Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
In materia di convalida dell'arresto in flagranza, il termine di quarantotto ore imposto dalla legge per gli adempimenti del giudice fa riferimento soltanto alla fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e non anche al momento in cui è emessa la decisione, che può quindi essere adottata successivamente, purché intervenga a chiusura dell'udienza senza soluzione di continuità. (La Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di non convalida dell'arresto, pronunciata perché era scaduto il termine di quarantotto ore dalla richiesta del pubblico ministero senza che il giudice avesse emesso la decisione, e ciò per l'impossibilità, per irreperibilità dell'interprete, di interrogare l'arrestato straniero e non a conoscenza della lingua italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2007, n. 23455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23455 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 08/03/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1049
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 038230/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MACERATA;
nei confronti di:
1) AN ID, N. IL 21/03/1986;
avverso ORDINANZA del 05/06/2006 TRIBUNALE di MACERATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale monocratico di Macerata non ha convalidato l'arresto di AN ID, cittadino del Bangladesh, poiché appariva verosimile che egli conoscesse soltanto la lingua bengali, non era stato possibile reperire un interprete ed era "medio tempore" scaduto il termine perentorio di 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M.. Questi ricorre per cassazione, denunciando violazione dell'art. 558 c.p.p., comma 4, secondo periodo, in quanto l'udienza era stata fissata ed era effettivamente iniziata prima della scadenza delle 48 ore dalla richiesta, sicché era del tutto irrilevante la sua protrazione per esigenze istruttorie. Il ricorso è fondato. Anzitutto, va rilevato che la dedotta, assoluta impossibilità di procedere ad interrogatorio dell'arrestato che non comprende la lingua italiana per irreperibilità di un interprete non costituisce motivo ostativo all'adozione del provvedimento di convalida. L'ordinamento richiede, infatti, che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via primaria ed assorbente anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà (art. 121 disp. att. c.p.p.) o non possa essere interrogato per forza maggiore o altra evenienza (arg. ex art. 391 c.p.p., comma 3, ultima parte), sicché l'omesso interrogatorio per mancata conoscenza della lingua da parte dello straniero - in caso di impossibilità di reperire un interprete nel ristretto termine previsto dalla legge - può ritenersi costituire un caso di forza maggiore (Cass., Sez. 4^, 15.12.1998/21.1.1999, P.M. in proc. Allamani;
Sez 5^, 12.10/10.11.2000, P.M. in proc. Crocek;
Sez. 1^, 23.2/7.4.2006, P.M. in proc. Singh). D'altra parte, ove la necessità di rintracciare l'interprete sorga, come nel caso di specie, solo dopo l'inizio dell'udienza e ne comporti il prolungamento, va considerato che il termine di quarantotto ore, entro il quale il giudice è tenuto a provvedere sulla convalida dell'arresto o del fermo, si riferisce alla sollecita fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida;
non ha invece rilevanza il momento in cui è emessa la decisione del giudice, che può essere adottata anche in un momento posteriore, purché intervenga a chiusura dell'udienza di convalida in corso, senza alcuna soluzione di continuità (cfr. Cass., Sez. 2^, 3.10/9.12.1990, D'Avanzo; Sez. 1^, 4.7/1.10.2001, Mauro). I detti orientamenti giurisprudenziali sono coerenti con la funzione primaria e indefettibile del procedimento di convalida, che è quella di verificare la legalità dell'operato della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, anche quando la misura precautelare sia venuta meno;
funzione che, a seguito della sentenza n. 109/1999 della Corte Costituzionale, incide anche sul diritto dell'arrestato all'equa riparazione per il tempo durante il quale è rimasto "in vinculis", nel caso in cui risulti accertata l'insussistenza delle condizioni per la convalida. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per l'esame sul merito della richiesta di convalida.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2007