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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1225/2024 r.g.lav.
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
MA TE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e COroparte_1
difeso dall'avv. ANTONUCCI VINCENZO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
COroparte_2 (C.F. C.F. 2 );
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Parte_1 conveniva dinanzi Con ricorso in riassunzione dell'11.07.2024,
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni "Nel all'intestato Tribunale la CP_3 merito, a) accertare e dichiarare che l'
,in persona del COroparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, non può riservare alla competenza del
Direttore Amministrativo della ogni competenza e funzione correlata alle CP_3
specifiche funzioni di Direzione del Dipartimento Amministrativo, b) accertare e dichiarare che le attività afferenti alla Direzione del Dipartimento Amministrativo non possano essere avocate dal Direttore Amministrativo;
c) accertare e dichiarare che l' COroparte_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, deve provvedere a nominare il Direttore del Dipartimento Amministrativo fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse presenti nel dipartimento medesimo regolarmente invitati a partecipare alla selezione entro termini prestabiliti e, per l'effetto, d) condannare l' COroparte_1
[...] , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, ad attribuire l'incarico di Direttore di Dipartimento Amministrativo tramite invito alla presentazione del curriculum professionale rivolto ai dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse presenti nel Dipartimento medesimo;
e) condannare l' COroparte_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a pagare al Dott. Parte_1
[...] le differenze retributive tra la posizione di Direttore Dipartimento e quella di Direttore
UOC dal 16 marzo 2021 fino al momento del conferimento dell'incarico di Direttore
Dipartimento ovvero l'altra somma ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
con vittoria di spese e onorari del giudizio".
Il dottor Parte_1 direttore dell' Parte_2 sin dall'anno 2011,
con precedente ricorso - cui era seguita l'instaurazione del giudizio iscritto al n. 704/2021 R.G.L. CO aveva lamentato la illegittimità delle delibere della n. 458 del 19.03.2021 e 774 del
-
10.05.2021 con le quali erano stati riservati al dottor COroparte_2 - pur dopo la sua nomina a
Direttore Amministrativo avvenuto con Delibera n. 454 del 16.03.2021 - i poteri, le prerogative e le competenze del Direttore del Dipartimento, funzione dallo stesso rivestita prima di essere collocato, per effetto della nuova nomina, in aspettativa senza assegni. Rappresentava, infatti, il CO che la - in caso di vacanza del posto - era obbligata a dar corso alle procedure Parte_1
selettive e di valutazione dei curricula secondo quanto previsto dall'art. 73 del CCNL Area
Funzioni Locali al fine di individuare il direttore del dipartimento non potendo le sue funzioni CO essere avocate al Direttore Amministrativo. La condotta adottata dalla risultava, infatti,
violativa del disposto di cui all'art. 17 bis del DLGS n. 502/1992 e dell'art. 73 comma 5 CCNL
Area Funzioni Locali, i quali - letti in combinato disposto tra loro - impongono la nomina del direttore del dipartimento tra i dirigenti di struttura operativa complessa aggregata al dipartimento e previa procedura selettiva con valutazione dei curricula dei vari candidati.
CP_3 la quale contestava integralmenteSi costituiva con rituale memoria difensiva la gli avversi assunti in quanto infondati in fatto e in diritto. Sottolineava, in particolare, la legittimità della Delibere nn. 458/2021 e 774/2021 del Direttore Generale il quale, a suo dire, in virtù del disposto dell'art. 3 comma 7 del Dlgs. n. 502/1992 dirige i servizi amministrativi della CO
e, dunque, può svolgere in via sostitutiva le funzioni di direttore del dipartimento amministrativo. Negava, ad ogni buon conto, qualsivoglia profilo di danno derivante al ricorrente dalla condotta di parte datoriale.
Il Giudizio rubricato al n. 704/2021 R.G.L. veniva definito con sentenza n. 441/2022 del
26.05.2022 con la quale il Tribunale di Pescara così statuiva “definitivamente pronunciando, CO dichiara l'illegittimità della dDG n. 774/2021 della convenuta nella parte in cui prevede la possibilità per il direttore generale, in caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di direttore di dipartimento o coordinatore ovvero di vacanza della posizione di direttore di dipartimento o coordinatore, di attribuire le funzioni sostitutive al direttore amministrativo o al direttore sanitario aziendale tenuto conto della competente afferenza;
CO dichiara l'illegittimità della dDG n. 458/2021 della convenuta nella parte in cui dispone la riserva alla competenza del direttore amministrativo pro tempore delle competenze e funzioni correlate alle funzioni di Direzione del Dipartimento Amministrativo assente per aspettativa;
per CO l'effetto, condanna la convenuta a procedere alla copertura del posto di direttore del dipartimento amministrativo, per il periodo di durata dell'assenza per aspettativa del dirigente titolare, in uno dei modi previsti dall'art. 73 c. 5 e 6 CCNL cit.; rigetta il ricorso nel resto;
compensa tra le parti le spese del giudizio".
CO Proposto appello da parte della ed appello incidentale da parte del dottor Parte_1
[...] · ciascuno sui capi della sentenza a sè rispettivamente sfavorevoli con sentenza n.
-
142/2024 pubblicata in data 12/04/2024 la Corte d'appello de L'Aquila dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Pescara per difetto di integrità del contraddittorio stante l'omessa evocazione anche del dottor COroparte 2 il quale - in caso di accoglimento delle domande proposte dal dottor Parte 1 - avrebbe visto il prodursi di effetti nella propria sfera giuridica.
Dunque, a seguito della pronuncia della Corte d'Appello, con regolare ricorso in riassunzione il
Parte_1 instaurava il presente giudizio evocando anche il dottor Vero CP_2 il quale, però,
rimaneva contumace. Il Parte_1 pur prendendo atto della caducazione degli effetti delle Delibere del Direttore
Generale contestate nel primo giudizio, reiterava le conclusioni già in precedenza rassegnate CO insistendo, in particolare affinchè l'adito Tribunale volesse condannare la a dar luogo ad una procedura selettiva per la nomina del Direttore del dipartimento amministrativo nonché a corrispondergli tutte le differenze retributive che gli sarebbero spettate ove fosse stato nominato, dunque sin dal 16.03.2021 (data in cui il CP_2 veniva nominato Direttore amministrativo e collocato in aspettativa senza assegni).
CO La resisteva alla domanda insistendo per il rigetto del ricorso. Rappresentava, in particolare, che, nelle more dei due giudizi, aveva emanato due Delibere rilevanti ai fini del decidere. In
-preso atto delle statuizioni della particolare, con la Delibera n. 1003/2022 la CP_3 aveva disposto "la Cessazione degli effetti di cui sentenza del Tribunale di Pescara n. 441/2022.
774/2021, nella parte in cui è previsto che il Direttore Generale, alla deliberazione CP_3
nel caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento o di Coordinatore ovvero di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento o di
Coordinatore, possa attribuire le funzioni sostitutive al Direttore Amministrativo o al Direttore
Sanitario aziendale tenuto conto della competente afferenza;
- la Cessazione degli effetti di cui alla deliberazione del Direttore Generale CP_3 458/2021, nella parte in cui è prevista la riserva, alla competenza del Direttore Amministrativo pro-tempore, delle funzioni correlate al titolare della Direzione del Dipartimento Amministrativo assente per aspettativa”. Con altra e CO diversa Delibera, la n. 1631/2024, la stessa disponeva la separazione della [...] di cui era parte il Parte_1 dal DipartimentoParte_3
Amministrativo, circostanza questa che, con decorrenza dal 16.10.2024, precludeva allo stesso di poter partecipare all'eventuale selezione, ove indetta, finalizzata alla nomina del Direttore di
Dipartimento amministrativo essendo tale funzione riservata ad un soggetto già direttore di CO
Pt 2 del medesimo dipartimento. La pertanto, asseriva la piena legittimità del proprio modus operandi sostenendo l'assenza di incompatibilità tra le funzioni di direttore amministrativo e quelle di direttore del dipartimento, la libertà di decidere se bandire o meno una procedura concorsuale ai fini dell'individuazione del direttore del dipartimento in caso di assenza per aspettativa del titolare della funzione;
ad ogni buon conto, il difetto di interesse ad agire in capo al Parte_1 stante la caducazione delle Delibere ritenute illegittime e l'attuale impossibilità per lo stesso di partecipare ad una eventuale procedura selettiva.
La causa, di natura documentale e vertente su mere questioni di diritto, veniva decisa all'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale. Preliminarmente, il Tribunale osserva che
-come correttamente rilevato già dal primo giudice - il Parte_1 non potrebbe in alcun modo aspirare ad una nomina in via definitiva ex art. 71 del
CCNL Area Funzioni Locali a direttore del dipartimento amministrativo essendo risultato il posto temporaneamente scoperto e non vacante per collocamento in aspettativa del precedente titolare;
circostanza questa che comporta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 73 del CCNL Area Funzioni Locali. In secondo luogo, il Tribunale rappresenta che, a seguito CO dell'adozione da parte della della Delibera n. 1631/2024 del 24.10.2024 con la quale veniva previsto che l'U.O.C. "Direzione Amministrativa dei PP.OO.", della quale il ricorrente è titolare, non fosse più aggregata al Dipartimento Amministrativo, bensì al Coordinamento della Funzione
Ospedaliera, il De Pt_1 non ha più titolo per partecipare ad una eventuale procedura selettiva finalizzata alla nomina di direttore del dipartimento. E ciò in quanto, come è noto, l'art. 17 bis del Dlgs. n. 502/1992 espressamente prevede che "Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento"; parimenti l'art. 70 del CCNL Area Funzioni Locali espressamente prevede che "a) L'incarico di direttore di dipartimento è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con le procedure previste dall'art 17 bis del D.
Lgs. n. 502/1992, ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 89”; e l'odierno ricorrente non è più titolare della direzione di una U.O.C. aggregata al dipartimento stesso. Da ciò consegue che eventuali pretese risarcitorie anche in termini di differenze
- retributive rivendicate potrebbero riguardare in via esclusiva il periodo antecedente al
-
24.10.2024 essendo successivamente a tale data venuta meno la stessa possibilità in capo al [...]
Pt_1 di poter partecipare ad una eventuale procedura di selezione del direttore di dipartimento.
-In relazione, in particolare, alla Delibera n. 1631/2024 la quale a detta della difesa del ricorrente sarebbe stata adottata ad hoc proprio al fine di precludere allo stesso di diventare
-
direttore del dipartimento - il Tribunale non può non rilevare che essa costituisce un atto di macro organizzazione adottato dalla P.A. nell'ambito della discrezionalità valutativa e al fine di conseguire un assetto organizzativo piú rispondente a criteri di funzionalità ed economicità; ragion per cui la relativa determinazione deve ritenersi sottratta a qualsivoglia sindacato giurisdizionale di legittimità, quantomeno in questa sede.
CO
Dunque, oggetto della presente indagine è quello di verificare: a) se la era costretta ad indire una procedura selettiva mediante comparazione dei curricula degli aspiranti aventi titolo per procedere alla nomina del sostituto del direttore del dipartimento amministrativo;
b) se, in caso di risposta positiva al primo quesito, vi erano concrete e rilevanti probabilità in capo all'odierno ricorrente di essere lui il prescelto;
circostanza che, ove confermata, implicherebbe un agire illegittimo della P.A. con conseguente diritto al risarcimento danni.
In questi termini va, pertanto, individuato l'interesse ad agire posto che, se è vero che oggi il [...]
Pt_1 non può più conseguire il risultato utile cui aspirava ovvero diventare direttore del dipartimento amministrativo, è altrettanto vero che ove sia riscontrata l'illegittimità dell'agere
-
della parte datoriale e ove sia parimenti provato che, in caso di legittimo modus operandi, egli avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava - lo stesso avrà diritto ad un ristoro quantomeno in termini patrimoniali.
Ritiene, però, il Tribunale in ragione di quanto di qui a breve verrà argomentato - che ad entrambe le domande debba essere data risposta negativa
L'Art. 73 comma 1 del CCNL Area Funzioni Locali
-norma di pacifica applicazione alla fattispecie che occupa - prevede che "In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall' Parte_4 ad altro dirigente
,
con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato". I successivi commi 4 e
5 della medesima norma proseguono, poi, prevedendo che “4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 71. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. da 77 a 96 del D. Lgs. n. 267/2000 o per distacco sindacale, l'Azienda o
Ente può provvedere con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4".
Il successivo comma 6, per quanto qui di interesse, così recita “6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL del 5.12.1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL del 5.8.1997 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dal presente contratto per il conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall' Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato”.
CO Da ciò consegue che la risultando il posto di direttore del dipartimento amministrativo privo di titolare per essere stato nominato il dottor COroparte 2 direttore amministrativo con collocazione in aspettativa senza assegni, ben avrebbe potuto decidere di conferire detto incarico in via temporanea ad altro dirigente già dipendente dell' CP_1 (art. 73 comma 6) oppure di ricorrere all'assunzione di un soggetto proveniente dall'esterno e non già legato da rapporto di lavoro con la stessa (comma 5 art. 73). L'individuazione del sostituto in una delle modalità indicate avrebbe chiaramente avuto natura temporanea fino al momento in cui la posizione de qua sarebbe risultata vacante in via definitiva, ad esempio per cessazione dell'incarico del CO precedente titolare. In tal caso, infatti, la avrebbe potuto designare il sostituto temporaneo nelle modalità di cui al comma 4 dell'art. 73 cit. per poi procedere nelle forme di cui all'art. 71 del medesimo CCNL, il quale disciplina proprio il conferimento degli incarichi dirigenziali.
CO pertanto, al fine di semplicemente individuare il sostituto temporaneo del dottor La
CP_2 era libera di decidere se procedere ad un'assunzione a termine di un soggetto proveniente dall'esterno o se far ricadere la propria scelta su un soggetto già titolare di una dirigenza (scelta, quest'ultima non obbligata).
CO Preme, a tal riguardo, rilevare che, anche laddove la avesse deciso di individuare il sostituto temporaneo del dottor CP_2 nominando un soggetto già dirigente aziendale, non vi è alcuna certezza che la nomina del sostituto sarebbe ricaduta sulla persona del dottor Parte_1 dovendo, comunque, l' CP_1 procedere ad una valutazione dei curricula dei diversi soggetti interessati ed essendo la scelta finale, in ogni caso, rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. In ragione di ciò, appare inequivoco che in capo all'odierno ricorrente non fosse configurabile un diritto soggettivo alla nomina potendosi, al più, ravvisare una legittima aspettativa al suo conseguimento.
E ciò in quanto, come è noto, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali nella P.A. sono da considerarsi mere determinazioni negoziali e non atti di alta amministrazione rilevando come atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dalla P.A. con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. L'attribuzione di un incarico dirigenziale, poi, ha natura fiduciaria e discrezionale, per cui manca la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei candidati più capaci e meritevoli (vedi TAR Napoli Campania n. 6978/2022).
La giurisprudenza di legittimità è oramai concorde nel ritenere che “In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all' incarico)
(Cass.Sez.lav.18972/2015).
Sulla necessità che la P.A. impronti il proprio àgere ai principi di buona fede e correttezza si è pronunciata in più occasioni la giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato la P.A. a conferire l'incarico dirigenziale all'originario ricorrente fondando tale condanna sul rilievo che il predetto era "superiore, sotto tutti i profili - titolo di studio e precedente direzione di un centro individuati nella delibera, all'altro candidato", così
-
sostituendosi sostanzialmente al datore di lavoro nella valutazione dei criteri previsti nell'atto indicato) (vedi Sez. L, Sentenza n. 20979 del 30/09/2009).
È, altresì, noto che in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (Cass. n. 13867 del 2014). In particolare, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la
P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, ove l'amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 9814 del 2008;
Cass. n. 21088 del 2010).
Dunque, il soggetto che ritenga che la P.A. ha adottato scelte non sorrette da adeguata motivazione e non rispettose dei canoni di buona fede e correttezza può azionare una tutela meramente risarcitoria
Ha, infatti, ripetutamente rilevato la giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato, nella procedura concorsuale, i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore. In tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria (v. ad es. Cass. n. 22524/2004; Cass. n. 13241/2006; Cass. n. 1715/2009).
In ogni caso, però, anche laddove il giudice riscontri la illegittimità della scelta operata dall'amministrazione, non potrà mai sostituirsi alla stessa nell'adottare altra e diversa determinazione conseguendo alla eventuale illegittimità del provvedimento adottato una nuova e diversa valutazione del datore di lavoro cui il giudice può sostituirsi soltanto in caso di attività vincolata (vedi Cass. N. 18198/2005).
In ragione dei consolidati principi sin qui ampiamente richiamati, è evidente che alcuna pretesa CO risarcitoria possa vantare il Parte_1 posto che ai sensi dell'art. 73 del CCNL cit. la nell'individuazione del sostituto del direttore del dipartimento non aveva alcun obbligo di indire una procedura di selezione tra i vari dirigenti di struttura complessa aggregata al dipartimento CO che potevano aspirare all'incarico; anche laddove la avesse dato luogo a detta procedura, non vi è alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che l'incarico sarebbe stato affidato in via esclusiva al dottor Parte_1 e ciò anche ove i candidati in corsa fossero stati soltanto lui e il dottor Per_1. Come visto, infatti, la scelta del soggetto più idoneo è, comunque, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, non potendo il giudice sostituirsi alle determinazioni dalla stessa assunte.
- non eraPeraltro, l'omesso svolgimento di qualsiasi selezione cui, si ribadisce, l' CP_1 obbligata - impedisce di poter operare qualsivoglia valutazione sulla legittimità dell'operato della
P.A. e, dunque, sull'eventuale violazione dei canoni di correttezza e buona fede che, ove riscontrata, avrebbe potuto dare ingresso a pretese risarcitorie.
Soltanto, infatti, nel caso in cui il datore di lavoro intenda procedere alla copertura di un posto mediante una procedura di selezione del personale, egli assume un obbligo contrattuale, nei confronti di ciascun dipendente partecipante, all'osservanza delle regole procedurali e delle norme di selezione con le quali ha autodisciplinato la propria discrezionalità, secondo i principi di correttezza e buona fede;
la violazione di tali criteri comporta il risarcimento del danno che al lavoratore può derivare per perdita di "chance", e tale danno va risarcito sulla base del tasso di probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente (vedi, ex multis, Cass., 25-9-2012, n. 16233). In questo caso, il danno va ragguagliato alla probabilità di conseguire il risultato utile, al qual fine è sufficiente la ragionevole certezza della esistenza di una non trascurabile probabilità sfavorevole, e può essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione, che del grado di quella probabilità tenga conto, ovvero, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. D'altro canto, la liquidazione con valutazione equitativa prevista dal citato art. 1226 ha per presupposto che il danno comunque certo nell'an non possa essere provato nel suo preciso ammontare, impossibilità che non è tuttavia da
-
intendersi in senso assoluto, bastando che ricorra quella che suol definirsi una estrema difficoltà
di prova.
Rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass., 09/05/2018, n.11165) è attestata “su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1° marzo 2016, n. 4014; in senso conforme vedi Corte Appello Milano n. 368/2021).
Occorre ricordare che il danno c.d. da perdita di chance consiste nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale ed integra evento di danno risarcibile (da liquidarsi equitativamente) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28993; Cass. civ. Sez. III, 29/04/2022, n. 13509 in materia di responsabilità sanitaria;
cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 02/09/2022, n. 25886, secondo cui: “la
"chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica"; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
12/02/2024, n. 3824, in materia di responsabilità professionale).
Quanto, in particolare, al prospettato danno da perdita di chanches per non aver potuto il ricorrente partecipare ad una selezione, mai indetta dal datore di lavoro, per l'attribuzione dell'incarico di responsabile in via definitiva, va ricordato che, secondo la Suprema Corte, colui che voglia ottenere “i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di
-
probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. Sez. 3, 14/03/2017 n. 6488; Cass. Sez. 3, 28/01/2005 n.
1752).
Alla luce dei richiamati principi non è chi non veda che alcuna pretesa risarcitoria possa vantare il Parte_1 né in termini di differenze retributive eventualmente spettanti né in termini di
CO perdita di chance non configurandosi alcun profilo di illegittimità in capo alla per non aver indetto la procedura selettiva, alla quale, come visto, non era obbligata né tantomeno essendo stata fornita prova – nei termini sopra indicati circa la sussistenza di concrete ed apprezzabili
-
possibilità di ottenere la nomina in luogo di altro e diverso dirigente, eventualmente nominato anche dall'esterno.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna di alla rifusione Parte_1
CO delle spese del presente giudizio come in dispositivo liquidate. in favore della
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1225/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna Parte_1 alla rifusione in favore della CP_3 delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.250 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TT, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
MA TE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e COroparte_1
difeso dall'avv. ANTONUCCI VINCENZO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
COroparte_2 (C.F. C.F. 2 );
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Parte_1 conveniva dinanzi Con ricorso in riassunzione dell'11.07.2024,
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni "Nel all'intestato Tribunale la CP_3 merito, a) accertare e dichiarare che l'
,in persona del COroparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, non può riservare alla competenza del
Direttore Amministrativo della ogni competenza e funzione correlata alle CP_3
specifiche funzioni di Direzione del Dipartimento Amministrativo, b) accertare e dichiarare che le attività afferenti alla Direzione del Dipartimento Amministrativo non possano essere avocate dal Direttore Amministrativo;
c) accertare e dichiarare che l' COroparte_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, deve provvedere a nominare il Direttore del Dipartimento Amministrativo fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse presenti nel dipartimento medesimo regolarmente invitati a partecipare alla selezione entro termini prestabiliti e, per l'effetto, d) condannare l' COroparte_1
[...] , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, ad attribuire l'incarico di Direttore di Dipartimento Amministrativo tramite invito alla presentazione del curriculum professionale rivolto ai dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse presenti nel Dipartimento medesimo;
e) condannare l' COroparte_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, a pagare al Dott. Parte_1
[...] le differenze retributive tra la posizione di Direttore Dipartimento e quella di Direttore
UOC dal 16 marzo 2021 fino al momento del conferimento dell'incarico di Direttore
Dipartimento ovvero l'altra somma ritenuta di giustizia, anche equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
con vittoria di spese e onorari del giudizio".
Il dottor Parte_1 direttore dell' Parte_2 sin dall'anno 2011,
con precedente ricorso - cui era seguita l'instaurazione del giudizio iscritto al n. 704/2021 R.G.L. CO aveva lamentato la illegittimità delle delibere della n. 458 del 19.03.2021 e 774 del
-
10.05.2021 con le quali erano stati riservati al dottor COroparte_2 - pur dopo la sua nomina a
Direttore Amministrativo avvenuto con Delibera n. 454 del 16.03.2021 - i poteri, le prerogative e le competenze del Direttore del Dipartimento, funzione dallo stesso rivestita prima di essere collocato, per effetto della nuova nomina, in aspettativa senza assegni. Rappresentava, infatti, il CO che la - in caso di vacanza del posto - era obbligata a dar corso alle procedure Parte_1
selettive e di valutazione dei curricula secondo quanto previsto dall'art. 73 del CCNL Area
Funzioni Locali al fine di individuare il direttore del dipartimento non potendo le sue funzioni CO essere avocate al Direttore Amministrativo. La condotta adottata dalla risultava, infatti,
violativa del disposto di cui all'art. 17 bis del DLGS n. 502/1992 e dell'art. 73 comma 5 CCNL
Area Funzioni Locali, i quali - letti in combinato disposto tra loro - impongono la nomina del direttore del dipartimento tra i dirigenti di struttura operativa complessa aggregata al dipartimento e previa procedura selettiva con valutazione dei curricula dei vari candidati.
CP_3 la quale contestava integralmenteSi costituiva con rituale memoria difensiva la gli avversi assunti in quanto infondati in fatto e in diritto. Sottolineava, in particolare, la legittimità della Delibere nn. 458/2021 e 774/2021 del Direttore Generale il quale, a suo dire, in virtù del disposto dell'art. 3 comma 7 del Dlgs. n. 502/1992 dirige i servizi amministrativi della CO
e, dunque, può svolgere in via sostitutiva le funzioni di direttore del dipartimento amministrativo. Negava, ad ogni buon conto, qualsivoglia profilo di danno derivante al ricorrente dalla condotta di parte datoriale.
Il Giudizio rubricato al n. 704/2021 R.G.L. veniva definito con sentenza n. 441/2022 del
26.05.2022 con la quale il Tribunale di Pescara così statuiva “definitivamente pronunciando, CO dichiara l'illegittimità della dDG n. 774/2021 della convenuta nella parte in cui prevede la possibilità per il direttore generale, in caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di direttore di dipartimento o coordinatore ovvero di vacanza della posizione di direttore di dipartimento o coordinatore, di attribuire le funzioni sostitutive al direttore amministrativo o al direttore sanitario aziendale tenuto conto della competente afferenza;
CO dichiara l'illegittimità della dDG n. 458/2021 della convenuta nella parte in cui dispone la riserva alla competenza del direttore amministrativo pro tempore delle competenze e funzioni correlate alle funzioni di Direzione del Dipartimento Amministrativo assente per aspettativa;
per CO l'effetto, condanna la convenuta a procedere alla copertura del posto di direttore del dipartimento amministrativo, per il periodo di durata dell'assenza per aspettativa del dirigente titolare, in uno dei modi previsti dall'art. 73 c. 5 e 6 CCNL cit.; rigetta il ricorso nel resto;
compensa tra le parti le spese del giudizio".
CO Proposto appello da parte della ed appello incidentale da parte del dottor Parte_1
[...] · ciascuno sui capi della sentenza a sè rispettivamente sfavorevoli con sentenza n.
-
142/2024 pubblicata in data 12/04/2024 la Corte d'appello de L'Aquila dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Pescara per difetto di integrità del contraddittorio stante l'omessa evocazione anche del dottor COroparte 2 il quale - in caso di accoglimento delle domande proposte dal dottor Parte 1 - avrebbe visto il prodursi di effetti nella propria sfera giuridica.
Dunque, a seguito della pronuncia della Corte d'Appello, con regolare ricorso in riassunzione il
Parte_1 instaurava il presente giudizio evocando anche il dottor Vero CP_2 il quale, però,
rimaneva contumace. Il Parte_1 pur prendendo atto della caducazione degli effetti delle Delibere del Direttore
Generale contestate nel primo giudizio, reiterava le conclusioni già in precedenza rassegnate CO insistendo, in particolare affinchè l'adito Tribunale volesse condannare la a dar luogo ad una procedura selettiva per la nomina del Direttore del dipartimento amministrativo nonché a corrispondergli tutte le differenze retributive che gli sarebbero spettate ove fosse stato nominato, dunque sin dal 16.03.2021 (data in cui il CP_2 veniva nominato Direttore amministrativo e collocato in aspettativa senza assegni).
CO La resisteva alla domanda insistendo per il rigetto del ricorso. Rappresentava, in particolare, che, nelle more dei due giudizi, aveva emanato due Delibere rilevanti ai fini del decidere. In
-preso atto delle statuizioni della particolare, con la Delibera n. 1003/2022 la CP_3 aveva disposto "la Cessazione degli effetti di cui sentenza del Tribunale di Pescara n. 441/2022.
774/2021, nella parte in cui è previsto che il Direttore Generale, alla deliberazione CP_3
nel caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento o di Coordinatore ovvero di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento o di
Coordinatore, possa attribuire le funzioni sostitutive al Direttore Amministrativo o al Direttore
Sanitario aziendale tenuto conto della competente afferenza;
- la Cessazione degli effetti di cui alla deliberazione del Direttore Generale CP_3 458/2021, nella parte in cui è prevista la riserva, alla competenza del Direttore Amministrativo pro-tempore, delle funzioni correlate al titolare della Direzione del Dipartimento Amministrativo assente per aspettativa”. Con altra e CO diversa Delibera, la n. 1631/2024, la stessa disponeva la separazione della [...] di cui era parte il Parte_1 dal DipartimentoParte_3
Amministrativo, circostanza questa che, con decorrenza dal 16.10.2024, precludeva allo stesso di poter partecipare all'eventuale selezione, ove indetta, finalizzata alla nomina del Direttore di
Dipartimento amministrativo essendo tale funzione riservata ad un soggetto già direttore di CO
Pt 2 del medesimo dipartimento. La pertanto, asseriva la piena legittimità del proprio modus operandi sostenendo l'assenza di incompatibilità tra le funzioni di direttore amministrativo e quelle di direttore del dipartimento, la libertà di decidere se bandire o meno una procedura concorsuale ai fini dell'individuazione del direttore del dipartimento in caso di assenza per aspettativa del titolare della funzione;
ad ogni buon conto, il difetto di interesse ad agire in capo al Parte_1 stante la caducazione delle Delibere ritenute illegittime e l'attuale impossibilità per lo stesso di partecipare ad una eventuale procedura selettiva.
La causa, di natura documentale e vertente su mere questioni di diritto, veniva decisa all'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale. Preliminarmente, il Tribunale osserva che
-come correttamente rilevato già dal primo giudice - il Parte_1 non potrebbe in alcun modo aspirare ad una nomina in via definitiva ex art. 71 del
CCNL Area Funzioni Locali a direttore del dipartimento amministrativo essendo risultato il posto temporaneamente scoperto e non vacante per collocamento in aspettativa del precedente titolare;
circostanza questa che comporta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 73 del CCNL Area Funzioni Locali. In secondo luogo, il Tribunale rappresenta che, a seguito CO dell'adozione da parte della della Delibera n. 1631/2024 del 24.10.2024 con la quale veniva previsto che l'U.O.C. "Direzione Amministrativa dei PP.OO.", della quale il ricorrente è titolare, non fosse più aggregata al Dipartimento Amministrativo, bensì al Coordinamento della Funzione
Ospedaliera, il De Pt_1 non ha più titolo per partecipare ad una eventuale procedura selettiva finalizzata alla nomina di direttore del dipartimento. E ciò in quanto, come è noto, l'art. 17 bis del Dlgs. n. 502/1992 espressamente prevede che "Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento"; parimenti l'art. 70 del CCNL Area Funzioni Locali espressamente prevede che "a) L'incarico di direttore di dipartimento è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con le procedure previste dall'art 17 bis del D.
Lgs. n. 502/1992, ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 89”; e l'odierno ricorrente non è più titolare della direzione di una U.O.C. aggregata al dipartimento stesso. Da ciò consegue che eventuali pretese risarcitorie anche in termini di differenze
- retributive rivendicate potrebbero riguardare in via esclusiva il periodo antecedente al
-
24.10.2024 essendo successivamente a tale data venuta meno la stessa possibilità in capo al [...]
Pt_1 di poter partecipare ad una eventuale procedura di selezione del direttore di dipartimento.
-In relazione, in particolare, alla Delibera n. 1631/2024 la quale a detta della difesa del ricorrente sarebbe stata adottata ad hoc proprio al fine di precludere allo stesso di diventare
-
direttore del dipartimento - il Tribunale non può non rilevare che essa costituisce un atto di macro organizzazione adottato dalla P.A. nell'ambito della discrezionalità valutativa e al fine di conseguire un assetto organizzativo piú rispondente a criteri di funzionalità ed economicità; ragion per cui la relativa determinazione deve ritenersi sottratta a qualsivoglia sindacato giurisdizionale di legittimità, quantomeno in questa sede.
CO
Dunque, oggetto della presente indagine è quello di verificare: a) se la era costretta ad indire una procedura selettiva mediante comparazione dei curricula degli aspiranti aventi titolo per procedere alla nomina del sostituto del direttore del dipartimento amministrativo;
b) se, in caso di risposta positiva al primo quesito, vi erano concrete e rilevanti probabilità in capo all'odierno ricorrente di essere lui il prescelto;
circostanza che, ove confermata, implicherebbe un agire illegittimo della P.A. con conseguente diritto al risarcimento danni.
In questi termini va, pertanto, individuato l'interesse ad agire posto che, se è vero che oggi il [...]
Pt_1 non può più conseguire il risultato utile cui aspirava ovvero diventare direttore del dipartimento amministrativo, è altrettanto vero che ove sia riscontrata l'illegittimità dell'agere
-
della parte datoriale e ove sia parimenti provato che, in caso di legittimo modus operandi, egli avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava - lo stesso avrà diritto ad un ristoro quantomeno in termini patrimoniali.
Ritiene, però, il Tribunale in ragione di quanto di qui a breve verrà argomentato - che ad entrambe le domande debba essere data risposta negativa
L'Art. 73 comma 1 del CCNL Area Funzioni Locali
-norma di pacifica applicazione alla fattispecie che occupa - prevede che "In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall' Parte_4 ad altro dirigente
,
con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato". I successivi commi 4 e
5 della medesima norma proseguono, poi, prevedendo che “4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 71. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore dei servizi sociali ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. da 77 a 96 del D. Lgs. n. 267/2000 o per distacco sindacale, l'Azienda o
Ente può provvedere con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4".
Il successivo comma 6, per quanto qui di interesse, così recita “6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL del 5.12.1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL del 5.8.1997 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dal presente contratto per il conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall' Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato”.
CO Da ciò consegue che la risultando il posto di direttore del dipartimento amministrativo privo di titolare per essere stato nominato il dottor COroparte 2 direttore amministrativo con collocazione in aspettativa senza assegni, ben avrebbe potuto decidere di conferire detto incarico in via temporanea ad altro dirigente già dipendente dell' CP_1 (art. 73 comma 6) oppure di ricorrere all'assunzione di un soggetto proveniente dall'esterno e non già legato da rapporto di lavoro con la stessa (comma 5 art. 73). L'individuazione del sostituto in una delle modalità indicate avrebbe chiaramente avuto natura temporanea fino al momento in cui la posizione de qua sarebbe risultata vacante in via definitiva, ad esempio per cessazione dell'incarico del CO precedente titolare. In tal caso, infatti, la avrebbe potuto designare il sostituto temporaneo nelle modalità di cui al comma 4 dell'art. 73 cit. per poi procedere nelle forme di cui all'art. 71 del medesimo CCNL, il quale disciplina proprio il conferimento degli incarichi dirigenziali.
CO pertanto, al fine di semplicemente individuare il sostituto temporaneo del dottor La
CP_2 era libera di decidere se procedere ad un'assunzione a termine di un soggetto proveniente dall'esterno o se far ricadere la propria scelta su un soggetto già titolare di una dirigenza (scelta, quest'ultima non obbligata).
CO Preme, a tal riguardo, rilevare che, anche laddove la avesse deciso di individuare il sostituto temporaneo del dottor CP_2 nominando un soggetto già dirigente aziendale, non vi è alcuna certezza che la nomina del sostituto sarebbe ricaduta sulla persona del dottor Parte_1 dovendo, comunque, l' CP_1 procedere ad una valutazione dei curricula dei diversi soggetti interessati ed essendo la scelta finale, in ogni caso, rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. In ragione di ciò, appare inequivoco che in capo all'odierno ricorrente non fosse configurabile un diritto soggettivo alla nomina potendosi, al più, ravvisare una legittima aspettativa al suo conseguimento.
E ciò in quanto, come è noto, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali nella P.A. sono da considerarsi mere determinazioni negoziali e non atti di alta amministrazione rilevando come atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dalla P.A. con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. L'attribuzione di un incarico dirigenziale, poi, ha natura fiduciaria e discrezionale, per cui manca la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei candidati più capaci e meritevoli (vedi TAR Napoli Campania n. 6978/2022).
La giurisprudenza di legittimità è oramai concorde nel ritenere che “In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all' incarico)
(Cass.Sez.lav.18972/2015).
Sulla necessità che la P.A. impronti il proprio àgere ai principi di buona fede e correttezza si è pronunciata in più occasioni la giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che “In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato la P.A. a conferire l'incarico dirigenziale all'originario ricorrente fondando tale condanna sul rilievo che il predetto era "superiore, sotto tutti i profili - titolo di studio e precedente direzione di un centro individuati nella delibera, all'altro candidato", così
-
sostituendosi sostanzialmente al datore di lavoro nella valutazione dei criteri previsti nell'atto indicato) (vedi Sez. L, Sentenza n. 20979 del 30/09/2009).
È, altresì, noto che in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (Cass. n. 13867 del 2014). In particolare, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la
P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, ove l'amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 9814 del 2008;
Cass. n. 21088 del 2010).
Dunque, il soggetto che ritenga che la P.A. ha adottato scelte non sorrette da adeguata motivazione e non rispettose dei canoni di buona fede e correttezza può azionare una tutela meramente risarcitoria
Ha, infatti, ripetutamente rilevato la giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato, nella procedura concorsuale, i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore. In tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, e non ipotetica, probabilità di vittoria (v. ad es. Cass. n. 22524/2004; Cass. n. 13241/2006; Cass. n. 1715/2009).
In ogni caso, però, anche laddove il giudice riscontri la illegittimità della scelta operata dall'amministrazione, non potrà mai sostituirsi alla stessa nell'adottare altra e diversa determinazione conseguendo alla eventuale illegittimità del provvedimento adottato una nuova e diversa valutazione del datore di lavoro cui il giudice può sostituirsi soltanto in caso di attività vincolata (vedi Cass. N. 18198/2005).
In ragione dei consolidati principi sin qui ampiamente richiamati, è evidente che alcuna pretesa CO risarcitoria possa vantare il Parte_1 posto che ai sensi dell'art. 73 del CCNL cit. la nell'individuazione del sostituto del direttore del dipartimento non aveva alcun obbligo di indire una procedura di selezione tra i vari dirigenti di struttura complessa aggregata al dipartimento CO che potevano aspirare all'incarico; anche laddove la avesse dato luogo a detta procedura, non vi è alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che l'incarico sarebbe stato affidato in via esclusiva al dottor Parte_1 e ciò anche ove i candidati in corsa fossero stati soltanto lui e il dottor Per_1. Come visto, infatti, la scelta del soggetto più idoneo è, comunque, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, non potendo il giudice sostituirsi alle determinazioni dalla stessa assunte.
- non eraPeraltro, l'omesso svolgimento di qualsiasi selezione cui, si ribadisce, l' CP_1 obbligata - impedisce di poter operare qualsivoglia valutazione sulla legittimità dell'operato della
P.A. e, dunque, sull'eventuale violazione dei canoni di correttezza e buona fede che, ove riscontrata, avrebbe potuto dare ingresso a pretese risarcitorie.
Soltanto, infatti, nel caso in cui il datore di lavoro intenda procedere alla copertura di un posto mediante una procedura di selezione del personale, egli assume un obbligo contrattuale, nei confronti di ciascun dipendente partecipante, all'osservanza delle regole procedurali e delle norme di selezione con le quali ha autodisciplinato la propria discrezionalità, secondo i principi di correttezza e buona fede;
la violazione di tali criteri comporta il risarcimento del danno che al lavoratore può derivare per perdita di "chance", e tale danno va risarcito sulla base del tasso di probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente (vedi, ex multis, Cass., 25-9-2012, n. 16233). In questo caso, il danno va ragguagliato alla probabilità di conseguire il risultato utile, al qual fine è sufficiente la ragionevole certezza della esistenza di una non trascurabile probabilità sfavorevole, e può essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione, che del grado di quella probabilità tenga conto, ovvero, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. D'altro canto, la liquidazione con valutazione equitativa prevista dal citato art. 1226 ha per presupposto che il danno comunque certo nell'an non possa essere provato nel suo preciso ammontare, impossibilità che non è tuttavia da
-
intendersi in senso assoluto, bastando che ricorra quella che suol definirsi una estrema difficoltà
di prova.
Rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass., 09/05/2018, n.11165) è attestata “su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1° marzo 2016, n. 4014; in senso conforme vedi Corte Appello Milano n. 368/2021).
Occorre ricordare che il danno c.d. da perdita di chance consiste nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale ed integra evento di danno risarcibile (da liquidarsi equitativamente) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28993; Cass. civ. Sez. III, 29/04/2022, n. 13509 in materia di responsabilità sanitaria;
cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 02/09/2022, n. 25886, secondo cui: “la
"chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica"; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord.,
12/02/2024, n. 3824, in materia di responsabilità professionale).
Quanto, in particolare, al prospettato danno da perdita di chanches per non aver potuto il ricorrente partecipare ad una selezione, mai indetta dal datore di lavoro, per l'attribuzione dell'incarico di responsabile in via definitiva, va ricordato che, secondo la Suprema Corte, colui che voglia ottenere “i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di
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probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. Sez. 3, 14/03/2017 n. 6488; Cass. Sez. 3, 28/01/2005 n.
1752).
Alla luce dei richiamati principi non è chi non veda che alcuna pretesa risarcitoria possa vantare il Parte_1 né in termini di differenze retributive eventualmente spettanti né in termini di
CO perdita di chance non configurandosi alcun profilo di illegittimità in capo alla per non aver indetto la procedura selettiva, alla quale, come visto, non era obbligata né tantomeno essendo stata fornita prova – nei termini sopra indicati circa la sussistenza di concrete ed apprezzabili
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possibilità di ottenere la nomina in luogo di altro e diverso dirigente, eventualmente nominato anche dall'esterno.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna di alla rifusione Parte_1
CO delle spese del presente giudizio come in dispositivo liquidate. in favore della
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1225/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna Parte_1 alla rifusione in favore della CP_3 delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.250 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TT