Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1452401 B TALIANA IN NOME DEL POPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 20064/98 Consigliere Cron.3153 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 12/12/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 2 FEB 2001 IL CANCELLIERE STIRPE AMLETO, elettivamente domiciliato in home mesocancellera della Corte di Cas os rappresentato e difeso dagli avvocati ALESII BRUNO, LEOPARDI LUISA, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
CG575392 GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso al Sig. LEOPARDI dall'avvocato CATANIA ANTONINO, giusta procura per diritti 27 FEB. 2001 il speciale Notar CC RL RI di ROMA in data 2000 IL CANCELLIERE 16/02/99 repertorio n. 50607; 5365 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE resistente con procura Rilasciata copia legale al Sig. INAIL la sentenza n. 471/97 del Tribunale di avverso ✓ per diritti L. AVEZZANO, depositata il 03/12/97 R.G.N. 938/95; 12 MAR 2001 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 26 maggio 1995 ET RP propose appello avverso al sentenza con cui il Pretore di Avezzano in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro. A seguito di una nuova consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Avezzano respinse l'appello. "leases Afferma il Tribunale che i dati emersi dall'indagine tecnica di ufficio espletata in primo grado avevano avuto conferma nell'indagine tecnica di ufficio disposta in secondo grado;
e, secondo il parere del consulente, l'infortunio non aveva avuto alcuna incidenza causale sulle condizioni dell'assicurato, il cui stato di invalidità era preesistente. Per la cassazione di questa sentenza ricorre ET RP, percorrendo le linee di un unico motivo. L'I.N.A.I.L. ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che 1. aveva subito due infortuni: il primo il 30 luglio 1990 (riportando trauma contusivo iperestensivo a carico del rachide lombo sacrale), ed il secondo il 25 marzo 1992 (riportando una ferita alla coscia sinistra, un trauma contusivo al cranio ed un trauma al rachide cervicale e lombo sacrale);
2. il consulente tecnico di ufficio (il cui parere era stato condiviso dal Tribunale) si era riportato ad una certificazione dell'I.N.A.I.L. dell'11 febbraio 1991, ove si diagnosticava una grave forma di 3 spondilartrosi con sciatalgia;
fatto che era tuttavia posteriore al primo infortunio;
3. il consulente di ufficio nominato in primo grado, pur in presenza di dati ortopedici chiari (che gli avevano consentito di affermare che “il quadro clinico è compatibile con una sofferenza radicolare di L5”), aveva illogicamente affermato "che i sanitari dell'I.N.A.I.L. non imputano la patologia radicolare agli infortuni occorsi al ricorrente"; "Suolo 4. dall'esame radiografico eseguito il 23 aprile 1993 risultava invero che gli spazi discali erano conservati;
ciò consentiva di dedurre il rilevante concorso dell'infortunio a determinare la patologia poi accertata;
5. il fatto che l'infortunio avesse investito una situazione patologica preesistente non ne escludeva comunque l'indennizzabilità. Il ricorso è infondato. E' da premettere che la sentenza è tale in quanto gli elementi della causa consentano di giungere ad un'unica decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerga come il prodotto della necessità. La motivazione, come descrizione di questa necessità, è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La predetta negazione esige che il giudice fornisca adeguata critica di questi contrari elementi. Edinvero, funzione fondamentale del giudice è, per l'art. 112 cod. proc. civ., dare adeguata risposta ad ogni domanda delle parti ed ad ogni argomentazione e documentazione che la sorreggono, anche ove siano palesemente non decisive od infondate. 4 La censura del difetto di motivazione esige tuttavia l'indicazione specifica (e non solo per relationem) degli elementi di causa dei quali si lamenti omessa od insufficiente valutazione, e della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione. Nel caso in esame, la conclusione cui giunge la relazione tecnica di ufficio (che, espressamente richiamata dalla succinta motivazione, di questa Ludo diventa parte integrante, e necessaria alla relativa lettura), tenendo conto dei due infortuni (subiti nel luglio 1990 e nel marzo 1992), è fondata in primo luogo sulla preesistenza di una patologia "di una certa entità": preesistenza (anche al primo infortunio) dedotta da un documento che, pur posteriore al primo infortunio (visita medica "per accertamento postumi", effettuata l'11 febbraio 1991), certifica una situazione preesistente (soggetto “portatore di grave forma di spondiloartrosi con sciatalgia”). Il consulente esamina poi altri elementi: la natura delle lesioni riportate negli infortuni (“trattasi di una lesività minore, che sovente va a guarigione clinica senza che residuino postumi invalidanti a carattere permanente”), la diagnosi formulata nell'immediatezza degli infortuni stessi (nel primo, “contusione lombo - sacrale"; nel secondo, "contusione fianco - sinistro, coscia sinistra e spalla sinistra"), dal giudizio prognostico di guarigione (per il primo, di giorni sei;
del secondo, di giorni dieci;
tempi poi prolungati per cicli di fisiocinesiterapia), e dalla ritenuta assenza di necessità del ricovero in ambiente ospedaliero. Questi elementi, da un canto sono riscontro della lunga preesistenza della patologia ("grave forma di spondiloartrosi con sciatalgia"); d'altro canto, congiumamente a questa patologia, conducono il consulente a 5 dedurre che i traumi determinati dai due infortuni "non abbiano avuto nel caso di specie una significativa efficienza lesiva” (relazione, p. 11). Poiché la decisione è fondata sull'indagine espletata in secondo grado, la censura, mossa alla relazione di consulenza effettuata in primo grado (indicata sub "3."), è irrilevante. Snow Per esigenza di completezza è da osservare che attraverso l'indagine espletata in secondo grado (ove è stata accertata la patologia artrosica preesistente al primo infortunio), la censura è anche infondata. E per queste ragioni è infondata anche la censura (indicata sub "2.") avente per oggetto l'anteriorità dell'infortunio nei confronti della certificazione valutata dal consulente. Queste ragioni, e la motivata affermazione del consulente tecnico di ufficio (per cui i traumi determinati dai due infortuni “non hanno avuto nel caso di specie una significativa efficienza lesiva”), rendono infondata anche la censura sull'invocato contributo causale dei due infortuni. In ordine alla situazione artrosica che sarebbe evidenziata dalla certificazione del 23 aprile 1993 (da cui risultava che "gli spazi discali erano conservati"), su un piano generale è da osservare che, in materia di prestazioni previdenziali per invalidità, il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari è la palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica o l'omissione degli accertamenti strumentali necessari, secondo le predette nozioni, alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Nel caso in 6 esame, il ricorrente non indica alcun elemento che, sul piano formale, conferisca autosufficienza alla censura, e, sul piano sostanziale, specifichi la sostenuta infondatezza della seconda consulenza come una razionale necessità e non come un mero dissenso di valutazione. E' da aggiungere che il quadro patologico è da valutare, come il consulente ha motivatamente considerato, anche attraverso gli altri dato emersi dagli accertamenti clinici e strumentali. Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. ieto Aroso Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000. Il Consigliere estensore го о IL PRESIDENTE ь С T Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 2 FEB. 2001 ogal, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 3 5 0 1 . . A N T S R I S 3 D A A ' 7 T , - L SEGUE , L O 8 - A L E 1 S L D E 1 O I P B S S E I I N G D N E S G G A I E O T L S A A O O D P A 7 T E L M T , L I I O R E I R A D T D D S I E O G T E N R E S E oli Cassazione sesioneSuperne dLa Corre prime civile con orolinanse n 12710/03 dichiare inammissibile il ricorss di 1452/01 revocazione di codesta senteuse m. со Rome 18.09.03 COLLABORATORE DI CANCELLERIA CORTE Antonella Fontana Fam E A N O C I Z L A S D S A C