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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.915/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22 maggio 2025 R.G.915/2023
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Martino Sechi il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 915/2023 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Martino Sechi, c.f. giusta C.F._2
procura allegata, ed elettivamente domiciliata in Nuoro, via Gialeto n. 14, presso lo studio del medesimo avvocato
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._3 CP_2
, nato a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._4 Controparte_3
, nato a [...] il [...], c.f. ; nonché
[...] C.F._5 Controparte_4
nata a [...] il [...], c.f. ; , nata a
[...] C.F._6 CP_5
Oliena il 6.7.1954, c.f. ; , nato a [...] C.F._7 Controparte_6
il 24.4.1956, c.f. nata a [...] il C.F._8 Controparte_7
27.2.1958, c.f. ; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._9 CP_6
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._10 CP_8
; nata a [...] il [...], c.f. C.F._11 CP_9
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._12 Controparte_10
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._13 CP_11
nata a [...] il [...], c.f. C.F._14 CP_12
nato a [...] il [...], c.f. C.F._15 CP_13
; nata a [...] il [...], c.f. C.F._16 Controparte_14
; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._17 Controparte_15 ; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._18 Controparte_16
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._19 CP_17
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._20 Controparte_18
; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._21 Controparte_19
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._22 CP_20
; nata a [...] il C.F._23 Controparte_21
21.10.1964, c.f. ; , nato a [...] il [...], C.F._24 Controparte_22
c.f. ; C.F._25
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la C.F._1
proprietà dell'immobile sito in Oliena, viale Italia, costituito dalla particella distinta a catasto fabbricati al f. 57, part. 1631, sub. 5 e dalla particella distinta a catasto terreni al f. 57, part. 2155;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. La ricorrente ha esposto che esercita da oltre vent'anni il possesso pacifico, pubblico e ininterrotto della porzione sita al piano seminterrato, nonché del relativo cortile di pertinenza, dell'immobile sito in viale
Italia di Oliena, nn. 76-78, censito a catasto fabbricati al f. 57, part. 1631 intestato a e L'intero edificio è stato costruito nella seconda Persona_1 CP_23 metà degli anni '70 dal padre della ricorrente, signor in forza della Persona_1
concessione edilizia n. 9 del 20.1.1977. In seguito egli ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad effettuare delle modifiche al progetto approvato, con il completamento della costruzione, e ad allestire un laboratorio per la produzione di pane carasau. Alla morte del signor avvenuta in data 8.11.1998, l'immobile Persona_1
è stato oggetto di una divisione informale tra i quattro figli , Pt_1 CP_2 e , suoi eredi legittimi insieme alla moglie , CP_1 Controparte_3 CP_23
in forza della quale a è stata concordemente assegnata in uso esclusivo Parte_1
ed in proprietà la porzione al piano seminterrato, che peraltro già occupava sia come propria abitazione insieme al marito , sia come laboratorio per la Persona_2
panificazione. Da allora nessuno ha messo in discussione che quella porzione, attualmente identificata a catasto con il subalterno 5, sia cosa propria ed esclusiva di la quale ha sempre pagato le relative utenze e imposte, ha curato la Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria, ne ha goduto i frutti, ha esercitato insomma tutti i diritti del proprietario esclusivo, in maniera inconciliabile con il godimento altrui, senza che il suo possesso sia mai stato turbato o interrotto. Poiché l'acquisto da parte di del terreno su cui sorge l'edificio non è stato consacrato in un atto Persona_1
formale, e poiché ha ora necessità di ottenere un titolo opponibile ai Parte_1
terzi, nonché di adeguare le risultanze catastali alla reale situazione di fatto e di diritto, ha dato incarico al sottoscritto difensore di promuovere un giudizio per far accertare l'avvenuta usucapione a suo favore. Preliminarmente, siccome dall'esame dei documenti catastali risultavano alcune incongruenze nei confini del lotto, ha incaricato l'ing. Per_3
di provvedere alla esatta perimetrazione. Infatti una porzione del cortile,
[...] pacificamente ricompreso all'interno del muretto che delimita la proprietà nella Per_1
mappa catastale risultava cadere erroneamente su particelle intestate a terzi (e nello specifico a tali , fu , Controparte_24 Controparte_25 CP_20 CP_26
fu , fu ); tale porzione è stata quindi oggetto di CP_20 Controparte_18 CP_20
frazionamento e adesso è identificata dalla particella n. 2155 del catasto terreni , anch'essa dunque oggetto della domanda di accertamento dell'usucapione. All'esito delle ricerche anagrafiche è emerso che era la moglie di Controparte_24 [...]
(deceduto nel 1965), fratello degli altri intestatari Persona_4 CP_25
(recte: , ) e (
[...] Controparte_27 Controparte_28 18 Per_5
), tutti figli di . è morta intestata e senza
[...] CP_20 Controparte_24
lasciare figli nel 1974. I suoi successori superstiti sono quindi i fratelli 18
(deceduto nel 1986, figli: , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , (deceduta nel 2003, figli:
[...] CP_6 CP_8 CP_9 Per_6 CP_10
e ) e (deceduta nel 2011, unica figlia .
[...] 18 CP_4 CP_12
è morta intestata nel 1974, il suo unico erede vivente è il Persona_7
figlio è morto intestato nel 1994, suoi successori CP_13 Persona_8
sono i figli , , , e Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17 18 . è morto intestato nel 1976, suoi eredi superstiti CP_1 Persona_9
sono i figli , (e per esso la vedova e CP_20 CP_8 Controparte_21
. CP_22
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 22.5.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dalla ricorrente e dai suoi danti causa da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dell'area cortilizia, vi abita, ha esercitato l'attività di panificazione nel laboratorio che si trova al seminterrato, ha coltivato le aiuole nel cortile di pertinenza impiantandovi alberi da frutto e raccogliendone i frutti (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 30.4.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22 maggio 2025 R.G.915/2023
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse della ricorrente l'avv. Martino Sechi il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 915/2023 di R.G. promossa da nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Martino Sechi, c.f. giusta C.F._2
procura allegata, ed elettivamente domiciliata in Nuoro, via Gialeto n. 14, presso lo studio del medesimo avvocato
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._3 CP_2
, nato a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._4 Controparte_3
, nato a [...] il [...], c.f. ; nonché
[...] C.F._5 Controparte_4
nata a [...] il [...], c.f. ; , nata a
[...] C.F._6 CP_5
Oliena il 6.7.1954, c.f. ; , nato a [...] C.F._7 Controparte_6
il 24.4.1956, c.f. nata a [...] il C.F._8 Controparte_7
27.2.1958, c.f. ; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._9 CP_6
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._10 CP_8
; nata a [...] il [...], c.f. C.F._11 CP_9
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._12 Controparte_10
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._13 CP_11
nata a [...] il [...], c.f. C.F._14 CP_12
nato a [...] il [...], c.f. C.F._15 CP_13
; nata a [...] il [...], c.f. C.F._16 Controparte_14
; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._17 Controparte_15 ; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._18 Controparte_16
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._19 CP_17
; nato a [...] il [...], c.f. C.F._20 Controparte_18
; , nato a [...] il [...], c.f. C.F._21 Controparte_19
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._22 CP_20
; nata a [...] il C.F._23 Controparte_21
21.10.1964, c.f. ; , nato a [...] il [...], C.F._24 Controparte_22
c.f. ; C.F._25
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la C.F._1
proprietà dell'immobile sito in Oliena, viale Italia, costituito dalla particella distinta a catasto fabbricati al f. 57, part. 1631, sub. 5 e dalla particella distinta a catasto terreni al f. 57, part. 2155;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. regolarmente notificato la ricorrente ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essa ricorrente del bene indicato in dispositivo. La ricorrente ha esposto che esercita da oltre vent'anni il possesso pacifico, pubblico e ininterrotto della porzione sita al piano seminterrato, nonché del relativo cortile di pertinenza, dell'immobile sito in viale
Italia di Oliena, nn. 76-78, censito a catasto fabbricati al f. 57, part. 1631 intestato a e L'intero edificio è stato costruito nella seconda Persona_1 CP_23 metà degli anni '70 dal padre della ricorrente, signor in forza della Persona_1
concessione edilizia n. 9 del 20.1.1977. In seguito egli ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad effettuare delle modifiche al progetto approvato, con il completamento della costruzione, e ad allestire un laboratorio per la produzione di pane carasau. Alla morte del signor avvenuta in data 8.11.1998, l'immobile Persona_1
è stato oggetto di una divisione informale tra i quattro figli , Pt_1 CP_2 e , suoi eredi legittimi insieme alla moglie , CP_1 Controparte_3 CP_23
in forza della quale a è stata concordemente assegnata in uso esclusivo Parte_1
ed in proprietà la porzione al piano seminterrato, che peraltro già occupava sia come propria abitazione insieme al marito , sia come laboratorio per la Persona_2
panificazione. Da allora nessuno ha messo in discussione che quella porzione, attualmente identificata a catasto con il subalterno 5, sia cosa propria ed esclusiva di la quale ha sempre pagato le relative utenze e imposte, ha curato la Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria, ne ha goduto i frutti, ha esercitato insomma tutti i diritti del proprietario esclusivo, in maniera inconciliabile con il godimento altrui, senza che il suo possesso sia mai stato turbato o interrotto. Poiché l'acquisto da parte di del terreno su cui sorge l'edificio non è stato consacrato in un atto Persona_1
formale, e poiché ha ora necessità di ottenere un titolo opponibile ai Parte_1
terzi, nonché di adeguare le risultanze catastali alla reale situazione di fatto e di diritto, ha dato incarico al sottoscritto difensore di promuovere un giudizio per far accertare l'avvenuta usucapione a suo favore. Preliminarmente, siccome dall'esame dei documenti catastali risultavano alcune incongruenze nei confini del lotto, ha incaricato l'ing. Per_3
di provvedere alla esatta perimetrazione. Infatti una porzione del cortile,
[...] pacificamente ricompreso all'interno del muretto che delimita la proprietà nella Per_1
mappa catastale risultava cadere erroneamente su particelle intestate a terzi (e nello specifico a tali , fu , Controparte_24 Controparte_25 CP_20 CP_26
fu , fu ); tale porzione è stata quindi oggetto di CP_20 Controparte_18 CP_20
frazionamento e adesso è identificata dalla particella n. 2155 del catasto terreni , anch'essa dunque oggetto della domanda di accertamento dell'usucapione. All'esito delle ricerche anagrafiche è emerso che era la moglie di Controparte_24 [...]
(deceduto nel 1965), fratello degli altri intestatari Persona_4 CP_25
(recte: , ) e (
[...] Controparte_27 Controparte_28 18 Per_5
), tutti figli di . è morta intestata e senza
[...] CP_20 Controparte_24
lasciare figli nel 1974. I suoi successori superstiti sono quindi i fratelli 18
(deceduto nel 1986, figli: , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , (deceduta nel 2003, figli:
[...] CP_6 CP_8 CP_9 Per_6 CP_10
e ) e (deceduta nel 2011, unica figlia .
[...] 18 CP_4 CP_12
è morta intestata nel 1974, il suo unico erede vivente è il Persona_7
figlio è morto intestato nel 1994, suoi successori CP_13 Persona_8
sono i figli , , , e Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17 18 . è morto intestato nel 1976, suoi eredi superstiti CP_1 Persona_9
sono i figli , (e per esso la vedova e CP_20 CP_8 Controparte_21
. CP_22
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 22.5.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dalla ricorrente e dai suoi danti causa da oltre vent'anni: la stessa, nel corso del tempo, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dell'area cortilizia, vi abita, ha esercitato l'attività di panificazione nel laboratorio che si trova al seminterrato, ha coltivato le aiuole nel cortile di pertinenza impiantandovi alberi da frutto e raccogliendone i frutti (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 30.4.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano l'odierna convenuta in danno della quale si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 22 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna