Articolo 15 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1965
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Versione
30 aprile 1968
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Versione
1 maggio 1969
Art. 15.
Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 , e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sara' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge. (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 38) che "Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 , e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all' articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 , e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all' articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti"
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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