Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 28.01.2025 iscritta al n. 36/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 10.04.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, OGGETTO: Pt_1
Ripetizione di indebito come da procura generale in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Controparte_1
Corbo del foro di Brescia domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 48 del 2025 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 48 del 2025 il Tribunale di Brescia sezione lavoro, decidendo sul ricorso promosso da Parte_2
nei confronti dell' ha dichiarato il diritto dell' alla Pt_1 Pt_1
ripetizione della somma indebitamente percepita dal ricorrente per i soli mesi di aprile, maggio, luglio, agosto e settembre 2023
condannando l' a restituire la pensione indebitamente richiesta Pt_1
con il provvedimento del 10 novembre 2023.
Il Tribunale, premesso che il ricorrente, titolare di pensione
Quota 100 in applicazione dell'art.14 del D.L. 4/2019 dall'1
settembre 2021, nel corso del 2023 si era rioccupato svolgendo attività lavorativa a chiamata nel periodo dal 20 aprile 2023 al 15
ottobre 2023 percependo per tale attività un reddito complessivo lordo di € 1.302,42, ha concluso per l'erroneità dell'interpretazione data dall' dell'art.14 co. 3 del D.L. 4/2019 convertito nella Pt_1
L.26/2019, a norma del quale “La pensione quota 100 non è
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia,
con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro
lordi annui.”. Contrariamente a quanto ritenuto dall' secondo il Pt_1
quale, in caso di rioccupazione del pensionato in quota 100, il reddito - 3 -
percepito comporterebbe la decadenza dell'erogazione della pensione nell'intero anno di produzione del reddito e il diritto dell'ente previdenziale al recupero di tutti i ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno, il Tribunale ha invece ritenuto che il divieto di cumulo comporta l'impossibilità di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione e determina, quindi, la sospensione dei soli ratei di pensione erogati in costanza della percezione di un reddito da lavoro, senza comportare la perdita di tutta la pensione percepita nell'anno.
Ritenendo che questa fosse l'interpretazione più coerente con la ratio sottesa alla disposizione in esame e richiamato l'orientamento di questa Corte territoriale sull'argomento, ha affermato che il ricorrente non aveva diritto di ricevere i ratei di pensione nei soli mesi in cui aveva percepito un reddito da lavoro dipendente dichiarando,
invece, il diritto del medesimo di percepire la pensione Quota 100 nei mesi nei quali non aveva percepito alcun reddito da attività lavorativa.
L' ha impugnato la sentenza e chiesto il rigetto del ricorso Pt_1
di primo grado.
L'istituto ha evidenziato che l'art. 14 prevede il divieto di cumulo con efficacia ex tunc (“a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione”) e lo riferisce all'intera pensione in quota
100 (“fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione
di vecchiaia”). Di conseguenza l' ha sostenuto di avere fatto Pt_1
corretta applicazione della norma, in quanto, essendo emersa la percezione da parte dell'appellato di un reddito da lavoro dipendente - 4 -
nell'ambito dell'attività istituzionale di controllo, ha proceduto al recupero della prestazione con effetto ex tunc, come espressamente prescrive la norma;
ha quindi richiamato a sostegno la recente sentenza n. 30994/2024 della Suprema Corte che si è espressa in senso favorevole all'istituto.
Ha infine rilevato che l'interpretazione dell'istituto sarebbe coerente con la finalità della pensione Quota 100 chiarita dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 234/2022, laddove ha affermato che
“la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro,
qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che
contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di
tale favorevole trattamento pensionistico anticipato …, e mette a
rischio l'obiettivo occupazionale”.
Si è costituito l'appellato che ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto con conferma della decisione.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è titolare di pensione cd. Quota 100 Parte_2
con decorrenza dall'1 settembre 2021.
E' pacifico che il medesimo ha intrapreso nel corso del 2023
attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato dal 20 aprile al 15 ottobre 2023 percependo retribuzioni per la somma lorda complessiva di € 1.302,42 (v. buste paga allegate al ricorso di primo grado). - 5 -
L' in data 10 novembre 2023 gli ha comunicato l'indebito Pt_1
pagamento della pensione dall'1.01.2023 al 30.11.2023 per l'importo di € 19.124,49 in forza dell'incumulabilità prevista dall'art. 14
comma 3 D.L. 4/2019 (v. doc. n. 3).
Ciò premesso, come noto, la pensione anticipata c.d. quota 100
è disciplinata dall'art. 14 del D.L. 4/2019, ai sensi del quale “1. In via
sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di cui Pt_1
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono
conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva
minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente
comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) 3. La
pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro
dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”.
L'istituto è stato analizzato dalla Corte Costituzionale con la - 6 -
già citata sentenza n. 234 del 2022, secondo la quale “Il divieto di
cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie
esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale
il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una
misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta
particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il
legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che
sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro,
sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il
ricambio generazionale. (…) La scelta del legislatore, vòlta a
diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non
risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la
sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella
fattispecie oggetto del giudizio principale fra l'entità dei redditi da
lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta
"quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si
può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in
esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal
lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38
anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una
disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di
quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al
sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di
quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per
l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha - 7 -
raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al
fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio
generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel
regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi
da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che
contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di
tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato
peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione
della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella
sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo
occupazionale.”.
La Corte, seppure intervenuta rispetto a una questione non oggetto dell'odierno giudizio (e cioè la conformità della norma all'art. 3 della Cost., nella parte in cui prevede discipline differenti in punto di cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo), ha svolto una serie di considerazioni generali sull'istituto della pensione c.d. Quota 100, relative agli scopi presi di mira dal legislatore e alle conseguenze dell'incumulabilità, che in quanto tali non risentono della questione di costituzionalità affrontata e, quindi,
possono trovare applicazione anche al caso oggi in esame.
Per prima cosa, la Corte ha affermato che la prestazione in parola è particolarmente favorevole in quanto consente l'anticipazione del trattamento pensionistico senza prevedere abbattimenti e che, in considerazione di ciò, il legislatore ha previsto l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi sia di - 8 -
sostenibilità del sistema previdenziale, sia di promozione del ricambio generazionale.
In secondo luogo, la Corte ha affermato che, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.
La Corte, quindi, ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato.
Con la recente pronuncia n. 30994 del 4 dicembre 2024 la
Suprema Corte, come evidenziato dall' pronunciandosi in una Pt_1
controversia nella quale sia il giudice di primo grado che di appello avevano interpretato l'art. 14 D.L. n. 4/2019, non nel senso di escludere il diritto ai ratei di pensione relativi alle mensilità in cui il pensionato aveva prestato attività di lavoro dipendente, bensì di detrarre l'importo dei redditi da lavoro percepiti dall'importo della pensione, richiamata l'eccezionalità della misura pensionistica in questione e la ratio solidaristica in concorso con il fine di creare nuova occupazione e assicurare il ricambio generazionale già illustrati dalla Corte Cost. nella cit. sent. n. 234 del 2022, ha affermato che “il
divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento
pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito
un trattamento retributivo”; secondo la Cassazione, inoltre, la privazione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare non - 9 -
“ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost. perché l'intervento
solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è
risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal
pensionato medesimo”.
Ebbene, questa Corte in propri precedenti vertenti su identica questione di diritto, si è già espressa ritenendo che la corretta interpretazione della norma sul divieto di cumulo conduca senz'altro ad escludere il diritto del pensionato di ricevere il trattamento pensionistico con la mera detrazione del reddito percepito dall'importo della pensione;
ed infatti, se il legislatore avesse inteso il termine “non cumulabile” nel senso della mera detrazione del reddito dal rateo di pensione avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione mentre tale meccanismo non è in alcun modo previsto dalla norma sul divieto di cumulo.
Questa Corte è consapevole dell'autorevolezza del precedente costituito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione richiamata dall' tuttavia, tenuto anche conto che si tratta, allo stato, di una Pt_1
pronuncia isolata, ritiene di non poter condividere il parametro dell'intero anno solare usato dalla Suprema Corte in detta sentenza.
Le norme di riferimento, infatti, non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione;
non è
contemplata, in altri termini, alcuna decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, decadenza che si traduce in una sanzione la quale avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando la - 10 -
mancata erogazione della pensione per tutto l'anno, anche in relazione a periodi anteriori (e successivi) alla rioccupazione nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e non vi è stata alcuna violazione del divieto di cumulo.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa, a parere del Collegio, sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo.
Né, diversamente quanto sostenuto dall' l'efficacia ex Pt_1
tunc del divieto di cumulo è desumibile dall'espressione “a far data
dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia”
utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019.
Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo (e non invece a delimitare il periodo di sospensione della pensione).
Durante tale periodo, la pensione e il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro (e nei mesi successivi dopo la cessazione del - 11 -
lavoro), aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
Oltretutto, simile interpretazione pare trovare conferma nella stessa circolare dell' n. 117 del 9 agosto 2019 (“Pensione quota Pt_1
100” ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi
da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai
fini del conseguimento della stessa”), la quale al punto 1.4 dispone:
“Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati
percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2,
nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età
richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i
predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi
non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai
sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.”. La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente.
La sospensione dei ratei di pensione soltanto nei periodi di violazione del divieto di cumulo appare dunque la soluzione più
conforme a diritto, oltre che più equa.
E' pur vero che vi possono essere situazioni limite con riferimento alle quali il pensionato, percependo un reddito da lavoro subordinato nettamente inferiore alla pensione, si vede privato delle maggiori entrate derivanti dalla pensione e, magari, anche penalizzato - 12 -
rispetto ad altro pensionato che, rioccupandosi, percepisca un reddito maggiore della pensione;
ma è altrettanto vero che non può non valorizzarsi il fatto che la situazione penalizzante in cui si viene a trovare il pensionato è imputabile soltanto a lui stesso e alle sue libere scelte, avendo egli consapevolmente violato un divieto di legge.
Ne segue, secondo questa Corte, che deve essere confermato il diritto dell'appellato di percepire la pensione nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata, essendo perciò la sospensione della pensione legittima nei mesi di aprile,
maggio, luglio, agosto, settembre 2023 nei quali, dalle buste paga depositate, egli risulta avere conseguito un reddito in violazione del divieto di legge. Con la precisazione che ciò che rileva non è la durata complessiva del rapporto di lavoro, bensì il reddito percepito mensilmente dal lavoratore, perché soltanto la percezione di un reddito da lavoro subordinato (non importa di quale importo) integra la violazione del divieto di incumulabilità della pensione per cui è
causa.
Alla luce di tutto quanto esposto, la sentenza va confermata e l'appello va respinto.
In considerazione della novità della questione giuridica affrontata per la prima volta in sede di legittimità con una interpretazione alla quale questa Corte, non essendovi ancora un orientamento consolidato, ritiene di non potere uniformarsi, nonché
tenuto conto dell'esistenza di orientamenti eterogenei della giurisprudenza di merito, si ritiene giustificata l'integrale - 13 -
compensazione delle spese del grado.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 48/2025 del
Tribunale di Brescia sezione lavoro;
2) compensa le spese del grado.
Brescia, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)