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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/05/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4995/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento da cessione del credito - factoring
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Angela Pecoraro, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro, come Controparte_1 da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.09.2019 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1252/2019 Parte_1 notificato in data 12.07.2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della nella qualità di cessionaria del credito Controparte_2 originariamente vantato da la somma di euro Controparte_3
59.312,07 oltre accessori, importo dovuto per capitale ed interessi moratori per ritardato pagamento in relazione alle fatture nn. 636/20114, 14ND/2014,
770/2014, 897/2014, 1030/2014 1076/2016 come da schema allegato al n. 3 del ricorso monitorio, alcune pagate in ritardo, alcune rimaste insolute.
L'opponente deduceva a motivi: 1) l'indeterminatezza, incertezza e inesigibilità del credito vantato ed inidoneità dell'allegazione probatoria;
2) l'inefficacia ed inopponibilità al debitore ceduto degli atti di cessione del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 credito racc. 26279 del 30.07.2014 e dell'atto di cessione rep. 134914 racc.
28835, stipulato in data 03.08.2016, per mancata accettazione delle cessioni dei crediti, accettazione prevista dal combinato disposto degli artt. 69 della
Legge di Contabilità di Stato (R.D. 2240 del 13/11/1923), e d 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, espressamente richiamato dall'art. 70 della L.C.S.; 3) l'insussistenza del credito vantato, atteso l'avvenuto pagamento delle fatture di cui all' All. B dell'atto di cessione del 30.07.2014, come da mandati di pagamento versati in atti. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che in base la Controparte_1
Legge n. 26 del 26.02.2010 di conversione del D.L. n. 195 del 30.12.2009 aveva definito le modalità per la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania e, in particolare, aveva individuato i ruoli assegnati alle Province e alle rispettive Società Provinciali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri era stata, quindi, trasferita alle amministrazioni territoriali competenti la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, per cui le Province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali (art. 11 comma 7 Decreto Legge 17.12.2009 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2009). In applicazione del disposto normativo di cui sopra, il 30.12.2009 era stata costituita la
[...]
quale società provinciale per la gestione integrata dei rifiuti CP_3 nell'ambito della Provincia di Salerno, con atto del Notaio , Persona_1 registrato a Sala Consilina al n. 3557 1T – rep n. 17948. In definitiva, in virtu' della citata legge c'è stata in capo al Presidente della Provincia la concentrazione dei poteri e delle procedure di affidamento sulla base, quindi, di una legge dello Stato. (nota prov. Salerno 30.03.2010 ). Per le prestazioni eseguite la aveva maturato i crediti nei confronti del CP_3 Pt_1 opponente e li aveva ceduti in factoring ad essa ai sensi CP_1 dell'art.117 co. 2 e 3 del D. Lgs 163/2006 (previgente), dal quale discende che la cessione che ha per oggetto crediti della PA deve essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti d'impresa. L'atto di cessione, che deve essere redatto con forma vincolata (ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata) e notificata alla Pubblica Amministrazione debitrice, può essere rifiutato con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'art. 117, inoltre, riprendendo quanto già disposto dall'art. 115 del D.P.R. 554/1999, richiama la disciplina civilistica
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 della cessione del credito, prevedendo espressamente che il debitore ceduto può opporre al cessionario, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente in base al contratto d'appalto. Anche il vigente art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 contiene una normativa similare: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Pertanto, evidenziava l'opposta, sono due le condizioni a cui deve soggiacere l'atto di cessione del credito della PA per essere efficace e produttivo di effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione o Ente
Pubblico: a) che sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, b) che sia stata notificata. L'ente opponente, quindi, a seguito delle notifiche degli atti di cessione avvenute a mezzo PEC in data
30.07.2014 ed in data 04.08.2016, doveva, preliminarmente e tempestivamente, riscontrare che le cessioni fossero dotate dei requisiti di legge, verificandone la forma e la soggettività del cessionario e in caso di irregolarità procedere alla formale opposizione nei quarantacinque giorni dalla notifica. Diversamente, le cessioni, già opponibili alla PA sin dalla notifica, si intendono tacitamente accettate e definitivamente efficaci. Ciò detto, nel caso di specie, la banca rilevava che entrambi gli atti di cessione rispettavano le due condizioni previste dalla normativa vigente e che, ai fini della loro efficacia, non risulta pertinente la richiamata ex adverso necessaria adesione del debitore ceduto ente pubblico, prospettata dall'opponente in relazione al disposto dell'art. 9 all E l. 2248/65, ove si rilevi che, in virtù della cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, il regime della cessione dei crediti delineato dagli artt. 69 e 70 del RD 2440/23, che alla suddetta previsione fanno riferimento, non trova applicazione con riferimento agli enti locali, siccome costituente normativa eccezionale dettata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 in materia di amministrazioni statali. L'opposta ribadiva l'assoluta inefficacia e sterilità della comunicazione Prot. Gen. arrivo 11791 dell'Ufficio Protocollo del Comune di la quale, tra le altre cose, si riferiva solo ed Parte_1 unicamente alla cessione notificata in data 04.08.16, che viene contestata perché priva della “ritenuta” necessaria autorizzazione, secondo una interpretazione che, come spiegato, non è condivisa dalla giurisprudenza, mentre nulla contestava circa l'atto di cessione del 30.07.2014. Riguardo all'avvenuto pagamento delle fatture azionate, l'opposta deduceva che per alcune il pagamento era avvenuto in ritardo per cui erano dovuti gli interessi moratori, mentre per le altre fatture l'opponente non aveva provato il pagamento. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero da quanto allegato e documentato dall'opponente e dall'opposta, risulta che il non ha mai contestato le prestazioni Parte_1 rese dalla né le fatture da questa regolarmente nel tempo CP_3 trasmesse all'ente. Risulta, anzi, che il ha pagato Parte_1 gran parte delle fatture oggetto delle due cessioni di credito fatte da alla a prova che a dette due cessioni di credito CP_3 CP_1 in factorig il ha aderito senza mai opporsi, fermo Parte_1 restando quanto correttamente dedotto in fatto e in diritto dalla difesa opposta circa il regime della cessione dei crediti delineato dagli artt. 69 e 70 del RD
2440/23, che non trova applicazione con riferimento agli enti locali, siccome costituente normativa eccezionale dettata in materia di amministrazioni statali
(cfr. Cass. civ. sent. n. 30658/17, n. 21747/14, n. 2760/15, 23743/14).
Quanto ai pagamenti effettuati, l'opponente da dedotto e provato il pagamento delle fatture n. 636/2014 scadente in data 7.9.14, n. 770/2014 scadente in data 18.11.14, n. 897/2014 scadente in data 23.11.14 e n. 1030 scadente in data 13.12.14, ma in ritardo rispetto alle rispettive scadenze: infatti, rispetto alle date di scadenza delle fatture, i pagamenti come si evince dalle date delle quietanze prodotte in causa e come dedotto dall'opposta sono stati effettivamente eseguiti solo in data 24.04.2018 (le prime tre) e in data
2.08.2018 la quarta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Orbene dallo schema delle fatture insolute o pagate in ritardo di cui all'allegato n. 3 del ricorso monitorio, la stessa indica in euro CP_1
100.095,39 l'importo capitale originario di cui agli importi delle fatture azionate e in euro 80.178,12 l'importo complessivamente pagato dall'opponente, determinando in euro 19.917,27 l'importo capitale da recuperare. Poi per le fatture pagate in ritardo indica gli interessi moratori dovuti, senza allagare alcuna scheda di calcolo degli stessi, computandoli in complessivi euro 28.436,56. Anche se si volesse dare per ben calcolati gli interessi, l'importo di euro 19.917,27 per capitale da recuperare sommato ad euro 28.436,56 calcolati per interessi moratori, fanno euro 48.353,83 laddove il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto per la maggiore somma di euro 59.312,07.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e sostituito da una condanna dell'opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro
19.917,27 oltre interessi legali moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs.
231/2002
La reciproca parziale soccombenza induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 19.917,27 oltre interessi legali moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002
2) Spese compensate.
Così deciso in data 29.05.2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4995/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento da cessione del credito - factoring
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Angela Pecoraro, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro, come Controparte_1 da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.09.2019 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1252/2019 Parte_1 notificato in data 12.07.2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della nella qualità di cessionaria del credito Controparte_2 originariamente vantato da la somma di euro Controparte_3
59.312,07 oltre accessori, importo dovuto per capitale ed interessi moratori per ritardato pagamento in relazione alle fatture nn. 636/20114, 14ND/2014,
770/2014, 897/2014, 1030/2014 1076/2016 come da schema allegato al n. 3 del ricorso monitorio, alcune pagate in ritardo, alcune rimaste insolute.
L'opponente deduceva a motivi: 1) l'indeterminatezza, incertezza e inesigibilità del credito vantato ed inidoneità dell'allegazione probatoria;
2) l'inefficacia ed inopponibilità al debitore ceduto degli atti di cessione del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 credito racc. 26279 del 30.07.2014 e dell'atto di cessione rep. 134914 racc.
28835, stipulato in data 03.08.2016, per mancata accettazione delle cessioni dei crediti, accettazione prevista dal combinato disposto degli artt. 69 della
Legge di Contabilità di Stato (R.D. 2240 del 13/11/1923), e d 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, espressamente richiamato dall'art. 70 della L.C.S.; 3) l'insussistenza del credito vantato, atteso l'avvenuto pagamento delle fatture di cui all' All. B dell'atto di cessione del 30.07.2014, come da mandati di pagamento versati in atti. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che in base la Controparte_1
Legge n. 26 del 26.02.2010 di conversione del D.L. n. 195 del 30.12.2009 aveva definito le modalità per la cessazione dello stato di emergenza rifiuti nella Regione Campania e, in particolare, aveva individuato i ruoli assegnati alle Province e alle rispettive Società Provinciali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri era stata, quindi, trasferita alle amministrazioni territoriali competenti la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, per cui le Province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali (art. 11 comma 7 Decreto Legge 17.12.2009 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2009). In applicazione del disposto normativo di cui sopra, il 30.12.2009 era stata costituita la
[...]
quale società provinciale per la gestione integrata dei rifiuti CP_3 nell'ambito della Provincia di Salerno, con atto del Notaio , Persona_1 registrato a Sala Consilina al n. 3557 1T – rep n. 17948. In definitiva, in virtu' della citata legge c'è stata in capo al Presidente della Provincia la concentrazione dei poteri e delle procedure di affidamento sulla base, quindi, di una legge dello Stato. (nota prov. Salerno 30.03.2010 ). Per le prestazioni eseguite la aveva maturato i crediti nei confronti del CP_3 Pt_1 opponente e li aveva ceduti in factoring ad essa ai sensi CP_1 dell'art.117 co. 2 e 3 del D. Lgs 163/2006 (previgente), dal quale discende che la cessione che ha per oggetto crediti della PA deve essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti d'impresa. L'atto di cessione, che deve essere redatto con forma vincolata (ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata) e notificata alla Pubblica Amministrazione debitrice, può essere rifiutato con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'art. 117, inoltre, riprendendo quanto già disposto dall'art. 115 del D.P.R. 554/1999, richiama la disciplina civilistica
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 della cessione del credito, prevedendo espressamente che il debitore ceduto può opporre al cessionario, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente in base al contratto d'appalto. Anche il vigente art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 contiene una normativa similare: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Pertanto, evidenziava l'opposta, sono due le condizioni a cui deve soggiacere l'atto di cessione del credito della PA per essere efficace e produttivo di effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione o Ente
Pubblico: a) che sia stata fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, b) che sia stata notificata. L'ente opponente, quindi, a seguito delle notifiche degli atti di cessione avvenute a mezzo PEC in data
30.07.2014 ed in data 04.08.2016, doveva, preliminarmente e tempestivamente, riscontrare che le cessioni fossero dotate dei requisiti di legge, verificandone la forma e la soggettività del cessionario e in caso di irregolarità procedere alla formale opposizione nei quarantacinque giorni dalla notifica. Diversamente, le cessioni, già opponibili alla PA sin dalla notifica, si intendono tacitamente accettate e definitivamente efficaci. Ciò detto, nel caso di specie, la banca rilevava che entrambi gli atti di cessione rispettavano le due condizioni previste dalla normativa vigente e che, ai fini della loro efficacia, non risulta pertinente la richiamata ex adverso necessaria adesione del debitore ceduto ente pubblico, prospettata dall'opponente in relazione al disposto dell'art. 9 all E l. 2248/65, ove si rilevi che, in virtù della cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, il regime della cessione dei crediti delineato dagli artt. 69 e 70 del RD 2440/23, che alla suddetta previsione fanno riferimento, non trova applicazione con riferimento agli enti locali, siccome costituente normativa eccezionale dettata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 in materia di amministrazioni statali. L'opposta ribadiva l'assoluta inefficacia e sterilità della comunicazione Prot. Gen. arrivo 11791 dell'Ufficio Protocollo del Comune di la quale, tra le altre cose, si riferiva solo ed Parte_1 unicamente alla cessione notificata in data 04.08.16, che viene contestata perché priva della “ritenuta” necessaria autorizzazione, secondo una interpretazione che, come spiegato, non è condivisa dalla giurisprudenza, mentre nulla contestava circa l'atto di cessione del 30.07.2014. Riguardo all'avvenuto pagamento delle fatture azionate, l'opposta deduceva che per alcune il pagamento era avvenuto in ritardo per cui erano dovuti gli interessi moratori, mentre per le altre fatture l'opponente non aveva provato il pagamento. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero da quanto allegato e documentato dall'opponente e dall'opposta, risulta che il non ha mai contestato le prestazioni Parte_1 rese dalla né le fatture da questa regolarmente nel tempo CP_3 trasmesse all'ente. Risulta, anzi, che il ha pagato Parte_1 gran parte delle fatture oggetto delle due cessioni di credito fatte da alla a prova che a dette due cessioni di credito CP_3 CP_1 in factorig il ha aderito senza mai opporsi, fermo Parte_1 restando quanto correttamente dedotto in fatto e in diritto dalla difesa opposta circa il regime della cessione dei crediti delineato dagli artt. 69 e 70 del RD
2440/23, che non trova applicazione con riferimento agli enti locali, siccome costituente normativa eccezionale dettata in materia di amministrazioni statali
(cfr. Cass. civ. sent. n. 30658/17, n. 21747/14, n. 2760/15, 23743/14).
Quanto ai pagamenti effettuati, l'opponente da dedotto e provato il pagamento delle fatture n. 636/2014 scadente in data 7.9.14, n. 770/2014 scadente in data 18.11.14, n. 897/2014 scadente in data 23.11.14 e n. 1030 scadente in data 13.12.14, ma in ritardo rispetto alle rispettive scadenze: infatti, rispetto alle date di scadenza delle fatture, i pagamenti come si evince dalle date delle quietanze prodotte in causa e come dedotto dall'opposta sono stati effettivamente eseguiti solo in data 24.04.2018 (le prime tre) e in data
2.08.2018 la quarta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Orbene dallo schema delle fatture insolute o pagate in ritardo di cui all'allegato n. 3 del ricorso monitorio, la stessa indica in euro CP_1
100.095,39 l'importo capitale originario di cui agli importi delle fatture azionate e in euro 80.178,12 l'importo complessivamente pagato dall'opponente, determinando in euro 19.917,27 l'importo capitale da recuperare. Poi per le fatture pagate in ritardo indica gli interessi moratori dovuti, senza allagare alcuna scheda di calcolo degli stessi, computandoli in complessivi euro 28.436,56. Anche se si volesse dare per ben calcolati gli interessi, l'importo di euro 19.917,27 per capitale da recuperare sommato ad euro 28.436,56 calcolati per interessi moratori, fanno euro 48.353,83 laddove il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto per la maggiore somma di euro 59.312,07.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato e sostituito da una condanna dell'opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro
19.917,27 oltre interessi legali moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs.
231/2002
La reciproca parziale soccombenza induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 19.917,27 oltre interessi legali moratori al tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002
2) Spese compensate.
Così deciso in data 29.05.2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5