Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/06/2025, n. 12223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12223 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05794/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Urbani e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
a) quanto al ricorso introduttivo
l’accertamento :
(i) del silenzio-inadempimento sull'istanza del -OMISSIS- con cui i ricorrenti hanno chiesto la formalizzazione del rinnovo della concessione demaniale n. -OMISSIS-per il periodo intercorrente tra -OMISSIS-e il -OMISSIS- e la trasmissione dei codici di riferimento per la corresponsione dei canoni demaniali dovuti
(ii) della fondatezza della suddetta pretesa;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti
l’annullamento :
- della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-avente a oggetto “ Concessione Demaniale Marittima sita in Roma,-OMISSIS-, -OMISSIS-.-OMISSIS-+altri. Concessione demaniale marittima n°-OMISSIS-scaduta in data -OMISSIS-2007-OMISSIS- - Riscontro istanza di -OMISSIS- del -OMISSIS- ” riguardante la validità del titolo concessorio riferibile ai ricorrenti in virtù della concessione demaniale marittima n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Roma.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a..;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dall'intimata amministrazione sulla propria istanza del -OMISSIS-, vola alla formalizzazione del rinnovo della concessione demaniale n. -OMISSIS-per il periodo intercorrente tra l’1/1/2020 e il -OMISSIS- e la trasmissione dei codici di riferimento per la corresponsione dei canoni demaniali dovuti.
2. Si è costituito l'intimato Comune che, con successiva memoria, ha dato atto di aver adottato un espresso provvedimento di diniego (provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- luglio 2021), motivato in ragione dell'inammissibilità dell'istanza.
Ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o comunque l'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio.
3. Il 6 settembre 2021 il ricorrente ha chiesto di rinviare la trattazione della causa in ragione della proposizione di motivi aggiunti avverso il suddetto atto.
4. Tale rinvio è stato concesso all'esito dell'udienza camerale del 22 settembre 2021.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno quindi impugnato l'anzidetta nota di diniego, sulla scorta di doglianze così rubricate:
“ Violazione dei principi ordinamentali di buona fede e correttezza che impongono il rilascio del rinnovo della concessione demaniale – Violazione del principio del “legittimo affidamento” – Violazione e falsa applicazione art. 10 L. 88/2001 ”;
- “ Violazione e falsa applicazione art. 49 cod. nav. – Eccesso di potere oer errata interpretazione dei principi sanciti dalla normativa eurounitaria in tema di concessione ex D.lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE ”;
- “ Violazione dell’art. 54 cod. navigazione. Violazione di legge artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990; art. 97 costituzione. Eccesso e sviamento di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti) – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – motivazione apparente – erroneità di fatto e di diritto – travisamento – illogicità manifesta – contraddittorietà – perplessità- abnormità – sviamento – arbitrarietà – violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, giusto procedimento e buon andamento dell’azione amministrativa ”;
- “ Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art.10 della l. 16.03.2001 n. 88 ”.
6. Con memoria del 4 febbraio 2022 l'amministrazione resistente ha eccepito, in via preliminare: (i) l'inammissibilità del ricorso, posta la dichiarata natura non provvedimentale dell'atto impugnato; (ii) la sua irricevibilità, tenuto conto che l'amministrazione resistente avrebbe svolto - con l'atto impugnato in sede di motivi aggiunti - considerazioni sovrapponibili a quelle già svolte con la nota n.-OMISSIS- del -OMISSIS-/01/2018, non impugnata da parte ricorrente. Nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
7. Con memoria resa in prossimità dell'udienza, la resistente amministrazione ha dato conto della sentenza n. 6854/2025 di questa Sezione, che avrebbe definito un analogo ricorso in senso favorevole all'amministrazione, nonché dell'esistenza del ricorso RG 10-OMISSIS-1/2022 pendente tra le medesime parti e inerente all'ordine di sgombero. Ha quindi articolato un’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto mosso avverso un atto dovuto di natura vincolata, successivo al dissequestro disposto in sede penale ed anche in conseguenza dell’intervenuta scadenza della concessione demaniale marittima in questione. Per il resto, ha insistito sulle difese precedentemente spiegate.
8. Il 12 maggio 2025 parte ricorrente, dato conto della natura non immediatamente lesiva dell'atto impugnato e del suo superamento dall'adozione di atti successivi, ha chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
9. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.