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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
PROVENZAL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Roma n. 7;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA MONALDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NA (AR), via
Lauretana n. 67;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 09.04.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Nel merito: A. Disporre l'affidamento in via esclusiva e rinforzata del figlio alla
pagina 1 di 12 madre , la quale potrà assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la salute e
l'istruzione del minore B. Fissare la residenza abituale del figlio Persona_1 Per_1
con la madre presso la casa di sua proprietà posta in NA Case sparse Loc. S. Angelo
[...]
614 ; C. Regolamentare il diritto di vista del padre in forma protetta , con l'ausilio degli enti incaricati ritenuti più idonei , nei luoghi e con le modalità ritenute opportune , o comunque nella maniera ritenuta più opportuna così da garantire al minore il mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con il genitore non collocatario e nel contempo salvaguardare la sua serenità, il suo benessere psicofisico ed il suo percorso educativo e riabilitativo che sta già svolgendo con la
Psicologa che lo ha in cura Dssa D. Disporre altresì l'obbligo a carico del padre di Persona_2
contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento mensile in favore della NO
, della somma di € 500,00 o quella somma ritenuta di giustizia da corrispondere in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese somma che tiene conto dei tempi del minore presso la madre e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , con accredito sul conto corrente intestato a quest'ultima; statuendo altresì che il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie già effettuate dalla madre così come documentate in domanda (doc.10) nella misura di €
6.250,00 ,oltre a quelle successivamente sostenute pari ad € 1.854,00 (doc.26) nonché quelle da effettuare mediche, scolastiche, ludico sportive previamente rendicontate , oltre che all'eventuale futuro pagamento del 50% della retta della scuola , della mensa scolastica e dei campi estivi e della eventuale baby sitter E. Disporre l'autorizzazione a favore della madre al rilascio di documenti di identità del minore validi anche per l'espatrio F. Con vittoria di spese e Persona_1
competenze del giudizio.”
La parte resistente ha concluso secondo le seguenti conclusioni: “richiesta di affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso di lei, diritto di visita del padre con il minore in forma protetta tramite l'ausilio dei servizi sociali con cadenza settimanale, sino a quando il Servizio lo riterrà necessario, successivamente regolamentare il diritto di visita da esercitare almeno due volte alla settimana anche con possibilità di pernotto;
regolamentare il diritto di visita anche durante le feste comandate e quelle estive. Disporre la possibilità di videochiamare il figlio il giorno che non gli spetta nella fascia oraria 19-20. Disporre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di massimo € 200 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Disporre tutte le misure
e gli interventi che saranno ritenuti necessari a tutela del minore e di supporto al nucleo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
resistente , con cui ha esposto di aver intrattenuto una relazione more uxorio Controparte_1
dalla quale è nato in data [...] il figlio minore , oggi di anni 6, chiedendo che Persona_1 il Tribunale pronunciasse l'affidamento c.d. super-esclusivo, ossia in deroga all'art. 337-quater c.c., del minore alla madre, con collocamento prevalente dello stesso presso quest'ultima, atteso il totale disinteresse del padre nella gestione del figlio e delle sue specifiche esigenze di cura per motivi di salute nonché nella sua educazione e sostegno, economico e morale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il padre, sin dalla nascita di , avrebbe tenuto Per_1
comportamenti aggressivi e violenti sia fisicamente che verbalmente nei confronti della sig.ra Parte_1
spesso anche in presenza del figlio minore, e tali da averla costretta a sporgere querela nei suoi confronti.
La sig.ra ha altresì dedotto che il sig. sarebbe solito abusare di alcool e che lo stesso Parte_1 Per_1
avrebbe sempre sottovalutato le difficoltà scolastiche e psicologiche presentate dal figlio minore, il quale, a seguito di una visita di accertamento di invalidità civile, eseguita in data 20/09/2024, è risultato essere portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge n. 104/1992, e che neppure a seguito di tale visita il padre avrebbe manifestato piena consapevolezza delle necessità di supporto specialistico per il minore.
Quanto alle questioni economiche, la sig.ra ha dedotto che il sig. non avrebbe mai Parte_1 Per_1
versato con continuità il mantenimento in favore del figlio minore, limitandosi a versare alla ricorrente, nel tempo, solo sporadiche somme, così gravando il figlio minore economicamente solo sulla madre. In ordine al diritto di visita padre-figlio, la ricorrente ha chiesto che gli incontri potessero svolgersi in modalità protetta e con l'ausilio dei servizi sociali di Camucia-NA (AR), nei luoghi e con le modalità ritenute più opportune dal Tribunale.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che primariamente venissero adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e che dunque venisse disposto l'affido super-esclusivo di alla madre, con Per_1
collocamento prevalente presso la stessa, nonché che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , chiedendo altresì che venisse Per_1 statuito che “il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie già effettuate dalla madre così come documentate (doc.10) nella misura di € 6.250,00 , nonché quelle da effettuare mediche, scolastiche, ludico sportive previamente rendicontate , oltre che all'eventuale futuro
pagina 3 di 12 pagamento del 50% della retta della scuola , della mensa scolastica e dei campi estivi e della eventuale baby sitter”. Il tutto con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il resistente , chiedendo, nelle conclusioni rassegnate Controparte_1
in comparsa (poi modificate come in epigrafe indicato), il rigetto della domanda di affido super- esclusivo del minore alla madre, e che venisse disposto dal Tribunale l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il sig. Per_1 Per_1
ha altresì contestato quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alle presunte carenze genitoriali del padre, deducendo di essere sempre stato presente ed attento alle esigenze del figlio, lamentando un forte attaccamento sviluppato dal minore rispetto alla figura materna. Quanto al diritto di visita padre-figlio, il resistente ha chiesto in comparsa che gli incontri con il figlio minore potessero avvenire anche in modalità non protetta, ed eventualmente alla presenza della madre, in quanto, a dire del resistente, sarebbero del tutto insussistenti gli elementi di pericolosità lamentati dalla madre.
Quanto alle condizioni economiche, il resistente ha chiesto in comparsa che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento pari ad € 150,00 mensili (conclusioni poi modificate sul punto come indicato in epigrafe), da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di , stante le peggiori condizioni economiche del sig. Per_1
rispetto alla ricorrente nonché la precarietà del proprio lavoro nel settore agricolo. Per_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2024, con ordinanza emessa in pari data sono stati assunti i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, in particolare, è stato disposto, in via provvisoria e urgente, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_1 madre , con collocamento prevalente presso quest'ultima, nonché che il padre potesse Parte_1 vedere il figlio in forma protetta, ovvero tramite l'ausilio dei Servizi Sociali di NA (AR), con incontri monitorati con cadenza settimanale. Quanto alle condizioni economiche, è stato posto, sempre in via provvisoria e urgente, a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, Controparte_1
quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile
ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale. Infine, con la medesima ordinanza, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali di NA (AR) di riferire sull'andamento degli incontri padre-figlio disposti nonché sulla situazione generale del nucleo familiare.
A seguito del deposito delle ulteriori memorie nonché della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
NA (AR), depositata in data 02.04.2025, all'udienza del 10.04.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
pagina 4 di 12 Ciò premesso, relativamente alla domanda di affidamento cd. super-esclusivo, in deroga all'art. 337- quater c.c., del figlio minore alla madre, si ritiene che questa debba essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, occorre infatti rilevare che il comportamento tenuto negli anni dal padre, così come dedotto dalla ricorrente ed anche confermato dai Servizi Sociali di NA (AR) nella loro ultima relazione, ha costituito di per sé una chiara conferma della veridicità e dell'attuale persistenza delle circostanze di fatto poste dalla ricorrente a fondamento della sua domanda.
Sul punto, la difficoltà della madre nella gestione del figlio minore, data la scarsa collaborazione del padre e l'assenza di consapevolezza di quest'ultimo in ordine alla sussistenza dell'invalidità accertata su , si può evincere fin dalla prima relazione depositata agli atti da parte ricorrente, ed in Per_1
particolare dalla relazione della dott.ssa responsabile UFSMIA Valdichiana Aretina, del Per_3
29.07.2024, ove si legge che “in data odierna non è stato possibile eseguire visita NPI del minore perché è venuto accompagnato solo dalla madre. Il padre non si è presentato e Persona_1 non ha fornito la fotocopia della carta d'identità e autorizzazione alla visita (…)” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), ma anche dalla relazione della dott.ssa del 30.09.2024 (cfr. doc. 8 di parte Per_4
ricorrente), ove la stessa attesta che “Resta fortemente indicata la necessità di una presa in carico riabilitativa del bambino con intervento di neuropsicomotricità ad intento autoregolativo. La mamma riferisce che la Dr.ssa ha inserito in lista per i percorsi riabilitativi. Al momento Per_3 Per_1
il Centro Futurabile può proseguire con una presa in carico in regime privato per il cui avvio è necessario anche il consenso del padre”.
La necessità di una forma di affidamento super-esclusivo alla madre si evince anche dalla lettura della relazione, depositata da parte ricorrente e redatta dalla dott.ssa (doc. 7 di parte ricorrente), Per_2
psicologa e psicoterapeuta che ha in cura per le sue difficoltà nella regolazione del Per_1 comportamento, ove si può leggere che “Durante il colloquio, il squalifica sul piano Per_1 Pt_1 genitoriale e l'intervento professionale mio e quello degli esperti che sono stati chiamati in causa di volta in volta;
non sempre mantiene un eloquio adeguato alla situazione nell'espressione e nei toni.
Chiedo quale sia il ruolo della famiglia paterna e riferisce di tenere i rapporti tra loro e Parte_1
e di portare solitamente il bambino in visita la domenica mattina al negozio dei nonni a Per_1
NA. mette in disordine la statua ed esplicita di voler andare via, interviene Per_1 Parte_1
spontaneamente per consolarlo e provare a distrarlo con i giochi dati, mentre il va esortato Per_1
ad intervenire. Chiudo l'incontro dicendo di aver bisogno di ancora due colloqui conoscitivi prima di prendere delle decisioni rispetto al trattamento e che sicuramente sarà necessaria la collaborazione dei genitori, ma anche l'intervento di altre figure specifiche. si rende disponibile, il Parte_1 Per_1
pagina 5 di 12 risponde che lo psicologo non serve a nulla e che non ce n'è bisogno "sono tutti soldi buttati", infatti parla di un percorso già affrontato, perché richiesto in ambito giuridico, fatto solo perché costretto ma del tutto inutile. Concordiamo un nuovo incontro. pagala seduta. In seguito, si sono succeduti Parte_1
degli incontri regolari ai quali si e presentata sempre e solo con . Ho dato i miei Parte_1 Per_1
contatti al spiegando l'importanza del suo coinvolgimento, ma non sono mai stata Per_1 contattata”; nonché dalla relazione della dott.ssa del 30.09.2024 (doc. 8 di parte ricorrente) Per_4
ove il professionista rappresenta che “Ho visto in data odierna la mamma del piccolo Per_1
all'incontro di oggi si è presentata da sola riferendo di aver comunicato al padre
[...]
l'appuntamento a cui lui ha deciso di non partecipare”.
Quanto alle problematiche relazionali e di comportamento di , i Servizi Sociali del Comune di Per_1
NA (AR), nella loro relazione depositata in data 02.04.2025, hanno rilevato che “Il minore ha una disabilità in gravità che non gli permette di entrare facilmente in relazione con persone che non conosce. Il bambino è affetto da disturbo di iperattività e di attenzione, difficoltà di linguaggio e del comportamento, il minore frequenta il primo anno della scuola primaria con orario ridotto e frequenta il centro convenzionato con regolarità. I servizi specialistici hanno evidenziato la gravità della situazione di , tanto che il minore farà terapia riabilitativa senza interruzione (invece Per_1
prevista in altre situazioni). É stato introdotto il servizio educativo finalizzato ad entrare in relazione con il bambino e supportarlo durante l'incontro padre-figlio.” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del
Comune di NA (AR) depositata in data 02.04.2025).
Quanto al rapporto fra padre e figlio, i Servizi Sociali hanno evidenziato una certa difficoltà da parte della figura paterna nel gestire le reazioni del minore durante gli incontri con lui, ed in particolare hanno riferito che “L'attenzione del minore rispetto alla figura paterna è stata poco manifesta durante gli incontri. Il nuovo ambiente che presenta molti giochi, ha spesso stimolato l'attenzione del bambino
e la sua iperattività, influendo sulla relazione con il padre. L'educatrice è riuscita a riprendere
l'attenzione di ma questo momento è durato molto poco e il padre si è trovato in evidente Per_1 difficoltà.”, rilevando, quanto agli incontri padre-figlio, che “Al momento l'incontro padre-figlio deve essere supportato dalla figura della madre sia nella fase iniziale che in quella finale. Questa situazione mette però in difficoltà i genitori nella relazione tra loro, creando anche momenti di tensione.” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di NA (AR) depositata in data 02.04.2025).
Dunque, quanto emerso dalle relazioni degli specialisti depositate in atti ha confermato le deduzioni di parte ricorrente in ordine al concreto disinteresse paterno nei confronti dei reali bisogni del figlio, che induce a confermare quanto già disposto in via provvisoria e urgente sia in relazione alle modalità di affidamento del figlio che alla disposizione di incontri protetti padre-figlio.
pagina 6 di 12 Anche i Servizi Sociali del Comune di NA hanno suggerito di proseguire gli incontri con le modalità già disposte, riferendo altresì dell'opportunità per le parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, precisando che “Alla luce di quanto sopra riportato, in considerazione della condizione sanitaria del minore e della difficoltà emersa per la gestione sia dell'incontro che delle dinamiche tra i genitori, il servizio evidenzia la possibilità di proseguire con gli incontri padre-figlio necessari a comprendere le dinamiche relazionali tra di essi e sostenere la figura paterna. Si propone altresì la possibilità di supportare le figure genitoriali con l'intervento dei servizi specialistici territoriali ed avvicinarli a dei percorsi di sostegno alla genitorialità per approfondire le dinamiche tra i genitori e agevolare una comunicazione tra loro funzionale alle esigenze del figlio.”. Quanto alle modalità di svolgimento degli incontri padre-figlio, i Servizi hanno suggerito anche “di svolgere gli incontri nel giardino esterno alla zona neutro per favorire il minore e agevolare il padre nella gestione del gioco e della relazione con il figlio. Il servizio ha programmato gli incontri con un calendario condiviso con i genitori.” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di NA del 02.04.2025).
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente, tesa ad ottenere l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio minore , nato ad [...] il [...], Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre, sia da accogliere in ragione della preminente esigenza di tutelare l'interesse del minore, tenuto conto anche della sua tenera età anagrafica (sei anni).
Alla luce degli elementi probatori raccolti, infatti, l'affido super-esclusivo di quest'ultimo alla madre appare il regime di maggior tutela dell'interesse dello stesso, considerato anche che l'assunzione tempestiva di decisioni concordate, risulta, nel concreto e secondo le condizioni del momento, impraticabile.
Dunque, considerato quanto emerso dalla documentazione in atti, appare fondata la richiesta della ricorrente a che il figlio minore venga affidato alla stessa in via super-esclusiva, atteso che la sola necessità per la madre di tentare di ottenere il consenso del padre per le decisioni di maggiore importanza da assumere nell'interesse del figlio darebbe luogo ad una compromissione del benessere psico-fisico dello stesso, considerata la sua assenza di consapevolezza in relazione ai problemi relazionali, psicologici, e comportamentali di . Per_1
Giova infatti rammentare che deve essere particolarmente tenuto conto delle condizioni di salute di
, il quale è stato riconosciuto invalido civile dalla Commissione Asl di Arezzo in data Per_1
09.09.2024 (cfr. verbale di accertamento ASL di Arezzo, allegato quale doc. n. 9 allegato al ricorso), in quanto allo stesso sono state diagnosticate “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118171 L.289/90) - indennità di frequenza” ed a cui è stata recentemente pagina 7 di 12 diagnosticata una celiachia, che comporta la necessità di ulteriori attenzioni nella gestione alimentare del bambino.
Inoltre, anche dalle relazioni depositate da parte ricorrente, ed in particolare, dalla relazione della dott.ssa neuropsichiatra infantile, è descritto come un bambino Persona_5 Per_1
“scarsamente collaborante, tanto che è stato impossibile proporre alcun test standardizzato.
L'osservazione si è svolta in contesto di gioco libero. Dalla osservazione risultano evidenti i limitati tempi di permanenza sulle attività, non favoriti dalla presenza di una esplorazione caotica e disorganizzata del setting di osservazione. Fatica nell'ascolto dell'adulto di cui ignora spesso i richiami e le proposte verbali anche quando fatte dal genitore. Presenta atteggiamenti oppositivi.
Frequenti le provocazioni (sputo, sputa in terra la gomma da masticare, pittura il tavolo, dice parolacce). Costante la violazione delle regole di comportamento nonostante i richiami da entrambi i genitori. Presente ipercinesia continua. Immaturo il gioco per quanto valutabile.”, concludendo per un quadro di “Disregolazione Comportamentale caratterizzata da elementi oppositivo-Provocatori. sistematica violazione delle regole. agiti auto e eteroaggressivi, limitati tempi attentivi, ipercinesia e impulsività, che unitamente al quadro familiare complesso determinano la necessità di una presa in carico da parte del Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile” (cfr. pag. 2 doc. n. 6 allegato al ricorso).
Nel caso di specie, emerge con evidenza che il padre non sia attualmente in grado di svolgere a pieno ed in maniera adeguata i suoi doveri genitoriali, nell'interesse del figlio minore . Per_1
In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
In definitiva, il principio su cui si fondano le decisioni di legittimità, è che si può legittimamente derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento esclusivo, quando l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore, considerato che la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non di routine.
Nel caso di specie, infatti, considerato che il padre è apparso inadeguato a gestire le quotidiane esigenze di , tale condizione non permetterebbe a quest'ultimo di vedere pienamente Per_1
soddisfatte le sue necessità, che, con un affido condiviso, richiederebbero costantemente l'approvazione dell'altro genitore. Pertanto, nel caso in esame, risulta che la forma di affidamento già
pagina 8 di 12 applicata in concreto, stante la situazione paterna, è quella dell'affido monogenitoriale, sì che la forma dell'affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato” del figlio minore alla madre, anche in deroga all'art. 337-quater c.c., può dirsi conforme alla tutela dell'interesse del minore.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario attribuire alla madre l'affidamento esclusivo, ex art. 337 ter co. II° c.c. e 337 quater co. I° c.c., del figlio minore , nato ad [...] il Persona_1
25.08.2018, tenuto conto che l'affidamento condiviso è allo stato inattuato ed inattuabile e, quindi, determina obiettivi problemi per le decisioni che riguardano il minore.
Risulta quindi preferibile, secondo le condizioni del momento, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, in quanto tale regime appare allo stato quello maggiormente adatto a consentire una piena e più pronta tutela degli interessi del minore.
Si osserva, inoltre, che di tale circostanza appare consapevole anche la parte resistente, la quale, infatti, nelle conclusioni rassegnate ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nonché la regolamentazione degli incontri padre-figlio in forma protetta fino a che sarà ritenuto necessario dai Servizi Sociali incaricati, con riferimento all'interesse esclusivo del minore
Per quanto attiene al calendario di visita padre-figlio, considerate le difficoltà così come anche riscontrate dai Servizi Sociali del Comune di NA (AR) nella gestione del minore da parte del padre si ritiene di dover confermare quanto già disposto nell'ordinanza del 18.12.2024, ovvero disporre che gli incontri del padre con il figlio avvengano in modalità protetta, fino a che il Servizio Sociale lo riterrà opportuno e conforme all'interesse concreto del minore, tenuto anche conto che anche la parte resistente, nelle conclusioni rassegnate, si è mostrata consapevole di tale necessità chiedendo che venisse confermata, con riferimento alla situazione attuale, la regolamentazione degli incontri in forma protetta.
Pertanto, per quanto attiene alla parte relativa all'organizzazione degli incontri tra padre e figlio e alla luce della relazione dei Servizi Sociali depositata dal Comune di NA (AR), appare opportuno confermare gli incontri protetti padre-figlio, con cadenza settimanale, con possibilità di svolgere gli incontri nel giardino esterno alla zona neutro, come suggerito dai Servizi stessi, per favorire il minore e agevolare il padre nella gestione del gioco e della relazione con il figlio, secondo il calendario di incontri che il Servizio Sociale avrà cura di predisporre.
Quanto alla regolamentazione delle modalità di vista padre-figlio futura, ossia per il momento in cui non dovessero più risultare necessari gli incontri protetti, ritiene il Tribunale che allo stato non vi siano i presupposti per poter delineare una regolamentazione futura. Infatti, il Tribunale può valutare quale sia la regolamentazione migliore a tutelare l'interesse del minore secondo le condizioni del momento,
pagina 9 di 12 ma non appare potersi spingere a dettare prescrizioni relative ad un momento futuro ed incerto, senza la necessaria e preventiva valutazione delle concrete condizioni e necessità del minore in quel momento.
Appare infine opportuno, come suggerito anche dai Servizi Sociali nella relazione depositata, invitare le parti ad iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di abbassare la conflittualità e sviluppare strategie di collaborazione funzionali alla tutela dell'interesse del minore.
Relativamente alle richieste economiche avanzate dalle parti (la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 500,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di
, avanzando ulteriori domande di rimborso di spese sostenute integralmente dalla medesima, Per_1
mentre il resistente ha chiesto di poter versare un assegno mensile, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, di € 200,00, rivalutabili ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale), tenuto conto dei tempi di permanenza pressoché totali del minore presso la madre, nonché dalle dichiarazioni reddituali depositate in atti, il
Tribunale ritiene di dover richiamare e confermare, in questa sede, quanto già stabilito con il provvedimento del 18.12.2024.
In particolare, la ricorrente, nel periodo di imposta 2021, ha percepito un reddito imponibile pari ad €
22.878,00, mentre nel periodo di imposta 2022, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile Parte_1 pari ad € 22.858,00 e nel periodo di imposta 2023, lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile pari ad
€ 28.399,00. Quanto invece alla situazione economica del resistente, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso, nel periodo di imposta 2022, ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilati pari ad € 1.413,07, € 1.815,95 ed € 1.798,18, mentre relativamente al periodo di imposta
2023, lo stesso ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilati pari ad € 2.014,58, € 275,32 ed € 2.014,58.
Ciò posto, appare congruo confermare, quanto agli aspetti economici, quanto già statuito nel provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c. emesso in data 18.12.2024, ovvero confermare l'obbligo del padre di versare alla madre la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , come Per_1
da Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Il Tribunale non ritiene di dover disporre un maggior contributo al mantenimento ordinario di Per_1
a carico del padre, tenuto conto delle limitate disponibilità reddituali del resistente per come emerse dagli atti, nonché delle esigenze materiali del minore che necessitano comunque di essere soddisfatte da entrambi i genitori, anche in relazione all'apporto marginale del padre in termini di mantenimento diretto, considerati i tempi di permanenza del minore pressoché totali presso la madre.
pagina 10 di 12 Quanto all'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente, la quale ha chiesto che “il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie già effettuate dalla madre così come documentate in domanda (doc.10) nella misura di € 6.250,00 ,oltre a quelle successivamente sostenute pari ad €
1.854,00 (doc.26)”, il Tribunale ritiene che non vi sia luogo a provvedere su tale domanda, in quanto tesa all'accertamento di un ordinario rapporto debito-credito ed estranea alle domande ordinariamente soggette allo speciale rito delineato dagli artt. 473-bis ss. c.p.c.
Infine, per quanto attiene alla domanda avanzata da parte ricorrente, volta ad ottenere l'autorizzazione a favore della madre al rilascio di documenti di identità del figlio minore validi anche Persona_1 per l'espatrio, il Tribunale rileva che, avendo disposto l'affidamento cd. super-esclusivo del figlio alla madre, ciò rende implicita l'autorizzazione alla medesima ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, in relazione alle conclusioni rassegnate, ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato del figlio minore , nato ad Persona_1
Arezzo il 25.08.2018, alla madre , anche per le decisioni di maggior interesse, in Parte_1 deroga all'art. 337-quater, comma terzo c.c., collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere il figlio tramite incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali del Comune di NA (AR), con cadenza settimanale, con possibilità di svolgere gli incontri nel giardino esterno alla zona neutro, secondo il calendario di incontri che il Servizio Sociale di
NA (AR), avrà cura di predisporre, fino a quando tale modalità di gestione degli incontri sarà ritenuta opportuna dai Servizi Specialistici nell'interesse esclusivo del figlio minore;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, con l'ausilio dei servizi
Sociali del Comune di NA;
- pone a carico del resistente , quale contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore , la somma di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Persona_1
gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- compensa integralmente le spese di lite.
pagina 11 di 12 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la comunicazione ai Servizi
Sociali di NA (AR)
Arezzo, camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. LEONE Parte_1 C.F._1
PROVENZAL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Roma n. 7;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA MONALDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NA (AR), via
Lauretana n. 67;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 09.04.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Nel merito: A. Disporre l'affidamento in via esclusiva e rinforzata del figlio alla
pagina 1 di 12 madre , la quale potrà assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la salute e
l'istruzione del minore B. Fissare la residenza abituale del figlio Persona_1 Per_1
con la madre presso la casa di sua proprietà posta in NA Case sparse Loc. S. Angelo
[...]
614 ; C. Regolamentare il diritto di vista del padre in forma protetta , con l'ausilio degli enti incaricati ritenuti più idonei , nei luoghi e con le modalità ritenute opportune , o comunque nella maniera ritenuta più opportuna così da garantire al minore il mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con il genitore non collocatario e nel contempo salvaguardare la sua serenità, il suo benessere psicofisico ed il suo percorso educativo e riabilitativo che sta già svolgendo con la
Psicologa che lo ha in cura Dssa D. Disporre altresì l'obbligo a carico del padre di Persona_2
contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento mensile in favore della NO
, della somma di € 500,00 o quella somma ritenuta di giustizia da corrispondere in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese somma che tiene conto dei tempi del minore presso la madre e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT , con accredito sul conto corrente intestato a quest'ultima; statuendo altresì che il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie già effettuate dalla madre così come documentate in domanda (doc.10) nella misura di €
6.250,00 ,oltre a quelle successivamente sostenute pari ad € 1.854,00 (doc.26) nonché quelle da effettuare mediche, scolastiche, ludico sportive previamente rendicontate , oltre che all'eventuale futuro pagamento del 50% della retta della scuola , della mensa scolastica e dei campi estivi e della eventuale baby sitter E. Disporre l'autorizzazione a favore della madre al rilascio di documenti di identità del minore validi anche per l'espatrio F. Con vittoria di spese e Persona_1
competenze del giudizio.”
La parte resistente ha concluso secondo le seguenti conclusioni: “richiesta di affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso di lei, diritto di visita del padre con il minore in forma protetta tramite l'ausilio dei servizi sociali con cadenza settimanale, sino a quando il Servizio lo riterrà necessario, successivamente regolamentare il diritto di visita da esercitare almeno due volte alla settimana anche con possibilità di pernotto;
regolamentare il diritto di visita anche durante le feste comandate e quelle estive. Disporre la possibilità di videochiamare il figlio il giorno che non gli spetta nella fascia oraria 19-20. Disporre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di massimo € 200 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Disporre tutte le misure
e gli interventi che saranno ritenuti necessari a tutela del minore e di supporto al nucleo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con ricorso depositato in data 30.10.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
resistente , con cui ha esposto di aver intrattenuto una relazione more uxorio Controparte_1
dalla quale è nato in data [...] il figlio minore , oggi di anni 6, chiedendo che Persona_1 il Tribunale pronunciasse l'affidamento c.d. super-esclusivo, ossia in deroga all'art. 337-quater c.c., del minore alla madre, con collocamento prevalente dello stesso presso quest'ultima, atteso il totale disinteresse del padre nella gestione del figlio e delle sue specifiche esigenze di cura per motivi di salute nonché nella sua educazione e sostegno, economico e morale.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il padre, sin dalla nascita di , avrebbe tenuto Per_1
comportamenti aggressivi e violenti sia fisicamente che verbalmente nei confronti della sig.ra Parte_1
spesso anche in presenza del figlio minore, e tali da averla costretta a sporgere querela nei suoi confronti.
La sig.ra ha altresì dedotto che il sig. sarebbe solito abusare di alcool e che lo stesso Parte_1 Per_1
avrebbe sempre sottovalutato le difficoltà scolastiche e psicologiche presentate dal figlio minore, il quale, a seguito di una visita di accertamento di invalidità civile, eseguita in data 20/09/2024, è risultato essere portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge n. 104/1992, e che neppure a seguito di tale visita il padre avrebbe manifestato piena consapevolezza delle necessità di supporto specialistico per il minore.
Quanto alle questioni economiche, la sig.ra ha dedotto che il sig. non avrebbe mai Parte_1 Per_1
versato con continuità il mantenimento in favore del figlio minore, limitandosi a versare alla ricorrente, nel tempo, solo sporadiche somme, così gravando il figlio minore economicamente solo sulla madre. In ordine al diritto di visita padre-figlio, la ricorrente ha chiesto che gli incontri potessero svolgersi in modalità protetta e con l'ausilio dei servizi sociali di Camucia-NA (AR), nei luoghi e con le modalità ritenute più opportune dal Tribunale.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che primariamente venissero adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e che dunque venisse disposto l'affido super-esclusivo di alla madre, con Per_1
collocamento prevalente presso la stessa, nonché che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , chiedendo altresì che venisse Per_1 statuito che “il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie già effettuate dalla madre così come documentate (doc.10) nella misura di € 6.250,00 , nonché quelle da effettuare mediche, scolastiche, ludico sportive previamente rendicontate , oltre che all'eventuale futuro
pagina 3 di 12 pagamento del 50% della retta della scuola , della mensa scolastica e dei campi estivi e della eventuale baby sitter”. Il tutto con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il resistente , chiedendo, nelle conclusioni rassegnate Controparte_1
in comparsa (poi modificate come in epigrafe indicato), il rigetto della domanda di affido super- esclusivo del minore alla madre, e che venisse disposto dal Tribunale l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il sig. Per_1 Per_1
ha altresì contestato quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alle presunte carenze genitoriali del padre, deducendo di essere sempre stato presente ed attento alle esigenze del figlio, lamentando un forte attaccamento sviluppato dal minore rispetto alla figura materna. Quanto al diritto di visita padre-figlio, il resistente ha chiesto in comparsa che gli incontri con il figlio minore potessero avvenire anche in modalità non protetta, ed eventualmente alla presenza della madre, in quanto, a dire del resistente, sarebbero del tutto insussistenti gli elementi di pericolosità lamentati dalla madre.
Quanto alle condizioni economiche, il resistente ha chiesto in comparsa che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento pari ad € 150,00 mensili (conclusioni poi modificate sul punto come indicato in epigrafe), da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di , stante le peggiori condizioni economiche del sig. Per_1
rispetto alla ricorrente nonché la precarietà del proprio lavoro nel settore agricolo. Per_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2024, con ordinanza emessa in pari data sono stati assunti i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, in particolare, è stato disposto, in via provvisoria e urgente, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_1 madre , con collocamento prevalente presso quest'ultima, nonché che il padre potesse Parte_1 vedere il figlio in forma protetta, ovvero tramite l'ausilio dei Servizi Sociali di NA (AR), con incontri monitorati con cadenza settimanale. Quanto alle condizioni economiche, è stato posto, sempre in via provvisoria e urgente, a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, Controparte_1
quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile
ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale. Infine, con la medesima ordinanza, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali di NA (AR) di riferire sull'andamento degli incontri padre-figlio disposti nonché sulla situazione generale del nucleo familiare.
A seguito del deposito delle ulteriori memorie nonché della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
NA (AR), depositata in data 02.04.2025, all'udienza del 10.04.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
pagina 4 di 12 Ciò premesso, relativamente alla domanda di affidamento cd. super-esclusivo, in deroga all'art. 337- quater c.c., del figlio minore alla madre, si ritiene che questa debba essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, occorre infatti rilevare che il comportamento tenuto negli anni dal padre, così come dedotto dalla ricorrente ed anche confermato dai Servizi Sociali di NA (AR) nella loro ultima relazione, ha costituito di per sé una chiara conferma della veridicità e dell'attuale persistenza delle circostanze di fatto poste dalla ricorrente a fondamento della sua domanda.
Sul punto, la difficoltà della madre nella gestione del figlio minore, data la scarsa collaborazione del padre e l'assenza di consapevolezza di quest'ultimo in ordine alla sussistenza dell'invalidità accertata su , si può evincere fin dalla prima relazione depositata agli atti da parte ricorrente, ed in Per_1
particolare dalla relazione della dott.ssa responsabile UFSMIA Valdichiana Aretina, del Per_3
29.07.2024, ove si legge che “in data odierna non è stato possibile eseguire visita NPI del minore perché è venuto accompagnato solo dalla madre. Il padre non si è presentato e Persona_1 non ha fornito la fotocopia della carta d'identità e autorizzazione alla visita (…)” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), ma anche dalla relazione della dott.ssa del 30.09.2024 (cfr. doc. 8 di parte Per_4
ricorrente), ove la stessa attesta che “Resta fortemente indicata la necessità di una presa in carico riabilitativa del bambino con intervento di neuropsicomotricità ad intento autoregolativo. La mamma riferisce che la Dr.ssa ha inserito in lista per i percorsi riabilitativi. Al momento Per_3 Per_1
il Centro Futurabile può proseguire con una presa in carico in regime privato per il cui avvio è necessario anche il consenso del padre”.
La necessità di una forma di affidamento super-esclusivo alla madre si evince anche dalla lettura della relazione, depositata da parte ricorrente e redatta dalla dott.ssa (doc. 7 di parte ricorrente), Per_2
psicologa e psicoterapeuta che ha in cura per le sue difficoltà nella regolazione del Per_1 comportamento, ove si può leggere che “Durante il colloquio, il squalifica sul piano Per_1 Pt_1 genitoriale e l'intervento professionale mio e quello degli esperti che sono stati chiamati in causa di volta in volta;
non sempre mantiene un eloquio adeguato alla situazione nell'espressione e nei toni.
Chiedo quale sia il ruolo della famiglia paterna e riferisce di tenere i rapporti tra loro e Parte_1
e di portare solitamente il bambino in visita la domenica mattina al negozio dei nonni a Per_1
NA. mette in disordine la statua ed esplicita di voler andare via, interviene Per_1 Parte_1
spontaneamente per consolarlo e provare a distrarlo con i giochi dati, mentre il va esortato Per_1
ad intervenire. Chiudo l'incontro dicendo di aver bisogno di ancora due colloqui conoscitivi prima di prendere delle decisioni rispetto al trattamento e che sicuramente sarà necessaria la collaborazione dei genitori, ma anche l'intervento di altre figure specifiche. si rende disponibile, il Parte_1 Per_1
pagina 5 di 12 risponde che lo psicologo non serve a nulla e che non ce n'è bisogno "sono tutti soldi buttati", infatti parla di un percorso già affrontato, perché richiesto in ambito giuridico, fatto solo perché costretto ma del tutto inutile. Concordiamo un nuovo incontro. pagala seduta. In seguito, si sono succeduti Parte_1
degli incontri regolari ai quali si e presentata sempre e solo con . Ho dato i miei Parte_1 Per_1
contatti al spiegando l'importanza del suo coinvolgimento, ma non sono mai stata Per_1 contattata”; nonché dalla relazione della dott.ssa del 30.09.2024 (doc. 8 di parte ricorrente) Per_4
ove il professionista rappresenta che “Ho visto in data odierna la mamma del piccolo Per_1
all'incontro di oggi si è presentata da sola riferendo di aver comunicato al padre
[...]
l'appuntamento a cui lui ha deciso di non partecipare”.
Quanto alle problematiche relazionali e di comportamento di , i Servizi Sociali del Comune di Per_1
NA (AR), nella loro relazione depositata in data 02.04.2025, hanno rilevato che “Il minore ha una disabilità in gravità che non gli permette di entrare facilmente in relazione con persone che non conosce. Il bambino è affetto da disturbo di iperattività e di attenzione, difficoltà di linguaggio e del comportamento, il minore frequenta il primo anno della scuola primaria con orario ridotto e frequenta il centro convenzionato con regolarità. I servizi specialistici hanno evidenziato la gravità della situazione di , tanto che il minore farà terapia riabilitativa senza interruzione (invece Per_1
prevista in altre situazioni). É stato introdotto il servizio educativo finalizzato ad entrare in relazione con il bambino e supportarlo durante l'incontro padre-figlio.” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del
Comune di NA (AR) depositata in data 02.04.2025).
Quanto al rapporto fra padre e figlio, i Servizi Sociali hanno evidenziato una certa difficoltà da parte della figura paterna nel gestire le reazioni del minore durante gli incontri con lui, ed in particolare hanno riferito che “L'attenzione del minore rispetto alla figura paterna è stata poco manifesta durante gli incontri. Il nuovo ambiente che presenta molti giochi, ha spesso stimolato l'attenzione del bambino
e la sua iperattività, influendo sulla relazione con il padre. L'educatrice è riuscita a riprendere
l'attenzione di ma questo momento è durato molto poco e il padre si è trovato in evidente Per_1 difficoltà.”, rilevando, quanto agli incontri padre-figlio, che “Al momento l'incontro padre-figlio deve essere supportato dalla figura della madre sia nella fase iniziale che in quella finale. Questa situazione mette però in difficoltà i genitori nella relazione tra loro, creando anche momenti di tensione.” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di NA (AR) depositata in data 02.04.2025).
Dunque, quanto emerso dalle relazioni degli specialisti depositate in atti ha confermato le deduzioni di parte ricorrente in ordine al concreto disinteresse paterno nei confronti dei reali bisogni del figlio, che induce a confermare quanto già disposto in via provvisoria e urgente sia in relazione alle modalità di affidamento del figlio che alla disposizione di incontri protetti padre-figlio.
pagina 6 di 12 Anche i Servizi Sociali del Comune di NA hanno suggerito di proseguire gli incontri con le modalità già disposte, riferendo altresì dell'opportunità per le parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, precisando che “Alla luce di quanto sopra riportato, in considerazione della condizione sanitaria del minore e della difficoltà emersa per la gestione sia dell'incontro che delle dinamiche tra i genitori, il servizio evidenzia la possibilità di proseguire con gli incontri padre-figlio necessari a comprendere le dinamiche relazionali tra di essi e sostenere la figura paterna. Si propone altresì la possibilità di supportare le figure genitoriali con l'intervento dei servizi specialistici territoriali ed avvicinarli a dei percorsi di sostegno alla genitorialità per approfondire le dinamiche tra i genitori e agevolare una comunicazione tra loro funzionale alle esigenze del figlio.”. Quanto alle modalità di svolgimento degli incontri padre-figlio, i Servizi hanno suggerito anche “di svolgere gli incontri nel giardino esterno alla zona neutro per favorire il minore e agevolare il padre nella gestione del gioco e della relazione con il figlio. Il servizio ha programmato gli incontri con un calendario condiviso con i genitori.” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di NA del 02.04.2025).
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente, tesa ad ottenere l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio minore , nato ad [...] il [...], Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre, sia da accogliere in ragione della preminente esigenza di tutelare l'interesse del minore, tenuto conto anche della sua tenera età anagrafica (sei anni).
Alla luce degli elementi probatori raccolti, infatti, l'affido super-esclusivo di quest'ultimo alla madre appare il regime di maggior tutela dell'interesse dello stesso, considerato anche che l'assunzione tempestiva di decisioni concordate, risulta, nel concreto e secondo le condizioni del momento, impraticabile.
Dunque, considerato quanto emerso dalla documentazione in atti, appare fondata la richiesta della ricorrente a che il figlio minore venga affidato alla stessa in via super-esclusiva, atteso che la sola necessità per la madre di tentare di ottenere il consenso del padre per le decisioni di maggiore importanza da assumere nell'interesse del figlio darebbe luogo ad una compromissione del benessere psico-fisico dello stesso, considerata la sua assenza di consapevolezza in relazione ai problemi relazionali, psicologici, e comportamentali di . Per_1
Giova infatti rammentare che deve essere particolarmente tenuto conto delle condizioni di salute di
, il quale è stato riconosciuto invalido civile dalla Commissione Asl di Arezzo in data Per_1
09.09.2024 (cfr. verbale di accertamento ASL di Arezzo, allegato quale doc. n. 9 allegato al ricorso), in quanto allo stesso sono state diagnosticate “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118171 L.289/90) - indennità di frequenza” ed a cui è stata recentemente pagina 7 di 12 diagnosticata una celiachia, che comporta la necessità di ulteriori attenzioni nella gestione alimentare del bambino.
Inoltre, anche dalle relazioni depositate da parte ricorrente, ed in particolare, dalla relazione della dott.ssa neuropsichiatra infantile, è descritto come un bambino Persona_5 Per_1
“scarsamente collaborante, tanto che è stato impossibile proporre alcun test standardizzato.
L'osservazione si è svolta in contesto di gioco libero. Dalla osservazione risultano evidenti i limitati tempi di permanenza sulle attività, non favoriti dalla presenza di una esplorazione caotica e disorganizzata del setting di osservazione. Fatica nell'ascolto dell'adulto di cui ignora spesso i richiami e le proposte verbali anche quando fatte dal genitore. Presenta atteggiamenti oppositivi.
Frequenti le provocazioni (sputo, sputa in terra la gomma da masticare, pittura il tavolo, dice parolacce). Costante la violazione delle regole di comportamento nonostante i richiami da entrambi i genitori. Presente ipercinesia continua. Immaturo il gioco per quanto valutabile.”, concludendo per un quadro di “Disregolazione Comportamentale caratterizzata da elementi oppositivo-Provocatori. sistematica violazione delle regole. agiti auto e eteroaggressivi, limitati tempi attentivi, ipercinesia e impulsività, che unitamente al quadro familiare complesso determinano la necessità di una presa in carico da parte del Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile” (cfr. pag. 2 doc. n. 6 allegato al ricorso).
Nel caso di specie, emerge con evidenza che il padre non sia attualmente in grado di svolgere a pieno ed in maniera adeguata i suoi doveri genitoriali, nell'interesse del figlio minore . Per_1
In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
In definitiva, il principio su cui si fondano le decisioni di legittimità, è che si può legittimamente derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento esclusivo, quando l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore, considerato che la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non di routine.
Nel caso di specie, infatti, considerato che il padre è apparso inadeguato a gestire le quotidiane esigenze di , tale condizione non permetterebbe a quest'ultimo di vedere pienamente Per_1
soddisfatte le sue necessità, che, con un affido condiviso, richiederebbero costantemente l'approvazione dell'altro genitore. Pertanto, nel caso in esame, risulta che la forma di affidamento già
pagina 8 di 12 applicata in concreto, stante la situazione paterna, è quella dell'affido monogenitoriale, sì che la forma dell'affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato” del figlio minore alla madre, anche in deroga all'art. 337-quater c.c., può dirsi conforme alla tutela dell'interesse del minore.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario attribuire alla madre l'affidamento esclusivo, ex art. 337 ter co. II° c.c. e 337 quater co. I° c.c., del figlio minore , nato ad [...] il Persona_1
25.08.2018, tenuto conto che l'affidamento condiviso è allo stato inattuato ed inattuabile e, quindi, determina obiettivi problemi per le decisioni che riguardano il minore.
Risulta quindi preferibile, secondo le condizioni del momento, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, in quanto tale regime appare allo stato quello maggiormente adatto a consentire una piena e più pronta tutela degli interessi del minore.
Si osserva, inoltre, che di tale circostanza appare consapevole anche la parte resistente, la quale, infatti, nelle conclusioni rassegnate ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nonché la regolamentazione degli incontri padre-figlio in forma protetta fino a che sarà ritenuto necessario dai Servizi Sociali incaricati, con riferimento all'interesse esclusivo del minore
Per quanto attiene al calendario di visita padre-figlio, considerate le difficoltà così come anche riscontrate dai Servizi Sociali del Comune di NA (AR) nella gestione del minore da parte del padre si ritiene di dover confermare quanto già disposto nell'ordinanza del 18.12.2024, ovvero disporre che gli incontri del padre con il figlio avvengano in modalità protetta, fino a che il Servizio Sociale lo riterrà opportuno e conforme all'interesse concreto del minore, tenuto anche conto che anche la parte resistente, nelle conclusioni rassegnate, si è mostrata consapevole di tale necessità chiedendo che venisse confermata, con riferimento alla situazione attuale, la regolamentazione degli incontri in forma protetta.
Pertanto, per quanto attiene alla parte relativa all'organizzazione degli incontri tra padre e figlio e alla luce della relazione dei Servizi Sociali depositata dal Comune di NA (AR), appare opportuno confermare gli incontri protetti padre-figlio, con cadenza settimanale, con possibilità di svolgere gli incontri nel giardino esterno alla zona neutro, come suggerito dai Servizi stessi, per favorire il minore e agevolare il padre nella gestione del gioco e della relazione con il figlio, secondo il calendario di incontri che il Servizio Sociale avrà cura di predisporre.
Quanto alla regolamentazione delle modalità di vista padre-figlio futura, ossia per il momento in cui non dovessero più risultare necessari gli incontri protetti, ritiene il Tribunale che allo stato non vi siano i presupposti per poter delineare una regolamentazione futura. Infatti, il Tribunale può valutare quale sia la regolamentazione migliore a tutelare l'interesse del minore secondo le condizioni del momento,
pagina 9 di 12 ma non appare potersi spingere a dettare prescrizioni relative ad un momento futuro ed incerto, senza la necessaria e preventiva valutazione delle concrete condizioni e necessità del minore in quel momento.
Appare infine opportuno, come suggerito anche dai Servizi Sociali nella relazione depositata, invitare le parti ad iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di abbassare la conflittualità e sviluppare strategie di collaborazione funzionali alla tutela dell'interesse del minore.
Relativamente alle richieste economiche avanzate dalle parti (la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 500,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di
, avanzando ulteriori domande di rimborso di spese sostenute integralmente dalla medesima, Per_1
mentre il resistente ha chiesto di poter versare un assegno mensile, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, di € 200,00, rivalutabili ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale), tenuto conto dei tempi di permanenza pressoché totali del minore presso la madre, nonché dalle dichiarazioni reddituali depositate in atti, il
Tribunale ritiene di dover richiamare e confermare, in questa sede, quanto già stabilito con il provvedimento del 18.12.2024.
In particolare, la ricorrente, nel periodo di imposta 2021, ha percepito un reddito imponibile pari ad €
22.878,00, mentre nel periodo di imposta 2022, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile Parte_1 pari ad € 22.858,00 e nel periodo di imposta 2023, lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile pari ad
€ 28.399,00. Quanto invece alla situazione economica del resistente, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso, nel periodo di imposta 2022, ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilati pari ad € 1.413,07, € 1.815,95 ed € 1.798,18, mentre relativamente al periodo di imposta
2023, lo stesso ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilati pari ad € 2.014,58, € 275,32 ed € 2.014,58.
Ciò posto, appare congruo confermare, quanto agli aspetti economici, quanto già statuito nel provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c. emesso in data 18.12.2024, ovvero confermare l'obbligo del padre di versare alla madre la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di , come Per_1
da Protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Il Tribunale non ritiene di dover disporre un maggior contributo al mantenimento ordinario di Per_1
a carico del padre, tenuto conto delle limitate disponibilità reddituali del resistente per come emerse dagli atti, nonché delle esigenze materiali del minore che necessitano comunque di essere soddisfatte da entrambi i genitori, anche in relazione all'apporto marginale del padre in termini di mantenimento diretto, considerati i tempi di permanenza del minore pressoché totali presso la madre.
pagina 10 di 12 Quanto all'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente, la quale ha chiesto che “il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie già effettuate dalla madre così come documentate in domanda (doc.10) nella misura di € 6.250,00 ,oltre a quelle successivamente sostenute pari ad €
1.854,00 (doc.26)”, il Tribunale ritiene che non vi sia luogo a provvedere su tale domanda, in quanto tesa all'accertamento di un ordinario rapporto debito-credito ed estranea alle domande ordinariamente soggette allo speciale rito delineato dagli artt. 473-bis ss. c.p.c.
Infine, per quanto attiene alla domanda avanzata da parte ricorrente, volta ad ottenere l'autorizzazione a favore della madre al rilascio di documenti di identità del figlio minore validi anche Persona_1 per l'espatrio, il Tribunale rileva che, avendo disposto l'affidamento cd. super-esclusivo del figlio alla madre, ciò rende implicita l'autorizzazione alla medesima ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, in relazione alle conclusioni rassegnate, ritiene il Collegio integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato del figlio minore , nato ad Persona_1
Arezzo il 25.08.2018, alla madre , anche per le decisioni di maggior interesse, in Parte_1 deroga all'art. 337-quater, comma terzo c.c., collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere il figlio tramite incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali del Comune di NA (AR), con cadenza settimanale, con possibilità di svolgere gli incontri nel giardino esterno alla zona neutro, secondo il calendario di incontri che il Servizio Sociale di
NA (AR), avrà cura di predisporre, fino a quando tale modalità di gestione degli incontri sarà ritenuta opportuna dai Servizi Specialistici nell'interesse esclusivo del figlio minore;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, con l'ausilio dei servizi
Sociali del Comune di NA;
- pone a carico del resistente , quale contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore , la somma di euro 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Persona_1
gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- compensa integralmente le spese di lite.
pagina 11 di 12 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la comunicazione ai Servizi
Sociali di NA (AR)
Arezzo, camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 12 di 12