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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione civile-
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Rana Presidente
2) Dott. Laura Cantore Giudice
3) Dott. Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 846 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.12.2024, vertente su Divorzio -Cessazione effetti civili
TRA
(C.F. ), provvisoriamente ammesso al patrocinio Parte_1 C.F._1
a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Taurisano alla via Galileo Galilei n. 56, presso lo studio dell'avvocato Pennetta Luigi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ha chiesto di pronunciare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Barletta, il 20 luglio 1992, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due, senza avanzare ulteriori domande accessorie, in assenza di prole minore.
Disposta la comparizione personale delle parti e comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza al P.M. in sede, con note in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, personalmente sottoscritte, il ha confermato di non volersi riconciliare ed ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Quindi, il Giudice relatore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi a seguito della regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del 21.3.2024.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 12.3.1996.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, poiché le parti sono comparse, nel corso del giudizio di separazione, dinanzi al Presidente all'udienza del 1.2.1996 e da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati, non essendo stata l'interruzione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa e le allegazioni di parte ricorrente, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Non vi sono statuizioni accessorie da adottare, in assenza di domanda e di figli minorenni, in quanto sia la previsione dell'assegno divorzile per il coniuge che la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, sono soggette al principio della domanda, diversamente da quanto previsto per i figli minori (cfr. Cass. civ. 3908/2009 sul principio della domanda per i figli maggiorenni).
Sulle spese di giudizio
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della necessità di ricorso al giudice per la pronuncia di divorzio e che parte resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta il
20.7.1992 tra e Parte_1 Controparte_1
3. Compensa integralmente le spese del giudizio;
4. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 262 parte II serie A anno 1992).
Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana