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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2071/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
- Dott.sa Emanuela A. Favara Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( Cf. Parte_1
), residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio in Vittoria, v. San Martino 192, dell'Avv. Isabella Linguanti, che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata agli atti del fascicolo e resa su separato foglio
RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
ivi residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cilia, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa costitutiva
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con in Vittoria (RG), in data 21.06.1984, e dall'unione con il Controparte_1
quale era nata la figlia , ormai maggiorenne ed autosufficiente. Per_1
Riferiva la ricorrente che con sentenza n. 860/2016 il Tribunale di Ragusa aveva pronunciato la separazione tra i due, con la previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente per euro 300,00 per sé e per la figlia, assegno dal medesimo mai versato;
nelle more della separazione non era più intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi. Chiedeva pertanto la
“Dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio 2. Stabilire che il resistente versi alla ricorrente l'importo mensile di euro 300/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT”.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla Controparte_1 pronuncia divorzile, mentre si opponeva alla pretesa di controparte di previsione a suo carico di un assegno divorzile.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole al divorzio in data
18.12.2024. 4
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza n. 860/2016 (proc.n. 566/2013 R.G.), come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione per un rilevante lasso di tempo, e dalla costituzione da parte del resistente di un nuovo nucleo familiare.
Sotto il profilo del riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, da porsi a carico del resistente, occorre preliminarmente precisare che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge instante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 18287 dell'11.07.2018, C.E.D.Cass.n.650267). 5
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui princìpi costituzionali di pari dignità e di solidarietà, che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella specie, la ricorrente è una donna ultracinquantenne che, seppure allo stato disoccupata, ha svolto diverse attività lavorative, con contratti a termine, essenzialmente nel settore delle pulizie, come rilevabile dalla documentazione prodotta in atti.
A detta della medesima, nonostante i suoi tentativi di conseguire nel corso degli ultimi anni un'occupazione lavorativa, la sua bassa scolarizzazione e la mancanza di una specializzazione le avrebbero reso impossibile il reperimento di un lavoro.
A fronte di tale asserzione, tuttavia, la non ha Parte_1 specificamente contestato la circostanza riferita da controparte secondo cui la medesima ha sempre lavorato, trasferendosi in passato anche in
Germania, ed è innegabile che siano trascorsi ormai tanti anni dal raggiungimento della maggiore età della figlia , la quale ha da tempo Per_1 costituito un proprio ed autonomo nucleo familiare.
E' evidente pertanto come la stessa sia dotata di una certa capacità lavorativa e reddituale, avendo effettuato varie esperienze lavorative nel corso degli anni. 6
La suddetta inoltre è risultata abitare nell'ex casa familiare, di proprietà della medesima, mentre il resistente abita in una casa in affitto, con un canone locatizio di euro 330,00 mensili.
E' emerso altrettanto pacificamente che nel 2022 i due coniugi avevano venduto un terreno in loro comproprietà, e il ricavato di euro
11.000,00 era stato introitato per l'intero dalla moglie, con il tacito accordo tra di essi, secondo quanto riferito dalla ricorrente, che tale somma sarebbe stata ricevuta dalla predetta a soddisfacimento e totale tacitazione di ogni sua pretesa economica nei confronti del marito.
Il resistente, dal canto suo, è risultato svolgere l'attività di agricoltore, come riconosciuto dal medesimo - quest'ultimo ha dichiarato di percepire circa euro 800,00 mensili, mentre a detta della moglie percepirebbe circa euro 1.400/1.600,00 mensili, oltre a godere dell'indennità di disoccupazione.
Alla luce delle considerazioni suespresse, non appaiono configurabili le condizioni per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della la quale ha sempre lavorato, anche in costanza di Parte_1 matrimonio, per cui può ritenersi l'acquisizione da parte della medesima di una certa esperienza e capacità lavorativa.
Sotto il profilo della funzione perequativo – compensativa dell'assegno di mantenimento, poi, non sono state allegate delle circostanze specifiche dalle quali potersi desumere la rinuncia da parte della suddetta a prospettive lavorative future o il sacrificio di particolari aspettative, in ragione della sua dedizione esclusiva alla cura e gestione della famiglia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
7
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe udito il P.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 21.06.1984, in Vittoria (RG), dai coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] l'[...] (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 1984, p. II, serie A, atto n. 107, uff. 1).
Rigetta la richiesta della ricorrente, , di Parte_1 corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento, da porsi a carico di Controparte_1
Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 18 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente Dott.sa R. Scollo
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Dott. M Pulvirenti