TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 01.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 5782/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
6407/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Palomba Stefano ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 6407/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione d'inabilità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.05.2022, con condanna dell'
Pag. 1 di 4 a corrispondere le relative provvidenze economiche, nonché i ratei. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 01.09.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28.09.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 18.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso di specie, la parte ha specificamente contestato l'elaborato peritale per cui il ricorso non può ritenersi inammissibile.
In via preliminare deve darsi atto che oggetto del presente giudizio è solo l'indennità di accompagnamento e pensione d'inabilità civile, ancorché la parte abbia chiesto nelle conclusioni del ricorso anche l'accertamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo art.
3. comma 3 L.104/92, prestazione non richiesta invece nel giudizio atp.
Venendo nel merito, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione
Pag. 2 di 4 dell'indennità di accompagnamento e della pensione d'inabilità civile ma al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
Nello specifico, l'istante ha ritenuto che il ctu, Dott. abbia omesso la valutazione della Persona_1
“BPCO e della sindrome ansioso-depressivo”, deducendo in maniera oltremodo generica che non risulterebbero correttamente valutate le patologie dell'apparato osteoarticolare.
Ebbene, tali contestazioni non possono trovare accoglimento.
Quanto alla mancata valutazione della BPCO, va osservato che dall'esame clinico il Dott. Per_1 non ha rilevato nulla di grave a carico dell'apparato respiratorio. Si legge, difatti, nella perizia: “Fremito vocale tattile normo-trasmesso, basi mobili e respiro aspro diffuso” per poi specificare: “alla visita peritale non si sono apprezzati né rumori umidi segno di scompenso cardiaco né broncostenosi segno di asma/bronchite” (cfr. perizia in atti).
Occorre evidenziare che la parte si è limitata a richiamare la BPCO in ricorso senza altresì provvedere al deposito di uno specifico certificato medico attestante tale patologia al fine di rivedere l'operato del nominato ctu. Per tali ragioni, non può riconoscersi la gravità della patologia, così, come dedotto dalla parte ricorrente.
Quanto, invece, alla seconda doglianza, avente ad oggetto la mancata valutazione della sindrome ansioso- depressivo, si osserva quanto segue. Il ctu ha svolto, previa analisi della certificazione medica, un ampio esame obiettivo della parte ricorrente, avendo cura di descrivere in maniera approfondita le condizioni dell'apparato neurologico e psichico: “paziente orientato nel tempo e nello spazio, riflessi oste-tendinei normo- elicitabili ed eloquio corretto per scolarità” (cfr. perizia in atti).
Si ricorda, inoltre, che in tema di valutazione medicolegale occorre che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia. In altre parole, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinico-trattamentale non possono assurgere al ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. Nel caso di specie la parte non ha documentato con nessun certificato la sindrome ansiosa-depressiva.
Infine, in relazione alla patologia osteoarticolare, si rileva, invero, che il Ctu non ha rilevato limitazioni funzionali, infatti, i movimenti sono conservati e la deambulazione e i passaggi posturali avvengono autonomamente.
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Pag. 3 di 4 Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato Parte_1 soggetto non avente diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione d'inabilità civile.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1)rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente il Parte_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e della pensione d'inabilità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 01.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 4 di 4