Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1200/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1200/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Restaino Valentina, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio come previste con la sentenza di divorzio n. 2420/2011 emessa dal Tribunale di Salerno in data
12.12.2011.
In particolare, le parti chiedevano, in virtù dell'autosufficienza economica raggiunta dal figlio , di recepire le seguenti pattuizioni: Per_1
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“1) Come si è accennato in premessa, il figlio è divenuto maggiorenne e Per_1 indipendente dal punto di vista economico, essendo impiegato con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, pur rimanendo ospite, fin che vorrà, presso il domicilio materno, i genitori concordano che nulla sarà più dovuto dal padre a titolo di mantenimento, giacché il giovane provvede in autonomia al proprio sostentamento;
2) Quanto alla figlia , non autosufficiente sul piano economico, i coniugi Per_2 congiuntamente stabiliscono la seguente regolamentazione:
- La giovane donna dimora, come segnalato, in Baronissi, con contratto di locazione intestato a lei medesima e al padre. Il costo mensile del canone di locazione è fissato in euro 400. Il sig. pertanto, continuerà a contribuire al suo mantenimento Pt_1 con la somma complessiva di euro 450, di cui euro 400 verranno versate direttamente al proprietario dell'immobile locato, sig. , e 50 euro Persona_3 verranno versati direttamente alla figlia mediante bonifico mensile sulla di lei carta prepagata BCC PAY.
- Laddove la figlia dovesse invece tornare a vivere con la madre prima di diventare economicamente autosufficiente, il sig. verserà la somma di euro 450 mensili Pt_1 direttamente alla dott.ssa Pt_2
- Laddove in terza ipotesi la figlia dovesse in futuro decidere di recarsi a vivere presso l'abitazione paterna, nulla sarà dovuto dal sig. alla sig.ra a Pt_1 Pt_2 titolo di mantenimento;
parimenti, per accordo fra i coniugi, la sig.ra nulla Pt_2 dovrà al dott. Pt_1
3) Quanto alle spese straordinarie, nulla sarà più dovuto dal padre in relazione al figlio autosufficiente;
allo stato per la figlia , dimorando ella Per_1 Per_2 in abitazione propria le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50 per cento. Laddove ella in futuro dovesse scegliere di tornare a vivere con uno dei genitori, colui o colei che non conviverà con lei verserà il 50 per cento di sua competenza al genitore convivente che le avrà anticipate”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic
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stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito e, pertanto, il Tribunale ritiene che le predette pattuizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento e possano, dunque, essere recepite.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso e integralmente riportate in motivazione a parziale modifica della sentenza n. 2420/2011 emessa dal
Tribunale di Salerno in data 12.12.2011;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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