TAR
Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00075 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00290/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2025, proposto da
SA Di IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano ed Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed Ufficio III – Ambito Territoriale di
Bergamo, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza N. 00290/2025 REG.RIC.
alla Sentenza n. 690/2024 del 12.06.2024, emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Lavoro, pubblicata il 12.06.2024, in materia di cd. carta docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, SA Di IO ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
690/2024, pubblicata in data 12.6.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dedotti in ricorso per l'importo di € 500,00 e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il
MIM a corrispondere alla ricorrente Euro 2.000,00”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
3.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 690/2024 del Tribunale ordinario di Bergamo della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 27.1.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 2.7.2024), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. N. 00290/2025 REG.RIC.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
5.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
5.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta il 2.7.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 25.2.2025.
6.- Il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze (ex multis, nn. 790 –
791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025,
138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025, 267 del 31.3.2025, 445 del 19.5.2025, 552 del
13.6.2025 e 1212 del 29.12.2025).
7.1.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
7.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. N. 00290/2025 REG.RIC.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta dell'interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
8.- Non può, invece, essere accolta la richiesta di condanna del Ministero resistente al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e),
c.p.a..
La disposizione, infatti, esclude l'uso delle cd. astreintes laddove ciò risulti
“manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, che, come chiarito da A.P. 15/2014, vanno valutate in concreto in relazione alle peculiari N. 00290/2025 REG.RIC.
condizioni del debitore pubblico e all'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive: ritiene il Collegio che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre all'oggettiva complessità della gestione, da parte dell'Amministrazione, della mole di condanne disposte nell'ultimo biennio dai vari giudici del lavoro nell'ambito del contenzioso seriale di cui trattasi, anche l'esiguità del debito tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione; N. 00290/2025 REG.RIC.
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC AN IC
IL SEGRETARIO N. 00290/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00075 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00290/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2025, proposto da
SA Di IO, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano ed Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed Ufficio III – Ambito Territoriale di
Bergamo, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza N. 00290/2025 REG.RIC.
alla Sentenza n. 690/2024 del 12.06.2024, emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Lavoro, pubblicata il 12.06.2024, in materia di cd. carta docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, SA Di IO ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
690/2024, pubblicata in data 12.6.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dedotti in ricorso per l'importo di € 500,00 e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il
MIM a corrispondere alla ricorrente Euro 2.000,00”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
3.- In primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 690/2024 del Tribunale ordinario di Bergamo della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria del 27.1.2025, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 2.7.2024), previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. N. 00290/2025 REG.RIC.
669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
5.1.- Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
5.2.- La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta il 2.7.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 25.2.2025.
6.- Il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze (ex multis, nn. 790 –
791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025,
138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025, 267 del 31.3.2025, 445 del 19.5.2025, 552 del
13.6.2025 e 1212 del 29.12.2025).
7.1.- Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
7.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il
Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. N. 00290/2025 REG.RIC.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta dell'interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente – decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
8.- Non può, invece, essere accolta la richiesta di condanna del Ministero resistente al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e),
c.p.a..
La disposizione, infatti, esclude l'uso delle cd. astreintes laddove ciò risulti
“manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, che, come chiarito da A.P. 15/2014, vanno valutate in concreto in relazione alle peculiari N. 00290/2025 REG.RIC.
condizioni del debitore pubblico e all'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive: ritiene il Collegio che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre all'oggettiva complessità della gestione, da parte dell'Amministrazione, della mole di condanne disposte nell'ultimo biennio dai vari giudici del lavoro nell'ambito del contenzioso seriale di cui trattasi, anche l'esiguità del debito tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione; N. 00290/2025 REG.RIC.
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC AN IC
IL SEGRETARIO N. 00290/2025 REG.RIC.