoca del contributo in questione con l'ordinanza n. 44 del 29 marzo 2018.
In diritto, il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA rilevava che per legge sussisteva la competenza esclusiva del tanto per la fase istruttoria dell'iter quanto per la determinazione CP_1 sul contributo e la relativa erogazione, svolgendo il Commissario delegato un'attività di mero supporto agli Enti coinvolti negli interventi;
l'istruttoria, quindi, si era svolta in aderenza all'impianto ordinamentale.
Ricostruiva il quadro normativo applicabile, richiamando le ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e s.m.i. inerenti ai contributi MUDE e le relative Linee guida, nonché la normativa euro-unitaria in materia di pagina 7 di 15 concorrenza, secondo cui è fatto divieto di aiuti di Stato alle imprese fuori dai casi espressamente previsti o da quelli in cui l'erogazione sia stata espressamente autorizzata dalla CP_13
Il PRESIDENTE DELLA REGIONE proseguiva evidenziando che le verifiche e gli approfondimenti istruttori svolti dal tramite gli strumenti informatici a propria disposizione e attraverso due CP_1 sopralluoghi (il 13 e 15 febbraio 2017) avevano evidenziato lesioni all'immobile non dichiarate all'interno della pratica MUDE, oltre che il mancato utilizzo dell'immobile a fini produttivi. A tal proposito richiamava la giurisprudenza formatasi sulla destinazione produttiva degli immobili destinatari di finanziamenti post-sisma.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione dell'ordinanza, poiché non prevista dal rito ordinario, e nel merito che venisse dichiarata inammissibile domanda di disapplicazione e/o annullamento dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
3.
Si costituiva altresì in giudizio insistendo nel rigetto dell'istanza cautelare Controparte_1
e del merito per infondatezza della domanda.
In particolare, dopo aver ricostruito l'iter di concessione del contributo de quo, fino al pagamento del
III SAL, eccepiva:
- che, data la possibilità di effettuare dei controlli a campione per accertare la permanenza dei requisiti richiesti ex lege, la Guardia di Finanza presso l'ufficio MUDE aveva effettuato ulteriori accertamenti tramite strumenti informatici (SIT), a seguito dei quali aveva riscontrato la presenza di lesioni alla copertura del fabbricato risalenti a data antecedente il sisma e segnatamente agli anni 2008 e 2011;
- che tali lesioni erano incompatibili con l'ammissione al contributo, in conformità con l'art. 5 comma
2 dell'ordinanza regionale 119/2013;
- che nelle date del 13 e del 15 febbraio 2017 erano stati effettuati dei sopralluoghi dal comando di
Polizia Municipale, da cui era emerso che il fabbricato non risultava essere utilizzato, in contrasto con l'art. 19 comma 1 dell'ordinanza regionale 57/2012;
- che, in ragione delle violazioni emerse, era stata inviata a comunicazione di avvio del CP_9 procedimento di revoca del contributo assegnato (nota prot.16327 del 28 marzo 2017), a cui avevano fatto seguito osservazioni tanto del ricorrente quanto del tecnico incaricato: quest'ultimo, in particolare, aveva specificato, con riguardo alle “lesioni alla copertura antecedenti al sisma”, che erano riferite alla canna fumaria, risistemata dalla proprietà prima del sisma e, con riguardo alla “non utilizzazione del
pagina 8 di 15 fabbricato”, che il de cuius era stato riconosciuto come persona invalida e che per tale motivo non era in grado di lavorare personalmente;
- che il parere tecnico del Settore Lavori Pubblici ed assetto del territorio, mediante articolate motivazioni, aveva confermato la correttezza della revoca, di conseguenza con l'ordinanza sindacale n
44 del 29 marzo 2018 era stata disposta la revoca del finanziamento.
3.1
Fatte tali premesse, il insisteva, in primo luogo, nella richiesta di rigetto Controparte_1 dell'istanza cautelare per l'assenza sia di periculum in mora sia di fumus boni iuris, come specificato già dall'ordinanza di rigetto della domanda cautelare n. 192 del 29 agosto 2018 del TAR Emilia-
NA (non impugnata) ove si affermava che “ritenuti, in ogni caso, carenti sia il fumus boni iuris
(risultando prima facie infondate le contestazioni mosse al ricorrente, alla luce degli atti prodotti e delle difese assunte dall'Amministrazione costituendosi in giudizio) che il necessario periculum in mora (non avendo il ricorrente motivato specificamente sul punto nel ricorso introduttivo e tenuto conto del contenuto meramente economico del provvedimento impugnato)”.
Eccepiva, poi, la tardività della riassunzione notificata dalla controparte il 15 dicembre 2023, considerato che la sentenza declinatoria della giurisdizione può essere impugnata entro il termine
(lungo) dimezzato previsto dal combinato disposto dell'art. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a., ovvero entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza;
di conseguenza, poiché la sentenza del TAR
Emilia-NA era stata pubblicata il 20 febbraio 2023, l'attrice avrebbe dovuto riassumere il giudizio entro e non oltre il termine improrogabile del 20 settembre 2023, sicché il processo doveva essere dichiarato estinto.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato orientamenti della giurisprudenza in materia, il ribadiva l'infondatezza delle istanze avversarie, evidenziando, Controparte_1 quanto alla dedotta incompetenza del alla revoca dei contributi, che la stessa era smentita dal CP_1 dettato delle disposizioni contenute nel D.L. n. 74/2012, che attribuisce espressamente ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma di avvalersi dei Sindaci dei Comuni delegando loro le funzioni attribuite;
di conseguenza, era fuorviante la lettura ex adverso proposta secondo cui unico compito dei
Sindaci era quello di determinare l'ammontare dei contributi, mentre la concessione e la revoca erano di esclusiva competenza del in qualità di Commissario delegato. Controparte_12
La competenza del alla gestione della domanda di contributo attraverso piattaforma MUDE CP_1 era altresì confermata dal dettato dell'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e pagina 9 di 15 86/2012; ne scaturiva la competenza dell'amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca, quale esercizio di un potere uguale e contrario a quello esercitato con la concessione del contributo.
Non sussistevano, poi, né l'asserita violazione dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, essendo la materia del sisma disciplinata dalla lex specialis di cui all'ordinanza n. 57/2012, né il presunto difetto di motivazione nell'ordinanza di revoca, che aveva fatto riferimento alle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dei sopralluoghi della Polizia Municipale.
La tesi sostenuta da controparte, secondo cui il aveva già avuto modo di accertare lo stato dei CP_1 luoghi al momento della concessione del contributo, non precludeva il potere dell'ente di rivedere le proprie determinazioni in presenza di nuovi elementi istruttori, conformemente all'art. 22 comma 5 dell'ordinanza n. 57/2012.
Inoltre, in base alla normativa di riferimento, i beneficiari di contributo erano tenuti a completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi indennizzati: nel caso di specie, risultava acclarata l'inattività del de cuius, considerato che all'interno dell'immobile non era stato rinvenuto alcuno in entrambi i sopralluoghi effettuati, che il bene era stato messo in vendita e che la stessa produzione documentale di controparte sconfessava l'utilizzo dell'azienda (essendo le fatture relative a spese riferibili in prevalenza agli anni 2012 e 2013).
Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda cautelare e di tutte le Controparte_1 altre domande proposte dall'attrice nei propri confronti. Con vittoria di spese.
4.
Alla prima udienza di comparizione del 19 dicembre 2024 veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui al novellato art. 189 c.p.c.; alla successiva udienza del 30 ottobre 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
5.
Preliminarmente – pur non costituendo oggetto di specifica contestazione delle parti (ma essendo stato il presente giudizio promosso in conseguenza della sentenza n. 83/2923 del TAR dell'Emilia-NA in data 15 febbraio 2023) – va ribadita la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande proposte dall'attrice, sostanzialmente tese all'accertamento del diritto di quest'ultima al contributo (già)
pagina 10 di 15 concesso per l'importo di complessivi € 362.288,62, poi revocato con decreto.
5.1
Ed invero, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti
Cass. Sez. Un. 13492/2021), “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass.,
Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578)”, sicché, ai “fini della soluzione della questione di giurisdizione, devono prendersi in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione”.
Orbene, come detto, nella specie l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la tutela della propria situazione soggettiva, ossia del suo diritto al mantenimento del contributo, già ricevuto: situazione soggettiva che sarebbe definitivamente pregiudicata dal provvedimento di revoca del contributo.
Ne consegue, sulla base del petitum sostanziale, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, come peraltro rilevato dal TAR nella sentenza con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria.
6.
Tanto premesso, deve tuttavia ritenersi fondata l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio a seguito della sentenza citata del TAR dell' sollevata dal . CP_3 Controparte_1
6.1
Al riguardo va osservato che, secondo quanto evidenziato dalla stessa attrice nella comparsa in riassunzione (introduttiva del presente giudizio), la sentenza del TAR n. 83/2023, emessa il 15 febbraio
2023, non notificata, è stata comunicata in data 20 febbraio 2023, con indicazione nello stesso provvedimento di riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo.
pagina 11 di 15 L'attrice nella medesima comparsa, nella ricostruzione dell'iter processuale, rileva che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 11 d.lgs. 104 del 2010, quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo
è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
e che nella specie, essendo stata la sentenza comunicata tramite pec il 20 febbraio 2023, il passaggio in giudicato della stessa si è verificato in data
20 settembre 2023, tenuto conto della sospensione feriale, con la conseguente decorrenza da tale data del termine di tre mesi per la riassunzione, scadente il 20 dicembre 2023.
Assume, per contro, il che nella specie, ai fini della valutazione del passaggio in Controparte_1 giudicato della sentenza che declina la giurisdizione del giudice amministrativo, vengono in rilievo gli artt. 87 e 105 c.p.a., sicché il termine per il passaggio in giudicato non è di sei mesi (come sostenuto dall'attrice) ma di tre mesi, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del TAR il 20 maggio 2023 e con la conseguente tardività della riassunzione, essendo stato l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 15 dicembre 2023 e, quindi, ben oltre il termine di tre mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR, con consente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
6.2
L'assunto del è fondato. Controparte_1
Occorre innanzitutto richiamare le norme di riferimento.
L'art. 105, comma 2, c.p.a. prevede che nei “giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3”.
Tale ultima disposizione dispone, quindi, che nei “giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta” (art. 87, comma 3).
In merito alla riduzione della metà del termine per proporre appello contro la sentenza del TAR che ha pagina 12 di 15 declinato la giurisdizione si è pronunciato in plurime occasioni in Consiglio di Stato che, anche di recente, ha ribadito il costante orientamento secondo cui il termine per l'appello è di tre mesi (e non sei mesi) proprio in forza dell'applicabilità della citata disposizione anche al termine per impugnare la sentenza declinatoria della giurisdizione.
Possono sul punto richiamarsi le costanti pronunce, fra quelle più recenti, del Consiglio di Stato, e segnatamente Consiglio di Stato sez. V, 21/05/2025, (ud. 06/05/2025, dep. 21/05/2025), n.4359,
Consiglio di Stato sez. II, 18/11/2024, (ud. 29/10/2024, dep. 18/11/2024), n.9233 e Consiglio di Stato sez. V, 11/12/2017, (ud. 05/12/2017, dep. 11/12/2017), n.5835, laddove, in particolare, si rileva che
“(in) virtù del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, 87, comma 3, e 92, comma 3, Cod. proc. amm. il termine per proporre appello avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione è infatti dimezzato rispetto ai termini ordinari (cfr. in questo senso, da ultimo: Cons. Stato, III, 11 ottobre 2016,
n. 4196; V, 18 luglio 2017, n. 3544, 12 ottobre 2016, nn. 4222 e 4223, 11 ottobre 2016, n. 4185 - le quali hanno anche negato la concessione dell'errore scusabile -, 20 luglio 2016, n. 3262, 25 gennaio
2016, n. 228). In particolare, l'art. 105, comma 2, Cod. proc. amm. stabilisce che "nei giudizi di appello contro i provvedimenti che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 87, comma 3". L'art. 87, comma 3, a sua volta prevede che nei procedimenti in camera di consiglio "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto
a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti". La lettura delle due disposizioni appena trascritte conduce all'univoca conclusione secondo cui i termini per appellare le sentenze declinatorie della giurisdizione sono dimezzati e, dunque, il c.d. termine "lungo" è di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Quest'ultimo deriva in particolare dall'applicazione del dimezzamento, come sopra disposto, del termine ordinario di sei mesi per proporre appello previsto in generale dall'92, comma 3, Cod. proc. amm., e decorrente dalla pubblicazione della sentenza”.
6.3
Ne consegue che, essendosi nella specie verificato il passaggio in giudicato della sentenza del TAR dell'Emilia-NA (che ha declinato la giurisdizione) dopo il decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa (dovendosi ritenere il termine dimezzato rispetto a quello ordinario di sei mesi), la riassunzione avvenuta – pacificamente – nel mese di dicembre 2023 è tardiva.
6.4
Alla tardività della riassunzione consegue l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 59 della legge
69/2009, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “(la) pagina 13 di 15 conseguenza processuale della tardiva riassunzione non è, dunque, la inammissibilità dell'opposizione, bensì, come disposto dal quarto comma dell'articolo 59 l. n. 69/2009, "l'estinzione del processo, che è dichiarata anche di ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda". Il richiamo della norma alla rilevabilità d'ufficio rende quindi evidente come sia del tutto infondata la deduzione di cui alla censura in esame, avendo questa Corte già osservato (Cass. n. 11144/2018) come non possa reputarsi corretto il richiamo ai principi affermati da questa stessa Corte circa la necessità dell'eccezione di estinzione, in quanto riferiti a fattispecie assoggettate alla disciplina precedente la modifica recata dalla legge n. 69/2009 al testo dell'ultimo comma dell'articolo 307 c.p.c., in situazioni in cui l'estinzione del giudizio non era stata
(tempestivamente) eccepita” (cfr. Cass. 10224/2024).
Con la precisazione che, se è vero che la mancata riassunzione nei termini impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, è altrettanto vero che nella specie, vertendosi in ipotesi di diritto soggettivo (tanto che il TAR ha declinato la propria giurisdizione su tale presupposto), all'attrice, salva la prescrizione del diritto stesso, non è preclusa la possibilità di chiedere nell'ambito della giurisdizione ordinaria l'accertamento del diritto nella ricorrenza dei relativi presupposti, posto che oggetto di tale giudizio non è la legittimità o meno del provvedimento – la cui valutazione è solo incidentale e può semmai comportare la mera disapplicazione – ma, come detto, la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del contributo.
7.
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni, stante la tardività della riassunzione, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 59, comma 4, della legge 69/2009.
8.
In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della novità delle stesse ricorrono i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese processuali;
nulla per le spese per i convenuti contumaci, stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, stante la tardiva riassunzione, a norma dell'art. 59 della legge
69/2009;
pagina 14 di 15 2) dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese processuali;
nulla per le spese quanto ai convenuti contumaci.
Bologna, così deciso il 28 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9747/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONIFAZZI Parte_1 C.F._1
ZI, elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI N. 9 44012 BONDENO presso il difensore avv. BONIFAZZI ZI
ATTRICE
contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARZOT SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
RIZZOLI 3 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MARZOT SILVIA
PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUALE COMMISSARIO DELEGATO
ALLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO CP_2 P.IVA_2
STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
CONVENUTI
Controparte_3
IN PERSONA Controparte_4
DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE (C.F. ) P.IVA_3
pagina 1 di 15 (C.F. ) Controparte_5 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
(C.F. Controparte_7
) P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Contributo sisma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“IN VIA CAUTELARE disporre la immediata sospensione della ordinanza sindacale n. 44 del 29/03/2018, Prot. N.
0017768/2018 del 29/03/18, resa dal Sindaco del , notificato all'istante in data Controparte_1
09/04/2018, (allegato 1) con la quale viene disposta a carico del ricorrente la revoca di contributo
MUDE con ordine di restituzione delle somme percepite: più precisamente il Sindaco: “dispone la revoca del contributo Euro 361.248,42 (IVA COMPRESA) già concesso e corrisposto mal Sig. CP_8 con riferimento alla pratica MUDE di cui all'oggetto, per le motivazioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, ordina al medesimo Sig. di restituire la somma di Euro 361.248,42 (IVA CP_9
COMPRESA) maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di pagamento finale di cui all'autorizzazione al pagamento finale del contributo a beneficio di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 relativa all'immobile ubicato in Via Contr Monsignore di Sotto n. 21 ed accatastato al NCEU: Fg 17 35 Sub. 1 – proprietà di CP_9
- codice CUP – ordinanza di assegnazione 82 del 21/04/2015 protocollata
[...] C.F._2 al n.28870 del 03.06.2016 fino alla data dell'effettivo soddisfo precisando che alla data del presente atto sono stati quantificati in Euro 1.040,20 e così per un totale di Euro 362.288,62 da versare entro
60 gg dalla data di notificazione della presente ordinanza con bonifico bancario sul conto corrente dedicato codice IBAN [...], con indicazione della seguente causale:
“restituzione contributo Sig. relativo alla pratica MUDE 0803800400000122172013” CP_9
(OMISSIS)
2) di tutti i provvedimenti ad essa revoca connessi, pregressi e/o conseguenti, nessuno escluso, anche non conosciuti dall'istante.
NEL MERITO: per tutti i motivi indicati, accogliere il ricorso, annullando definitivamente l'impugnato provvedimento,
pagina 2 di 15 ed ogni altro connesso e/o conseguente (presupposto alla revoca, ivi richiamato e non) anche non conosciuto.
IN SUBORDINE:
a modifica dell'impugnata ordinanza, ridurre, o far ordine agli Enti di ridurre, l'ammontare della somma richiesta della sola percentuale del 10%, pari alla incidenza delle preesistenti (ininfluenti) lesioni alla copertura del fabbricato sull'intero ammontare del contributo erogato. In ogni caso con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede far ordine al , in persona del Sindaco p.t., di produrre atti e documenti, Controparte_1 nessuno escluso, non già esibiti dalla ricorrente, relativi all'oggetto del presente giudizio.
Ove mai il Tribunale dovesse ritenerla ulteriormente necessaria (oltre l'allegata perizia si Per_1 chiede la nomina di CTU sulla verifica dello stato dei luoghi pre e post sisma, sulla verifica di tutta la documentazione relativa alla pratica del ricorrente, sulla quantificazione in termini percentuali dello
“spanciamento” sulla copertura pre sisma, sulla incidenza di questo sulla agibilità e/o stabilità dell'immobile del ricorrente prima del sisma e di ogni e qualsivoglia verifica ritenuta necessaria.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A
(4%) e I.V.A. (22%) come per legge”.
Il convenuto così conclude: Controparte_1
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, e per il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da controparte, già disattese in esito all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori
Pertanto si chiede che l'Illustrissimo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti
Conclusioni nel merito rigettare tutte le domande proposte nei confronti del e/o dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dell'ordinanza
Con vittoria di compensi oltre al 15% IVA e CPA”.
Il convenuto PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA così conclude:
“- sulla richiesta di tutela cautelare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in quanto non prevista nel rito ordinario avanti al Tribunale Civile;
- nel merito: dichiarare inammissibile e, comunque, non accoglibile la richiesta di disapplicazione e/o annullamento dell'ordinanza impugnata;
pagina 3 di 15 - in ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, il in persona del sindaco pro tempore, la Controparte_1
, il PRESIDENTE DELLA REGIONE (d'ora Controparte_11 CP_3 in poi anche solo il PRESIDENTE DELLA REGIONE), in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, l' Controparte_7
, la il
[...] Controparte_4 [...]
e , a seguito della declaratoria di incompetenza per Controparte_5 CP_6 territorio dichiarata con sentenza del Tribunale di Ferrara (R.G. 2742/2023).
Dinanzi a quel Tribunale l'attrice aveva, infatti, riassunto il giudizio originariamente instaurato innanzi al TAR Emilia-NA (R.G. 502/2018) da parte del defunto marito – cui ella era CP_9 succeduta quale unica erede testamentaria – e conclusosi con sentenza n. 83/2023, emessa in data 15 febbraio 2023 e pubblicata il 20 febbraio 2023, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere la giurisdizione attribuita al giudice ordinario.
L'attrice, premettendo che l'azione era volta a ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale n. 44 del 29 marzo 2018, con cui era stata disposta a carico del de cuius
la revoca del contributo MUDE in precedenza concesso, con ordine di restituzione CP_9 delle somme percepite, nonché di ogni atto connesso alla revoca, pregresso o conseguente, anche non conosciuto dall'istante, esponeva:
- che, a seguito del sisma verificatosi in nella primavera del 2012, il Sindaco del CP_3
Comune di , con ordinanza n. 177 del 6 giugno 2012, aveva dichiarato inagibile – poiché in parte CP_1 crollato – il fabbricato di proprietà del de cuius, adibito ad uso agricolo, identificato catastalmente al
Fg. 17, Mapp. Li 235-805 (cfr. perizia del geom. ), inagibilità che era stata Persona_2 confermata all'esito dell'ulteriore sopralluogo del 26 giugno 2012;
- che il al fine di demolire e ripristinare l'immobile danneggiato dal sisma, aveva presentato CP_8 regolare richiesta di contributo sulla piattaforma MUDE (istanza del 16 giugno 2014, prot. 0027526);
- che, all'esito della complessa istruttoria, con ordinanza sindacale in data 18 febbraio 2015 era stato assegnato al l'iniziale contributo di € 272.559,64, successivamente aumentato in data 21 aprile CP_8
pagina 4 di 15 2015 ad € 361.248,72, in considerazione della circostanza che le riduzioni previste dall'art. 2, comma 1 quater, dell'ordinanza RER n. 86/12 erano entrate in vigore in data successiva a quella della domanda del CP_8
- che nelle successive date del 28 aprile 2015, 17 giugno 2015 e 9 luglio 2015 erano stati autorizzati i pagamenti dei primi tre e il 3 giugno 2016 era stato autorizzato il pagamento del saldo Pt_2
MUDE, vista l'asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori;
- che successivamente, con l'ordinanza n. 44 del 29 marzo 2018, il Sindaco di aveva disposto la CP_1 revoca del contributo ed ordinato al de cuius la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi, rilevando che “tramite strumenti informatici in possesso di questo Ente” erano emerse lesioni alla copertura del fabbricato antecedenti al sisma, non dichiarate nell'istanza, e quindi non ammissibili a contributo per contrasto con l'art. 5 comma 2 della Ordinanza RER 119/2012;
- che l'ordinanza faceva, altresì, riferimento a due sopralluoghi della Polizia Municipale (nei giorni del
13 e del 15 febbraio 2017) all'esito dei quali, non avendo rinvenuto alcuno in loco, il Sindaco aveva dedotto il non utilizzo dell'immobile ricostruito dal ricorrente che, a detta dell'Ente, non aveva dimostrato l'effettiva utilizzazione del bene (ad uso agricolo).
1.1
Sulla base di tale premesse l'attrice, riportandosi a quanto dedotto nell'originario ricorso innanzi al
TAR deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 CP_3 del d.lgs. 267/2000, posto che l'ordinanza n. 44 del 29 marzo 2018 resa dal Sindaco del CP_1 non era, evidentemente, volta a fronteggiare una situazione di pericolo a fronte di una
[...] situazione eccezionale e non prevedibile, anche e soprattutto in considerazione del tempo trascorso
(circa due anni) dalla fine dei lavori e dal versamento a saldo del contributo, oltre a non avere carattere di provvisorietà (nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e ad efficacia temporalmente limitata); di conseguenza, andava annullata.
L'ordinanza era stata altresì emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 2 e 5, del D.L.
74/2012, dal momento che non esisteva, nel caso specifico, alcuna disciplina legislativa o Co regolamentare che attribuisse al Sindaco il potere di revocare il contributo concesso al de CP_1 cuius, trattandosi di potere esclusivo del Commissario delegato ex art. 3, comma 1, del D.L. citato.
Di conseguenza, il Sindaco correttamente aveva svolto la propria attività di gestione e controllo sulla pratica del ricorrente, in virtù delle funzioni delegategli dal Commissario, ma erroneamente, in violazione di legge ed eccesso di potere, oltre che in assoluta mancanza di istruttoria, in relazione a pagina 5 di 15 quanto “giustificato” dal ricorrente, aveva provveduto all'adozione del provvedimento di revoca, sostituendosi illegittimamente al PRESIDENTE DELLA REGIONE, in qualità di Commissario delegato.
L'attrice deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della Legge 241/90, in quanto, mancando nell'ordinanza la motivazione rafforzata in merito alle ragioni dell'applicazione dello strumento dell'autotutela, la revoca non aveva tenuto conto, come prescritto dalla legge, dei vantaggi conseguiti dal ricorrente confidando incolpevolmente nell'assetto di interessi CP_9 definito dal provvedimento poi ritenuto illegittimo.
Inoltre, il termine previsto dalla richiamata norma, di diciotto mesi entro cui può intervenire l'annullamento dei provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici ai privati, muove dall'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici ed economici, impedendo che assetti di interessi consolidati possano vedersi esposti sine die all'esercizio dell'autotutela amministrativa;
con la conseguenza che, decorso il termine, l'assetto di interessi non poteva essere intaccato dalla valutazione amministrativa e – quindi – le ordinanze sindacali attributive del contributo al ricorrente non potevano più essere revocate.
L'ordinanza di revoca, adottata all'esito delle ulteriori verifiche, si presentava altresì generica (anche in ragione dell'uso del condizionale nella frase “…tali lesioni non dichiarate risulterebbero in contrasto…”) e lasciava pensare ad un mero ripensamento del sprovvisto di Controparte_1 adeguata istruttoria.
L'attrice evidenziava, ancora, che i tecnici del , in occasione dei due sopralluoghi del Controparte_1
28 maggio 2012 e del 26 giugno 2012, non avevano in alcun modo attestato la presenza di lesioni al tetto né altrove, tali da qualificare l'immobile come non ammissibile a contributo, e ciò in quanto, prima del sisma del 2012, il fabbricato non era né collabente né fatiscente né per qualsivoglia ragione inagibile;
e il Comune non aveva dimostrato il contrario nell'ordinanza di revoca.
Alla pratica per la concessione del contributo era stata allegata molteplice documentazione attestante l'uso ante sisma dell'immobile da parte del de cuius il quale, invero, aveva CP_9 ininterrottamente utilizzato il bene, destinato al ricovero attrezzi, anche negli anni successivi (compreso il 2017, anno dei sopralluoghi della Municipale).
concludeva, quindi, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'ordinanza Parte_1 sindacale di revoca n. 44 del 29 marzo 2018, nonché di tutti i provvedimenti ad essa connessi, pregressi e/o conseguenti, anche non conosciuti;
nel merito, chiedeva l'annullamento del provvedimento pagina 6 di 15 impugnato e di quelli connessi e, in subordine, a modifica dell'ordinanza in questione, la riduzione dell'ammontare della somma richiesta della sola percentuale del 10%, pari alla incidenza delle preesistenti lesioni alla copertura del fabbricato sull'intero ammontare del contributo erogato. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, premettendo che il contenzioso aveva ad oggetto contributi per la Controparte_12 ricostruzione privata (di cui al D.L. 74/2012), la cui istruttoria era di competenza esclusiva dei Comuni interessati dal sisma.
In particolare, esponeva:
- che, a seguito del sopralluogo del 28 maggio 2012, il aveva emesso Controparte_1
l'ordinanza sindacale di inagibilità (6 giugno 2012) per l'immobile ad uso agricolo di proprietà di
, confermata il 26 giugno 012 ad esito di ulteriore sopralluogo (essendo l'edificio in CP_9 parte crollato);
- che l'istanza di concessione dei contributi presentata dal de cuius era stata accolta con l'adozione dell'ordinanza n. 36 del 18 febbraio 2015, per l'importo di € 272.559,64, successivamente rettificato dall'ordinanza sindacale n. 82 del 21 aprile 2015 con cui era concesso all'istante il contributo di €
361.248,72;
- che progressivamente, nel corso dell'esecuzione dei lavori, erano state regolarmente autorizzate le Parte erogazioni a del contributo fino al 3 giugno 2016, allorquando era autorizzata l'erogazione del saldo;
- che, a seguito di ulteriori verifiche e controlli, il Sindaco del aveva disposto la Controparte_1 revoca del contributo in questione con l'ordinanza n. 44 del 29 marzo 2018.
In diritto, il PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA rilevava che per legge sussisteva la competenza esclusiva del tanto per la fase istruttoria dell'iter quanto per la determinazione CP_1 sul contributo e la relativa erogazione, svolgendo il Commissario delegato un'attività di mero supporto agli Enti coinvolti negli interventi;
l'istruttoria, quindi, si era svolta in aderenza all'impianto ordinamentale.
Ricostruiva il quadro normativo applicabile, richiamando le ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e s.m.i. inerenti ai contributi MUDE e le relative Linee guida, nonché la normativa euro-unitaria in materia di pagina 7 di 15 concorrenza, secondo cui è fatto divieto di aiuti di Stato alle imprese fuori dai casi espressamente previsti o da quelli in cui l'erogazione sia stata espressamente autorizzata dalla CP_13
Il PRESIDENTE DELLA REGIONE proseguiva evidenziando che le verifiche e gli approfondimenti istruttori svolti dal tramite gli strumenti informatici a propria disposizione e attraverso due CP_1 sopralluoghi (il 13 e 15 febbraio 2017) avevano evidenziato lesioni all'immobile non dichiarate all'interno della pratica MUDE, oltre che il mancato utilizzo dell'immobile a fini produttivi. A tal proposito richiamava la giurisprudenza formatasi sulla destinazione produttiva degli immobili destinatari di finanziamenti post-sisma.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione dell'ordinanza, poiché non prevista dal rito ordinario, e nel merito che venisse dichiarata inammissibile domanda di disapplicazione e/o annullamento dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
3.
Si costituiva altresì in giudizio insistendo nel rigetto dell'istanza cautelare Controparte_1
e del merito per infondatezza della domanda.
In particolare, dopo aver ricostruito l'iter di concessione del contributo de quo, fino al pagamento del
III SAL, eccepiva:
- che, data la possibilità di effettuare dei controlli a campione per accertare la permanenza dei requisiti richiesti ex lege, la Guardia di Finanza presso l'ufficio MUDE aveva effettuato ulteriori accertamenti tramite strumenti informatici (SIT), a seguito dei quali aveva riscontrato la presenza di lesioni alla copertura del fabbricato risalenti a data antecedente il sisma e segnatamente agli anni 2008 e 2011;
- che tali lesioni erano incompatibili con l'ammissione al contributo, in conformità con l'art. 5 comma
2 dell'ordinanza regionale 119/2013;
- che nelle date del 13 e del 15 febbraio 2017 erano stati effettuati dei sopralluoghi dal comando di
Polizia Municipale, da cui era emerso che il fabbricato non risultava essere utilizzato, in contrasto con l'art. 19 comma 1 dell'ordinanza regionale 57/2012;
- che, in ragione delle violazioni emerse, era stata inviata a comunicazione di avvio del CP_9 procedimento di revoca del contributo assegnato (nota prot.16327 del 28 marzo 2017), a cui avevano fatto seguito osservazioni tanto del ricorrente quanto del tecnico incaricato: quest'ultimo, in particolare, aveva specificato, con riguardo alle “lesioni alla copertura antecedenti al sisma”, che erano riferite alla canna fumaria, risistemata dalla proprietà prima del sisma e, con riguardo alla “non utilizzazione del
pagina 8 di 15 fabbricato”, che il de cuius era stato riconosciuto come persona invalida e che per tale motivo non era in grado di lavorare personalmente;
- che il parere tecnico del Settore Lavori Pubblici ed assetto del territorio, mediante articolate motivazioni, aveva confermato la correttezza della revoca, di conseguenza con l'ordinanza sindacale n
44 del 29 marzo 2018 era stata disposta la revoca del finanziamento.
3.1
Fatte tali premesse, il insisteva, in primo luogo, nella richiesta di rigetto Controparte_1 dell'istanza cautelare per l'assenza sia di periculum in mora sia di fumus boni iuris, come specificato già dall'ordinanza di rigetto della domanda cautelare n. 192 del 29 agosto 2018 del TAR Emilia-
NA (non impugnata) ove si affermava che “ritenuti, in ogni caso, carenti sia il fumus boni iuris
(risultando prima facie infondate le contestazioni mosse al ricorrente, alla luce degli atti prodotti e delle difese assunte dall'Amministrazione costituendosi in giudizio) che il necessario periculum in mora (non avendo il ricorrente motivato specificamente sul punto nel ricorso introduttivo e tenuto conto del contenuto meramente economico del provvedimento impugnato)”.
Eccepiva, poi, la tardività della riassunzione notificata dalla controparte il 15 dicembre 2023, considerato che la sentenza declinatoria della giurisdizione può essere impugnata entro il termine
(lungo) dimezzato previsto dal combinato disposto dell'art. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a., ovvero entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza;
di conseguenza, poiché la sentenza del TAR
Emilia-NA era stata pubblicata il 20 febbraio 2023, l'attrice avrebbe dovuto riassumere il giudizio entro e non oltre il termine improrogabile del 20 settembre 2023, sicché il processo doveva essere dichiarato estinto.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato orientamenti della giurisprudenza in materia, il ribadiva l'infondatezza delle istanze avversarie, evidenziando, Controparte_1 quanto alla dedotta incompetenza del alla revoca dei contributi, che la stessa era smentita dal CP_1 dettato delle disposizioni contenute nel D.L. n. 74/2012, che attribuisce espressamente ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma di avvalersi dei Sindaci dei Comuni delegando loro le funzioni attribuite;
di conseguenza, era fuorviante la lettura ex adverso proposta secondo cui unico compito dei
Sindaci era quello di determinare l'ammontare dei contributi, mentre la concessione e la revoca erano di esclusiva competenza del in qualità di Commissario delegato. Controparte_12
La competenza del alla gestione della domanda di contributo attraverso piattaforma MUDE CP_1 era altresì confermata dal dettato dell'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29/2012, 51/2012 e pagina 9 di 15 86/2012; ne scaturiva la competenza dell'amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca, quale esercizio di un potere uguale e contrario a quello esercitato con la concessione del contributo.
Non sussistevano, poi, né l'asserita violazione dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, essendo la materia del sisma disciplinata dalla lex specialis di cui all'ordinanza n. 57/2012, né il presunto difetto di motivazione nell'ordinanza di revoca, che aveva fatto riferimento alle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dei sopralluoghi della Polizia Municipale.
La tesi sostenuta da controparte, secondo cui il aveva già avuto modo di accertare lo stato dei CP_1 luoghi al momento della concessione del contributo, non precludeva il potere dell'ente di rivedere le proprie determinazioni in presenza di nuovi elementi istruttori, conformemente all'art. 22 comma 5 dell'ordinanza n. 57/2012.
Inoltre, in base alla normativa di riferimento, i beneficiari di contributo erano tenuti a completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi indennizzati: nel caso di specie, risultava acclarata l'inattività del de cuius, considerato che all'interno dell'immobile non era stato rinvenuto alcuno in entrambi i sopralluoghi effettuati, che il bene era stato messo in vendita e che la stessa produzione documentale di controparte sconfessava l'utilizzo dell'azienda (essendo le fatture relative a spese riferibili in prevalenza agli anni 2012 e 2013).
Il concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda cautelare e di tutte le Controparte_1 altre domande proposte dall'attrice nei propri confronti. Con vittoria di spese.
4.
Alla prima udienza di comparizione del 19 dicembre 2024 veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui al novellato art. 189 c.p.c.; alla successiva udienza del 30 ottobre 2025, mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
5.
Preliminarmente – pur non costituendo oggetto di specifica contestazione delle parti (ma essendo stato il presente giudizio promosso in conseguenza della sentenza n. 83/2923 del TAR dell'Emilia-NA in data 15 febbraio 2023) – va ribadita la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande proposte dall'attrice, sostanzialmente tese all'accertamento del diritto di quest'ultima al contributo (già)
pagina 10 di 15 concesso per l'importo di complessivi € 362.288,62, poi revocato con decreto.
5.1
Ed invero, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti
Cass. Sez. Un. 13492/2021), “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass.,
Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578)”, sicché, ai “fini della soluzione della questione di giurisdizione, devono prendersi in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione”.
Orbene, come detto, nella specie l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto la tutela della propria situazione soggettiva, ossia del suo diritto al mantenimento del contributo, già ricevuto: situazione soggettiva che sarebbe definitivamente pregiudicata dal provvedimento di revoca del contributo.
Ne consegue, sulla base del petitum sostanziale, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, come peraltro rilevato dal TAR nella sentenza con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione ordinaria.
6.
Tanto premesso, deve tuttavia ritenersi fondata l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio a seguito della sentenza citata del TAR dell' sollevata dal . CP_3 Controparte_1
6.1
Al riguardo va osservato che, secondo quanto evidenziato dalla stessa attrice nella comparsa in riassunzione (introduttiva del presente giudizio), la sentenza del TAR n. 83/2023, emessa il 15 febbraio
2023, non notificata, è stata comunicata in data 20 febbraio 2023, con indicazione nello stesso provvedimento di riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo.
pagina 11 di 15 L'attrice nella medesima comparsa, nella ricostruzione dell'iter processuale, rileva che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 11 d.lgs. 104 del 2010, quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo
è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
e che nella specie, essendo stata la sentenza comunicata tramite pec il 20 febbraio 2023, il passaggio in giudicato della stessa si è verificato in data
20 settembre 2023, tenuto conto della sospensione feriale, con la conseguente decorrenza da tale data del termine di tre mesi per la riassunzione, scadente il 20 dicembre 2023.
Assume, per contro, il che nella specie, ai fini della valutazione del passaggio in Controparte_1 giudicato della sentenza che declina la giurisdizione del giudice amministrativo, vengono in rilievo gli artt. 87 e 105 c.p.a., sicché il termine per il passaggio in giudicato non è di sei mesi (come sostenuto dall'attrice) ma di tre mesi, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del TAR il 20 maggio 2023 e con la conseguente tardività della riassunzione, essendo stato l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 15 dicembre 2023 e, quindi, ben oltre il termine di tre mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR, con consente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
6.2
L'assunto del è fondato. Controparte_1
Occorre innanzitutto richiamare le norme di riferimento.
L'art. 105, comma 2, c.p.a. prevede che nei “giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3”.
Tale ultima disposizione dispone, quindi, che nei “giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta” (art. 87, comma 3).
In merito alla riduzione della metà del termine per proporre appello contro la sentenza del TAR che ha pagina 12 di 15 declinato la giurisdizione si è pronunciato in plurime occasioni in Consiglio di Stato che, anche di recente, ha ribadito il costante orientamento secondo cui il termine per l'appello è di tre mesi (e non sei mesi) proprio in forza dell'applicabilità della citata disposizione anche al termine per impugnare la sentenza declinatoria della giurisdizione.
Possono sul punto richiamarsi le costanti pronunce, fra quelle più recenti, del Consiglio di Stato, e segnatamente Consiglio di Stato sez. V, 21/05/2025, (ud. 06/05/2025, dep. 21/05/2025), n.4359,
Consiglio di Stato sez. II, 18/11/2024, (ud. 29/10/2024, dep. 18/11/2024), n.9233 e Consiglio di Stato sez. V, 11/12/2017, (ud. 05/12/2017, dep. 11/12/2017), n.5835, laddove, in particolare, si rileva che
“(in) virtù del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, 87, comma 3, e 92, comma 3, Cod. proc. amm. il termine per proporre appello avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione è infatti dimezzato rispetto ai termini ordinari (cfr. in questo senso, da ultimo: Cons. Stato, III, 11 ottobre 2016,
n. 4196; V, 18 luglio 2017, n. 3544, 12 ottobre 2016, nn. 4222 e 4223, 11 ottobre 2016, n. 4185 - le quali hanno anche negato la concessione dell'errore scusabile -, 20 luglio 2016, n. 3262, 25 gennaio
2016, n. 228). In particolare, l'art. 105, comma 2, Cod. proc. amm. stabilisce che "nei giudizi di appello contro i provvedimenti che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 87, comma 3". L'art. 87, comma 3, a sua volta prevede che nei procedimenti in camera di consiglio "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto
a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti". La lettura delle due disposizioni appena trascritte conduce all'univoca conclusione secondo cui i termini per appellare le sentenze declinatorie della giurisdizione sono dimezzati e, dunque, il c.d. termine "lungo" è di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Quest'ultimo deriva in particolare dall'applicazione del dimezzamento, come sopra disposto, del termine ordinario di sei mesi per proporre appello previsto in generale dall'92, comma 3, Cod. proc. amm., e decorrente dalla pubblicazione della sentenza”.
6.3
Ne consegue che, essendosi nella specie verificato il passaggio in giudicato della sentenza del TAR dell'Emilia-NA (che ha declinato la giurisdizione) dopo il decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa (dovendosi ritenere il termine dimezzato rispetto a quello ordinario di sei mesi), la riassunzione avvenuta – pacificamente – nel mese di dicembre 2023 è tardiva.
6.4
Alla tardività della riassunzione consegue l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 59 della legge
69/2009, conformemente al condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “(la) pagina 13 di 15 conseguenza processuale della tardiva riassunzione non è, dunque, la inammissibilità dell'opposizione, bensì, come disposto dal quarto comma dell'articolo 59 l. n. 69/2009, "l'estinzione del processo, che è dichiarata anche di ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda". Il richiamo della norma alla rilevabilità d'ufficio rende quindi evidente come sia del tutto infondata la deduzione di cui alla censura in esame, avendo questa Corte già osservato (Cass. n. 11144/2018) come non possa reputarsi corretto il richiamo ai principi affermati da questa stessa Corte circa la necessità dell'eccezione di estinzione, in quanto riferiti a fattispecie assoggettate alla disciplina precedente la modifica recata dalla legge n. 69/2009 al testo dell'ultimo comma dell'articolo 307 c.p.c., in situazioni in cui l'estinzione del giudizio non era stata
(tempestivamente) eccepita” (cfr. Cass. 10224/2024).
Con la precisazione che, se è vero che la mancata riassunzione nei termini impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, è altrettanto vero che nella specie, vertendosi in ipotesi di diritto soggettivo (tanto che il TAR ha declinato la propria giurisdizione su tale presupposto), all'attrice, salva la prescrizione del diritto stesso, non è preclusa la possibilità di chiedere nell'ambito della giurisdizione ordinaria l'accertamento del diritto nella ricorrenza dei relativi presupposti, posto che oggetto di tale giudizio non è la legittimità o meno del provvedimento – la cui valutazione è solo incidentale e può semmai comportare la mera disapplicazione – ma, come detto, la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del contributo.
7.
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni, stante la tardività della riassunzione, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 59, comma 4, della legge 69/2009.
8.
In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della novità delle stesse ricorrono i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese processuali;
nulla per le spese per i convenuti contumaci, stante la mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, stante la tardiva riassunzione, a norma dell'art. 59 della legge
69/2009;
pagina 14 di 15 2) dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese processuali;
nulla per le spese quanto ai convenuti contumaci.
Bologna, così deciso il 28 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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