Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
In ipotesi di giudizio per accertamento della responsabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria dell'assicurazione, qualora, per effetto della mancata impugnazione della pronuncia sulla causa principale da parte del soggetto rimasto soccombente, si formi il giudicato sul rapporto principale, questo non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia in ordine al rapporto con il chiamante ed il chiamato può impugnare la statuizione del rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2005, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato VERINO Mario Ettore che li rappresenta e difende con l'avv.to PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI.BI.EMME. SALOTTI S.R.L., FA NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 287/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 31/12/01 R.G.N. 358/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/02/05 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per previo rinvio a nuovo ruolo per difetto di notifica, in subordine accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1-31 dicembre 2001 la Corte d'Appello di Venezia dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società WINTERTHUR Assicurazioni s.p.a. avverso la decisione non definitiva del Tribunale di Traviso, che, decidendo sul ricorso proposto da ET MA, aveva individuato una responsabilità della società datrice di lavoro s.r.l. PLBLEMME ed una responsabilità concorrente dello stesso lavoratore nella misura del 50% ciascuno in ordine al verificaT dell'infortunio sul lavoro occorso al ET il 29 dicembre 1995, accogliendo la domanda di manleva svolta dalla PI.BI.EMME. nei confronti della società di assicurazione nei limiti del massimale, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del quantum. Osservavano i giudici di appello che poiché la società datrice di lavoro non aveva proposto appello ne' in via principale ne' in quella incidentale avverso la sentenza non definitiva, e non aveva neppure formulato riserva di impugnazione nei confronti della stessa decisione, questa era passata in cosa giudicata. Del resto, neppure il lavoratore aveva proposto appello. L'unica parte che aveva proposto delle censure contro la decisione di primo grado era stata la società di assicurazione che era stata condannata a manlevare la società datrice di lavoro, oramai definitivamente condannata a pagare il cinquanta per cento dei danni subiti dal lavoratore.
In effetti, rileva la decisione della Corte territoriale, le censure della IN concernevano solo il primo capo della sentenza, cioè di quella parte che accertava l'an e la misura della concorrente responsabilità della datrice di lavoro, mentre non era sorta alcuna questione in merito al secondo capo della medesima decisione, che accoglieva la domanda di manleva proposta dalla PLBLEMME. nei confronti di ER. La richiesta della società assicuratrice di rigettare le domande proposte dal lavoratole nei confronti della propria datrice di lavoro doveva considerarsi in tutto e per inammissibile giacché su questo punto si era formato il giudicalo, per effetto della mancata proposizione di una impugnazione da parte della società.
La società assicuratrice avrebbe potuto contestare l'accertamento della responsabilità nei confronti dell'infortunato per i riflessi che ciò poteva avete sul rapporto tra ER ed il soggetto garantito.
Ma non vi erano conclusioni in questo senso nel ricorso in appello (non vi era del resto nessuna statuizione nella sentenza di primo grado che pronunciasse su un debito duetto tra società assicuratrice e lavoratore, che del resto non aveva azione diretto contro la prima).
Avverso questa decisione la società ER ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.
Nessuna delle due partì intimate ha svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ER denuncia omesso esame, violazione e falsa applicazione degli articoli 112 codice di procedura civile e 1367 codice civile, in relazione all'art 360 nn. 3
e 4 codice di procedura civile. I giudici di appello si sono limitati ad esaminare la mera prospettazione letterale della pretesa, trascurando del tutto la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale, così contravvenendo al consolidato ed indiscusso principio secondo il quale, al fine dell'individuazione della domanda e dell'atto di gravame, non è sufficiente limitarsi a considerare il tenore letterale delle richieste formulate dalla parte, ma occorre ricostruirne la volontà, con riferimento anche ai fatti esposti od alle considerazioni svolte dalla parte della medesima nel corso del procedimento, avuto riguardo alle finalità avute di mira dall'impugnante desumibili dal tipo e dai limiti dell'azione proposta.
Con il secondo motivo la società ER denuncia omessa pronuncia, violazione degli articoli/112 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 codice di procedura civile, violazione degli articoli/04, 106 e 100 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. Anche a voler superare le obiezioni svolte con il primo motivo, ad avviso della ricorrente, la decisione della Corte d'Appello di Venezia sarebbe comunque censurabile laddove ha negato il diritto della odierna ricorrente a conseguire la pronuncia sulla prospettata doglianza in punto a sussistenza e misura della responsabilità del soggetto garantito (PI.BI.EMME).
La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la statuizione sul rapporto principale è sempre impugnabile dal terzo chiamato in garanzia impropria, quando questi abbia espressamente contestato (come è puntualmente avvenuto nel caso di specie) la responsabilità del convenuto già nel corso del primo grado di giudizio. Osserva il Collegio: i due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, sono fondati. Deve essere confermato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il giudicato formale sul rapporto principale, tra le parti di questo (nel caso di specie: datore di lavoro e lavoratore), non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria, nel rapporto col soggetto garantito.
Infatti, l'appello del solo chiamato in garanzia implica il passaggio in giudicato della sentenza sul rapporto fra le parti della causa principale, ma in giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto col chiamante ed il chiamato può impugnare la statuizione del rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la avere su di essa.
In questo senso: Cass. 20 gennaio 1997 n. 346, sez. un. 24 luglio 1981 a 4779, Cass. 17 novembre 1999 n. 12738, 5 luglio 2002 n. 8955. In conclusione, ER era legittimata a rivolgerai alla Corte d'Appello con lo specifico motivo di gravame inteso ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Treviso in ordine all'an. La inammissibilità della domanda - pure proposta da ER (p. 13 ricorso in appello) - di rigetto delle domande svolte dal ET contro la PI.BI.EMME. non autorizzava in alcun modo la Corte d'Appello a dichiarare travolto l'intero ricorso in appello, così omettendo l'esame e la pronuncia sul motivo di gravame legittimamente proposto.
Ciò che rimane precluso al terzo chiamato è, infatti, solo la possibilità di travolgere il giudicato che si è formato tra le parti del rapporto principale e di incidete sugli effetti che lo stesso ha nella relazione fra soggetto garantito e danneggiato, ma non certo nell'ambito del rapporto di garanzia.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra indicati.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005