Sentenza 22 maggio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è onere della parte richiesta provvedere a che la documentazione prodotta nel procedimento di esecuzione della consegna dinanzi alla Corte d'appello sia accompagnata, ove redatta in lingua straniera, dalla sua traduzione formale in lingua italiana. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità tedesche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2012, n. 19596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19596 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 930
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 18041/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE ST NZ JO, nato ad [...] am Neck l'8 maggio 1976;
avverso la sentenza 16 aprile 2012 della Corte di appello di Salerno che ha disposto la sua consegna all'Autorità tedesca richiedente. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Sarno che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
1.) la decisione impugnata.
Risulta agli atti che, giusta verbale 17 febbraio 2012 dei Carabinieri di Salerno, TE ST NZ JO, nato ad [...] am Neck l'8 maggio 1976, è stato arrestato in esecuzione del MAE emesso dallo Stato di Germania per 2 reati di rapina a mano armata, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 11. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto del 20 febbraio 2012, in presenza del difensore d'ufficio nominato, il TE ha dichiarato di non volere essere estradato in Germania, riferendo di conoscere bene la lingua inglese e parzialmente la lingua italiana. Il Consigliere delegato convalidava l'arresto, confermando l'applicazione della misura coercitiva di massima afflittività, sussistendo elementi idonei a ritenere concreto il pericolo di fuga, in considerazione dell'effettivo allontanamento del medesimo TE dal luogo di ordinario domicilio e in ragione altresì della mancanza di elementi da cui poter desumere uno stabile e legale domicilio e una regolare attività lavorativa.
L'ordinanza, corredata da traduzione in lingua inglese, veniva notificata all'imputato, unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza.
Nelle more, perveniva originale del M.A.E. e titolo custodiale, tradotto in lingua italiana con gli allegati di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, da cui risulta che il TE si è reso responsabile in Germania di condotte di rapina a mano armata, all'interno di esercizi commerciali, punibili con pena della reclusione fino a 15 anni, commesse in Esslingen, Stoccarda, dal 26/1/2012 sino al 2/2/2012.
La Corte di appello, con la gravata sentenza 16 aprile 2012:
- ha respinto le eccezioni di nullità del verbale di arresto proposte dalla difesa, rilevando che, contrariamente a quanto argomentato dal difensore, in sede di arresto l'arrestato aveva rinunciato alla nomina di interprete, riferendo di comprendere perfettamente la lingua inglese e parzialmente quella italiana;
- ha considerato rispettati i diritti della difesa con la nomina di un difensore di ufficio, avendo l'arrestato dichiarato di non avere un difensore di fiducia;
- ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati addebitati, desumibili dalle dichiarazioni e dai riconoscimenti fotografici operati dai testi de visu, AR, EL, BA, OL e CA, nonché dalle identiche modalità di commissione dei fatti;
elementi tutti puntualmente indicati nel titolo custodiale allegato al M.A.E.;
- ha escluso la sussistenza delle cause ostative di cui alla L. n. 69 del 2005, artt. 17 e 18;
- ha definito le dichiarazioni difensive, svolte dal TE all'udienza, oltre che generiche, poco verosimili, non documentate e non pertinenti ai fatti per cui è procedimento, ne' idonee di per sè ad escludere la sussistenza dei fatti di reato contestati;
- ha rilevato che tali dichiarazioni non integrano alcuna delle ipotesi di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 per cui la sede del loro eventuale approfondimento è quella della competente A.G.;
- ha disposto il sequestro e la consegna all'A.G. richiedente, ai sensi dell'art. 35 1.69/2005 della pistola giocattolo e della valigia in metallo, contenente i reperti da 1 a 7.
- ha deliberato la consegna all'Autorità richiedente del cittadino tedesco TE ST NZ JO, n. ad Esslingen in Germania l'8 maggio 1979, res. in Neuburg - Schrobenhausen ND in Germania, rigettando ogni altra richiesta.
2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 12, commi 1 e 3. In particolare si lamenta: a) che la traduzione del mandato di arresto sia stata effettuata da un agente di Polizia giudiziaria, anziché da un interprete e non in lingua tedesca, ma in lingua inglese;
b) che nel verbale di arresto non si sia dato conto dell'avvertimento della facoltà di nomina di un difensore di fiducia;
c) che al ricorrente non sia stata garantita la presenza di un interprete nella lingua madre, nonostante la richiesta in tale senso formulata dal difensore in udienza.
Le doglianze sono palesemente infondate in fatto e in diritto. In fatto, perché, come risulta al fg. 25 l'interessato ha rinunciato alla presenza dell'interprete, all'atto dell'arresto, dichiarando di comprendere la lingua inglese e di aver "ben compreso la traduzione, del contenuto e delle motivazioni del mandato di arresto europeo, nei termini che gli erano stati tradotti dall'ufficiale di Polizia giudiziaria;
ed inoltre ha, in concreto, chiesto ed ottenuto la nomina di un difensore d'ufficio, non disponendo egli di un difensore di fiducia.
In diritto, perché all'imputato alloglotta, che non abbia conoscenza della lingua italiana, va riconosciuto non già il diritto all'assistenza di un interprete di madrelingua, come pretende il difensore anche nelle successive fasi del procedimento, ma semplicemente quello all'assistenza gratuita di un interprete, per la traduzione, in una lingua a lui comprensibile, dell'accusa formulata nei suoi confronti e degli atti al cui compimento egli partecipa (cass. pen. sez. 6, 18496/2010 Rv. 247003). Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 704 c.p.p., comma 2 e L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6 per omesso espletamento degli accertamenti tesi ad assicurare il rispetto dei requisiti richiesti appunto dal detto art. 6, attesa la mancata presenza nel fascicolo delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti.
Anche questa critica è palesemente priva di fondamento, attese le indicazioni contenute nel mandato di arresto europeo e non essendo all'uopo richiesta l'analitica documentazione di tutti gli atti di istruzione probatoria compiuti dall'autorità giudiziaria straniera. Con un terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 698 cod. proc. pen. versandosi nella specie in presenza di un "disegno ed intento persecutorio da parte dello Stato richiedente", dato che il sig. TE sarebbe depositario di "un'invenzione bellica", di grande interesse per lo Stato tedesco, il quale, per tale ragione, ha bisogno di garantirsi la presenza fisica del ricorrente nel suo territorio.
Il motivo supportato tra l'altro, anche oggi, dalla produzione di documenti in lingua straniera, appare manifestamente infondato. Innanzitutto, come avviene nel procedimento di riesame, è onere della parte provvedere che la documentazione difensiva, che viene prodotta in giudizio, laddove originariamente, come nella specie, redatta in lingua straniera (nella specie: tedesco ed inglese) sia accompagnata dalla sua traduzione formale in lingua italiana (cfr. cass. pen. sez. 5, 40909/2010 r.v. 248503), nella specie mancante. In ogni caso, ed in secondo luogo, la prospettazione del ricorrente non è basata su alcuna ragionevole acquisizione probatoria, non rientrando comunque nei compiti della Corte di legittimità consentire al sig. TE un colloquio con il Segretario Generale della difesa italiano (finalizzato ad evidenziare il valore bellico dell'invenzione, causa dell'interesse alla consegna da parte dello Stato tedesco), nonché svolgere attività istruttoria suppletiva, all'effetto di reperire la documentazione idonea a valida re le asserzioni difensive del sig. TE, ed in particolare la produzione in atti di un non meglio precisato "brevetto militare". La censura per come proposta è quindi inammissibile.
Con un Quarto motivo si evidenzia violazione dei limiti temporali entro cui si doveva procedere alla convalida dell'arresto avuto riguardo all'art. 13 Cost., comma 3, art. 390 c.p.p., comma 2 e art.391 c.p.p., comma 7. Nella specie il difensore osserva:
a) che la corte distrettuale ha proceduto, all'esito di comunicazione di arresto - depositata in Cancelleria il 18.02.12 alle ore 10.40 - a fissare l'udienza di convalida in data 20 febbraio 2012;
b) che l'udienza di convalida, iniziata alle ore 10.00 del 20 febbraio si è conclusa lo stesso giorno con l'emissione dell'ordinanza di convalida nella stessa data;
c) che dalla documentazione dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Salerno, sulla base dell'attestazione rilasciata dalla Corte di Appello con timbro, consta che il provvedimento di convalida è stato emesso alle ore 12.30 quando erano "spirati e decorsi i termini massimi" previsti dalla legge e pertanto il TE andrebbe rimesso in libertà, attesa la chiarezza non interpretabile del dettato normativo dell'art. 391 c.p.p. che stabilisce che "l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del Giudice".
Anche quest'ultima doglianza segue la sorte delle precedenti. In materia di convalida dell'arresto in flagranza, è noto che il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all'inizio dell'udienza di convalida (nella specie ad ore 10, rispetto all'arresto, effettuato due giorni prima alle ore 10,40), non avendo rilevanza il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell'udienza stessa (cfr. cass. pen. sez. 6, 46063/2008 Rv. 242044. Massime precedenti Conformi: N. 5376 del 1990 Rv. 186823, N. 35706 del 2001 Rv. 219755, N. 23455 del 2007 Rv. 236786).
Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012