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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2025, n. 28119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28119 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 3190/2023 R.G. proposto da: NS - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliana Manto, NC Amico e NI Anzalone come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
- ricorrente -
contro MM CA e MM SE, quali eredi legittimi di TR AN e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di MM IG, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Stanga e Pasquale Gervasi, come da procure in calce al ricorso successivo e (solo il primo) in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 28119 Anno 2025 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 22/10/2025 N. 3190/23 R.G. 2 BONIELLO MARIA ANTONIETTA, AR FU FRANZ, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Stanga, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
- controricorrenti -
e contro HI AN e FF GI SC, entrambi in qualità di eredi di AR FF, nonché AR FU GI, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Stanga, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4337/2022 e pubblicata in data 23.6.2022; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 11.6.2025 dal consigliere dr. OR AI;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi gli avv.ti Giuliana Manto, NI Anzalone e NC Amico, nonché l’avv. Pasquale Gervasi. FATTI DI CAUSA Nel 2010, AN AF, NI e NZ AR RO, MA IE LO, UC ET, AN e SE RI (gli ultimi tre quali eredi di GI RI), convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito rispettivamente, per brevità, gli originari attori e la NS), chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti per aver omesso la convenuta le necessarie attività di controllo e di vigilanza nei confronti della Agenzia di cambio di DO de UN e della SIM N. 3190/23 R.G. 3 Professione & Finanza, facente capo allo stesso de UN, balzato all’attenzione della cronaca negli anni ’90 per il rilevante crac finanziario, che aveva visto coinvolti numerosi risparmiatori (tra cui per l’appunto gli attori) che avevano investito per il suo tramite anche ingenti somme di denaro. Gli attori esposero che: a) l’Agenzia di cambio de UN, operante (in seguito all’entrata in vigore della legge n. 1 del 1991, contenente “Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari”) con la società di intermediazione mobiliare dalla stessa costituita (Professione & Finanza s.p.a.) - si era resa autrice di utilizzi arbitrari ed illegittimi del denaro dei clienti, che era stato destinato (non all’acquisto dei titoli concordati, ma) a finanziamento dell’Agenzia e della SIM attraverso operazioni di pronti contro termine condotte su titoli di Stato nazionali ed esteri;
b) detti utilizzi arbitrari ed illegittimi del denaro dei clienti si erano tradotti nel dissesto finanziario dello Studio de UN e della SIM ed erano esitati in richieste di rinvio a giudizio della Procura presso il Tribunale di Potenza per reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e truffa nei confronti di soci ed amministratore e presidente;
c) le omesse necessarie attività di controllo e di vigilanza erano previste, oltre che dalla normativa interna, dalla direttiva CEE n. 93/22, direttamente applicabile nella specie, anche per l’indistinta confusione col patrimonio dell’Agenzia prima dell’aprile 1996, epoca in cui, tardivamente, l’Autorità di controllo aveva disposto le attività ispettive. In ordine al quantum, gli attori determinarono il danno subito in misura pari all’esborso, sostenuto da ciascuno di essi, per operazioni di acquisto titoli in borsa compiuti attraverso N. 3190/23 R.G. 4 l’Agenzia di cambio de UN e la SIM dalla stessa costituita, protagonista del suddetto crac finanziario. Si costituì la NS, che in via preliminare eccepì la prescrizione dell’avverso diritto da qualificarsi da lesione aquiliana, individuando il dies a quo nella data di intervenuto fallimento dell’Agenzia di cambio de UN (o meglio, della s.d.f. AN e DO de UN), dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 16.5.1996 e comunque deducendo l’infondatezza della domanda attorea, di cui chiese il rigetto. La causa venne istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (atti relativi al fallimento de UN;
atti relativi all’accertamento ispettivo, svolto dalla NS nel 1996, sentenze penali). L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 16215/2015 del 23.7.2015, rigettò la domanda risarcitoria per maturata prescrizione quinquennale del credito azionato, regolando le spese secondo soccombenza. Avverso detta sentenza proposero impugnazione AN RI, SE RI e UC ET, tutti nella qualità di eredi di GI RI, nonché MA IE LO, NI AR RO, NZ AR RO e AN AF, in particolare censurando: 1) la qualificazione della responsabilità della NS per omessa vigilanza (ritenuta dal Tribunale come extracontrattuale), assumendo trattarsi di “responsabilità ex lege”, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione;
2) la statuizione che aveva escluso l’effetto interruttivo della prescrizione delle istanze di ammissione al passivo del Fallimento della s.d.f. AN e DO de UN e dedotto la violazione dell’art. 1310 c.c., essendo la NS coobbligata in solido N. 3190/23 R.G. 5 ex art. 2055 c.c. con i falliti;
3) la ritenuta tardività della produzione da parte degli attori di (pretesi) atti stragiudiziali di interruzione della prescrizione. Nella resistenza della NS, la Corte territoriale con sentenza n. 4337/2022 del 23.6.2022, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertò e dichiarò la responsabilità extracontrattuale della NS e la condannò al pagamento in favore degli appellanti del danno accertato (pari: quanto a AN AF, ad € 325.426,77; quanto a NI AR RO in proprio, ad € 52.256,84; quanto a NI AR RO, NZ AR RO e LO MA IE, alla complessiva somma di € 84.441,52; quanto a AN e SE RI e UC ET n.q., alla complessiva somma di € .112.343,58), oltre accessori, compensando tra le parti la metà delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e ponendo l’altra metà a carico della NS. Avverso detta sentenza la NS propone ricorso per cassazione, articolando tredici motivi, cui resistono con un unico controricorso: a) AN e SE RI, quali eredi legittimi di UC ET e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di GI RI;
nonché MA IE LO e NZ AR RO;
b) AN RI e NI NC AF, entrambi in qualità di eredi di AN AF, nonché NI AR RO. In sede di detto controricorso hanno articolato ricorso incidentale, con un unico motivo, i soli AN RI e NI NC AF, nella spiegata qualità, nonché NI AR RO. Al ricorso incidentale proposto dai resistenti RI e AF, nonché da NI AR RO ha resistito con controricorso la NS. Avverso la sentenza d’appello è stato proposto successivo ricorso (con N. 3190/23 R.G. 6 due motivi, di cui il primo è di tenore analogo all’unico motivo del ricorso incidentale) da AN e SE RI, quali eredi di UC ET, e, anche in tale qualità, tutti eredi di GI RI. A detto ricorso ha resistito con controricorso la NS. Instaurato il giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. 1353/2023, ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che alla fine del dispositivo, dove è scritto “quanto ad RI AN, RI SE e ET UC, nella loro qualità di eredi di RI GI, la complessiva somma di € .112.343,58” è da leggersi ed intendersi “quanto ad RI AN, RI SE e ET UC, nella loro qualità di eredi di RI GI, la complessiva somma di € 1.112.343,58 (detratto quanto percepito in sede di riparto fallimentare)”. Fissata l’adunanza camerale per la data del 13.12.2023, sono state depositate memorie: a) dalla NS, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (rinunciando tuttavia all’undicesimo motivo di ricorso, limitatamente agli intimati AN RI e SE RI, in quanto la Corte territoriale con ordinanza di correzione del 7.3.2023, aveva espressamente previsto la necessità di detrarre in sede di liquidazione del danno quanto ai predetti corrisposto dal Curatore del Fallimento De UN); b) da AN e SE RI n.q., che in particolare hanno rinunciato al secondo motivo di ricorso, in forza della citata avvenuta correzione;
c) MA IE LO, NZ AR RO, AN e SE RI, nonché NI AR RO, AN RI e NI NC AF. N. 3190/23 R.G. 7 Con ordinanza interlocutoria n. 4418 del 18.2.2024, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico del primo motivo del ricorso NS. Fissata l’odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Tutte le parti hanno depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE NS 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, comma 1, 1219, 1310, comma 1, 2055, comma 1, 2943, commi 1, 2 e 4, 2945, commi 1 e 2, c.c. e degli artt. 93-95 e 207-209 l.fall. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza di appello affermato che l’istanza degli appellanti di ammissione allo stato passivo del Fallimento s.d.f. AN e DO de UN ha interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere in questo processo nei confronti di essa NS. Si duole in particolare del fatto che la Corte territoriale ha tanto affermato: (i) senza esaminare il contenuto delle istanze di insinuazione al fine di verificare se con esse ciascun istante avesse o meno esercitato nei confronti del Fallimento il diritto risarcitorio azionato in questo giudizio nei confronti di essa NS e (ii) applicando al caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13143/2022, concernente però – a dire di essa ricorrente - una fattispecie completamente diversa. Invero, elementi costitutivi e qualificanti della fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite sono i seguenti: il soggetto insolvente è una società fiduciaria disciplinata dalla l. n. 1966/1939 ed N. 3190/23 R.G. 8 il creditore è un fiduciante suo cliente;
la società fiduciaria è posta in l.c.a. e l’ammissione al passivo non consegue ad una domanda giudiziale, cioè rivolta ad un giudice, ma ad una pronuncia d’ufficio di natura amministrativa da parte del commissario liquidatore. Al contrario, come accertato dalla sentenza impugnata, nessuno di questi elementi ricorrerebbe nella specie, perché a) i soggetti insolventi sono agenti di cambio ed i creditori (odierni intimati) sono clienti degli agenti di cambio;
b) di questi ultimi è stato dichiarato il fallimento e l’ammissione dei creditori al passivo consegue ad un’istanza che è una domanda giudiziale, perché rivolta ad un giudice, ed è quindi atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112, 113, 115, comma 1, 342, 352, 359, 384, comma 2, e 394 c.p.c., per avere essa trattato il giudizio di appello come se fosse un giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza della Corte di cassazione n. 1070/2019, pronunciata nell’ambito di un diverso giudizio. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., stante il difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’omissione colposa di vigilanza della Consob “quantomeno dal maggio 1994”. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 40, comma 2, c.p. e 97 Cost. e dei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalità dell’illecito civile omissivo, in relazione all’art. N. 3190/23 R.G. 9 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata sussistenza di omissione di vigilanza della NS. Questa si duole in particolare del fatto che la Corte territoriale ha tanto affermato: (i) senza indicare i poteri di vigilanza non esercitati dall’Istituto nel caso di specie e la loro fonte normativa;
(ii) senza individuare il soggetto vigilato nei cui confronti essa NS ha omesso di vigilare;
e (iii) senza indicare le circostanze di fatto che hanno reso doveroso l’esercizio dei poteri della NS a far data dal maggio 1994. 1.5 – Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 40, comma 2, c.p., dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3, comma 1, lett. g) e c), del d.l. n. 95/1974, convertito in legge n. 216/1974, degli artt. 7 e 10 d.P.R. n. 138/1975 e dell’art. 9, commi 1-3, l. della legge n. 1/1991 e dei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalità dell’illecito civile omissivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata sussistenza del nesso di causalità tra omissione di vigilanza della NS sugli agenti di cambio e sulla Sim e i danni da reato lamentati dagli attori, pur derivando detti danni dai reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e truffa, mentre le norme che disciplinano i poteri di vigilanza della NS sugli agenti di cambio e sulle Sim non sono finalizzati a prevenire siffatti reati. 1.6 – Con il sesto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 40, comma 2, c.p., dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3, comma 1, lett. g) e c), del d.l. n. 95/1974, convertito in legge n. 216/1974, degli artt. 7 e 10 d.P.R. n. 138/1975 e dei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalità dell’illecito civile omissivo nonché dell’art. 2697, comma 1, c.c., in N. 3190/23 R.G. 10 relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza, ai fini della sussistenza di un danno risarcibile dalla NS, dell’accertamento del titolo della “avvenuta consegna delle somme di denaro in favore del De UN” ed all’affermazione che la prova di detto titolo grava sulla NS pretesa danneggiante. In sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra omissione di vigilanza di essa NS e il danno, nonché ha ritenuto sussistente il danno stesso sulla base della sola prova del versamento di somme di denaro al De UN, senza accertare il titolo del versamento, vale a dire la sua riconducibilità allo svolgimento dell’attività di negoziazione per conto terzi di titoli quotati, l’unica tra le attività svolte dall’agente di cambio ad essere soggetta alla vigilanza della NS. 1.7 – Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 2702 e 2729 c.c. e degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c. con riguardo all’affermazione della valenza probatoria delle “ricevute di avvenuta consegna delle somme di denaro” prodotte dagli attori. Si duole, in particolare, del fatto che la Corte capitolina avrebbe attribuito a dette ricevute valore di prova legale del danno e, comunque, per averle considerate esclusiva fonte di prova del danno stesso, pur trattandosi di scritture private provenienti da soggetti terzi rispetto ad essa NS, aventi come tale un valore meramente indiziario, il che avrebbe richiesto la valutazione della sussistenza di ulteriori elementi che ne confortassero la credibilità e l’attendibilità. N. 3190/23 R.G. 11 1.8 – Con l’ottavo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 115, comma 1, c.p.c. con riguardo all’affermata tardività della contestazione da parte di essa NS della mancanza di prova della provenienza dal De UN delle scritture private prodotte dagli appellanti. Sostiene la ricorrente che detta contestazione era stata avanzata già nella comparsa conclusionale di primo grado e rileva poi che, trattandosi di scritture private rispetto alle quali essa era soggetto terzo, la loro provenienza poteva essere liberamente contestata, considerato altresì che l’idoneità probatoria dei documenti è estranea al perimetro dell’onere di contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. 1.9 – Con il nono motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata inapplicabilità della disposizione citata alle “ricevute […] rilasciate in occasione delle presunte consegne di denaro finalizzate a favorire l’acquisto di prodotti finanziari”. censura la violazione dell’art. 2704 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto detta norma non applicabile alle «ricevute» prodotte dagli appellanti. Si sostiene che la corte d’appello non ha considerando che dette ricevute: a) sono scritture private rispetto alle quali essa NS è soggetto terzo e b) costituiscono la prova (non di un semplice fatto storico, ma) della conclusione di un contratto che costituisce il titolo del versamento al De UN e comunque quietanza di pagamento, la cui data certa è regolata dall’art. 2704, comma 3, c.c. N. 3190/23 R.G. 12 1.10 – Con il decimo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata sussistenza della prova del danno lamentato dagli appellanti senza accertamento della evoluzione nel tempo del credito da essi vantato nei confronti del De UN e, in particolare, della sua attualità alla data del fallimento e senza considerazione delle somme medio tempore percepite dal De UN. 1.11 – Con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo alla mancata decurtazione dall’ammontare del risarcimento del danno liquidato in favore dei signori NI AR RO e UC ET, AN RI e SE RI delle somme conseguite in sede di doppio riparto dell’attivo del Fallimento della s.d.f. DO e AN De UN. 1.12 – Con il dodicesimo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., nella parte in cui ha accertato la sussistenza del danno risarcibile dalla NS a favore degli appellanti UC ET, AN RI e SE RI, quali eredi di GI RI. Tanto avrebbe valutato il giudice d’appello (i) violando il principio di non contestazione, erroneamente applicato a fatti non allegati in atti processuali e comunque non noti ad essa NS;
(ii) desumendo la prova del danno da una dichiarazione propria (del loro dante causa); e (iii) omettendo qualsivoglia motivazione in ordine sia alla posteriorità del versamento rispetto a maggio 1994 (epoca di N. 3190/23 R.G. 13 esordio della responsabilità di essa NS), sia alla duplicazione di una medesima posta creditoria. 1.13 – Con il tredicesimo motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di concorso di colpa rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c., sollevata da essa NS nei confronti di tutti gli attori/appellanti, e, in subordine, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., stante il difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione stessa. RICORSO INCIDENTALE RE AR FF, NONCHE’ GI AR FU 1.14 – Con l’unico motivo si denuncia la motivazione illogica, perplessa ed obiettivamente incomprensibile ovvero meramente apparente o collocantesi al di sotto del minimo costituzionale, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2698, 2043, 2056, 1223, 1225, 1226, c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. (principio di causalità), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Roma escluso la risarcibilità del danno consistente nella perdita degli investimenti compiuti dagli odierni ricorrenti incidentali (rectius, per RI e AF, dal loro dante causa) anteriormente al maggio 1994 (individuato come momento d’esordio della colpa omissiva della NS) sulla scorta di una motivazione contraddittoria, perplessa e di inaccessibile significato, tramite la quale deve ritenersi supposto che il predetto tipo di danno coincidesse con il denaro versato allo Studio De UN anziché con la perdita subita a causa N. 3190/23 R.G. 14 delle distrazioni dal medesimo realizzate, in tal modo violandosi la disciplina inerente l’illecito civile con particolare riguardo al nesso di causalità tra condotta ed evento ed esigendo, inoltre, una dimostrazione impossibile o comunque non pretensibile ai fini della quantificazione del danno stesso, per la quale gli appellanti si erano richiamati al criterio equitativo offrendo obiettivi elementi all’uopo valorizzabili. Il danno non riconosciuto sarebbe pari – oltre rivalutazione ed interessi – per NI AR RO (€ 110.197,49 richiesti - € 52.256,84 riconosciuti) ad € 57.940,65 e per gli eredi di AN AF (€ 437.753,54 richiesti - € 325.426,77 riconosciuti) ad € 112.326,77. RICORSO SUCCESSIVO RE TR AN E MM IG 1.15 – Con il primo motivo si lamenta motivazione illogica, perplessa ed obiettivamente incomprensibile ovvero meramente apparente o collocantesi al di sotto del minimo costituzionale, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2698, 2043, 2056, 1223, 1225, 1226, c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. (principio di causalità), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello di Roma escluso la risarcibilità del danno consistente nella perdita degli investimenti compiuti dagli odierni ricorrenti (rectius, da loro dante causa) anteriormente al maggio 1994 (individuato come momento d’esordio della colpa omissiva della NS) sulla scorta di una motivazione contraddittoria, perplessa e di inaccessibile significato, tramite la quale deve ritenersi supposto che il predetto tipo di danno coincidesse con il denaro versato allo Studio De UN anziché con la perdita subita a causa delle distrazioni dal medesimo realizzate, in tal modo violandosi la disciplina inerente l’illecito civile con N. 3190/23 R.G. 15 particolare riguardo al nesso di causalità tra condotta ed evento ed esigendo, inoltre, una dimostrazione impossibile o comunque non pretensibile ai fini della quantificazione del danno stesso, per la quale gli appellanti si erano richiamati al criterio equitativo offrendo obiettivi elementi all’uopo valorizzabili. Il danno non riconosciuto sarebbe pari per essi RI n.q. a L. [1.947.793.669 + 2.050.000.000 – 106.294.170 (riconosciuti in sentenza) – 99.709.690 (riconosciuti in sentenza)] 3.791.789.809 e quindi ad € 1.958.296,00 1.16 - Col secondo motivo si censura la decisione d’appello, altresì, per illogicità e contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., siccome la Corte di appello di Roma, individuato quale epoca iniziale della colpa omissiva della NS il maggio 1994, pur riconoscendo in motivazione come danno risarcibile – oltre che l’importo di L. 106.294.170 e di L. 99.709.690, portati dalle ricevute di acquisto titoli (BEI e CCT), rispettivamente in data 17.7.1995 e 12.4.1995 – la somma di L. 1.947.793.669, di cui alla ricevuta in conto acquisto titoli di pari importo rilasciata dallo Studio De UN in data 4.4.1996 (ossia anch’essa successiva al maggio 1994), ha in dispositivo condannato NS al pagamento in favore dei predetti di “€ .112.343,58”. 2.1 – Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso successivo autonomo degli eredi RI va considerato quale ricorso oggettivamente incidentale rispetto al principale. 2.2 – Sempre preliminarmente, come da ricognizione della ordinanza interlocutoria n. 4418/2024, a seguito della correzione del denunciato errore materiale operata dal giudice d’appello, il secondo motivo del ricorso incidentale N. 3190/23 R.G. 16 RI non deve essere esaminato, perché rinunciato, così come, in parte qua, l’undicesimo motivo del ricorso NS. Per il resto, si procede al relativo scrutinio, come appresso. 3.1 – Assume carattere logicamente prioritario il primo motivo del ricorso della NS, per il quale con la citata ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione nell’odierna pubblica udienza, stante il ritenuto valore nomofilattico della questione posta. Come è noto, sul tema attinto dal mezzo in esame è intervenuto, in epoca recente, un importante arresto nomofilattico, ossia la sentenza Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, che ha tra l’altro affermato i seguenti principi di diritto: “In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti;
conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico)” (Rv. 664654-02); nonché: “Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta N. 3190/23 R.G. 17 amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente” (Rv. 664654-03). Il mezzo in esame pone il problema di stabilire se detti principi siano limitati alla sola ipotesi in cui la perdita dei capitali investiti dai risparmiatori sia avvenuta ad opera di una società fiduciaria ex lege n. 1366/1939 posta in liquidazione coatta amministrativa, o se essi possano senz’altro estendersi a tutte le ipotesi di mala gestio di somme da parte di intermediari finanziari, incaricati di investire il denaro altrui, se sottoposti a fallimento (oggi, a liquidazione giudiziale), e dunque se le domande di insinuazione al passivo proposte dagli investitori abbiano valenza interruttiva della prescrizione anche nei confronti dell’Autorità di vigilanza. Per completezza, può sin d’ora evidenziarsi che questa Corte ha già sostenuto la soluzione estensiva della suddetta questione, con la sentenza n. 19378/2023, evidenziando (in motivazione) che “la circostanza che le società [fallite, n.d.e.], soggette alla vigilanza della stessa Commissione, non siano società fiduciarie, N. 3190/23 R.G. 18 non sposta i termini della questione, perché … il loro operato va pur sempre inquadrato (anche in relazione all’epoca antecedente all’entrata in vigore della legge sulle SIM, n. 1/1991) nell’egida del mandato (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 26724/2007). Da tanto discende, dunque, che la responsabilità delle società in questione per la perdita del capitale investito dal risparmiatore deve pur sempre inquadrarsi – quale che sia il contenuto dell’insinua, ossia anche se con questa si sia chiesta meramente la ‘restituzione’ delle somme definitivamente perdute – nell’ambito della responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, donde la generale prospettabilità della omogeneità dei crediti rispettivamente vantati contro le società finanziarie e contro la NS, perché entrambi di natura risarcitoria (quantunque il primo di natura contrattuale, il secondo di natura aquiliana). Nessun problema di ‘pertinenza’ dell’atto interruttivo della prescrizione – ai fini dell’estensione nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310, comma 1, c.c. – è dunque ipotizzabile”. Deve pure segnalarsi che a conclusioni sostanzialmente analoghe era già pervenuta Cass. (ord.) n. 15276/2023, di poco precedente, concernente vicenda processuale identica a quella che occupa, trattandosi di risparmiatori coinvolti nel crac de UN, benché, in verità, nella motivazione del citato arresto non ci si sia soffermati sulla distinzione tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento. 3.2 – Ciò posto, il primo motivo è infondato. La ricorrente lamenta il fatto che la Corte capitolina avrebbe senz’altro esteso il citato insegnamento delle Sezioni Unite senza esaminare compiutamente le N. 3190/23 R.G. 19 domande di insinuazione al passivo avanzate dai singoli investitori e quindi senza verificare se essi avessero azionato il credito restitutorio o il credito risarcitorio, in tal guisa violando il principio di pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta;
e che i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2022 sono stati enucleati in ragione della specifica disciplina delle società fiduciarie ex lege n. 1366/1939, il cui statuto implica che l’ammissione del creditore al passivo della relativa l.c.a., per i capitali investiti ma andati perduti, concerne “sempre e comunque” un diritto risarcitorio, perché i capitali restano sempre nella esclusiva proprietà del fiduciante: solo tale regime normativo, dunque, giustificherebbe il riconoscimento dell’efficacia interruttiva della prescrizione all’ammissione al passivo della procedura concorsuale anche nei confronti dell’Autorità di vigilanza, il che non è replicabile ove l’intermediario sia soggetto a fallimento, come nella specie. In entrambe le memorie illustrative, richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 27118/2018 e Cass. n. 1070/2019, che – a dire della ricorrente principale - avrebbero trovato conferma nella citata sentenza n. 13143/2022 delle Sezioni Unite), la NS precisa che, contrariamente a quanto affermato da Cass. n. 13365/2018 e Cass. n. 7016/2020 (che “con approccio ‘pratico’ e, quindi, ‘agiuridico’ confondono il concorso delle condotte imputabili a diversi soggetti, regolato dall’art. 2055 c.c., con la solidarietà nell’obbligazione restitutoria”), la distinzione tra diritto restitutorio e diritto risarcitorio è rilevante al fine di stabilire se l’istanza di ammissione al passivo fallimentare abbia o meno interrotto la prescrizione ex art. 1310, comma 1, c.c. del diritto al risarcimento del danno fatto valere nei confronti di essa ricorrente. Ciò perché, ferma N. 3190/23 R.G. 20 l’indubbia configurabilità della responsabilità di essa NS, sul piano astratto, in solido con quella dell’agente di cambio (soggetto vigilato) fallito in relazione al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2055 c.c., è però da escludere una sua obbligazione solidale restitutoria, in quanto la NS è estranea al contratto, per cui essa non può rispondere dell’obbligazione di restituzione delle somme e degli strumenti finanziari di pertinenza degli intimati. Nel sottoporre a vaglio critico le conclusioni della citata Cass. n. 19378/2023, poi, la ricorrente evidenzia nella prima memoria illustrativa che “L’assunto secondo cui il mandante che formula istanza di ammissione al passivo del mandatario esercita sempre e soltanto un diritto risarcitorio da inadempimento del mandato è insostenibile, perché contraddice il diritto sostanziale e si pone in contrasto con fondamentali principi del diritto processuale” (enfasi originale;
il concetto è stato ribadito in termini sostanzialmente analoghi, benché lievemente meno assertivi, con la memoria ex art. 378 c.p.c.). 3.3 – Ora, va primariamente evidenziato che i toni critici adottati dalla NS nel manifestare la non condivisione di taluni arresti della giurisprudenza di questa Corte, nei termini prima riportati, appaiono decisamente inusuali e fuori luogo, perché privi della necessaria continenza espressiva, tanto più in quanto totalmente destituiti di fondamento: la complessiva impostazione del mezzo in esame risulta addirittura clamorosamente smentita da quello stesso arresto (Cass., Sez. Un., n. 13143/2022) su cui, invece, la stessa NS ha principalmente ritenuto di poter individuare argomenti decisivi e favorevoli alla N. 3190/23 R.G. 21 sua infondata tesi;
tale modus operandi, evidentemente, è frutto di una superficiale lettura della stessa sentenza nomofilattica, come si vedrà. 3.4.1 – Si rende dunque opportuno procedere, primariamente, alla esegesi della ripetuta sentenza Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, onde poi verificarne le ricadute sul tema che qui specificamente occupa, anche in relazione alla lettura datane dalla giurisprudenza ad essa successiva. 3.4.2 – Ai fini della soluzione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul tema in discorso (per un riepilogo dei relativi termini, si veda la citata Cass. n. 19378/2023, in motivazione, parr. 5.1.1-5.1.2), le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover muovere l’analisi a) dalla natura dell’accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale in rilievo nel ricorso al loro esame), per poi concentrare la prospettiva b) sull’oggetto delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato per l'amministrazione fiduciaria dei capitali, scioltosi per effetto della dichiarazione d’insolvenza della società, sicché il credito dei fiducianti sia stato fatto valere nel passivo in relazione all'avvenuta perdita dei capitali conferiti. 3.4.3 – Ciò posto, ribadita la piena configurabilità della responsabilità solidale risarcitoria ex art. 2055 c.c. quand’anche i condebitori rispondano per titoli diversi, l’uno a titolo di responsabilità contrattuale e l’altro a titolo di responsabilità extracontrattuale, solo rilevando l’unicità del fatto dannoso, le Sezioni Unite hanno evidenziato sulla prima questione che “le norme sulla l.c.a. identificano l'insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase niente affatto incentrata sull'intervento del giudice, sebbene e solo sul potere officioso del commissario liquidatore”, che a norma dell'art. 201 l.fall. comunica a ciascun N. 3190/23 R.G. 22 creditore, tra l’altro, le somme risultanti a credito secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. I creditori, si è proseguito, possono far pervenire al commissario le loro osservazioni o istanze, che non sono propriamente delle domande di parte e che non producono gli effetti di una istanza di ammissione al passivo fallimentare, dunque neppure gli effetti di una domanda giudiziale. Neanche le istanze avanzate dai creditori pretermessi (ossia, quelli non destinatari della comunicazione da parte del commissario liquidatore), onde far constare la sussistenza del credito e dunque l’ammissione al passivo, non essendo rivolte al giudice né implicandone l'intervento, costituiscono domande giudiziali, benché producano comunque l'effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale (si richiamano, in motivazione, Cass. n. 17955/2003, Cass. n. 4209/2004, nonché Cass. n. 12559/2021), quantomeno dal momento del deposito in cancelleria dell’elenco dei crediti ammessi (art. 209, comma 1, l.fall.). Concludendo sulla prima questione, dunque, le Sezioni Unite hanno affermato il principio (in motivazione, par. XIV), secondo cui “l’ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l'intera durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 legge fall.”. 3.4.4 – Con riguardo alla seconda questione, le Sezioni Unite hanno ribadito che le società fiduciarie ex lege n. 1366/1939 sono regolate secondo lo schema della “fiducia germanistica”: se l’attività sia svolta in forma di impresa, essa N. 3190/23 R.G. 23 presuppone per legge che “la società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà”. Pertanto, le attività tipiche di tali società vanno tutte inquadrate nella amministrazione di elementi patrimoniali altrui, giacché esse operano in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza (si è richiamato l’insegnamento di Cass. n. 7634/2018): insomma, i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati. Si è poi precisato che, nella giurisprudenza di questa Corte, s’è anche affermato che quando si tratti di mandato dei fiducianti a investire danaro, viene così costituito un patrimonio separato da quello della società, indifferente alle iniziative dei suoi creditori. Da tanto discendono, proseguono le Sezioni Unite, due fondamentali conseguenze (così in motivazione, par. XVII): “da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è, quanto alle società di cui alla citata l. n. 1966 del 1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti;
dall'altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario. Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale N. 3190/23 R.G. 24 conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato”. Non ha quindi alcun senso distinguere tra diritto restitutorio e risarcitorio, perché la “domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito”. 3.5.1 – Ciò posto, ritiene convintamente la Corte di dover dare continuità alla soluzione già offerta dalla citata Cass. n. 19378/2023, perché esattamente in linea con i presupposti logico-giuridici su cui si fonda il descritto pronunciamento delle Sezioni Unite (oltre che, come si dirà subito appresso, con le esplicite affermazioni contenute nella sentenza), con le ulteriori precisazioni che si diranno: ad opinare diversamente, specie nel senso anelato dalla ricorrente principale, occorrerebbe quindi nuovamente rimettere la questione che qui interessa alle Sezioni Unite, posto il vincolo derivante, per questa Sezione, dal disposto di cui all’art. 374, comma 3, c.p.c. Ma non è questo il caso. 3.5.2 – Seguendo l’ordine adottato dalle Sezioni Unite e prima riassunto, va in primo luogo evidenziato che il significato attribuito dalla NS (in entrambe le memorie illustrative) alla descritta specialità delle forme dell’accertamento del passivo nella l.c.a., rispetto a quelle del fallimento (che solo rileva nel caso che occupa), onde farne discendere conseguenze decisive ai fini dell’accoglimento del mezzo in esame, appare decisamente eccentrico e mal posto. Come si desume chiaramente dai passaggi della motivazione di Cass., Sez. Un., n. 13143/2022 prima riportati (par. 3.4.3), il IM ON s’è fatto carico di descrivere la specialità del procedimento di formazione dello stato passivo N. 3190/23 R.G. 25 nella l.c.a. al solo scopo di affermare claris verbis la necessità di assicurare parità di trattamento al ceto creditorio – quale che fosse la procedura concorsuale - rispetto al tema della sospensione della prescrizione per tutta la durata della procedura stessa, posto che nella l.c.a. non è ordinariamente riscontrabile una “domanda giudiziale”, a differenza che nel fallimento. Si è voluto, cioè, dichiarare che il risparmiatore (per rapportare le questioni alle fattispecie in rilievo) che, a causa di mala gestio dell’intermediario, abbia perduto il capitale investito, gode della sospensione della prescrizione nei confronti dell’Autorità di vigilanza, coobbligata solidale con l’intermediario decotto, sol che egli sia stato ammesso allo stato passivo di una procedura concorsuale, quale che sia, e a prescindere dal fatto che, per detta insinuazione, egli abbia o meno presentato una domanda, secondo la rispettiva disciplina. Del resto, costituisce considerazione invero elementare che, se tanto vale allorché addirittura difetti una domanda, osservazione o istanza che sia, da parte del risparmiatore (come nella l.c.a., per aver in ipotesi il commissario liquidatore operato senz’altro d’ufficio), allora tanto non può non valere quando non solo una istanza vi sia (come nella specie, in cui tutti gli originari attori proposero insinuazione al passivo del fallimento della s.d.f. DO ed AN de UN), ma ad essa sia senz’altro attribuibile la valenza di vera e propria domanda giudiziale, con gli effetti propri dell’art. 2945, comma 2, c.c. 3.5.3 – Venendo ora al tema delle società fiduciarie ex lege n. 1366/1939, le Sezioni Unite hanno rilevato che anche in caso di mandato ad amministrare e investire somme di denaro, poiché la “proprietà” delle somme resta sempre in capo al fiduciante, trattandosi di “fiducia germanistica” (e costituendo detti valori N. 3190/23 R.G. 26 vero e proprio patrimonio separato rispetto a quello della società), in caso di dispersione del capitale l’intermediario – che opera come mandatario senza rappresentanza – risponde necessariamente a titolo risarcitorio, non essendo configurabile la restituzione delle somme “in natura”. In altre parole, la relativa domanda di insinuazione, quale che sia il suo contenuto (anche se con essa si sia chiesta la mera restituzione del capitale, anziché il risarcimento del danno) è sempre di natura risarcitoria. Tuttavia, non è affatto vero che quella appena ripetuta sia la fondamentale ratio decidendi a sostegno della natura del credito risarcitorio dell’insinuazione al passivo, come sostenuto dalla NS nelle memorie illustrative, perché è evidente che detto percorso decisorio è certamente permeato dalla specifica fattispecie al vaglio delle Sezioni Unite;
esso, però, giunge all’esito di una complessiva valutazione che individua il vero fulcro del problema che qui specialmente interessa nell’esistenza di un mandato tra investitore e intermediario stesso, e nella sorte di detto contratto per effetto dell’insolvenza dell’intermediario. Si vuole cioè dire che il IM ON, onde affermare la natura “sempre e comunque” risarcitoria dell’insinuazione al passivo, ha valorizzato un argomento (quello della “proprietà” dei capitali investiti) offerto dalla fattispecie, ma che neppure risulta, a ben vedere, così decisivo, nella stessa prospettiva del più volte citato arresto nomofilattico. Infatti, in un precedente passaggio della motivazione (parr. IX e X), discutendo della correttezza o meno della distinzione tra credito risarcitorio e credito restitutorio, come sostenuta da alcuni arresti di questa stessa Sezione (Cass. n. N. 3190/23 R.G. 27 27118/2018; Cass. n. 1070/2019), le Sezioni Unite così si esprimono: “Detto altrimenti: secondo questa tesi la pretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo la dichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamente estranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in un danno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) del pagamento eseguito. (…). X. - Occorre subito chiarire che una simile distinzione, ove si discorra sia del fallimento, sia e massimamente della l.c.a. della società fiduciaria soggetta alla l. n. 1966 del 1939, non è conducente. Come meglio si dirà, dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria, e dinanzi alla dedotta mala gestio della fiduciaria medesima (dichiarata insolvente) come base causale di quella perdita (tale è la fattispecie concreta, secondo postulazione), non ha alcun senso discorrere di un semplice credito restitutorio. La perdita del capitale conferito espone la fiduciaria al risarcimento del danno da inadempimento del mandato ad amministrare, secondo quanto stabilito per il tipo di società di cui alla l. n. 1966 del 1939; sicché oggetto della pretesa fatta valere mediante l'insinuazione concorsuale resta - in queste fattispecie - sempre e solo il danno da inadempimento, ancorché parametrato alla perdita del capitale conferito” (enfasi aggiunta). Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite per la società fiduciaria in l.c.a., cioè, è espresso anche in relazione al fallimento e alle conseguenze che questo determina sul mandato ad investire, anche se la sentenza si sofferma poi sulla specificità della fattispecie, giacché il tema della “proprietà” delle somme offre – per così dire – una ragione più liquida o immediata, a sostegno della indefettibile N. 3190/23 R.G. 28 natura risarcitoria del diritto oggetto dell’insinuazione al passivo (i controricorrenti colgono esattamente il punto, nella seconda memoria). Ma ciò non toglie che la presunta necessità di distinguere, in tali casi, tra credito restitutorio e credito risarcitorio oggetto dell’insinuazione al passivo, propugnata dalle citate Cass. n. 27118/2018 e Cass. n. 1070/2019, è stata espressamente disattesa da Cass., Sez. Un., n. 13143/2022 non solo in relazione alla l.c.a., ma anche al fallimento. Insomma, la tesi propugnata dalla ricorrente principale si fonda su principi (affermati da Cass. n. 27118/2018 e Cass. n. 1070/2019, invocate dalla NS) che le Sezioni Unite hanno ritenuto – ore rotundo - di non poter condividere. 3.6.1 – Venendo poi alle serrate critiche mosse dalla NS alla citata Cass. n. 19378/2023 (v. par. 3.2), come esplicitate in entrambe le memorie, esse – anche per quanto fin qui detto – costituiscono un fuor d’opera. Quanto alla pretesa contraddizione col diritto sostanziale (segnatamente, con le previsioni dell’art. 1706, comma 1, e 1713 c.c., secondo cui il mandatario deve rimettere al mandante tutto ciò che gli spetta e ciò che ha conseguito in esecuzione del mandato, sicché il mandante può sempre vantare il diritto alla restituzione di ciò che gli spetta, senza che sorga automaticamente il diritto al risarcimento del danno), la ricorrente principale non considera che le invocate disposizioni attengono alla fisiologia del rapporto, non certo alla patologia, ossia – per ciò che qui interessa – a quanto discende dall’inadempimento del mandatario alle proprie obbligazioni e alle conseguenti iniziative processuali del mandante. N. 3190/23 R.G. 29 Come è pacifico tra le parti, qui si discute di un mandatario che, invece di investire le somme ricevute dai risparmiatori, le ha utilizzate per finalità diverse ed egoistiche, sottraendole illecitamente alla loro destinazione: si tratta di un inadempimento definitivo (e pure doloso). E se anche ciò non impedisce al mandante, in astratto, di agire per l’adempimento (ossia, per “rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario”, oppure per conseguire dal mandatario “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, come rispettivamente previsto dagli artt. 1706 e 1713 c.c.), nel caso di specie tanto non è comunque possibile, perché l’azione non può essere spiegata nei confronti della procedura fallimentare (v. sul tema, esplicato non solo in relazione alla impresa posta in l.c.a., ma anche riguardo al fallimento, la ripetuta Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, in motivazione, par. XIII), stante lo scioglimento del contratto di mandato in forza dell’art. 72 l.fall., come è incontroverso essere avvenuto nella vicenda che occupa. Quindi, in siffatti casi, non ha alcun senso discutere se la domanda di insinuazione al passivo sia di mera “restituzione” del capitale investito, oppure di vero e proprio risarcimento del danno: se il mandato conferito all’intermediario è collegato al funzionale deposito di somme di denaro, andato disperso come nella specie, l’obbligo di restituire la cosa depositata ex art. 1766 c.c. (nelle forme della restituzione del tantundem, ai sensi dell’art. 1782 c.c., stante la natura fungibile del denaro) non è più eseguibile, stante la perdita totale del capitale e l’insolvenza della società finanziaria: può solo venire in rilievo, logicamente, un credito risarcitorio, proprio perché fondato – di norma – sull’inadempimento definitivo. N. 3190/23 R.G. 30 Il che spiega perché il tema della “proprietà” delle somme di denaro sia un falso problema: è certo più agevole affermare, come hanno fatto le Sezioni Unite, che la dispersione di un patrimonio valoriale anche formalmente riferibile al risparmiatore (tanto discende dall’adozione della tesi del patrimonio separato) obbliga il mandatario a risarcire il danno, per la avvenuta definitiva soppressione o dispersione di beni altrui;
ma la stessa conclusione è del tutto predicabile anche in relazione ad un “ordinario” mandato ad investire, collegato alla consegna di somme di denaro (ossia, di beni mobili fungibili), posto che – in casi come quelli che occupano - non v’è più nulla da restituire: nel caso di deposito di cose fungibili, la stessa restituzione del tantundem opera pur sempre sul piano della fisiologia del rapporto, non della patologia, come invece qui rileva. 3.6.2 – Quanto precede, poi, ridonda sulla seconda critica posta dalla NS a Cass. n. 19378/2023 nelle memorie illustrative, ossia il presunto “contrasto con fondamentali principi del diritto processuale”, che sarebbe espressione della soluzione adottata dal citato arresto. Ciò perché, secondo la ricorrente principale, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento è una domanda giudiziale, sicché per essa non possono che valere il principio della domanda e della disponibilità della tutela giudiziale, nonché quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Da tanto consegue che se il risparmiatore, con l’istanza di insinuazione al passivo, ha chiesto soltanto la restituzione del capitale investito, ritenere che l’istanza abbia ad oggetto necessariamente un diritto risarcitorio equivarrebbe a consentire al giudice di considerare esercitato un diritto che non solo il risparmiatore non ha azionato, ma che risulta addirittura contraddetto dalla concreta volontà dell’istante, come manifestata nell’atto. N. 3190/23 R.G. 31 Ora, fermo restando che, in linea di principio, non può prescindersi dall’esame dello specifico contenuto della domanda di insinuazione (non senza rilevare che, come anche eccepito dai controricorrenti, la NS non s’è fatta carico di descrivere analiticamente le domande da loro presentate e che rilevano nel presente giudizio), non si tratta certo - al contrario di quanto opinato dalla ricorrente principale - di sostituire la volontà del giudice a quella della parte, ma solo di darvi la corretta interpretazione, al lume delle prospettate ragioni della domanda (causa petendi) e di ciò che si è chiesto al giudice (petitum). Nient’altro. Tanto, anche nell’egida dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, rientra appieno nei poteri dell’autorità giudiziaria adita, posto che “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la ‘causa petendi’ rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (per tutte, Cass. n. 10402/2024). Pertanto, pur non potendo in astratto escludersi che la domanda di insinuazione – per qualsivoglia ragione – sia stata confezionata dal risparmiatore che ha perso il proprio investimento in denaro nel senso di ottenere dagli organi fallimentari una vera e propria restituzione ai sensi dell’art. 93 l.fall. (risulta perfino arduo ipotizzare casi di scuola, come ad es. nell’ipotesi in cui la domanda di restituzione abbia ad oggetto esattamente le stesse banconote consegnate all’intermediario, individuate da distinti numeri seriali;
in tal caso, infatti, l’intermediario non N. 3190/23 R.G. 32 avrebbe potuto procedere all’investimento, com’è intuitivo, non potendo utilizzare il denaro del risparmiatore), pare evidente che una “ordinaria” istanza di insinuazione avente ad oggetto la restituzione del capitale investito e andato perduto per mala gestio non può che necessariamente significare, dal punto di vista giuridico, che il risparmiatore non tanto mira a riottenere quelle stesse somme consegnate all’intermediario infedele, ma piuttosto a ripristinare il proprio patrimonio dalla corrispondente deminutio derivante dell’inadempimento dell’intermediario stesso: dunque, inequivocabilmente e al di là della stessa semantica, nella normalità dei casi una simile domanda non può che assumere natura risarcitoria. Da tanto discende che l’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla domanda di insinuazione al passivo da parte del risparmiatore, è da considerare senz’altro pertinente rispetto alla domanda risarcitoria da questi eventualmente promossa nei confronti dell’Autorità di vigilanza, perché avente la medesima natura (benché l’insinuazione si fondi sul contratto, mentre quest’ultima si fondi sul dovere del neminem laedere), contrariamente all’assunto della NS. 3.7 – Può conclusivamente ribadirsi, in piena continuità con l’insegnamento di Cass. n. 19378/2023, che l’operato di un intermediario finanziario, soggetto alla vigilanza della NS ed eventualmente dichiarato fallito, va considerato nell’egida del mandato (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 26724/2007). Pertanto, la responsabilità dell’intermediario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore deve di regola inquadrarsi – quale che sia il contenuto dell’istanza di insinuazione al passivo, ossia anche se con questa si sia chiesta meramente la “restituzione” delle somme definitivamente perdute e salva N. 3190/23 R.G. 33 l’inequivoca ed espressa manifestazione di una diversa volontà – nell’ambito della responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, donde la generale prospettabilità della omogeneità dei crediti rispettivamente vantati contro l’intermediario e contro la NS, perché entrambi di natura risarcitoria (quantunque il primo di natura contrattuale, il secondo di natura aquiliana). In tale ipotesi, l’atto interruttivo della prescrizione – ai fini dell’estensione nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310, comma 1, c.c. – è da considerare senz’altro pertinente rispetto al diritto fatto valere. 4.1 – Il secondo e il terzo motivo, da considerarsi unitariamente, stante la connessione (e benché il terzo sia stato proposto solo subordinatamente), sono invece fondati. Nel motivare sull’an debeatur, la Corte capitolina – dopo aver richiamato i principi che governano la responsabilità aquiliana, rapportati al tema della responsabilità da omessa vigilanza in subiecta materia – ha fatto riferimento ad accertamenti contenuti in altre pronunce inerenti al crac de UN, concernenti diversi risparmiatori, oltre che alla sentenza penale relativa ai falliti, dandosi per acquisito che la NS, “quanto meno dal maggio 1994, avrebbe avuto il dovere di esercitare la specifica vigilanza sulle condotte poste in essere ai danni degli ignari investitori, così avendo essa violato i precisi precetti dettagliatamente richiamati dai ricorrenti e fatti propri in gran parte dai precedenti Giudici. Ciò che il Collegio deve quindi effettuare in questa sede, è la valutazione della incidenza delle condotte ascritte alla Consob rispetto alle singole operazioni inerenti le somme di denaro messe a disposizione dagli attori a favore della SIM N. 3190/23 R.G. 34 e dello studio De UN e società ad esso ricollegabili per la esecuzione di operazioni di investimento in realtà risultate mai eseguite in violazione degli impegni pure assunti e senza alcuna restituzione delle somme stesse, sia con riferimento a quelle erogate dal maggio 1994 che a quelle erogate in precedenza e mai restituite, dovendosi in definitiva il danno ritenere concretizzato sia nella consegna del denaro dopo il maggio 1994 che nella mancata restituzione di quello consegnato in epoca precedente, in quanto possibilmente distratto” (così la sentenza impugnata, pp. 8-9). 4.2 – Ora, la riportata motivazione è del tutto carente, e certamente non in linea con il minimo costituzionale della motivazione, ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), perché omette di individuare, attraverso specifici confronti fra le ragioni delle domande proposte dagli originari attori e quelle oggetto dei giudizi di cui ai precedenti di legittimità evocati (cioè, Cass. n. 9067/2018 e Cass. n. 1070/2019): a) le ragioni per le quali le affermazioni in iure di questi ultimi riguardo alle domande in essi proposte sarebbero state pertinenti, il che avrebbe richiesto adeguata motivazione di confronto (non risultando minimamente soddisfacenti gli elementi fattuali individuati a p. 9, seconda proposizione), nonché b) di individuare le eventuali premesse in iure di quei precedenti, da utilizzare per il confronto. Insomma, la sentenza impugnata non presenta, sul punto, nemmeno un tessuto argomentativo idoneo ad evidenziare sotto i due aspetti accennati una motivazione per relationem, effettivamente mostrando di aver inteso dover operare alla stregua del giudice del rinvio da Cass. n. 1070/2019. N. 3190/23 R.G. 35 Occorre, invece, che il giudice del rinvio di questo giudizio proceda autonomamente allo scrutinio delle domande attoree, se del caso anche utilizzando i pertinenti precedenti giurisprudenziali nei termini da tempo enunciati da questa Corte di legittimità (ossia, apprezzandone liberamente il contenuto, anche avuto riguardo agli altri elementi istruttori emergenti ex actis: Cass. n. 19492/2007; Cass. n. 19499/2009; Cass. n. 3377/2011; Cass. n. 4241/2013), ma esplicitando il percorso motivazionale in ordine a tutti gli snodi della prospettata responsabilità aquiliana, anche con riguardo all’epoca di consumazione dell’eventuale fatto illecito, da omessa vigilanza, in capo alla NS. 5.1 – Tutti i restanti motivi del ricorso principale, nonché i ricorsi incidentali (al netto dei motivi rinunciati – v. supra, par. 2.2), restano conseguentemente assorbiti, perché essi hanno per presupposto l’affermata responsabilità solidale risarcitoria della NS, questione che invece, per effetto dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, deve ritenersi tuttora sub iudice, essendo rimaste travolte tutte le conseguenti statuizioni dell’impugnata sentenza, stante l’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., anche in ordine all’epoca di consumazione dell’illecito. 6.1 - In definitiva, il primo motivo del ricorso principale è rigettato, mentre sono accolti il secondo e il terzo motivo;
tutti i restanti motivi del ricorso principale, nonché i ricorsi incidentali, restano conseguentemente assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. N. 3190/23 R.G. 36
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo e il terzo;
dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, nonché i ricorsi incidentali. Cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il giorno 11.6.2025. Il Consigliere est. OR AI Il Presidente AE FR
- ricorrente -
contro MM CA e MM SE, quali eredi legittimi di TR AN e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di MM IG, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Stanga e Pasquale Gervasi, come da procure in calce al ricorso successivo e (solo il primo) in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 28119 Anno 2025 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 22/10/2025 N. 3190/23 R.G. 2 BONIELLO MARIA ANTONIETTA, AR FU FRANZ, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Stanga, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
- controricorrenti -
e contro HI AN e FF GI SC, entrambi in qualità di eredi di AR FF, nonché AR FU GI, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Stanga, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti - controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 4337/2022 e pubblicata in data 23.6.2022; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 11.6.2025 dal consigliere dr. OR AI;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi gli avv.ti Giuliana Manto, NI Anzalone e NC Amico, nonché l’avv. Pasquale Gervasi. FATTI DI CAUSA Nel 2010, AN AF, NI e NZ AR RO, MA IE LO, UC ET, AN e SE RI (gli ultimi tre quali eredi di GI RI), convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito rispettivamente, per brevità, gli originari attori e la NS), chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti per aver omesso la convenuta le necessarie attività di controllo e di vigilanza nei confronti della Agenzia di cambio di DO de UN e della SIM N. 3190/23 R.G. 3 Professione & Finanza, facente capo allo stesso de UN, balzato all’attenzione della cronaca negli anni ’90 per il rilevante crac finanziario, che aveva visto coinvolti numerosi risparmiatori (tra cui per l’appunto gli attori) che avevano investito per il suo tramite anche ingenti somme di denaro. Gli attori esposero che: a) l’Agenzia di cambio de UN, operante (in seguito all’entrata in vigore della legge n. 1 del 1991, contenente “Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari”) con la società di intermediazione mobiliare dalla stessa costituita (Professione & Finanza s.p.a.) - si era resa autrice di utilizzi arbitrari ed illegittimi del denaro dei clienti, che era stato destinato (non all’acquisto dei titoli concordati, ma) a finanziamento dell’Agenzia e della SIM attraverso operazioni di pronti contro termine condotte su titoli di Stato nazionali ed esteri;
b) detti utilizzi arbitrari ed illegittimi del denaro dei clienti si erano tradotti nel dissesto finanziario dello Studio de UN e della SIM ed erano esitati in richieste di rinvio a giudizio della Procura presso il Tribunale di Potenza per reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e truffa nei confronti di soci ed amministratore e presidente;
c) le omesse necessarie attività di controllo e di vigilanza erano previste, oltre che dalla normativa interna, dalla direttiva CEE n. 93/22, direttamente applicabile nella specie, anche per l’indistinta confusione col patrimonio dell’Agenzia prima dell’aprile 1996, epoca in cui, tardivamente, l’Autorità di controllo aveva disposto le attività ispettive. In ordine al quantum, gli attori determinarono il danno subito in misura pari all’esborso, sostenuto da ciascuno di essi, per operazioni di acquisto titoli in borsa compiuti attraverso N. 3190/23 R.G. 4 l’Agenzia di cambio de UN e la SIM dalla stessa costituita, protagonista del suddetto crac finanziario. Si costituì la NS, che in via preliminare eccepì la prescrizione dell’avverso diritto da qualificarsi da lesione aquiliana, individuando il dies a quo nella data di intervenuto fallimento dell’Agenzia di cambio de UN (o meglio, della s.d.f. AN e DO de UN), dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 16.5.1996 e comunque deducendo l’infondatezza della domanda attorea, di cui chiese il rigetto. La causa venne istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (atti relativi al fallimento de UN;
atti relativi all’accertamento ispettivo, svolto dalla NS nel 1996, sentenze penali). L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 16215/2015 del 23.7.2015, rigettò la domanda risarcitoria per maturata prescrizione quinquennale del credito azionato, regolando le spese secondo soccombenza. Avverso detta sentenza proposero impugnazione AN RI, SE RI e UC ET, tutti nella qualità di eredi di GI RI, nonché MA IE LO, NI AR RO, NZ AR RO e AN AF, in particolare censurando: 1) la qualificazione della responsabilità della NS per omessa vigilanza (ritenuta dal Tribunale come extracontrattuale), assumendo trattarsi di “responsabilità ex lege”, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione;
2) la statuizione che aveva escluso l’effetto interruttivo della prescrizione delle istanze di ammissione al passivo del Fallimento della s.d.f. AN e DO de UN e dedotto la violazione dell’art. 1310 c.c., essendo la NS coobbligata in solido N. 3190/23 R.G. 5 ex art. 2055 c.c. con i falliti;
3) la ritenuta tardività della produzione da parte degli attori di (pretesi) atti stragiudiziali di interruzione della prescrizione. Nella resistenza della NS, la Corte territoriale con sentenza n. 4337/2022 del 23.6.2022, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertò e dichiarò la responsabilità extracontrattuale della NS e la condannò al pagamento in favore degli appellanti del danno accertato (pari: quanto a AN AF, ad € 325.426,77; quanto a NI AR RO in proprio, ad € 52.256,84; quanto a NI AR RO, NZ AR RO e LO MA IE, alla complessiva somma di € 84.441,52; quanto a AN e SE RI e UC ET n.q., alla complessiva somma di € .112.343,58), oltre accessori, compensando tra le parti la metà delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e ponendo l’altra metà a carico della NS. Avverso detta sentenza la NS propone ricorso per cassazione, articolando tredici motivi, cui resistono con un unico controricorso: a) AN e SE RI, quali eredi legittimi di UC ET e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di GI RI;
nonché MA IE LO e NZ AR RO;
b) AN RI e NI NC AF, entrambi in qualità di eredi di AN AF, nonché NI AR RO. In sede di detto controricorso hanno articolato ricorso incidentale, con un unico motivo, i soli AN RI e NI NC AF, nella spiegata qualità, nonché NI AR RO. Al ricorso incidentale proposto dai resistenti RI e AF, nonché da NI AR RO ha resistito con controricorso la NS. Avverso la sentenza d’appello è stato proposto successivo ricorso (con N. 3190/23 R.G. 6 due motivi, di cui il primo è di tenore analogo all’unico motivo del ricorso incidentale) da AN e SE RI, quali eredi di UC ET, e, anche in tale qualità, tutti eredi di GI RI. A detto ricorso ha resistito con controricorso la NS. Instaurato il giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. 1353/2023, ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che alla fine del dispositivo, dove è scritto “quanto ad RI AN, RI SE e ET UC, nella loro qualità di eredi di RI GI, la complessiva somma di € .112.343,58” è da leggersi ed intendersi “quanto ad RI AN, RI SE e ET UC, nella loro qualità di eredi di RI GI, la complessiva somma di € 1.112.343,58 (detratto quanto percepito in sede di riparto fallimentare)”. Fissata l’adunanza camerale per la data del 13.12.2023, sono state depositate memorie: a) dalla NS, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (rinunciando tuttavia all’undicesimo motivo di ricorso, limitatamente agli intimati AN RI e SE RI, in quanto la Corte territoriale con ordinanza di correzione del 7.3.2023, aveva espressamente previsto la necessità di detrarre in sede di liquidazione del danno quanto ai predetti corrisposto dal Curatore del Fallimento De UN); b) da AN e SE RI n.q., che in particolare hanno rinunciato al secondo motivo di ricorso, in forza della citata avvenuta correzione;
c) MA IE LO, NZ AR RO, AN e SE RI, nonché NI AR RO, AN RI e NI NC AF. N. 3190/23 R.G. 7 Con ordinanza interlocutoria n. 4418 del 18.2.2024, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico del primo motivo del ricorso NS. Fissata l’odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Tutte le parti hanno depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE NS 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, comma 1, 1219, 1310, comma 1, 2055, comma 1, 2943, commi 1, 2 e 4, 2945, commi 1 e 2, c.c. e degli artt. 93-95 e 207-209 l.fall. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza di appello affermato che l’istanza degli appellanti di ammissione allo stato passivo del Fallimento s.d.f. AN e DO de UN ha interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere in questo processo nei confronti di essa NS. Si duole in particolare del fatto che la Corte territoriale ha tanto affermato: (i) senza esaminare il contenuto delle istanze di insinuazione al fine di verificare se con esse ciascun istante avesse o meno esercitato nei confronti del Fallimento il diritto risarcitorio azionato in questo giudizio nei confronti di essa NS e (ii) applicando al caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13143/2022, concernente però – a dire di essa ricorrente - una fattispecie completamente diversa. Invero, elementi costitutivi e qualificanti della fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite sono i seguenti: il soggetto insolvente è una società fiduciaria disciplinata dalla l. n. 1966/1939 ed N. 3190/23 R.G. 8 il creditore è un fiduciante suo cliente;
la società fiduciaria è posta in l.c.a. e l’ammissione al passivo non consegue ad una domanda giudiziale, cioè rivolta ad un giudice, ma ad una pronuncia d’ufficio di natura amministrativa da parte del commissario liquidatore. Al contrario, come accertato dalla sentenza impugnata, nessuno di questi elementi ricorrerebbe nella specie, perché a) i soggetti insolventi sono agenti di cambio ed i creditori (odierni intimati) sono clienti degli agenti di cambio;
b) di questi ultimi è stato dichiarato il fallimento e l’ammissione dei creditori al passivo consegue ad un’istanza che è una domanda giudiziale, perché rivolta ad un giudice, ed è quindi atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112, 113, 115, comma 1, 342, 352, 359, 384, comma 2, e 394 c.p.c., per avere essa trattato il giudizio di appello come se fosse un giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza della Corte di cassazione n. 1070/2019, pronunciata nell’ambito di un diverso giudizio. 1.3 – Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., dell’art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., stante il difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’omissione colposa di vigilanza della Consob “quantomeno dal maggio 1994”. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 40, comma 2, c.p. e 97 Cost. e dei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalità dell’illecito civile omissivo, in relazione all’art. N. 3190/23 R.G. 9 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata sussistenza di omissione di vigilanza della NS. Questa si duole in particolare del fatto che la Corte territoriale ha tanto affermato: (i) senza indicare i poteri di vigilanza non esercitati dall’Istituto nel caso di specie e la loro fonte normativa;
(ii) senza individuare il soggetto vigilato nei cui confronti essa NS ha omesso di vigilare;
e (iii) senza indicare le circostanze di fatto che hanno reso doveroso l’esercizio dei poteri della NS a far data dal maggio 1994. 1.5 – Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 40, comma 2, c.p., dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3, comma 1, lett. g) e c), del d.l. n. 95/1974, convertito in legge n. 216/1974, degli artt. 7 e 10 d.P.R. n. 138/1975 e dell’art. 9, commi 1-3, l. della legge n. 1/1991 e dei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalità dell’illecito civile omissivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata sussistenza del nesso di causalità tra omissione di vigilanza della NS sugli agenti di cambio e sulla Sim e i danni da reato lamentati dagli attori, pur derivando detti danni dai reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e truffa, mentre le norme che disciplinano i poteri di vigilanza della NS sugli agenti di cambio e sulle Sim non sono finalizzati a prevenire siffatti reati. 1.6 – Con il sesto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 40, comma 2, c.p., dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3, comma 1, lett. g) e c), del d.l. n. 95/1974, convertito in legge n. 216/1974, degli artt. 7 e 10 d.P.R. n. 138/1975 e dei princìpi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalità dell’illecito civile omissivo nonché dell’art. 2697, comma 1, c.c., in N. 3190/23 R.G. 10 relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo alla ritenuta irrilevanza, ai fini della sussistenza di un danno risarcibile dalla NS, dell’accertamento del titolo della “avvenuta consegna delle somme di denaro in favore del De UN” ed all’affermazione che la prova di detto titolo grava sulla NS pretesa danneggiante. In sostanza, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra omissione di vigilanza di essa NS e il danno, nonché ha ritenuto sussistente il danno stesso sulla base della sola prova del versamento di somme di denaro al De UN, senza accertare il titolo del versamento, vale a dire la sua riconducibilità allo svolgimento dell’attività di negoziazione per conto terzi di titoli quotati, l’unica tra le attività svolte dall’agente di cambio ad essere soggetta alla vigilanza della NS. 1.7 – Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 2702 e 2729 c.c. e degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c. con riguardo all’affermazione della valenza probatoria delle “ricevute di avvenuta consegna delle somme di denaro” prodotte dagli attori. Si duole, in particolare, del fatto che la Corte capitolina avrebbe attribuito a dette ricevute valore di prova legale del danno e, comunque, per averle considerate esclusiva fonte di prova del danno stesso, pur trattandosi di scritture private provenienti da soggetti terzi rispetto ad essa NS, aventi come tale un valore meramente indiziario, il che avrebbe richiesto la valutazione della sussistenza di ulteriori elementi che ne confortassero la credibilità e l’attendibilità. N. 3190/23 R.G. 11 1.8 – Con l’ottavo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 115, comma 1, c.p.c. con riguardo all’affermata tardività della contestazione da parte di essa NS della mancanza di prova della provenienza dal De UN delle scritture private prodotte dagli appellanti. Sostiene la ricorrente che detta contestazione era stata avanzata già nella comparsa conclusionale di primo grado e rileva poi che, trattandosi di scritture private rispetto alle quali essa era soggetto terzo, la loro provenienza poteva essere liberamente contestata, considerato altresì che l’idoneità probatoria dei documenti è estranea al perimetro dell’onere di contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. 1.9 – Con il nono motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata inapplicabilità della disposizione citata alle “ricevute […] rilasciate in occasione delle presunte consegne di denaro finalizzate a favorire l’acquisto di prodotti finanziari”. censura la violazione dell’art. 2704 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto detta norma non applicabile alle «ricevute» prodotte dagli appellanti. Si sostiene che la corte d’appello non ha considerando che dette ricevute: a) sono scritture private rispetto alle quali essa NS è soggetto terzo e b) costituiscono la prova (non di un semplice fatto storico, ma) della conclusione di un contratto che costituisce il titolo del versamento al De UN e comunque quietanza di pagamento, la cui data certa è regolata dall’art. 2704, comma 3, c.c. N. 3190/23 R.G. 12 1.10 – Con il decimo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo all’affermata sussistenza della prova del danno lamentato dagli appellanti senza accertamento della evoluzione nel tempo del credito da essi vantato nei confronti del De UN e, in particolare, della sua attualità alla data del fallimento e senza considerazione delle somme medio tempore percepite dal De UN. 1.11 – Con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardo alla mancata decurtazione dall’ammontare del risarcimento del danno liquidato in favore dei signori NI AR RO e UC ET, AN RI e SE RI delle somme conseguite in sede di doppio riparto dell’attivo del Fallimento della s.d.f. DO e AN De UN. 1.12 – Con il dodicesimo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, c.p.c. e 2697 c.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., nella parte in cui ha accertato la sussistenza del danno risarcibile dalla NS a favore degli appellanti UC ET, AN RI e SE RI, quali eredi di GI RI. Tanto avrebbe valutato il giudice d’appello (i) violando il principio di non contestazione, erroneamente applicato a fatti non allegati in atti processuali e comunque non noti ad essa NS;
(ii) desumendo la prova del danno da una dichiarazione propria (del loro dante causa); e (iii) omettendo qualsivoglia motivazione in ordine sia alla posteriorità del versamento rispetto a maggio 1994 (epoca di N. 3190/23 R.G. 13 esordio della responsabilità di essa NS), sia alla duplicazione di una medesima posta creditoria. 1.13 – Con il tredicesimo motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di concorso di colpa rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c., sollevata da essa NS nei confronti di tutti gli attori/appellanti, e, in subordine, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., stante il difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione stessa. RICORSO INCIDENTALE RE AR FF, NONCHE’ GI AR FU 1.14 – Con l’unico motivo si denuncia la motivazione illogica, perplessa ed obiettivamente incomprensibile ovvero meramente apparente o collocantesi al di sotto del minimo costituzionale, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2698, 2043, 2056, 1223, 1225, 1226, c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. (principio di causalità), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Roma escluso la risarcibilità del danno consistente nella perdita degli investimenti compiuti dagli odierni ricorrenti incidentali (rectius, per RI e AF, dal loro dante causa) anteriormente al maggio 1994 (individuato come momento d’esordio della colpa omissiva della NS) sulla scorta di una motivazione contraddittoria, perplessa e di inaccessibile significato, tramite la quale deve ritenersi supposto che il predetto tipo di danno coincidesse con il denaro versato allo Studio De UN anziché con la perdita subita a causa N. 3190/23 R.G. 14 delle distrazioni dal medesimo realizzate, in tal modo violandosi la disciplina inerente l’illecito civile con particolare riguardo al nesso di causalità tra condotta ed evento ed esigendo, inoltre, una dimostrazione impossibile o comunque non pretensibile ai fini della quantificazione del danno stesso, per la quale gli appellanti si erano richiamati al criterio equitativo offrendo obiettivi elementi all’uopo valorizzabili. Il danno non riconosciuto sarebbe pari – oltre rivalutazione ed interessi – per NI AR RO (€ 110.197,49 richiesti - € 52.256,84 riconosciuti) ad € 57.940,65 e per gli eredi di AN AF (€ 437.753,54 richiesti - € 325.426,77 riconosciuti) ad € 112.326,77. RICORSO SUCCESSIVO RE TR AN E MM IG 1.15 – Con il primo motivo si lamenta motivazione illogica, perplessa ed obiettivamente incomprensibile ovvero meramente apparente o collocantesi al di sotto del minimo costituzionale, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2698, 2043, 2056, 1223, 1225, 1226, c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. (principio di causalità), con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello di Roma escluso la risarcibilità del danno consistente nella perdita degli investimenti compiuti dagli odierni ricorrenti (rectius, da loro dante causa) anteriormente al maggio 1994 (individuato come momento d’esordio della colpa omissiva della NS) sulla scorta di una motivazione contraddittoria, perplessa e di inaccessibile significato, tramite la quale deve ritenersi supposto che il predetto tipo di danno coincidesse con il denaro versato allo Studio De UN anziché con la perdita subita a causa delle distrazioni dal medesimo realizzate, in tal modo violandosi la disciplina inerente l’illecito civile con N. 3190/23 R.G. 15 particolare riguardo al nesso di causalità tra condotta ed evento ed esigendo, inoltre, una dimostrazione impossibile o comunque non pretensibile ai fini della quantificazione del danno stesso, per la quale gli appellanti si erano richiamati al criterio equitativo offrendo obiettivi elementi all’uopo valorizzabili. Il danno non riconosciuto sarebbe pari per essi RI n.q. a L. [1.947.793.669 + 2.050.000.000 – 106.294.170 (riconosciuti in sentenza) – 99.709.690 (riconosciuti in sentenza)] 3.791.789.809 e quindi ad € 1.958.296,00 1.16 - Col secondo motivo si censura la decisione d’appello, altresì, per illogicità e contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., siccome la Corte di appello di Roma, individuato quale epoca iniziale della colpa omissiva della NS il maggio 1994, pur riconoscendo in motivazione come danno risarcibile – oltre che l’importo di L. 106.294.170 e di L. 99.709.690, portati dalle ricevute di acquisto titoli (BEI e CCT), rispettivamente in data 17.7.1995 e 12.4.1995 – la somma di L. 1.947.793.669, di cui alla ricevuta in conto acquisto titoli di pari importo rilasciata dallo Studio De UN in data 4.4.1996 (ossia anch’essa successiva al maggio 1994), ha in dispositivo condannato NS al pagamento in favore dei predetti di “€ .112.343,58”. 2.1 – Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso successivo autonomo degli eredi RI va considerato quale ricorso oggettivamente incidentale rispetto al principale. 2.2 – Sempre preliminarmente, come da ricognizione della ordinanza interlocutoria n. 4418/2024, a seguito della correzione del denunciato errore materiale operata dal giudice d’appello, il secondo motivo del ricorso incidentale N. 3190/23 R.G. 16 RI non deve essere esaminato, perché rinunciato, così come, in parte qua, l’undicesimo motivo del ricorso NS. Per il resto, si procede al relativo scrutinio, come appresso. 3.1 – Assume carattere logicamente prioritario il primo motivo del ricorso della NS, per il quale con la citata ordinanza interlocutoria è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentirne la trattazione nell’odierna pubblica udienza, stante il ritenuto valore nomofilattico della questione posta. Come è noto, sul tema attinto dal mezzo in esame è intervenuto, in epoca recente, un importante arresto nomofilattico, ossia la sentenza Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, che ha tra l’altro affermato i seguenti principi di diritto: “In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti;
conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico)” (Rv. 664654-02); nonché: “Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta N. 3190/23 R.G. 17 amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente” (Rv. 664654-03). Il mezzo in esame pone il problema di stabilire se detti principi siano limitati alla sola ipotesi in cui la perdita dei capitali investiti dai risparmiatori sia avvenuta ad opera di una società fiduciaria ex lege n. 1366/1939 posta in liquidazione coatta amministrativa, o se essi possano senz’altro estendersi a tutte le ipotesi di mala gestio di somme da parte di intermediari finanziari, incaricati di investire il denaro altrui, se sottoposti a fallimento (oggi, a liquidazione giudiziale), e dunque se le domande di insinuazione al passivo proposte dagli investitori abbiano valenza interruttiva della prescrizione anche nei confronti dell’Autorità di vigilanza. Per completezza, può sin d’ora evidenziarsi che questa Corte ha già sostenuto la soluzione estensiva della suddetta questione, con la sentenza n. 19378/2023, evidenziando (in motivazione) che “la circostanza che le società [fallite, n.d.e.], soggette alla vigilanza della stessa Commissione, non siano società fiduciarie, N. 3190/23 R.G. 18 non sposta i termini della questione, perché … il loro operato va pur sempre inquadrato (anche in relazione all’epoca antecedente all’entrata in vigore della legge sulle SIM, n. 1/1991) nell’egida del mandato (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 26724/2007). Da tanto discende, dunque, che la responsabilità delle società in questione per la perdita del capitale investito dal risparmiatore deve pur sempre inquadrarsi – quale che sia il contenuto dell’insinua, ossia anche se con questa si sia chiesta meramente la ‘restituzione’ delle somme definitivamente perdute – nell’ambito della responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, donde la generale prospettabilità della omogeneità dei crediti rispettivamente vantati contro le società finanziarie e contro la NS, perché entrambi di natura risarcitoria (quantunque il primo di natura contrattuale, il secondo di natura aquiliana). Nessun problema di ‘pertinenza’ dell’atto interruttivo della prescrizione – ai fini dell’estensione nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310, comma 1, c.c. – è dunque ipotizzabile”. Deve pure segnalarsi che a conclusioni sostanzialmente analoghe era già pervenuta Cass. (ord.) n. 15276/2023, di poco precedente, concernente vicenda processuale identica a quella che occupa, trattandosi di risparmiatori coinvolti nel crac de UN, benché, in verità, nella motivazione del citato arresto non ci si sia soffermati sulla distinzione tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento. 3.2 – Ciò posto, il primo motivo è infondato. La ricorrente lamenta il fatto che la Corte capitolina avrebbe senz’altro esteso il citato insegnamento delle Sezioni Unite senza esaminare compiutamente le N. 3190/23 R.G. 19 domande di insinuazione al passivo avanzate dai singoli investitori e quindi senza verificare se essi avessero azionato il credito restitutorio o il credito risarcitorio, in tal guisa violando il principio di pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta;
e che i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2022 sono stati enucleati in ragione della specifica disciplina delle società fiduciarie ex lege n. 1366/1939, il cui statuto implica che l’ammissione del creditore al passivo della relativa l.c.a., per i capitali investiti ma andati perduti, concerne “sempre e comunque” un diritto risarcitorio, perché i capitali restano sempre nella esclusiva proprietà del fiduciante: solo tale regime normativo, dunque, giustificherebbe il riconoscimento dell’efficacia interruttiva della prescrizione all’ammissione al passivo della procedura concorsuale anche nei confronti dell’Autorità di vigilanza, il che non è replicabile ove l’intermediario sia soggetto a fallimento, come nella specie. In entrambe le memorie illustrative, richiamando precedenti di questa Corte (Cass. n. 27118/2018 e Cass. n. 1070/2019, che – a dire della ricorrente principale - avrebbero trovato conferma nella citata sentenza n. 13143/2022 delle Sezioni Unite), la NS precisa che, contrariamente a quanto affermato da Cass. n. 13365/2018 e Cass. n. 7016/2020 (che “con approccio ‘pratico’ e, quindi, ‘agiuridico’ confondono il concorso delle condotte imputabili a diversi soggetti, regolato dall’art. 2055 c.c., con la solidarietà nell’obbligazione restitutoria”), la distinzione tra diritto restitutorio e diritto risarcitorio è rilevante al fine di stabilire se l’istanza di ammissione al passivo fallimentare abbia o meno interrotto la prescrizione ex art. 1310, comma 1, c.c. del diritto al risarcimento del danno fatto valere nei confronti di essa ricorrente. Ciò perché, ferma N. 3190/23 R.G. 20 l’indubbia configurabilità della responsabilità di essa NS, sul piano astratto, in solido con quella dell’agente di cambio (soggetto vigilato) fallito in relazione al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2055 c.c., è però da escludere una sua obbligazione solidale restitutoria, in quanto la NS è estranea al contratto, per cui essa non può rispondere dell’obbligazione di restituzione delle somme e degli strumenti finanziari di pertinenza degli intimati. Nel sottoporre a vaglio critico le conclusioni della citata Cass. n. 19378/2023, poi, la ricorrente evidenzia nella prima memoria illustrativa che “L’assunto secondo cui il mandante che formula istanza di ammissione al passivo del mandatario esercita sempre e soltanto un diritto risarcitorio da inadempimento del mandato è insostenibile, perché contraddice il diritto sostanziale e si pone in contrasto con fondamentali principi del diritto processuale” (enfasi originale;
il concetto è stato ribadito in termini sostanzialmente analoghi, benché lievemente meno assertivi, con la memoria ex art. 378 c.p.c.). 3.3 – Ora, va primariamente evidenziato che i toni critici adottati dalla NS nel manifestare la non condivisione di taluni arresti della giurisprudenza di questa Corte, nei termini prima riportati, appaiono decisamente inusuali e fuori luogo, perché privi della necessaria continenza espressiva, tanto più in quanto totalmente destituiti di fondamento: la complessiva impostazione del mezzo in esame risulta addirittura clamorosamente smentita da quello stesso arresto (Cass., Sez. Un., n. 13143/2022) su cui, invece, la stessa NS ha principalmente ritenuto di poter individuare argomenti decisivi e favorevoli alla N. 3190/23 R.G. 21 sua infondata tesi;
tale modus operandi, evidentemente, è frutto di una superficiale lettura della stessa sentenza nomofilattica, come si vedrà. 3.4.1 – Si rende dunque opportuno procedere, primariamente, alla esegesi della ripetuta sentenza Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, onde poi verificarne le ricadute sul tema che qui specificamente occupa, anche in relazione alla lettura datane dalla giurisprudenza ad essa successiva. 3.4.2 – Ai fini della soluzione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul tema in discorso (per un riepilogo dei relativi termini, si veda la citata Cass. n. 19378/2023, in motivazione, parr. 5.1.1-5.1.2), le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover muovere l’analisi a) dalla natura dell’accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale in rilievo nel ricorso al loro esame), per poi concentrare la prospettiva b) sull’oggetto delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato per l'amministrazione fiduciaria dei capitali, scioltosi per effetto della dichiarazione d’insolvenza della società, sicché il credito dei fiducianti sia stato fatto valere nel passivo in relazione all'avvenuta perdita dei capitali conferiti. 3.4.3 – Ciò posto, ribadita la piena configurabilità della responsabilità solidale risarcitoria ex art. 2055 c.c. quand’anche i condebitori rispondano per titoli diversi, l’uno a titolo di responsabilità contrattuale e l’altro a titolo di responsabilità extracontrattuale, solo rilevando l’unicità del fatto dannoso, le Sezioni Unite hanno evidenziato sulla prima questione che “le norme sulla l.c.a. identificano l'insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase niente affatto incentrata sull'intervento del giudice, sebbene e solo sul potere officioso del commissario liquidatore”, che a norma dell'art. 201 l.fall. comunica a ciascun N. 3190/23 R.G. 22 creditore, tra l’altro, le somme risultanti a credito secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. I creditori, si è proseguito, possono far pervenire al commissario le loro osservazioni o istanze, che non sono propriamente delle domande di parte e che non producono gli effetti di una istanza di ammissione al passivo fallimentare, dunque neppure gli effetti di una domanda giudiziale. Neanche le istanze avanzate dai creditori pretermessi (ossia, quelli non destinatari della comunicazione da parte del commissario liquidatore), onde far constare la sussistenza del credito e dunque l’ammissione al passivo, non essendo rivolte al giudice né implicandone l'intervento, costituiscono domande giudiziali, benché producano comunque l'effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale (si richiamano, in motivazione, Cass. n. 17955/2003, Cass. n. 4209/2004, nonché Cass. n. 12559/2021), quantomeno dal momento del deposito in cancelleria dell’elenco dei crediti ammessi (art. 209, comma 1, l.fall.). Concludendo sulla prima questione, dunque, le Sezioni Unite hanno affermato il principio (in motivazione, par. XIV), secondo cui “l’ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l'intera durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 legge fall.”. 3.4.4 – Con riguardo alla seconda questione, le Sezioni Unite hanno ribadito che le società fiduciarie ex lege n. 1366/1939 sono regolate secondo lo schema della “fiducia germanistica”: se l’attività sia svolta in forma di impresa, essa N. 3190/23 R.G. 23 presuppone per legge che “la società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà”. Pertanto, le attività tipiche di tali società vanno tutte inquadrate nella amministrazione di elementi patrimoniali altrui, giacché esse operano in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza (si è richiamato l’insegnamento di Cass. n. 7634/2018): insomma, i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati. Si è poi precisato che, nella giurisprudenza di questa Corte, s’è anche affermato che quando si tratti di mandato dei fiducianti a investire danaro, viene così costituito un patrimonio separato da quello della società, indifferente alle iniziative dei suoi creditori. Da tanto discendono, proseguono le Sezioni Unite, due fondamentali conseguenze (così in motivazione, par. XVII): “da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è, quanto alle società di cui alla citata l. n. 1966 del 1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti;
dall'altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario. Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale N. 3190/23 R.G. 24 conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato”. Non ha quindi alcun senso distinguere tra diritto restitutorio e risarcitorio, perché la “domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito”. 3.5.1 – Ciò posto, ritiene convintamente la Corte di dover dare continuità alla soluzione già offerta dalla citata Cass. n. 19378/2023, perché esattamente in linea con i presupposti logico-giuridici su cui si fonda il descritto pronunciamento delle Sezioni Unite (oltre che, come si dirà subito appresso, con le esplicite affermazioni contenute nella sentenza), con le ulteriori precisazioni che si diranno: ad opinare diversamente, specie nel senso anelato dalla ricorrente principale, occorrerebbe quindi nuovamente rimettere la questione che qui interessa alle Sezioni Unite, posto il vincolo derivante, per questa Sezione, dal disposto di cui all’art. 374, comma 3, c.p.c. Ma non è questo il caso. 3.5.2 – Seguendo l’ordine adottato dalle Sezioni Unite e prima riassunto, va in primo luogo evidenziato che il significato attribuito dalla NS (in entrambe le memorie illustrative) alla descritta specialità delle forme dell’accertamento del passivo nella l.c.a., rispetto a quelle del fallimento (che solo rileva nel caso che occupa), onde farne discendere conseguenze decisive ai fini dell’accoglimento del mezzo in esame, appare decisamente eccentrico e mal posto. Come si desume chiaramente dai passaggi della motivazione di Cass., Sez. Un., n. 13143/2022 prima riportati (par. 3.4.3), il IM ON s’è fatto carico di descrivere la specialità del procedimento di formazione dello stato passivo N. 3190/23 R.G. 25 nella l.c.a. al solo scopo di affermare claris verbis la necessità di assicurare parità di trattamento al ceto creditorio – quale che fosse la procedura concorsuale - rispetto al tema della sospensione della prescrizione per tutta la durata della procedura stessa, posto che nella l.c.a. non è ordinariamente riscontrabile una “domanda giudiziale”, a differenza che nel fallimento. Si è voluto, cioè, dichiarare che il risparmiatore (per rapportare le questioni alle fattispecie in rilievo) che, a causa di mala gestio dell’intermediario, abbia perduto il capitale investito, gode della sospensione della prescrizione nei confronti dell’Autorità di vigilanza, coobbligata solidale con l’intermediario decotto, sol che egli sia stato ammesso allo stato passivo di una procedura concorsuale, quale che sia, e a prescindere dal fatto che, per detta insinuazione, egli abbia o meno presentato una domanda, secondo la rispettiva disciplina. Del resto, costituisce considerazione invero elementare che, se tanto vale allorché addirittura difetti una domanda, osservazione o istanza che sia, da parte del risparmiatore (come nella l.c.a., per aver in ipotesi il commissario liquidatore operato senz’altro d’ufficio), allora tanto non può non valere quando non solo una istanza vi sia (come nella specie, in cui tutti gli originari attori proposero insinuazione al passivo del fallimento della s.d.f. DO ed AN de UN), ma ad essa sia senz’altro attribuibile la valenza di vera e propria domanda giudiziale, con gli effetti propri dell’art. 2945, comma 2, c.c. 3.5.3 – Venendo ora al tema delle società fiduciarie ex lege n. 1366/1939, le Sezioni Unite hanno rilevato che anche in caso di mandato ad amministrare e investire somme di denaro, poiché la “proprietà” delle somme resta sempre in capo al fiduciante, trattandosi di “fiducia germanistica” (e costituendo detti valori N. 3190/23 R.G. 26 vero e proprio patrimonio separato rispetto a quello della società), in caso di dispersione del capitale l’intermediario – che opera come mandatario senza rappresentanza – risponde necessariamente a titolo risarcitorio, non essendo configurabile la restituzione delle somme “in natura”. In altre parole, la relativa domanda di insinuazione, quale che sia il suo contenuto (anche se con essa si sia chiesta la mera restituzione del capitale, anziché il risarcimento del danno) è sempre di natura risarcitoria. Tuttavia, non è affatto vero che quella appena ripetuta sia la fondamentale ratio decidendi a sostegno della natura del credito risarcitorio dell’insinuazione al passivo, come sostenuto dalla NS nelle memorie illustrative, perché è evidente che detto percorso decisorio è certamente permeato dalla specifica fattispecie al vaglio delle Sezioni Unite;
esso, però, giunge all’esito di una complessiva valutazione che individua il vero fulcro del problema che qui specialmente interessa nell’esistenza di un mandato tra investitore e intermediario stesso, e nella sorte di detto contratto per effetto dell’insolvenza dell’intermediario. Si vuole cioè dire che il IM ON, onde affermare la natura “sempre e comunque” risarcitoria dell’insinuazione al passivo, ha valorizzato un argomento (quello della “proprietà” dei capitali investiti) offerto dalla fattispecie, ma che neppure risulta, a ben vedere, così decisivo, nella stessa prospettiva del più volte citato arresto nomofilattico. Infatti, in un precedente passaggio della motivazione (parr. IX e X), discutendo della correttezza o meno della distinzione tra credito risarcitorio e credito restitutorio, come sostenuta da alcuni arresti di questa stessa Sezione (Cass. n. N. 3190/23 R.G. 27 27118/2018; Cass. n. 1070/2019), le Sezioni Unite così si esprimono: “Detto altrimenti: secondo questa tesi la pretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo la dichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamente estranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in un danno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) del pagamento eseguito. (…). X. - Occorre subito chiarire che una simile distinzione, ove si discorra sia del fallimento, sia e massimamente della l.c.a. della società fiduciaria soggetta alla l. n. 1966 del 1939, non è conducente. Come meglio si dirà, dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria, e dinanzi alla dedotta mala gestio della fiduciaria medesima (dichiarata insolvente) come base causale di quella perdita (tale è la fattispecie concreta, secondo postulazione), non ha alcun senso discorrere di un semplice credito restitutorio. La perdita del capitale conferito espone la fiduciaria al risarcimento del danno da inadempimento del mandato ad amministrare, secondo quanto stabilito per il tipo di società di cui alla l. n. 1966 del 1939; sicché oggetto della pretesa fatta valere mediante l'insinuazione concorsuale resta - in queste fattispecie - sempre e solo il danno da inadempimento, ancorché parametrato alla perdita del capitale conferito” (enfasi aggiunta). Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite per la società fiduciaria in l.c.a., cioè, è espresso anche in relazione al fallimento e alle conseguenze che questo determina sul mandato ad investire, anche se la sentenza si sofferma poi sulla specificità della fattispecie, giacché il tema della “proprietà” delle somme offre – per così dire – una ragione più liquida o immediata, a sostegno della indefettibile N. 3190/23 R.G. 28 natura risarcitoria del diritto oggetto dell’insinuazione al passivo (i controricorrenti colgono esattamente il punto, nella seconda memoria). Ma ciò non toglie che la presunta necessità di distinguere, in tali casi, tra credito restitutorio e credito risarcitorio oggetto dell’insinuazione al passivo, propugnata dalle citate Cass. n. 27118/2018 e Cass. n. 1070/2019, è stata espressamente disattesa da Cass., Sez. Un., n. 13143/2022 non solo in relazione alla l.c.a., ma anche al fallimento. Insomma, la tesi propugnata dalla ricorrente principale si fonda su principi (affermati da Cass. n. 27118/2018 e Cass. n. 1070/2019, invocate dalla NS) che le Sezioni Unite hanno ritenuto – ore rotundo - di non poter condividere. 3.6.1 – Venendo poi alle serrate critiche mosse dalla NS alla citata Cass. n. 19378/2023 (v. par. 3.2), come esplicitate in entrambe le memorie, esse – anche per quanto fin qui detto – costituiscono un fuor d’opera. Quanto alla pretesa contraddizione col diritto sostanziale (segnatamente, con le previsioni dell’art. 1706, comma 1, e 1713 c.c., secondo cui il mandatario deve rimettere al mandante tutto ciò che gli spetta e ciò che ha conseguito in esecuzione del mandato, sicché il mandante può sempre vantare il diritto alla restituzione di ciò che gli spetta, senza che sorga automaticamente il diritto al risarcimento del danno), la ricorrente principale non considera che le invocate disposizioni attengono alla fisiologia del rapporto, non certo alla patologia, ossia – per ciò che qui interessa – a quanto discende dall’inadempimento del mandatario alle proprie obbligazioni e alle conseguenti iniziative processuali del mandante. N. 3190/23 R.G. 29 Come è pacifico tra le parti, qui si discute di un mandatario che, invece di investire le somme ricevute dai risparmiatori, le ha utilizzate per finalità diverse ed egoistiche, sottraendole illecitamente alla loro destinazione: si tratta di un inadempimento definitivo (e pure doloso). E se anche ciò non impedisce al mandante, in astratto, di agire per l’adempimento (ossia, per “rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario”, oppure per conseguire dal mandatario “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, come rispettivamente previsto dagli artt. 1706 e 1713 c.c.), nel caso di specie tanto non è comunque possibile, perché l’azione non può essere spiegata nei confronti della procedura fallimentare (v. sul tema, esplicato non solo in relazione alla impresa posta in l.c.a., ma anche riguardo al fallimento, la ripetuta Cass., Sez. Un., n. 13143/2022, in motivazione, par. XIII), stante lo scioglimento del contratto di mandato in forza dell’art. 72 l.fall., come è incontroverso essere avvenuto nella vicenda che occupa. Quindi, in siffatti casi, non ha alcun senso discutere se la domanda di insinuazione al passivo sia di mera “restituzione” del capitale investito, oppure di vero e proprio risarcimento del danno: se il mandato conferito all’intermediario è collegato al funzionale deposito di somme di denaro, andato disperso come nella specie, l’obbligo di restituire la cosa depositata ex art. 1766 c.c. (nelle forme della restituzione del tantundem, ai sensi dell’art. 1782 c.c., stante la natura fungibile del denaro) non è più eseguibile, stante la perdita totale del capitale e l’insolvenza della società finanziaria: può solo venire in rilievo, logicamente, un credito risarcitorio, proprio perché fondato – di norma – sull’inadempimento definitivo. N. 3190/23 R.G. 30 Il che spiega perché il tema della “proprietà” delle somme di denaro sia un falso problema: è certo più agevole affermare, come hanno fatto le Sezioni Unite, che la dispersione di un patrimonio valoriale anche formalmente riferibile al risparmiatore (tanto discende dall’adozione della tesi del patrimonio separato) obbliga il mandatario a risarcire il danno, per la avvenuta definitiva soppressione o dispersione di beni altrui;
ma la stessa conclusione è del tutto predicabile anche in relazione ad un “ordinario” mandato ad investire, collegato alla consegna di somme di denaro (ossia, di beni mobili fungibili), posto che – in casi come quelli che occupano - non v’è più nulla da restituire: nel caso di deposito di cose fungibili, la stessa restituzione del tantundem opera pur sempre sul piano della fisiologia del rapporto, non della patologia, come invece qui rileva. 3.6.2 – Quanto precede, poi, ridonda sulla seconda critica posta dalla NS a Cass. n. 19378/2023 nelle memorie illustrative, ossia il presunto “contrasto con fondamentali principi del diritto processuale”, che sarebbe espressione della soluzione adottata dal citato arresto. Ciò perché, secondo la ricorrente principale, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento è una domanda giudiziale, sicché per essa non possono che valere il principio della domanda e della disponibilità della tutela giudiziale, nonché quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Da tanto consegue che se il risparmiatore, con l’istanza di insinuazione al passivo, ha chiesto soltanto la restituzione del capitale investito, ritenere che l’istanza abbia ad oggetto necessariamente un diritto risarcitorio equivarrebbe a consentire al giudice di considerare esercitato un diritto che non solo il risparmiatore non ha azionato, ma che risulta addirittura contraddetto dalla concreta volontà dell’istante, come manifestata nell’atto. N. 3190/23 R.G. 31 Ora, fermo restando che, in linea di principio, non può prescindersi dall’esame dello specifico contenuto della domanda di insinuazione (non senza rilevare che, come anche eccepito dai controricorrenti, la NS non s’è fatta carico di descrivere analiticamente le domande da loro presentate e che rilevano nel presente giudizio), non si tratta certo - al contrario di quanto opinato dalla ricorrente principale - di sostituire la volontà del giudice a quella della parte, ma solo di darvi la corretta interpretazione, al lume delle prospettate ragioni della domanda (causa petendi) e di ciò che si è chiesto al giudice (petitum). Nient’altro. Tanto, anche nell’egida dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, rientra appieno nei poteri dell’autorità giudiziaria adita, posto che “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la ‘causa petendi’ rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (per tutte, Cass. n. 10402/2024). Pertanto, pur non potendo in astratto escludersi che la domanda di insinuazione – per qualsivoglia ragione – sia stata confezionata dal risparmiatore che ha perso il proprio investimento in denaro nel senso di ottenere dagli organi fallimentari una vera e propria restituzione ai sensi dell’art. 93 l.fall. (risulta perfino arduo ipotizzare casi di scuola, come ad es. nell’ipotesi in cui la domanda di restituzione abbia ad oggetto esattamente le stesse banconote consegnate all’intermediario, individuate da distinti numeri seriali;
in tal caso, infatti, l’intermediario non N. 3190/23 R.G. 32 avrebbe potuto procedere all’investimento, com’è intuitivo, non potendo utilizzare il denaro del risparmiatore), pare evidente che una “ordinaria” istanza di insinuazione avente ad oggetto la restituzione del capitale investito e andato perduto per mala gestio non può che necessariamente significare, dal punto di vista giuridico, che il risparmiatore non tanto mira a riottenere quelle stesse somme consegnate all’intermediario infedele, ma piuttosto a ripristinare il proprio patrimonio dalla corrispondente deminutio derivante dell’inadempimento dell’intermediario stesso: dunque, inequivocabilmente e al di là della stessa semantica, nella normalità dei casi una simile domanda non può che assumere natura risarcitoria. Da tanto discende che l’atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla domanda di insinuazione al passivo da parte del risparmiatore, è da considerare senz’altro pertinente rispetto alla domanda risarcitoria da questi eventualmente promossa nei confronti dell’Autorità di vigilanza, perché avente la medesima natura (benché l’insinuazione si fondi sul contratto, mentre quest’ultima si fondi sul dovere del neminem laedere), contrariamente all’assunto della NS. 3.7 – Può conclusivamente ribadirsi, in piena continuità con l’insegnamento di Cass. n. 19378/2023, che l’operato di un intermediario finanziario, soggetto alla vigilanza della NS ed eventualmente dichiarato fallito, va considerato nell’egida del mandato (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 26724/2007). Pertanto, la responsabilità dell’intermediario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore deve di regola inquadrarsi – quale che sia il contenuto dell’istanza di insinuazione al passivo, ossia anche se con questa si sia chiesta meramente la “restituzione” delle somme definitivamente perdute e salva N. 3190/23 R.G. 33 l’inequivoca ed espressa manifestazione di una diversa volontà – nell’ambito della responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, donde la generale prospettabilità della omogeneità dei crediti rispettivamente vantati contro l’intermediario e contro la NS, perché entrambi di natura risarcitoria (quantunque il primo di natura contrattuale, il secondo di natura aquiliana). In tale ipotesi, l’atto interruttivo della prescrizione – ai fini dell’estensione nei confronti del condebitore solidale, ex art. 1310, comma 1, c.c. – è da considerare senz’altro pertinente rispetto al diritto fatto valere. 4.1 – Il secondo e il terzo motivo, da considerarsi unitariamente, stante la connessione (e benché il terzo sia stato proposto solo subordinatamente), sono invece fondati. Nel motivare sull’an debeatur, la Corte capitolina – dopo aver richiamato i principi che governano la responsabilità aquiliana, rapportati al tema della responsabilità da omessa vigilanza in subiecta materia – ha fatto riferimento ad accertamenti contenuti in altre pronunce inerenti al crac de UN, concernenti diversi risparmiatori, oltre che alla sentenza penale relativa ai falliti, dandosi per acquisito che la NS, “quanto meno dal maggio 1994, avrebbe avuto il dovere di esercitare la specifica vigilanza sulle condotte poste in essere ai danni degli ignari investitori, così avendo essa violato i precisi precetti dettagliatamente richiamati dai ricorrenti e fatti propri in gran parte dai precedenti Giudici. Ciò che il Collegio deve quindi effettuare in questa sede, è la valutazione della incidenza delle condotte ascritte alla Consob rispetto alle singole operazioni inerenti le somme di denaro messe a disposizione dagli attori a favore della SIM N. 3190/23 R.G. 34 e dello studio De UN e società ad esso ricollegabili per la esecuzione di operazioni di investimento in realtà risultate mai eseguite in violazione degli impegni pure assunti e senza alcuna restituzione delle somme stesse, sia con riferimento a quelle erogate dal maggio 1994 che a quelle erogate in precedenza e mai restituite, dovendosi in definitiva il danno ritenere concretizzato sia nella consegna del denaro dopo il maggio 1994 che nella mancata restituzione di quello consegnato in epoca precedente, in quanto possibilmente distratto” (così la sentenza impugnata, pp. 8-9). 4.2 – Ora, la riportata motivazione è del tutto carente, e certamente non in linea con il minimo costituzionale della motivazione, ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), perché omette di individuare, attraverso specifici confronti fra le ragioni delle domande proposte dagli originari attori e quelle oggetto dei giudizi di cui ai precedenti di legittimità evocati (cioè, Cass. n. 9067/2018 e Cass. n. 1070/2019): a) le ragioni per le quali le affermazioni in iure di questi ultimi riguardo alle domande in essi proposte sarebbero state pertinenti, il che avrebbe richiesto adeguata motivazione di confronto (non risultando minimamente soddisfacenti gli elementi fattuali individuati a p. 9, seconda proposizione), nonché b) di individuare le eventuali premesse in iure di quei precedenti, da utilizzare per il confronto. Insomma, la sentenza impugnata non presenta, sul punto, nemmeno un tessuto argomentativo idoneo ad evidenziare sotto i due aspetti accennati una motivazione per relationem, effettivamente mostrando di aver inteso dover operare alla stregua del giudice del rinvio da Cass. n. 1070/2019. N. 3190/23 R.G. 35 Occorre, invece, che il giudice del rinvio di questo giudizio proceda autonomamente allo scrutinio delle domande attoree, se del caso anche utilizzando i pertinenti precedenti giurisprudenziali nei termini da tempo enunciati da questa Corte di legittimità (ossia, apprezzandone liberamente il contenuto, anche avuto riguardo agli altri elementi istruttori emergenti ex actis: Cass. n. 19492/2007; Cass. n. 19499/2009; Cass. n. 3377/2011; Cass. n. 4241/2013), ma esplicitando il percorso motivazionale in ordine a tutti gli snodi della prospettata responsabilità aquiliana, anche con riguardo all’epoca di consumazione dell’eventuale fatto illecito, da omessa vigilanza, in capo alla NS. 5.1 – Tutti i restanti motivi del ricorso principale, nonché i ricorsi incidentali (al netto dei motivi rinunciati – v. supra, par. 2.2), restano conseguentemente assorbiti, perché essi hanno per presupposto l’affermata responsabilità solidale risarcitoria della NS, questione che invece, per effetto dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, deve ritenersi tuttora sub iudice, essendo rimaste travolte tutte le conseguenti statuizioni dell’impugnata sentenza, stante l’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., anche in ordine all’epoca di consumazione dell’illecito. 6.1 - In definitiva, il primo motivo del ricorso principale è rigettato, mentre sono accolti il secondo e il terzo motivo;
tutti i restanti motivi del ricorso principale, nonché i ricorsi incidentali, restano conseguentemente assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. N. 3190/23 R.G. 36
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo e il terzo;
dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, nonché i ricorsi incidentali. Cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il giorno 11.6.2025. Il Consigliere est. OR AI Il Presidente AE FR