Articolo 12 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 11Articolo 13
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14 maggio 2005
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16 agosto 2014
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18 ottobre 2016
Art. 12. Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, della possibilita' di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale .
(( 1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo. )) 2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita', degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche' degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2016
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