Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice si riferisce all'inizio dell'udienza di convalida, non avendo rilevanza il momento in cui sono emessi i provvedimenti del giudice, purché intervengano, senza alcuna soluzione di continuità, nello svolgimento dell'udienza stessa. Quando invece l'ordinanza non venga "pronunciata" all'esito dell'udienza, ma venga "depositata" successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio.
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- 1. Art. 391 - Udienza di convalidahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 390 - Richiesta di convalida dell’arresto o del fermohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2008, n. 46063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46063 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2680
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 013861/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IL N. IL 19/07/1985;
2) ST ER, N. IL 06/11/1957;
avverso ORDINANZA del 31/03/2008 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. in sede intese all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Avverso l'ordinanza del 31-03-2008 con la quale il GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme convalidava l'arresto di TO IL ed ST ER in ordine al reato di concorso in detenzione a fine di spaccio di eroina, disponendo contestualmente nei confronti degli anzidetti arrestati una misura coercitiva personale, il TOROASIO e la ST hanno proposto ricorso per Cassazione, segnatamente riferito alla decisione di convalida dell'arresto, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 391 c.p.p., comma 7, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in tema di termini ad ore per la convalida dell'arresto. Al riguardo, ricorrenti hanno rilevato che la convalida dei loro arresti, rispetto al momento in cui costoro erano stati posti a disposizione del giudice, era avvenuta oltre le 48 ore prescritte quale termine perentorio per le convalida, a pena d'inefficacia del provvedimento, emesso in concreto con comprovata soluzione di continuità.
Il ricorso è fondato e va accolto,con l'annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida di arresto impugnato. Come esattamente dedotto nel ricorso e ribadito dal PG in sede con la sua requisitoria in atti, il termine di 48 ore, tassativamentee indicato dall'art. 391 c.p.p., comma 7, per la convalida dell'arresto, risulta comprovatamente superato, non potendosi far appello al criterio di provvedimento emesso senza soluzione, di continuità rispetto all'orario di inizio dell'udienza di convalida dell'arresto, come comprovatamente risulta dagli atti, con corretto e puntuale richiamo operato in merito nel proposto gravame. Giova, al riguardo, richiamare il principio di diritto tracciato da questo giudice di legittimità, secondo cui, in tema di convalida dell'arresto, l'art. 391 c.p.p., comma 7, agli effetti dell'inefficacia di tale arresto, Va interpretato "nel senso che, quando l'ordinanza venga "pronunciata" senza soluzione di continuità all'esito dell'udienza camerale,il termine deve ritenersi rispettato anche se, per il protrarsi dell'interrogatorio, dovuto alla complessità del medesimo, all'atto della pronuncia siano passate oltre le 48 ore dalla messa dell'arrestato a disposizione del giudice".
Quando invece l'ordinanza (come nella specie) non risulta pronunciata all'esito dell'udienza ma depositata successivamente, tale deposito deve essere effettuato necessariamente entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato è stato posto a disposizione del giudice, giacche, come testualmente precisa questo giudice di legittimità (cfr. in termini Cass. pen. sez. 1, 4.7.2001, n. 35706, Mauro), "l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio" da ultimo conforme Cass. pen. sez. 10, 8.03.2007, n. 23455, "PM c/o Hassan). Di qui la fondatezza del ricorso e la conseguente necessità di annullare senza rinvio l'impugnato provvedimento di convalida dell'arresto dei ricorrenti, posto che il deposito dell'atto di convalida è avvenuto alle ore 16,30 del 31-3-2008, nonostante l'udienza di convalida e l'interrogatorio degli indagati siano terminati entro le ore 10,10 dello stesso giorno e detti indagati risultino essere stati posti a disposizione del giudice fin dalle ore 13,55 del 29.01.2008, sicché il provvedimento conclusivo risulta tardivo perché successivo allo spirare del termine perentorio di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008