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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore/est.
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di appello rubricata al n. R.G. 1718/2023 tra in persona del l.r. pro tempore Parte_1
Con l'Avv. CALZI SARA appellante
e
Controparte_1
Con l'Avv. AMAINI FRANCESCO
appellata
avente ad oggetto: vendita di beni mobili – appello contro la sentenza n.
1320/2023 del Tribunale di Verona posta in decisione il 27 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI
- di parte appellante, che ha chiesto: - “in parziale riforma della sentenza n.
1320/2023 emessa dal Tribunale di Verona – I Sezione Civile … a definizione del giudizio R.G. n. 4592/2020, pubblicata il 29/06/2023 … Nel merito, in via principale:
Accogliere l'opposizione e di conseguenza revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo
e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto N. 1356/2020 con conseguente restituzione delle somme che ha versato ad pari all'integralità del prezzo Pt_1 CP_1
per complessivi € 29.000,00 … nonché delle spese legali già versate di € 5.720,00 …
In via riconvenzionale principale:… accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale - o diversa qualificazione che vorrà operare il Giudice - dell'opposta nei confronti di … annullare il contratto di vendita CP_1 Parte_1
successivamente perfezionato anche alla luce del vizio del consenso e per l'effetto, oltre alla restituzione delle somme incassate da , condannare a risarcire il danno CP_1 CP_1
cagionato ad … per complessivi € 103.669,50 o in quella diversa misura che il Pt_1
Giudice riterrà anche secondo equità, oltre ad euro 3.500,00 quale costo sostenuto da per l'acquisto di pannelli fonoassorbenti … Condannare, altresì, a Pt_1 CP_1
risarcire l'ulteriore danno cagionato ad ravvisabile nelle somme che si troverà Pt_1 Pt_1
costretta in futuro a sborsare per tenere indenne dal danno subito Controparte_2
dalle pompe di calore (somme che alla data di formazione del presente atto è ancora impossibile quantificare).
In via istruttoria: Sono da intendersi riproposte tutte le istanze formulate in primo grado in tutti gli atti …
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
La domanda in via subordinata di accertamento della responsabilità contrattuale di
in appello è stata abbandonata”; CP_1
- di parte appellata, che ha chiesto “In via preliminare: Dichiarare
l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello e/o dichiarare e/o accertare la
pag. 2/22 carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva di parte appellante a formulare e a proseguire l'introdotto appello, e, per l'effetto, rigettarsi le domande.
Nel merito in via principale
Rigettare tutte le domande formulate con l'appello proposto da perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti,
confermare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Verona n. 1320/2023
integralmente e in ogni suo capo.
Conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado nell'interesse di
e che qui si ripropongono Controparte_1
Nel merito in via preliminare
Considerato l'eccepito difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire e considerata la decadenza di parte opponente dai propri diritti, ciò per le ragioni esposte in atti, respingersi le eccezioni e le domande formulate da Parte_1
Nel merito in via principale
- Disattesa ogni contraria deduzione e/o eccezione e/o domanda ex adverso formulata, respingersi, per tutte le causali di cui in atti, l'opposizione ed ogni domanda formulata in primo grado, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
- Conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1356/2020 del
12.05.2020, R.G. n. 2793/2020 emesso dal Tribunale di Verona in data 14.04.2020.
Nel merito in via subordinata In ogni caso, per le ragioni e i titoli esposti in atti, disattesa ogni contraria deduzione e/o eccezione e/o domanda ex adverso formulata, accertato
l'inadempimento dell'opponente nel pagamento del prezzo di cui alla fornitura descritta nella fattura n.
1.008.574 del 18.10.2019, azionata in sede monitoria, condannarsi Pt_1
… a pagare ad la somma di €.14.500,93= in linea
[...] Controparte_1
capitale, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, calcolati dalle singole scadenze al saldo, o comunque dichiarare legittimata a trattenere l'importo, per capitale Controparte_1
e interessi, pari a complessivi €15.670,54, ricevuto in corso di causa di primo grado e a
pag. 3/22 fronte della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e comunque ogni importo, per capitale e interessi, ricevuto in corso di causa e/o per effetto della sentenza di primo grado.
Nel merito in via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Pt_1
- accertare che il fatto colposo di e/o dei suoi incaricati, ha concorso a cagionare Parte_1
il danno e diminuire il risarcimento secondo l'entità della colpa e la gravità delle conseguenze che ne sono derivate ex art. 1227 c.c.;
- in ogni caso limitare l'accoglimento della domanda attorea alla sola quota proporzionale di responsabilità che sarà eventualmente accertata in capo ad . CP_1
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese, nonché rimborso C.P.A. ed oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiamano anche in questa sede le istanze istruttorie formulate … [in] primo grado…”;
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1320/2023 il Tribunale di VERONA ha rigettato l'opposizione proposta da in contraddittorio con Parte_1 CP_1
– e confermato il decreto ingiuntivo n. 1356/2020 con cui era stato
[...]
ingiunto ad di pagare, in favore ad la Parte_1 Controparte_1
somma capitale di € 14500,93, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per la fornitura di due pompe di calore a marchio “MAXA”. L'opponente soccombente era condannata al pagamento delle spese processuali.
Con detta opposizione contestava la pretesa avversaria di Parte_1
pagamento del prezzo della fornitura, ne chiedeva il rigetto previa revoca del pag. 4/22 decreto opposto e spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di controparte, per l'annullamento del contratto per vizio del consenso o la risoluzione per inadempimento, chiedendo in ogni caso la condanna avversaria al risarcimento dei danni ed alla restituzione delle somme già percepite.
In particolare, deduceva che le pompe acquistate, in ragione Parte_1
della potenza insufficiente delle precedenti, si erano rivelate all'accessione affette da vizio, consistente nella rumorosità, eccessiva considerando la loro destinazione e prevista ubicazione, entrambe rappresentate alla venditrice in fase precontrattuale, unitamente all'esigenza dell'acquirente di dotarsi di apparecchi che non superassero la normale tollerabilità delle emissioni rumorose, essendo pendente, tra – proprietaria Controparte_3
dell'immobile dove la conduttrice avrebbe installato le pompe Parte_1
de quibus – e altro condomino (tale sig. , un procedimento ex art. 844 Per_1
c.c. relativo alle pompe precedentemente presenti e che Parte_1
intendeva sostituire con quelle acquistate presso Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'opposizione – e la conferma del decreto opposto – deducendo l'infondatezza sia delle eccezioni che delle domande avversarie, eccependo la decadenza di dalla garanzia Parte_1
ex art. 1495 c.c. per tardiva denuncia dei (contestati) vizi, la sua carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire – non essendo Parte_1
destinataria di alcuna richiesta risarcitoria “diretta” da parte del prefato condomino – e contestando il quantum della domanda risarcitoria avversaria.
Istruita la causa documentalmente e per testi, il Tribunale decideva in senso totalmente sfavorevole alle ragioni dell'opponente, ritenendo, da un lato,
pag. 5/22 l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di e anche dell'eccezione di decadenza;
dall'altro, Parte_1
l'infondatezza nel merito delle sue domande. In particolare, secondo il primo
Giudice “Non sussistono … né la responsabilità precontrattuale né la responsabilità contrattuale addebitate dall'attrice alla sua controparte”, dal momento che la prova orale non aveva consentito di stabilire se l'attrice – opponente avesse, “prima di perfezionare l'acquisto dei macchinari, informato la convenuta dell'esistenza di un pregresso contenzioso con il già citato dott. che aveva lamentato, in riferimento al Per_1
precedente impianto di condizionamento ivi esistente, il superamento delle soglie di normale tollerabilità delle emissioni sonore ed il cui esito aveva comportato l'attivazione (a carico della di procedimenti civili, penali ed amministrativi”. Controparte_3
Peraltro, secondo il primo Giudice, “anche qualora, per mera ipotesi, si volesse propendere per ritenere dimostrata tale circostanza, non si potrebbe comunque omettere di osservare come tali ipotetiche informazioni e richieste siano state caratterizzate da estrema genericità.
In nessuna delle deposizioni raccolte nel corso dell'istruttoria è emersa una specifica indicazione dei livelli di rumorosità/silenziosità teoricamente richiesti in sede di acquisto delle pompe di calore”.
Parimenti, secondo la sentenza impugnata, “Non convince poi la posizione assunta da che pur confermando come le avesse tempestivamente messo a Pt_1 CP_1
disposizione le schede tecniche dell'impianto proposto in vendita, sostiene che esse fossero non intellegibili per un soggetto che non opera in tale specifico settore.
In realtà, è stata la stessa ad aver precisato che, sin dall'inizio della vicenda, e CP_1
cioè sin dalla scelta del venditore cui rivolgersi, e per tutta la sua durata, si è avvalsa della collaborazione dell'idraulico, sig. che ha preso contatti con l' , che ha Tes_1 CP_1
seguito tutte le successive fasi ed ha curato anche l'istallazione dell'impianto e che era soggetto senz'altro in grado di “leggere” le schede tecniche fornite da quest'ultima.
pag. 6/22 Inoltre, proprio in considerazione dell'esistenza della pregressa controversia con il dott.
, delle iniziative assunte dal Comune di Milano e dei rilievi compiuti dall' Per_1 Pt_2
l' era senz'altro in possesso di dati certi in ordine alle emissioni prodotte dal Pt_1
precedente impianto ed al “superamento dei limiti di immissione differenziale” che avrebbe potuto agevolmente trasferire all'odierna convenuta allorquando è stata intavolata la trattativa per l'acquisto delle nuove pompe di calore”.
Su queste premesse, e chiarendo espressamente che il contratto sub iudice integrava un'ordinaria compravendita – e non la “vendita guidata” prospettata da – il primo Giudice ha concluso per l'assenza di Parte_1
responsabilità precontrattuale di e ritenuto estranea Controparte_1
all'ambito della responsabilità da inadempimento della compravendita la possibile ricorrenza dei presupposti dell'azione ex art. 844 c.c. qualora, come nella specie, il venditore abbia consegnato un bene corrispondente a quello acquistato e dotato delle caratteristiche esposte.
Ultima, ma non per importanza, considerazione del primo Giudice si riferisce all'inutilizzabilità della c.t.u. svolta nel procedimento tra
[...]
e e la conseguente mancata prova, nel giudizio Controparte_3 Per_1
davanti a sé, della provenienza delle immissioni asseritamente intollerabili dalle pompe vendute da piuttosto che da altre componenti Controparte_1
dell'impianto, pacificamente non fornite dall'opposta.
Ciò premesso, il Giudice di prime cure – sull'implicito presupposto che quanto sopra rilevasse in guisa di “mera” eccezione di inadempimento, ritenuta evidentemente inidonea a paralizzare la pretesa di pagamento del prezzo azionata col decreto ingiuntivo – lo ha confermato, rigettando l'opposizione e condannando l'opponente alle spese del giudizio di opposizione.
* pag. 7/22 ha interposto appello, chiedendo – previa revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1356/2020 Trib. Verona – dichiararsi non dovute le somme da esso recate, la condanna di alla restituzione di quanto Controparte_1
versato in esecuzione della sentenza impugnata e domandando la condanna avversaria al risarcimento, in proprio favore, dei danni patiti e patiendi a causa della responsabilità precontrattuale di e/o annullamento Controparte_1
del contratto per vizio del consenso, quantificandoli in € 103.669,50 oltre ai successivi esborsi che sia tenuta in futuro a sborsare per tenere Parte_1
indenne di quanto richiestole dal sig. per Controparte_3 Per_1
risarcimento dei danni causati dalla rumorosità delle pompe compravendute tra le odierne parti.
Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato instava per il rigetto del gravame, siccome infondato, rassegnando le conclusioni in epigrafe. Vinte le spese.
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo, rectius unico motivo – tale non potendosi propriamente considerare la censura relativa alla distribuzione delle spese legali operata dal primo Giudice, lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale Parte_1
di Verona nella parte in cui esclude la sussistenza, in capo ad CP_1
di alcuna responsabilità precontrattuale, in quanto “si fonda su elementi …
[...]
infondati in fatto e in diritto, nonché su un ragionamento privo di senso logico” (citazione in appello, p. 11).
pag. 8/22 Secondo parte appellante, innanzitutto, 1.a) il primo Giudice non ha considerato che “è la stessa ratio del sopralluogo quella di correlare un bene al luogo visionato e non vendere un bene qualsiasi”. Posto che di sopralluoghi ne furono fatti diversi, secondo il contesto condominiale di destinazione delle Parte_1
pompe ne avrebbe dovuto orientare l'individuazione – da parte del venditore
– anche in termini di rumorosità, tenendo presente i limiti posti dalla legislazione nazionale in materia, senza pertanto che ne fosse necessaria una specifica quantificazione da parte di Parte_1
Secondo parte appellante, peraltro, dalle prove orali emergerebbe la dimostrazione che in fase precontrattuale informò il venditore Parte_1
dell'esigenza che le pompe non superassero la normale tollerabilità come per legge.
Che le parti avessero commesso nel contratto una determinata silenziosità delle pompe sarebbe anche corroborato sia dall'indicazione della componente aggiuntiva “SL” nel preventivo, non altrimenti spiegabile che con una richiesta
– da parte dell'acquirente – di apparecchiature dalla rumorosità consona alle sue esigenze;
sia dalla presenza del legale di in occasione dei Parte_1
sopralluoghi, spiegabile solo come finalizzata a illustrare a controparte del contenzioso condominiale sulle pompe di calore preesistenti.
Invero, nessuno di questi elementi, né diretti, né indiziari, è idoneo a dimostrare univocamente che in fase di formazione dell'accordo sia stata rappresentata ad la necessità di pompe con determinate Controparte_1
performances in termini non solo di potenza – come è pacifico – ma anche, per quanto qui rileva, di silenziosità.
Premesso che lo stato dei luoghi di per sé non rivela al venditore la rumorosità che deve presentare il suo prodotto, potendo strutture morfologicamente simili differenziarsi, per esempio, per la presenza o meno di pannelli o anche pag. 9/22 in ragione della destinazione d'uso dei locali interessati e degli orari di utilizzazione degli stessi, va innanzitutto escluso che i testi abbiano confermato come, nella formazione del contratto, sia stato illustrato da
– e comunque promesso da – un tipo di Parte_1 Controparte_1
pompe con la silenziosità successivamente invocata dall'acquirente.
Va inoltre chiarito che l'oggetto del contendere è in questa fase più circoscritto rispetto a quello di primo grado, avendo parte appellante chiarito, nella propria nota di precisazione delle conclusioni dep. 11.2.2025, che “La domanda in via subordinata di accertamento della responsabilità contrattuale di CP_1
in appello è stata abbandonata”. sottende all'eccezione di inadempimento ed alla domanda Parte_1
risarcitoria da responsabilità precontrattuale e/o da annullamento del contratto – pure richiesto – per vizio della volontà ribadite in questa sede che le siano state vendute pompe di calore viziate, siccome non dotate della silenziosità conforme a quanto espressamente richiesto dall'acquirente in sede di trattative o comunque in tale sede promesso da controparte, sul presupposto che quest'ultima fosse stata resa edotta dei requisiti di silenziosità richiesti dall'acquirente o che comunque, per la sua professionalità e per la natura del contratto, avrebbe dovuto conoscerli, avendo visionato i luoghi dove le pompe andavano installate, individuando i macchinari più adatti alle esigenze del cliente oggettivamente desumibili dalle circostanze.
Al fine di dirimere la presente controversia occorre dunque verificare se 1. vi sia stato un inadempimento di consistito nel consegnare una Controparte_1
cosa priva della silenziosità commessa nel contratto – inadempimento che in ipotesi dovrebbe precludere il pagamento della controprestazione relativa al prezzo e azionata col decreto ingiuntivo opposto;
2. Sussista una responsabilità precontrattuale di per avere falsamente Controparte_1
pag. 10/22 rappresentato – in occasione delle trattative suggellate dall'accettazione del preventivo in atti – una silenziosità delle pompe maggiore a quella riscontrata dopo la loro messa in opera e segnatamente in sede di accensione;
3. La condotta precontrattuale di abbia determinato – pare di Controparte_1
capire, con dolo – un vizio della volontà del compratore, legittimandolo a chiedere l'annullamento del contratto ed il risarcimento dei danni, con restituzione di quanto pagato in esecuzione di un rapporto invalido.
Queste determinazioni postulano tutte lo scrutinio delle risultanze istruttorie di primo grado, onde verificare se correttamente o meno la sentenza impugnata abbia escluso che avesse finanche rappresentato a Parte_1
controparte di acquistare pompe con una determinata rumorosità massima: soltanto nell'affermativa, infatti, si potrebbe procedere a sindacare il comportamento pre – contrattuale (nella prospettiva della domanda riconvenzionale risarcitoria) e post contrattuale (in funzione dell'eccezione di inadempimento, per escludere il pagamento del prezzo e revocare il decreto ingiuntivo in contesa).
Orbene, l'istruttoria di primo grado non restituisce alcuna evidenza che le parti – o meglio, i soggetti per loro legittimati a concludere il contratto – abbiano individuato quale oggetto del contratto stesso pompe di calore dotate
– in termini di rumorosità – dei requisiti rappresentati da Parte_1
successivamente alla loro consegna (anzi, accensione).
Innanzitutto, correttamente il primo Giudice non ha ritenuto utilizzabile nel procedimento tra e la c.t.u. svolta in un procedimento Pt_1 CP_1
cui la seconda non aveva avuto modo di partecipare.
Per costante orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, opinare in contrario significherebbe violare apertamente il principio del contraddittorio e il diritto di difesa costituzionalmente garantiti (rispettivamente, dagli artt. 111
pag. 11/22 e 24 Cost.) e suggellati anche dall'art. 101 c.p.c. quale fondamento dell'intero processo civile.
Il rango dei principi testé richiamati vincola anche questa Corte ed impone di non utilizzare tale c.t.u. in questo processo per stabilire che la rumorosità delle res superasse la normale tollerabilità e di condividere la corrispondente decisione del primo Giudice.
Peraltro, come anticipato, l'istruttoria orale svolta induce a ritenere provato esclusivamente che la “questione” della rumorosità delle pompe sia stata affrontata dai tecnici – a quanto consta, privi di poteri di rappresentanza – delle due parti e non anche dai “contraenti”; per contro, non vi è prova che tale caratteristica, effettiva o “falsamente” rappresentata sia stata oggetto della promessa contrattuale di Controparte_1
Il teste , idraulico di fiducia di sentito in primo grado Tes_1 Parte_1
all'udienza del 15.7.2021 ha riferito, in particolare, che dopo il “secondo incontro tra me medesimo, e ”… si tenne un “terzo incontro, Pt_3 Per_2 CP_4 Parte_4
con gli stessi soggetti del secondo incontro e in più la presenza del tecnico di , di cui CP_1
non ricordo il nome, quest'ultimo effettuava dei rilievi e mi sottoponeva le immagini di altro impianto da lui realizzato che aveva dei canali che consentivano di ridurre la velocità dell'aria e lo rendevano meno rumoroso. Su indicazione del tecnico di ho quindi CP_1
eseguito fornitura e posa in opera di due canali sull'impianto acquistato da Pt_1
[evidentemente, dopo la consegna e l'installazione, n.d.r.] ma, ad una sommaria misurazione dei decibel, questi emettevano circa 75-80 decibel ed ho perciò provveduto pochi giorni dopo alla rimozione ed allo smaltimento dei canali” e ribadisce: - “ho sempre chiesto al tecnico di di contenere la rumorosità stanti i problemi già emersi nei CP_1
rapporti tra e il Condominio;
il tecnico di mi ha garantito che le macchine Pt_1 CP_1
fornite, modello Sil, avrebbero avuto bassa rumorosità e mi ha anche suggerito di continuare ad utilizzare i pannelli fonometrici esistenti;
ciò è stato da me effettuato ma con esito
pag. 12/22 negativo come prevedibile poiché quei pannelli erano stati progettati per l'impianto preesistete”; quindi pare di capire che la problematica del rumore viene affrontata espressamente tra – che non rappresenta la – e Tes_1 Pt_1
che a sua volta non rappresenta la mentre altri Per_3 CP_1
interlocutori “qualificati” non sembrano averne trattato, come si evince per esempio dalle dichiaraizoni del teste in altri termini, quello della Pt_3
silenziosità delle pompe alla luce dell'istruttoria svolta è rimasto un tema confinato all'interlocuzione tra tecnici, almeno prima dell'acquisto delle pompe, mentre dopo la loro consegna ed accensione vi fu la telefonata di cui al cap. 20) di parte opponente, tra e confermata anche da Tes_1 Pt_3
quest'ultimo…).
Gli altri testi escussi non immutano il quadro relativo al contenuto della trattativa: il teste alla stessa udienza 15.7.2021 si è limitato a riferire Pt_3
che: - “il tecnico di sig. … ha proceduto alla progettazione CP_1 Persona_4
dell'impianto; in particolare ha previsto dei convogliatori ad “elle” da porre sopra la macchina che avrebbero consentito la corretta circolazione dell'aria…”, senza fare riferimento al contenimento del rumore.
Egli ha riferito altresì: - “CAP. 3 “E' vero. Non ci è stata mai evidenziata da Pt_1
alcuna particolare esigenza di silenziosità; visto il contesto si è ritenuta idonea la macchina
SL proposta”;
ADR “l'impianto precedente aveva due macchine di dimensioni inferiori ed era dotato di barriera sonora con pannellatura adeguata a quelle macchine. mi ha riferito il giorno CP_4
del primo avviamento che la società aveva in corso una causa e che doveva attenersi Pt_1
ad una rumorosità massima di 50 decibel … Non è vero che io e abbiamo riferito Pt_5
ad che le machine erano più silenziose di quelle ivi già esistenti;
quanto Pt_1 CP_1
alla pannellatura questo è stato riferito non dal ma dal tecnico ; Pt_5 Per_3
pag. 13/22 ADR “in fase di avviamento del nuovo impianto ci si è avveduti che la pannellatura preesistente era di dimensioni inferiori e insufficienti a coprire le nuove macchine”;
CAP. 10 “le pompe di calore, a parte la contestazione sulla rumorosità, funzionavano regolarmente” sul capitolo 13 della memoria di parte attrice opponente dichiara:
“in occasione del primo incontro non ci è stato detto che vi era un contenzioso col vicinato né che vi era la necessità di contenere la rumorosità”.
In primo grado il teste è stato peraltro posto a confronto con il Tes_2
teste in riferimento alla circostanza se è vero o non è vero Testimone_3
che, negli incontri/sopralluoghi che hanno preceduto l'installazione del nuovo impianto, era stata da rappresentata l'esistenza di un contenzioso con Pt_1
il vicinato a causa della rumorosità dell'impianto precedente o comunque era stata rappresentata l'esigenza di acquistare un impianto con basse emissione rumorose. Nel relativo verbale (ud. 15.7.2021) si legge: - Mauro: Tes_1
“ribadisco che la necessità di avere un impianto di bassa rumorosità è stata rappresentata prima dell'installazione dell'impianto, non ricordo esattamente in quale incontro”; “ribadisco che il problema è stato a me Testimone_3
evidenziato solo in occasione della accensione dell'impianto”.
Il teste non ha mai affermato altro che di aver interloquito con i tecnici Tes_1
di controparte sulla questione del rumore, sicché non è in contraddizione con quanto affermato da un agente di non suo tecnico, nella Controparte_1
specie il teste di non aver mai trattato della rumosità prima della Pt_3
vendita, anzi della messa in funzione delle pompe una volta installate.
Il teste sentito all'udienza del 14.10.2021 è stato molto vago dicendo Per_2
che , che faceva parte dello studio legale di … ha ricordato a Persona_5 Pt_1
supervisore delle manutenzioni e delle pulizie [scil. di e non di CP_4 Parte_1
controparte, n.d.r.], che era necessario che il nuovo impianto fosse sia più potente di
pag. 14/22 quello allora esistente che silenzioso avendo l' già avuto problemi con il vicinato a Pt_1
causa della rumorosità dell'impianto stesso”;
ADR “nel prosieguo dell'incontro il delegato [del quale si ignorano identità e poteri,
n.d.r.] di , l'idraulico e hanno concordato che il nuovo impianto sarebbe CP_1 CP_4
stato installato nella sede ove era presente l'impianto vecchio ed hanno affrontato questioni tecniche su cui io non ho adeguate competenze e su cui quindi non posso riferire” e che – va aggiunto – non si chiarisce se riguardassero anche la rumorosità dei macchinari compravenduti;
lo stesso teste ha aggiunto: - “CAP. 10 - Per_2
Ricordo che vi fosse una sola persona in rappresentanza di;
confermo la mia CP_1
presenza nonché quella di MA BE, di , di mentre il sig. Per_5 Tes_2
ricordo che ha incrociato il gruppo di persone citate ed ha ricordato [non si Parte_4
chiarisce, a chi – n.d.r.] la necessità di installare un impianto silenzioso in ragione dei pregressi problemi di rumorosità”. CAP. 13 “E' vero, questa necessità è stata espressa da durante il suddetto incontro;
in precedenza, dopo aver riscontrato l'inadeguatezza CP_4
dell'impianto precedente che aveva condotto anche all'installazione di ventilatori al fine di rinfrescare i locali occupati dal personale di ci siamo rivolti all'idraulico il Pt_1 Tes_1
quale ci ha suggerito di contattare l , a suo parere, leader in questo settore”; CP_1
ADR “il delegato [su cui, v. supra] di , alla richiesta di ha replicato CP_1 CP_4
assicurando che le macchine di erano potenti ma anche silenziose”. CP_1
Il teste – avvocato, all'epoca dei fatti addetto allo studio legale di Per_5
sentito il 3.2.2022 ha riferito di “una riunione cui erano presenti Parte_1
quest'ultimo, due dipendenti di , l'idraulico MA BE. Scopo della CP_1 Tes_1
riunione era quello di definire l'acquisto di un nuovo impianti di riscaldamento e condizionamento, poiché quello presente in quel momento risultava sottodimensionato. Nel corso della riunione io sono intervenuto solo per rappresentare la necessità di acquisire un impianto che oltre ad avere maggiore potenza fosse silenzioso, evidenziando che già erano emersi problemi a causa della rumorosità dell'impianto esistente che avevano generato un
pag. 15/22 contenzioso con il condomino . A tale richiesta i dipendenti di avevano Per_1 CP_1
replicato affermando che gli impianti che avrebbero fornito erano di nuova generazione, già di per sé silenziosi e che comunque si potevano acquistare ulteriori dispositivi che ne avrebbero ridotto ulteriormente la rumorosità. I dipendenti di si sono dimostrati ben disposti CP_1
e propensi a vendere l'impianto”.
Il teste , già dipendente di ome responsabile Pt_5 Controparte_1
area manager in Lombardia, all'udienza 3.2.2022 ha dichiarato: - “Alla mia presenza non è mai stata rappresentata l'esigenza che il nuovo impianto raggiungesse degli standard minimi di silenziosità. Inoltre gli impianti che sarebbero stati forniti, essendo di nuova generazioni, già garantivano una silenziosità maggiore rispetto all'impianto preesistente che era tra l'altro già schermato con dei pannelli fono assorbenti. Posso poi riferire che vi è stata una mail da parte di e indirizzata a tutti i soggetti coinvolti in Per_3
questa vicenda in cui egli si raccomandava di mantenere i pannelli fono isolanti”; CAP. 5
“A me o per quanto a mia conoscenza, tale necessità non è stata rappresentata. Preciso che sono state sin da subito messe a disposizione di le schede tecniche degli impianti da Pt_1
fornire nelle quali erano tra l'altro esposte le loro prestazioni anche dal punto di vista della silenziosità o rumorosità”;
CAP. 6 “Non è vero. Nulla è stato riferito in tale occasione riguardo la silenziosità del nuovo impianto mentre del mantenimento della pannellatura esistente se ne è parlato in un momento successivo”;
ADR “La necessità di mantenere i pannelli fono assorbenti viene espressa dal con Per_3
la mail cui ho già fatto cenno prima di dare avvio all'operazioni di installazione del nuovo impianto”. Sentito a prova contraria sul capitolo n. 13) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, di parte opponente, il teste ha dichiarato: “Non Pt_5
ricordo. Preciso di aver appreso dell'esistenza di un contenzioso con i condomini a causa della rumorosità dell'impianto solo nel luglio 2020 quando, a seguito delle lamentele mosse da mi sono recato presso il luogo ove il macchinario era stato installato, unitamente Pt_1
pag. 16/22 al sig. ed al tecnico che ha effettuato tutte le verifiche sulle Parte_6 Persona_6
macchine”.
ADR “all'esito delle verifiche l'impianto è risultato perfettamente funzionante mentre non è stata valutata la rumorosità”.
Neppure dall'istruttoria orale, dunque, emerge che la venditrice si sia fatta carico di fornire macchinari con una data performance in termini acustici, non avendone specificamente fatto richiesta l'acquirente, se non con riferimenti vaghi e, soprattutto, riservati alle interlocuzioni tra i tecnici in vista della messa in opera – piuttosto che tra le parti in vista dell'acquisto – né tantomeno essendo emerso che la venditrice avesse anche l'obbligo – pur accessorio – di individuare motu proprio l'impianto più adatto ai luoghi nella prospettiva evocata – e, parimenti, esclusa – dal primo Giudice con l'espressione “vendita guidata”.
Manca dunque la prova che in fase di trattative le parti (id est coloro che erano legittimati ad impegnarle contrattualmente e non i tecnici) avessero quantomeno affrontato la caratteristica della rumorosità dell'impianto.
Quanto agli ulteriori argomenti richiamati a sostegno della tesi di parte appellante circa la pattuizione relativa alla rumorosità delle macchine, è stato chiarito dal teste che il modello cui si riferisce l'indicazione – Pt_3
contenuta nel preventivo in atti (doc. 3 opposta – fasc. I grado) – è quello base.
Del tutto generici e anodini sono dunque la dicitura “SL” nel preventivo, dicitura che peraltro non si precisa a quale livello di emissione rumorosa corrisponda, e la presenza del legale di durante i sopralluoghi, Pt_1
avendo egli stesso dichiarato, quando fu sentito come teste dal primo Giudice, di avere rammentato le problematiche per cui pendeva la causa tra la proprietà dei locali e il condomino sig. al tecnico di – e non alla Per_1 Pt_1
pag. 17/22 controparte, mentre nella riunione in cui secondo detto teste sarebbero stati presenti “due dipendenti di – peraltro rimasti ignoti – gli Controparte_1
argomenti trattati non sono stati precisati.
1.b) Nell'escludere la responsabilità precontrattuale di e Controparte_1
dunque in relazione al primo motivo di impugnazione, secondo parte appellante il primo Giudice avrebbe ulteriormente errato a non ritenere provato il superamento della normale tollerabilità prevista dalla legge per le emissioni rumorose de quibus, superamento che invece è stato confermato dai testi e dalla ctu svolta nel giudizio c/ Per_1 Controparte_2
Sennonché, com'è noto, ai testi è precluso esprimere giudizi – e se li esprimono, questi ultimi sono inutilizzabili – come si ricava dalla formulazione dell'art. 244 c.p.c. 'art. 244 cpc (secondo il quale, com'è noto, “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica […] dei fatti, formulati in articoli separati […]”) ed ancor più nell'art. 1943 cpp (secondo il quale, com'è parimenti noto, “il testimone è esaminato su fatti determinati” e
“non può esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti”).
Evenienza, quest'ultima, che non si verifica posto che parte appellante ben avrebbe potuto fornire tempestivamente – ed eventualmente chiederne conferma testimoniale – delle misurazioni del rumore rilevato, senza affidarsi alla percezione soggettiva dei singoli testimoni.
A sua volta, la c.t.u. depositata nel giudizio tra e CP_2 Controparte_3
cui non è stata messa in condizione di Per_1 Controparte_1
partecipare, non può essere utilizzata ai fini del presente decidere. La ritenuta inutilizzabilità nel presente giudizio di una prova – o come nella specie, c.t.u. – svolta inter alios esonera il Collegio dall'esame della critica mossa dall'appellante alla sentenza di prime cure laddove essa non esclude che le pag. 18/22 emissioni rumorose rilevate nella causa tra e il Controparte_3
sig. potessero o meno provenire dalle pompe in contesa: si tratta di Per_1
argomenti che richiamano accertamenti e valutazioni insuscettibili di trovare ingresso nel presente procedimento e che pertanto sono a loro volta imponderabili in questa sede.
1.c) Lamenta inoltre parte appellante, a sostegno della chiesta riforma della sentenza impugnata che ha negato la responsabilità precontrattuale di che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto come Controparte_1
quest'ultima avesse “tempestivamente” messo a disposizione di Parte_1
le schede tecniche – contenenti anche le caratteristiche di rumorosità delle pompe – e che queste potessero essere “lette” id est comprese anche dall'idraulico di fiducia dell'acquirente. Secondo l'appellante l'idraulico non è un professionista tenuto a conoscere quanti siano i decibel ammessi, ma un operatore manuale che si limita alla messa in opera e che invece CP_1
era tenuta a fornire la consulenza sul prodotto da scegliere in ragione del
[...]
luogo di sua destinazione.
Anche questo aspetto è assorbito dalla considerazione circa la mancanza di prova del fatto che sia stata adeguatamente rappresentata alla venditrice l'esigenza di una determinata silenziosità delle pompe, viepiù motivata dall'informativa sul contenzioso tra la proprietà e il sig. Per_1
Peraltro, affermare – come fa l'appellante – che la scheda tecnica contenga un'informativa “depistante”, laddove illustra le caratteristiche della versione
“SL” – poi venduta e fornita – è del tutto generico, quantomeno perché non è chiarito in cosa si sarebbe sostanziato questo “depistaggio”, che trova non motivazione, ma mera suggestione nell'ulteriore riferimento isolato al carattere
“ingannevole” della “pubblicità” dei prodotti venduti da Controparte_1
pag. 19/22 1.d) L'appellante “impugna”, rectius critica la sentenza di primo grado anche laddove essa afferma che prima della vendita del macchinario Parte_1
avrebbe fatto redigere una perizia sulla prestazione termica e anche sulla rumorosità dello stesso, trattandosi di circostanza che non risulta dagli atti;
laddove imputa ad di non avere fornito alla venditrice i dati Parte_1
sulla rumorosità dell'impianto oggetto della pregressa controversia, dal momento che in realtà non ne era in possesso e comunque Parte_1
ha commesso un grossolano errore di valutazione che Controparte_1
rende irrilevante l'omissione informativa avversaria;
laddove rileva che non ha provato che la rumorosità dell'impianto fosse Parte_1
effettivamente dovuta alle pompe compravendute e non anche ad altri segmenti di esso, rimasti estranei al rapporto contrattuale de quo. A parte l'ammissione che non era in possesso di dati da fornire ad Parte_1
in sede precontrattuale, per il resto si tratta di censure Controparte_1
assorbite da quanto sopra esposto circa la mancata prova che oggetto della trattativa e del contratto fossero determinate caratteristiche acustiche dei manufatti in contesa.
Parimenti assorbita è la censura, peraltro non oggetto di un autonomo e distinto motivo di appello (in guisa, tipicamente, di omessa pronuncia del primo Giudice) circa la mancata statuizione sulla domanda risarcitoria svolta dall'odierna appellante, in conseguenza del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo.
La conferma della sentenza di prime cure determina anche in questa sede l'assorbimento della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell'inadempimento, non solo post vendita e nella sua attitudine a paralizzare la controprestazione ex art. 1460 c.c., ma anche in fase precontrattuale, per pag. 20/22 quanto finora esposto circa il contenuto delle trattative, come restituito dalla prova svolta.
Quest'ultima esclude a fortiori la ravvisabilità, in capo ad di Controparte_1
un dolo contrattuale, atto a generare nella controparte un vizio della volontà rilevante per l'annullamento del contratto. Ed infatti, sebbene le conclusioni formulate in appello comprendano la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, mentre la motivazione dell'impugnazione omette qualsiasi riferimento specifico ad essa ed alle ragioni della sua erronea mancata pronuncia in prime cure, sicché è perlomeno dubbio che siano stati rispettati gli artt. 342 e 346 c.p.c. il dolo contrattuale non può desumersi da alcun concreto elemento, provato in giudizio, rivelatore di una conoscenza delle specifiche esigenze del cliente in termini di silenziosità della res e sua falsa rappresentazione per indurlo a concludere il contratto. Sul punto, come detto,
i riferimenti all'ingannevole pubblicizzazione delle pompe e l'indicazione delle caratteristiche del modello “SL” compravenduto sono generici e astratti dallo specifico comportamento precontrattuale tenuto al personale di CP_1
[...]
Le assorbenti considerazioni che precedono conducono alla reiezione del proposto appello.
2. Il secondo motivo di gravame, infatti, si riferisce alla regolazione delle spese legali di prime cure, asseritamente da rivalutare all'esito dell'invocata riforma (parziale) della sentenza impugnata.
In disparte la considerazione che non si tratta di motivo d'appello, ma di istanza di statuizione sulle spese legali che rifletta l'auspicata soccombenza avversaria nel merito e dunque con riferimento ad ambo i gradi di giudizio,
l'esito della presente fase – sostanzialmente confermativo della statuizione di pag. 21/22 prime cure – induce a confermare anche la regolamentazione delle spese colà assunta.
L'appello va dunque respinto e la sentenza di prime cure interamente confermata.
Le spese di grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché della media complessità del contenzioso.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di VERONA n. Parte_1
1320/2023, respinge l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, il 3 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore/est.
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di appello rubricata al n. R.G. 1718/2023 tra in persona del l.r. pro tempore Parte_1
Con l'Avv. CALZI SARA appellante
e
Controparte_1
Con l'Avv. AMAINI FRANCESCO
appellata
avente ad oggetto: vendita di beni mobili – appello contro la sentenza n.
1320/2023 del Tribunale di Verona posta in decisione il 27 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI
- di parte appellante, che ha chiesto: - “in parziale riforma della sentenza n.
1320/2023 emessa dal Tribunale di Verona – I Sezione Civile … a definizione del giudizio R.G. n. 4592/2020, pubblicata il 29/06/2023 … Nel merito, in via principale:
Accogliere l'opposizione e di conseguenza revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo
e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto N. 1356/2020 con conseguente restituzione delle somme che ha versato ad pari all'integralità del prezzo Pt_1 CP_1
per complessivi € 29.000,00 … nonché delle spese legali già versate di € 5.720,00 …
In via riconvenzionale principale:… accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale - o diversa qualificazione che vorrà operare il Giudice - dell'opposta nei confronti di … annullare il contratto di vendita CP_1 Parte_1
successivamente perfezionato anche alla luce del vizio del consenso e per l'effetto, oltre alla restituzione delle somme incassate da , condannare a risarcire il danno CP_1 CP_1
cagionato ad … per complessivi € 103.669,50 o in quella diversa misura che il Pt_1
Giudice riterrà anche secondo equità, oltre ad euro 3.500,00 quale costo sostenuto da per l'acquisto di pannelli fonoassorbenti … Condannare, altresì, a Pt_1 CP_1
risarcire l'ulteriore danno cagionato ad ravvisabile nelle somme che si troverà Pt_1 Pt_1
costretta in futuro a sborsare per tenere indenne dal danno subito Controparte_2
dalle pompe di calore (somme che alla data di formazione del presente atto è ancora impossibile quantificare).
In via istruttoria: Sono da intendersi riproposte tutte le istanze formulate in primo grado in tutti gli atti …
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
La domanda in via subordinata di accertamento della responsabilità contrattuale di
in appello è stata abbandonata”; CP_1
- di parte appellata, che ha chiesto “In via preliminare: Dichiarare
l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello e/o dichiarare e/o accertare la
pag. 2/22 carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva di parte appellante a formulare e a proseguire l'introdotto appello, e, per l'effetto, rigettarsi le domande.
Nel merito in via principale
Rigettare tutte le domande formulate con l'appello proposto da perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti,
confermare l'impugnata Sentenza del Tribunale di Verona n. 1320/2023
integralmente e in ogni suo capo.
Conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado nell'interesse di
e che qui si ripropongono Controparte_1
Nel merito in via preliminare
Considerato l'eccepito difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire e considerata la decadenza di parte opponente dai propri diritti, ciò per le ragioni esposte in atti, respingersi le eccezioni e le domande formulate da Parte_1
Nel merito in via principale
- Disattesa ogni contraria deduzione e/o eccezione e/o domanda ex adverso formulata, respingersi, per tutte le causali di cui in atti, l'opposizione ed ogni domanda formulata in primo grado, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
- Conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1356/2020 del
12.05.2020, R.G. n. 2793/2020 emesso dal Tribunale di Verona in data 14.04.2020.
Nel merito in via subordinata In ogni caso, per le ragioni e i titoli esposti in atti, disattesa ogni contraria deduzione e/o eccezione e/o domanda ex adverso formulata, accertato
l'inadempimento dell'opponente nel pagamento del prezzo di cui alla fornitura descritta nella fattura n.
1.008.574 del 18.10.2019, azionata in sede monitoria, condannarsi Pt_1
… a pagare ad la somma di €.14.500,93= in linea
[...] Controparte_1
capitale, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, calcolati dalle singole scadenze al saldo, o comunque dichiarare legittimata a trattenere l'importo, per capitale Controparte_1
e interessi, pari a complessivi €15.670,54, ricevuto in corso di causa di primo grado e a
pag. 3/22 fronte della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e comunque ogni importo, per capitale e interessi, ricevuto in corso di causa e/o per effetto della sentenza di primo grado.
Nel merito in via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Pt_1
- accertare che il fatto colposo di e/o dei suoi incaricati, ha concorso a cagionare Parte_1
il danno e diminuire il risarcimento secondo l'entità della colpa e la gravità delle conseguenze che ne sono derivate ex art. 1227 c.c.;
- in ogni caso limitare l'accoglimento della domanda attorea alla sola quota proporzionale di responsabilità che sarà eventualmente accertata in capo ad . CP_1
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese, nonché rimborso C.P.A. ed oltre rimborso forfettario delle spese generali 15% di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si richiamano anche in questa sede le istanze istruttorie formulate … [in] primo grado…”;
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1320/2023 il Tribunale di VERONA ha rigettato l'opposizione proposta da in contraddittorio con Parte_1 CP_1
– e confermato il decreto ingiuntivo n. 1356/2020 con cui era stato
[...]
ingiunto ad di pagare, in favore ad la Parte_1 Controparte_1
somma capitale di € 14500,93, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per la fornitura di due pompe di calore a marchio “MAXA”. L'opponente soccombente era condannata al pagamento delle spese processuali.
Con detta opposizione contestava la pretesa avversaria di Parte_1
pagamento del prezzo della fornitura, ne chiedeva il rigetto previa revoca del pag. 4/22 decreto opposto e spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di controparte, per l'annullamento del contratto per vizio del consenso o la risoluzione per inadempimento, chiedendo in ogni caso la condanna avversaria al risarcimento dei danni ed alla restituzione delle somme già percepite.
In particolare, deduceva che le pompe acquistate, in ragione Parte_1
della potenza insufficiente delle precedenti, si erano rivelate all'accessione affette da vizio, consistente nella rumorosità, eccessiva considerando la loro destinazione e prevista ubicazione, entrambe rappresentate alla venditrice in fase precontrattuale, unitamente all'esigenza dell'acquirente di dotarsi di apparecchi che non superassero la normale tollerabilità delle emissioni rumorose, essendo pendente, tra – proprietaria Controparte_3
dell'immobile dove la conduttrice avrebbe installato le pompe Parte_1
de quibus – e altro condomino (tale sig. , un procedimento ex art. 844 Per_1
c.c. relativo alle pompe precedentemente presenti e che Parte_1
intendeva sostituire con quelle acquistate presso Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'opposizione – e la conferma del decreto opposto – deducendo l'infondatezza sia delle eccezioni che delle domande avversarie, eccependo la decadenza di dalla garanzia Parte_1
ex art. 1495 c.c. per tardiva denuncia dei (contestati) vizi, la sua carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire – non essendo Parte_1
destinataria di alcuna richiesta risarcitoria “diretta” da parte del prefato condomino – e contestando il quantum della domanda risarcitoria avversaria.
Istruita la causa documentalmente e per testi, il Tribunale decideva in senso totalmente sfavorevole alle ragioni dell'opponente, ritenendo, da un lato,
pag. 5/22 l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di e anche dell'eccezione di decadenza;
dall'altro, Parte_1
l'infondatezza nel merito delle sue domande. In particolare, secondo il primo
Giudice “Non sussistono … né la responsabilità precontrattuale né la responsabilità contrattuale addebitate dall'attrice alla sua controparte”, dal momento che la prova orale non aveva consentito di stabilire se l'attrice – opponente avesse, “prima di perfezionare l'acquisto dei macchinari, informato la convenuta dell'esistenza di un pregresso contenzioso con il già citato dott. che aveva lamentato, in riferimento al Per_1
precedente impianto di condizionamento ivi esistente, il superamento delle soglie di normale tollerabilità delle emissioni sonore ed il cui esito aveva comportato l'attivazione (a carico della di procedimenti civili, penali ed amministrativi”. Controparte_3
Peraltro, secondo il primo Giudice, “anche qualora, per mera ipotesi, si volesse propendere per ritenere dimostrata tale circostanza, non si potrebbe comunque omettere di osservare come tali ipotetiche informazioni e richieste siano state caratterizzate da estrema genericità.
In nessuna delle deposizioni raccolte nel corso dell'istruttoria è emersa una specifica indicazione dei livelli di rumorosità/silenziosità teoricamente richiesti in sede di acquisto delle pompe di calore”.
Parimenti, secondo la sentenza impugnata, “Non convince poi la posizione assunta da che pur confermando come le avesse tempestivamente messo a Pt_1 CP_1
disposizione le schede tecniche dell'impianto proposto in vendita, sostiene che esse fossero non intellegibili per un soggetto che non opera in tale specifico settore.
In realtà, è stata la stessa ad aver precisato che, sin dall'inizio della vicenda, e CP_1
cioè sin dalla scelta del venditore cui rivolgersi, e per tutta la sua durata, si è avvalsa della collaborazione dell'idraulico, sig. che ha preso contatti con l' , che ha Tes_1 CP_1
seguito tutte le successive fasi ed ha curato anche l'istallazione dell'impianto e che era soggetto senz'altro in grado di “leggere” le schede tecniche fornite da quest'ultima.
pag. 6/22 Inoltre, proprio in considerazione dell'esistenza della pregressa controversia con il dott.
, delle iniziative assunte dal Comune di Milano e dei rilievi compiuti dall' Per_1 Pt_2
l' era senz'altro in possesso di dati certi in ordine alle emissioni prodotte dal Pt_1
precedente impianto ed al “superamento dei limiti di immissione differenziale” che avrebbe potuto agevolmente trasferire all'odierna convenuta allorquando è stata intavolata la trattativa per l'acquisto delle nuove pompe di calore”.
Su queste premesse, e chiarendo espressamente che il contratto sub iudice integrava un'ordinaria compravendita – e non la “vendita guidata” prospettata da – il primo Giudice ha concluso per l'assenza di Parte_1
responsabilità precontrattuale di e ritenuto estranea Controparte_1
all'ambito della responsabilità da inadempimento della compravendita la possibile ricorrenza dei presupposti dell'azione ex art. 844 c.c. qualora, come nella specie, il venditore abbia consegnato un bene corrispondente a quello acquistato e dotato delle caratteristiche esposte.
Ultima, ma non per importanza, considerazione del primo Giudice si riferisce all'inutilizzabilità della c.t.u. svolta nel procedimento tra
[...]
e e la conseguente mancata prova, nel giudizio Controparte_3 Per_1
davanti a sé, della provenienza delle immissioni asseritamente intollerabili dalle pompe vendute da piuttosto che da altre componenti Controparte_1
dell'impianto, pacificamente non fornite dall'opposta.
Ciò premesso, il Giudice di prime cure – sull'implicito presupposto che quanto sopra rilevasse in guisa di “mera” eccezione di inadempimento, ritenuta evidentemente inidonea a paralizzare la pretesa di pagamento del prezzo azionata col decreto ingiuntivo – lo ha confermato, rigettando l'opposizione e condannando l'opponente alle spese del giudizio di opposizione.
* pag. 7/22 ha interposto appello, chiedendo – previa revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1356/2020 Trib. Verona – dichiararsi non dovute le somme da esso recate, la condanna di alla restituzione di quanto Controparte_1
versato in esecuzione della sentenza impugnata e domandando la condanna avversaria al risarcimento, in proprio favore, dei danni patiti e patiendi a causa della responsabilità precontrattuale di e/o annullamento Controparte_1
del contratto per vizio del consenso, quantificandoli in € 103.669,50 oltre ai successivi esborsi che sia tenuta in futuro a sborsare per tenere Parte_1
indenne di quanto richiestole dal sig. per Controparte_3 Per_1
risarcimento dei danni causati dalla rumorosità delle pompe compravendute tra le odierne parti.
Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato instava per il rigetto del gravame, siccome infondato, rassegnando le conclusioni in epigrafe. Vinte le spese.
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo, rectius unico motivo – tale non potendosi propriamente considerare la censura relativa alla distribuzione delle spese legali operata dal primo Giudice, lamenta l'erroneità della sentenza del Tribunale Parte_1
di Verona nella parte in cui esclude la sussistenza, in capo ad CP_1
di alcuna responsabilità precontrattuale, in quanto “si fonda su elementi …
[...]
infondati in fatto e in diritto, nonché su un ragionamento privo di senso logico” (citazione in appello, p. 11).
pag. 8/22 Secondo parte appellante, innanzitutto, 1.a) il primo Giudice non ha considerato che “è la stessa ratio del sopralluogo quella di correlare un bene al luogo visionato e non vendere un bene qualsiasi”. Posto che di sopralluoghi ne furono fatti diversi, secondo il contesto condominiale di destinazione delle Parte_1
pompe ne avrebbe dovuto orientare l'individuazione – da parte del venditore
– anche in termini di rumorosità, tenendo presente i limiti posti dalla legislazione nazionale in materia, senza pertanto che ne fosse necessaria una specifica quantificazione da parte di Parte_1
Secondo parte appellante, peraltro, dalle prove orali emergerebbe la dimostrazione che in fase precontrattuale informò il venditore Parte_1
dell'esigenza che le pompe non superassero la normale tollerabilità come per legge.
Che le parti avessero commesso nel contratto una determinata silenziosità delle pompe sarebbe anche corroborato sia dall'indicazione della componente aggiuntiva “SL” nel preventivo, non altrimenti spiegabile che con una richiesta
– da parte dell'acquirente – di apparecchiature dalla rumorosità consona alle sue esigenze;
sia dalla presenza del legale di in occasione dei Parte_1
sopralluoghi, spiegabile solo come finalizzata a illustrare a controparte del contenzioso condominiale sulle pompe di calore preesistenti.
Invero, nessuno di questi elementi, né diretti, né indiziari, è idoneo a dimostrare univocamente che in fase di formazione dell'accordo sia stata rappresentata ad la necessità di pompe con determinate Controparte_1
performances in termini non solo di potenza – come è pacifico – ma anche, per quanto qui rileva, di silenziosità.
Premesso che lo stato dei luoghi di per sé non rivela al venditore la rumorosità che deve presentare il suo prodotto, potendo strutture morfologicamente simili differenziarsi, per esempio, per la presenza o meno di pannelli o anche pag. 9/22 in ragione della destinazione d'uso dei locali interessati e degli orari di utilizzazione degli stessi, va innanzitutto escluso che i testi abbiano confermato come, nella formazione del contratto, sia stato illustrato da
– e comunque promesso da – un tipo di Parte_1 Controparte_1
pompe con la silenziosità successivamente invocata dall'acquirente.
Va inoltre chiarito che l'oggetto del contendere è in questa fase più circoscritto rispetto a quello di primo grado, avendo parte appellante chiarito, nella propria nota di precisazione delle conclusioni dep. 11.2.2025, che “La domanda in via subordinata di accertamento della responsabilità contrattuale di CP_1
in appello è stata abbandonata”. sottende all'eccezione di inadempimento ed alla domanda Parte_1
risarcitoria da responsabilità precontrattuale e/o da annullamento del contratto – pure richiesto – per vizio della volontà ribadite in questa sede che le siano state vendute pompe di calore viziate, siccome non dotate della silenziosità conforme a quanto espressamente richiesto dall'acquirente in sede di trattative o comunque in tale sede promesso da controparte, sul presupposto che quest'ultima fosse stata resa edotta dei requisiti di silenziosità richiesti dall'acquirente o che comunque, per la sua professionalità e per la natura del contratto, avrebbe dovuto conoscerli, avendo visionato i luoghi dove le pompe andavano installate, individuando i macchinari più adatti alle esigenze del cliente oggettivamente desumibili dalle circostanze.
Al fine di dirimere la presente controversia occorre dunque verificare se 1. vi sia stato un inadempimento di consistito nel consegnare una Controparte_1
cosa priva della silenziosità commessa nel contratto – inadempimento che in ipotesi dovrebbe precludere il pagamento della controprestazione relativa al prezzo e azionata col decreto ingiuntivo opposto;
2. Sussista una responsabilità precontrattuale di per avere falsamente Controparte_1
pag. 10/22 rappresentato – in occasione delle trattative suggellate dall'accettazione del preventivo in atti – una silenziosità delle pompe maggiore a quella riscontrata dopo la loro messa in opera e segnatamente in sede di accensione;
3. La condotta precontrattuale di abbia determinato – pare di Controparte_1
capire, con dolo – un vizio della volontà del compratore, legittimandolo a chiedere l'annullamento del contratto ed il risarcimento dei danni, con restituzione di quanto pagato in esecuzione di un rapporto invalido.
Queste determinazioni postulano tutte lo scrutinio delle risultanze istruttorie di primo grado, onde verificare se correttamente o meno la sentenza impugnata abbia escluso che avesse finanche rappresentato a Parte_1
controparte di acquistare pompe con una determinata rumorosità massima: soltanto nell'affermativa, infatti, si potrebbe procedere a sindacare il comportamento pre – contrattuale (nella prospettiva della domanda riconvenzionale risarcitoria) e post contrattuale (in funzione dell'eccezione di inadempimento, per escludere il pagamento del prezzo e revocare il decreto ingiuntivo in contesa).
Orbene, l'istruttoria di primo grado non restituisce alcuna evidenza che le parti – o meglio, i soggetti per loro legittimati a concludere il contratto – abbiano individuato quale oggetto del contratto stesso pompe di calore dotate
– in termini di rumorosità – dei requisiti rappresentati da Parte_1
successivamente alla loro consegna (anzi, accensione).
Innanzitutto, correttamente il primo Giudice non ha ritenuto utilizzabile nel procedimento tra e la c.t.u. svolta in un procedimento Pt_1 CP_1
cui la seconda non aveva avuto modo di partecipare.
Per costante orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, opinare in contrario significherebbe violare apertamente il principio del contraddittorio e il diritto di difesa costituzionalmente garantiti (rispettivamente, dagli artt. 111
pag. 11/22 e 24 Cost.) e suggellati anche dall'art. 101 c.p.c. quale fondamento dell'intero processo civile.
Il rango dei principi testé richiamati vincola anche questa Corte ed impone di non utilizzare tale c.t.u. in questo processo per stabilire che la rumorosità delle res superasse la normale tollerabilità e di condividere la corrispondente decisione del primo Giudice.
Peraltro, come anticipato, l'istruttoria orale svolta induce a ritenere provato esclusivamente che la “questione” della rumorosità delle pompe sia stata affrontata dai tecnici – a quanto consta, privi di poteri di rappresentanza – delle due parti e non anche dai “contraenti”; per contro, non vi è prova che tale caratteristica, effettiva o “falsamente” rappresentata sia stata oggetto della promessa contrattuale di Controparte_1
Il teste , idraulico di fiducia di sentito in primo grado Tes_1 Parte_1
all'udienza del 15.7.2021 ha riferito, in particolare, che dopo il “secondo incontro tra me medesimo, e ”… si tenne un “terzo incontro, Pt_3 Per_2 CP_4 Parte_4
con gli stessi soggetti del secondo incontro e in più la presenza del tecnico di , di cui CP_1
non ricordo il nome, quest'ultimo effettuava dei rilievi e mi sottoponeva le immagini di altro impianto da lui realizzato che aveva dei canali che consentivano di ridurre la velocità dell'aria e lo rendevano meno rumoroso. Su indicazione del tecnico di ho quindi CP_1
eseguito fornitura e posa in opera di due canali sull'impianto acquistato da Pt_1
[evidentemente, dopo la consegna e l'installazione, n.d.r.] ma, ad una sommaria misurazione dei decibel, questi emettevano circa 75-80 decibel ed ho perciò provveduto pochi giorni dopo alla rimozione ed allo smaltimento dei canali” e ribadisce: - “ho sempre chiesto al tecnico di di contenere la rumorosità stanti i problemi già emersi nei CP_1
rapporti tra e il Condominio;
il tecnico di mi ha garantito che le macchine Pt_1 CP_1
fornite, modello Sil, avrebbero avuto bassa rumorosità e mi ha anche suggerito di continuare ad utilizzare i pannelli fonometrici esistenti;
ciò è stato da me effettuato ma con esito
pag. 12/22 negativo come prevedibile poiché quei pannelli erano stati progettati per l'impianto preesistete”; quindi pare di capire che la problematica del rumore viene affrontata espressamente tra – che non rappresenta la – e Tes_1 Pt_1
che a sua volta non rappresenta la mentre altri Per_3 CP_1
interlocutori “qualificati” non sembrano averne trattato, come si evince per esempio dalle dichiaraizoni del teste in altri termini, quello della Pt_3
silenziosità delle pompe alla luce dell'istruttoria svolta è rimasto un tema confinato all'interlocuzione tra tecnici, almeno prima dell'acquisto delle pompe, mentre dopo la loro consegna ed accensione vi fu la telefonata di cui al cap. 20) di parte opponente, tra e confermata anche da Tes_1 Pt_3
quest'ultimo…).
Gli altri testi escussi non immutano il quadro relativo al contenuto della trattativa: il teste alla stessa udienza 15.7.2021 si è limitato a riferire Pt_3
che: - “il tecnico di sig. … ha proceduto alla progettazione CP_1 Persona_4
dell'impianto; in particolare ha previsto dei convogliatori ad “elle” da porre sopra la macchina che avrebbero consentito la corretta circolazione dell'aria…”, senza fare riferimento al contenimento del rumore.
Egli ha riferito altresì: - “CAP. 3 “E' vero. Non ci è stata mai evidenziata da Pt_1
alcuna particolare esigenza di silenziosità; visto il contesto si è ritenuta idonea la macchina
SL proposta”;
ADR “l'impianto precedente aveva due macchine di dimensioni inferiori ed era dotato di barriera sonora con pannellatura adeguata a quelle macchine. mi ha riferito il giorno CP_4
del primo avviamento che la società aveva in corso una causa e che doveva attenersi Pt_1
ad una rumorosità massima di 50 decibel … Non è vero che io e abbiamo riferito Pt_5
ad che le machine erano più silenziose di quelle ivi già esistenti;
quanto Pt_1 CP_1
alla pannellatura questo è stato riferito non dal ma dal tecnico ; Pt_5 Per_3
pag. 13/22 ADR “in fase di avviamento del nuovo impianto ci si è avveduti che la pannellatura preesistente era di dimensioni inferiori e insufficienti a coprire le nuove macchine”;
CAP. 10 “le pompe di calore, a parte la contestazione sulla rumorosità, funzionavano regolarmente” sul capitolo 13 della memoria di parte attrice opponente dichiara:
“in occasione del primo incontro non ci è stato detto che vi era un contenzioso col vicinato né che vi era la necessità di contenere la rumorosità”.
In primo grado il teste è stato peraltro posto a confronto con il Tes_2
teste in riferimento alla circostanza se è vero o non è vero Testimone_3
che, negli incontri/sopralluoghi che hanno preceduto l'installazione del nuovo impianto, era stata da rappresentata l'esistenza di un contenzioso con Pt_1
il vicinato a causa della rumorosità dell'impianto precedente o comunque era stata rappresentata l'esigenza di acquistare un impianto con basse emissione rumorose. Nel relativo verbale (ud. 15.7.2021) si legge: - Mauro: Tes_1
“ribadisco che la necessità di avere un impianto di bassa rumorosità è stata rappresentata prima dell'installazione dell'impianto, non ricordo esattamente in quale incontro”; “ribadisco che il problema è stato a me Testimone_3
evidenziato solo in occasione della accensione dell'impianto”.
Il teste non ha mai affermato altro che di aver interloquito con i tecnici Tes_1
di controparte sulla questione del rumore, sicché non è in contraddizione con quanto affermato da un agente di non suo tecnico, nella Controparte_1
specie il teste di non aver mai trattato della rumosità prima della Pt_3
vendita, anzi della messa in funzione delle pompe una volta installate.
Il teste sentito all'udienza del 14.10.2021 è stato molto vago dicendo Per_2
che , che faceva parte dello studio legale di … ha ricordato a Persona_5 Pt_1
supervisore delle manutenzioni e delle pulizie [scil. di e non di CP_4 Parte_1
controparte, n.d.r.], che era necessario che il nuovo impianto fosse sia più potente di
pag. 14/22 quello allora esistente che silenzioso avendo l' già avuto problemi con il vicinato a Pt_1
causa della rumorosità dell'impianto stesso”;
ADR “nel prosieguo dell'incontro il delegato [del quale si ignorano identità e poteri,
n.d.r.] di , l'idraulico e hanno concordato che il nuovo impianto sarebbe CP_1 CP_4
stato installato nella sede ove era presente l'impianto vecchio ed hanno affrontato questioni tecniche su cui io non ho adeguate competenze e su cui quindi non posso riferire” e che – va aggiunto – non si chiarisce se riguardassero anche la rumorosità dei macchinari compravenduti;
lo stesso teste ha aggiunto: - “CAP. 10 - Per_2
Ricordo che vi fosse una sola persona in rappresentanza di;
confermo la mia CP_1
presenza nonché quella di MA BE, di , di mentre il sig. Per_5 Tes_2
ricordo che ha incrociato il gruppo di persone citate ed ha ricordato [non si Parte_4
chiarisce, a chi – n.d.r.] la necessità di installare un impianto silenzioso in ragione dei pregressi problemi di rumorosità”. CAP. 13 “E' vero, questa necessità è stata espressa da durante il suddetto incontro;
in precedenza, dopo aver riscontrato l'inadeguatezza CP_4
dell'impianto precedente che aveva condotto anche all'installazione di ventilatori al fine di rinfrescare i locali occupati dal personale di ci siamo rivolti all'idraulico il Pt_1 Tes_1
quale ci ha suggerito di contattare l , a suo parere, leader in questo settore”; CP_1
ADR “il delegato [su cui, v. supra] di , alla richiesta di ha replicato CP_1 CP_4
assicurando che le macchine di erano potenti ma anche silenziose”. CP_1
Il teste – avvocato, all'epoca dei fatti addetto allo studio legale di Per_5
sentito il 3.2.2022 ha riferito di “una riunione cui erano presenti Parte_1
quest'ultimo, due dipendenti di , l'idraulico MA BE. Scopo della CP_1 Tes_1
riunione era quello di definire l'acquisto di un nuovo impianti di riscaldamento e condizionamento, poiché quello presente in quel momento risultava sottodimensionato. Nel corso della riunione io sono intervenuto solo per rappresentare la necessità di acquisire un impianto che oltre ad avere maggiore potenza fosse silenzioso, evidenziando che già erano emersi problemi a causa della rumorosità dell'impianto esistente che avevano generato un
pag. 15/22 contenzioso con il condomino . A tale richiesta i dipendenti di avevano Per_1 CP_1
replicato affermando che gli impianti che avrebbero fornito erano di nuova generazione, già di per sé silenziosi e che comunque si potevano acquistare ulteriori dispositivi che ne avrebbero ridotto ulteriormente la rumorosità. I dipendenti di si sono dimostrati ben disposti CP_1
e propensi a vendere l'impianto”.
Il teste , già dipendente di ome responsabile Pt_5 Controparte_1
area manager in Lombardia, all'udienza 3.2.2022 ha dichiarato: - “Alla mia presenza non è mai stata rappresentata l'esigenza che il nuovo impianto raggiungesse degli standard minimi di silenziosità. Inoltre gli impianti che sarebbero stati forniti, essendo di nuova generazioni, già garantivano una silenziosità maggiore rispetto all'impianto preesistente che era tra l'altro già schermato con dei pannelli fono assorbenti. Posso poi riferire che vi è stata una mail da parte di e indirizzata a tutti i soggetti coinvolti in Per_3
questa vicenda in cui egli si raccomandava di mantenere i pannelli fono isolanti”; CAP. 5
“A me o per quanto a mia conoscenza, tale necessità non è stata rappresentata. Preciso che sono state sin da subito messe a disposizione di le schede tecniche degli impianti da Pt_1
fornire nelle quali erano tra l'altro esposte le loro prestazioni anche dal punto di vista della silenziosità o rumorosità”;
CAP. 6 “Non è vero. Nulla è stato riferito in tale occasione riguardo la silenziosità del nuovo impianto mentre del mantenimento della pannellatura esistente se ne è parlato in un momento successivo”;
ADR “La necessità di mantenere i pannelli fono assorbenti viene espressa dal con Per_3
la mail cui ho già fatto cenno prima di dare avvio all'operazioni di installazione del nuovo impianto”. Sentito a prova contraria sul capitolo n. 13) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, di parte opponente, il teste ha dichiarato: “Non Pt_5
ricordo. Preciso di aver appreso dell'esistenza di un contenzioso con i condomini a causa della rumorosità dell'impianto solo nel luglio 2020 quando, a seguito delle lamentele mosse da mi sono recato presso il luogo ove il macchinario era stato installato, unitamente Pt_1
pag. 16/22 al sig. ed al tecnico che ha effettuato tutte le verifiche sulle Parte_6 Persona_6
macchine”.
ADR “all'esito delle verifiche l'impianto è risultato perfettamente funzionante mentre non è stata valutata la rumorosità”.
Neppure dall'istruttoria orale, dunque, emerge che la venditrice si sia fatta carico di fornire macchinari con una data performance in termini acustici, non avendone specificamente fatto richiesta l'acquirente, se non con riferimenti vaghi e, soprattutto, riservati alle interlocuzioni tra i tecnici in vista della messa in opera – piuttosto che tra le parti in vista dell'acquisto – né tantomeno essendo emerso che la venditrice avesse anche l'obbligo – pur accessorio – di individuare motu proprio l'impianto più adatto ai luoghi nella prospettiva evocata – e, parimenti, esclusa – dal primo Giudice con l'espressione “vendita guidata”.
Manca dunque la prova che in fase di trattative le parti (id est coloro che erano legittimati ad impegnarle contrattualmente e non i tecnici) avessero quantomeno affrontato la caratteristica della rumorosità dell'impianto.
Quanto agli ulteriori argomenti richiamati a sostegno della tesi di parte appellante circa la pattuizione relativa alla rumorosità delle macchine, è stato chiarito dal teste che il modello cui si riferisce l'indicazione – Pt_3
contenuta nel preventivo in atti (doc. 3 opposta – fasc. I grado) – è quello base.
Del tutto generici e anodini sono dunque la dicitura “SL” nel preventivo, dicitura che peraltro non si precisa a quale livello di emissione rumorosa corrisponda, e la presenza del legale di durante i sopralluoghi, Pt_1
avendo egli stesso dichiarato, quando fu sentito come teste dal primo Giudice, di avere rammentato le problematiche per cui pendeva la causa tra la proprietà dei locali e il condomino sig. al tecnico di – e non alla Per_1 Pt_1
pag. 17/22 controparte, mentre nella riunione in cui secondo detto teste sarebbero stati presenti “due dipendenti di – peraltro rimasti ignoti – gli Controparte_1
argomenti trattati non sono stati precisati.
1.b) Nell'escludere la responsabilità precontrattuale di e Controparte_1
dunque in relazione al primo motivo di impugnazione, secondo parte appellante il primo Giudice avrebbe ulteriormente errato a non ritenere provato il superamento della normale tollerabilità prevista dalla legge per le emissioni rumorose de quibus, superamento che invece è stato confermato dai testi e dalla ctu svolta nel giudizio c/ Per_1 Controparte_2
Sennonché, com'è noto, ai testi è precluso esprimere giudizi – e se li esprimono, questi ultimi sono inutilizzabili – come si ricava dalla formulazione dell'art. 244 c.p.c. 'art. 244 cpc (secondo il quale, com'è noto, “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica […] dei fatti, formulati in articoli separati […]”) ed ancor più nell'art. 1943 cpp (secondo il quale, com'è parimenti noto, “il testimone è esaminato su fatti determinati” e
“non può esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti”).
Evenienza, quest'ultima, che non si verifica posto che parte appellante ben avrebbe potuto fornire tempestivamente – ed eventualmente chiederne conferma testimoniale – delle misurazioni del rumore rilevato, senza affidarsi alla percezione soggettiva dei singoli testimoni.
A sua volta, la c.t.u. depositata nel giudizio tra e CP_2 Controparte_3
cui non è stata messa in condizione di Per_1 Controparte_1
partecipare, non può essere utilizzata ai fini del presente decidere. La ritenuta inutilizzabilità nel presente giudizio di una prova – o come nella specie, c.t.u. – svolta inter alios esonera il Collegio dall'esame della critica mossa dall'appellante alla sentenza di prime cure laddove essa non esclude che le pag. 18/22 emissioni rumorose rilevate nella causa tra e il Controparte_3
sig. potessero o meno provenire dalle pompe in contesa: si tratta di Per_1
argomenti che richiamano accertamenti e valutazioni insuscettibili di trovare ingresso nel presente procedimento e che pertanto sono a loro volta imponderabili in questa sede.
1.c) Lamenta inoltre parte appellante, a sostegno della chiesta riforma della sentenza impugnata che ha negato la responsabilità precontrattuale di che erroneamente il primo Giudice ha ritenuto come Controparte_1
quest'ultima avesse “tempestivamente” messo a disposizione di Parte_1
le schede tecniche – contenenti anche le caratteristiche di rumorosità delle pompe – e che queste potessero essere “lette” id est comprese anche dall'idraulico di fiducia dell'acquirente. Secondo l'appellante l'idraulico non è un professionista tenuto a conoscere quanti siano i decibel ammessi, ma un operatore manuale che si limita alla messa in opera e che invece CP_1
era tenuta a fornire la consulenza sul prodotto da scegliere in ragione del
[...]
luogo di sua destinazione.
Anche questo aspetto è assorbito dalla considerazione circa la mancanza di prova del fatto che sia stata adeguatamente rappresentata alla venditrice l'esigenza di una determinata silenziosità delle pompe, viepiù motivata dall'informativa sul contenzioso tra la proprietà e il sig. Per_1
Peraltro, affermare – come fa l'appellante – che la scheda tecnica contenga un'informativa “depistante”, laddove illustra le caratteristiche della versione
“SL” – poi venduta e fornita – è del tutto generico, quantomeno perché non è chiarito in cosa si sarebbe sostanziato questo “depistaggio”, che trova non motivazione, ma mera suggestione nell'ulteriore riferimento isolato al carattere
“ingannevole” della “pubblicità” dei prodotti venduti da Controparte_1
pag. 19/22 1.d) L'appellante “impugna”, rectius critica la sentenza di primo grado anche laddove essa afferma che prima della vendita del macchinario Parte_1
avrebbe fatto redigere una perizia sulla prestazione termica e anche sulla rumorosità dello stesso, trattandosi di circostanza che non risulta dagli atti;
laddove imputa ad di non avere fornito alla venditrice i dati Parte_1
sulla rumorosità dell'impianto oggetto della pregressa controversia, dal momento che in realtà non ne era in possesso e comunque Parte_1
ha commesso un grossolano errore di valutazione che Controparte_1
rende irrilevante l'omissione informativa avversaria;
laddove rileva che non ha provato che la rumorosità dell'impianto fosse Parte_1
effettivamente dovuta alle pompe compravendute e non anche ad altri segmenti di esso, rimasti estranei al rapporto contrattuale de quo. A parte l'ammissione che non era in possesso di dati da fornire ad Parte_1
in sede precontrattuale, per il resto si tratta di censure Controparte_1
assorbite da quanto sopra esposto circa la mancata prova che oggetto della trattativa e del contratto fossero determinate caratteristiche acustiche dei manufatti in contesa.
Parimenti assorbita è la censura, peraltro non oggetto di un autonomo e distinto motivo di appello (in guisa, tipicamente, di omessa pronuncia del primo Giudice) circa la mancata statuizione sulla domanda risarcitoria svolta dall'odierna appellante, in conseguenza del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo.
La conferma della sentenza di prime cure determina anche in questa sede l'assorbimento della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell'inadempimento, non solo post vendita e nella sua attitudine a paralizzare la controprestazione ex art. 1460 c.c., ma anche in fase precontrattuale, per pag. 20/22 quanto finora esposto circa il contenuto delle trattative, come restituito dalla prova svolta.
Quest'ultima esclude a fortiori la ravvisabilità, in capo ad di Controparte_1
un dolo contrattuale, atto a generare nella controparte un vizio della volontà rilevante per l'annullamento del contratto. Ed infatti, sebbene le conclusioni formulate in appello comprendano la domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, mentre la motivazione dell'impugnazione omette qualsiasi riferimento specifico ad essa ed alle ragioni della sua erronea mancata pronuncia in prime cure, sicché è perlomeno dubbio che siano stati rispettati gli artt. 342 e 346 c.p.c. il dolo contrattuale non può desumersi da alcun concreto elemento, provato in giudizio, rivelatore di una conoscenza delle specifiche esigenze del cliente in termini di silenziosità della res e sua falsa rappresentazione per indurlo a concludere il contratto. Sul punto, come detto,
i riferimenti all'ingannevole pubblicizzazione delle pompe e l'indicazione delle caratteristiche del modello “SL” compravenduto sono generici e astratti dallo specifico comportamento precontrattuale tenuto al personale di CP_1
[...]
Le assorbenti considerazioni che precedono conducono alla reiezione del proposto appello.
2. Il secondo motivo di gravame, infatti, si riferisce alla regolazione delle spese legali di prime cure, asseritamente da rivalutare all'esito dell'invocata riforma (parziale) della sentenza impugnata.
In disparte la considerazione che non si tratta di motivo d'appello, ma di istanza di statuizione sulle spese legali che rifletta l'auspicata soccombenza avversaria nel merito e dunque con riferimento ad ambo i gradi di giudizio,
l'esito della presente fase – sostanzialmente confermativo della statuizione di pag. 21/22 prime cure – induce a confermare anche la regolamentazione delle spese colà assunta.
L'appello va dunque respinto e la sentenza di prime cure interamente confermata.
Le spese di grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, limitata alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché della media complessità del contenzioso.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di VERONA n. Parte_1
1320/2023, respinge l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Venezia, il 3 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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