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9 giugno 1983
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27 gennaio 1991
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6 maggio 1998
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5 maggio 2001
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Art. 9. Agenzie di viaggio e turismo
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 .
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 .
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 .
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 .
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Commentari • 9
- 1. Il regime Iva delle agenzie di viaggio (eBook 2021)https://www.fiscoetasse.com/ · 12.018599
[…] cioè prestazioni di servizi (dato che le agenzie di viaggio sono imprese che producono e/o commercializzano servizi turistici) riservate dalla legge (in particolare dall'art. 9 della Legge n° 217 del 1983 e dalle leggi regionali che hanno attuato ed attuano questa norma) alle agenzie di viaggio e precisamente: l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici (o viaggi organizzati) oggi definiti dall'art. 33 del Codice del turismo (Allegato I del Decreto Legislativo n° 79 del 2011 riformato dal Decreto Legislativo n° 62 del 2018 che ha introdotto una definizione di pacchetto turistico molto più articolata di quella previgente dovuta all'impatto che ha avuto Internet sulla produzione e la vendita di questi servizi), […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 28
- 1. Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/09/2019, n. 21944Provvedimento: […] Secondo la ricorrente la Corte distrettuale trascurando i risultati della CTU ha ritenuto insussistente l'inadempimento della Commercialista per asserita mancanza dell'autorizzazione ex art. 9 della legge n. 217 del 1983, non considerando che nel caso in esame quella autorizzazione non era necessaria. […] N. 56 del 1998 nonché dall'art. 9 della legge 217 del 1983. […]Leggi di più...
- regime agevolato per il calcolo dell’i.v.a·
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- impugnazioni civili