Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto o del fermo, l'art.391, comma 7, c.p.p., nella parte in cui prevede che "l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice", va interpretato nel senso che, quando l'ordinanza venga "pronunciata" senza soluzione di continuità all'esito dell'udienza camerale, il termine deve ritenersi rispettato anche se, per il protrarsi dell'interrogatorio, dovuto alla complessità del medesimo, all'atto della pronuncia siano passate oltre 48 ore dalla messa dell'arrestato o fermato a disposizione del giudice,atteso che una tale situazione non viola (avuto riguardo al principio per cui "ad impossibilia nemo tenetur") la sostanza dell'art.13, comma secondo, della Costituzione, ove si stabilisce il doppio limite delle novantasei ore (quarantotto più quarantotto)entro il quale l'autorità di pubblica sicurezza deve comunicare all'autorità giudiziaria l'avvenuto arresto o fermo di una persona ed il giudice deve convalidarlo; quando invece l'ordinanza non venga "pronunciata" all'esito dell'udienza, ma venga "depositata" successivamente, tale deposito deve necessariamente essere effettuato entro le 48 ore decorrenti dal momento in cui l'arrestato o fermato è stato posto a disposizione del giudice, giacché l'intervenuta soluzione di continuità tra udienza di convalida e deposito del provvedimento, non presentando carattere di necessità ed essendo, quindi, evitabile, non giustificherebbe l'inosservanza del predetto termine perentorio.
Commentari • 2
- 1. Art. 390 - Richiesta di convalida dell’arresto o del fermohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 391 - Udienza di convalidahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2001, n. 35706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35706 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 04/07/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 4715
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 042162/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO OR N. IL 08/03/1971
avverso ORDINANZA del 19/06/2000 GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Anna Maria DE SANDRO, che chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 19 giugno 2000 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone convalidava l'arresto di RO AT, applicando e contestualmente nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, indagato per i reati di detenzione e porto illegali aggravati di armi, sussistendone le condizioni di legge inerenti al titolo dei reati e alla flagranza dell'arresto.
2. Ricorre per cassazione soltanto in ordine al provvedimento di convalida dell'arresto infatti, pur essendo titolato l'atto di ricorso come avverso "... l'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza e di adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari..." i motivi riguardano soltanto la convalida) il RO, il quale deduce violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 391 co. 7^, 382, 381 co. 4^ e 125 co. 3^ stesso codice asserendo che l'ordinanza di convalida è stata emessa oltre i termini di legge;
che nella specie non sussistevano gli estremi della flagranza;
che l'esistenza degli altri presupposti di legge, in particolare quelli della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, non solo era insussistente, ma la relativa motivazione era mancante, essendo del tutto apparente quella adottata dai giudice del merito.
3. Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti che l'arrestato venne posto a disposizione del giudice per le indagini criminali alle ore 10.00 del 17.6.2000, come emerge dalla richiesta di convalida dell'arresto formulata dal pubblico ministero, che l'interrogatorio dell'arrestato, come da verbale, si concluse alle ore 11.03 del 19.6.2000; che la relativa ordinanza, pronunciata fuori udienza, venne depositata nella Cancelleria del giudice lo stesso 19.6.2000. Dalla mera lettura dello svolgimento dell'iter procedimentale emerge che il provvedimento di convalida non è stato pronunciato ovvero depositato, come disposto dall'art. 391 co. 1^ c.p.p., nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato posto a disposizione del giudice
In proposito è opportuno chiarire, come già evidenziato da questa Corte (cfr., Cass., 3.10.1990, ric. D'Avanzo, Cass. pen., 1991, 256 che il termine di quarantotto ore, entro il quale il giudice è tenuto a decidere sulla convalida dell'arresto, si riferisce al momento dell'inizio dell'udienza di convalida allorquando, senza soluzione di continuità, il provvedimento è pronunciato in detta sede.
Nella diversa ipotesi, come quella che ci occupa, in cui l'ordinanza di convalida viene emessa fuori dell'udienza, il suo deposito deve essere effettuato, a pena dell'inefficacia dell'arresto, entro le quarantotto ore decorrenti dal momento in cui il soggetto è stato posto a disposizione di giudice.
La diversità tra le due situazioni sopra descritte è voluta dal legislatore medesimo, laddove, art. 391 co. 7^, evidenzia la possibilità che l'ordinanza di convalida sia pronunciata ovvero depositata.
Nel primo caso risponde a evidenti motivi di razionalità che un protrarsi dell'interrogatorio dell'arrestato, per l'eventuale complessità del suo espletamento, con conseguente pronuncia della convalida, senza soluzione di continuità e all'interno dell'udienza camerale, oltre le quarantotto ore dalla messa a disposizione dell'arrestato non incida sull'efficacia dell'arresto in quanto una situazione di tal fatta non viola la sostanza del diritto costituzionalmente garantito (art. 13 co. 2^ Costituzione) del doppio limite delle novantasei ore (quarantotto più quarantotto), entro i quali l'autorità di pubblica sicurezza deve comunicare all'autorità giudiziaria l'avvenuto arresto di una persona e il giudice deve convalidare l'arresto, non essendo possibile in concreto agire in modo diverso (ad impossibilia nemo tenetur). Mentre nella seconda ipotesi, il deposito del provvedimento di convalida deve avvenire entro il termine suddetto, decorrente dal momento in cui l'arrestato è stato posto a disposizione del giudice, essendosi verificata una soluzione di continuità tra l'udienza di convalida e il momento del deposito del provvedimento che, non costituendo circostanza necessitata e come tale evitabile, non giustifica un'emissione del provvedimento oltre il termine, di natura perentoria, prescritto.
Essendosi verificata nella fattispecie in esame tale ultima evenienza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p., senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2001