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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1386 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
Parte_2
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 del Provveditore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso i relativi uffici a , piazza San Marco n. 63; Pt_2 appellanti contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa degli avv.ti Sara Benedetta Zamboni ed elettivamente domiciliata a Venezia-Mestre via Maderna n. 7 presso lo studio del difensore;
appellata - appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 539/2023 del Tribunale di Venezia
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia,
n.4210/2017, emessa nel procedimento R.G. 9041/2017:
- in via principale, nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda dell'originaria attrice in quanto manifestamente infondate per le ragioni ampiamente illustrate in atto;
- in via principale, nel merito, rigettare l'impugnazione incidentale proposta dalla parte appellata;
- in via di subordine, in ogni caso, in accoglimento dell'ultimo mezzo di gravame, riformare la sentenza impugnata, compensando le spese in base al criterio della reciproca soccombenza ovvero – in ulteriore subordine – rideterminandole in applicazione dei parametri minimi.
- il tutto con vittoria di spese e onorari in entrambi i gradi di giudizio;
Per parte appellata – appellante incidentale
Nel merito
Respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale per i motivi denunziati, riformarsi parzialmente la sentenza n. 539/2023 del Tribunale di Venezia e, così, accogliersi le domande già formulate da per quanto non accolte/rigettate: CP_1
Nel merito
- accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del
Provveditorato per le OO.PP. , Trentino-Alto Adige e Pt_2 Pt_2 Parte_2 nella causazione dell'evento lesivo de quo condannarsi lo stesso, in persona del legale rappresentante, al risarcimento in favore di di tutti i danni, CP_1 patrimoniale - sub specie emergente e da lucro cessante per inabilità lavorativa -
e non patrimoniale - sub specie biologico e morale - dalla medesima patiti come individuati in premessa e quantificati nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
pagina 2 di 13 - spese di causa anche forfettarie ex art. 5 D.M. 55/2014 e compenso professionale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso il secondo. - sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
- a parziale modifica dell'ordinanza del 21.6.2019, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che il giorno 29.5.2015 ad ore 17.00 circa si trovava in sua CP_1 compagnia in località Ca' Roman”. Parte_2
2) “vero che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, stavate attraversando a piedi la pineta diretti alla fermata ACTV situata lungo il camminamento del marciapiede del murazzo”.
3) “vero che è salita lungo la scalinata storica in pietra del murazzo CP_1 rappresentata nelle fotografie che si esibiscono (doc. 1 fascicolo parte attrice) sino a raggiungere la pietra di coronamento posta sulla sommità”.
4) “dica il teste se l'accesso alla cennata scalinata risultasse interdetto”
5) “vero che , nell'intraprendere la discesa, precipitava nel vuoto CP_1 dall'altro lato del muraglione”.
6) “vero che il primo gradino della rampa discendente distava 67 cm dalla pietra di coronamento come rappresentato nelle fotografie che si esibiscono (doc. 1 fascicolo attoreo)”.
7) “vero che l'ultimo gradino della rampa ascendente distava 37 cm dalla pietra di coronamento come rappresentato nelle fotografie che si esibiscono (doc. 1 fascicolo attoreo)”.
8) “dica il teste se la differenza di altezza dei due scalini fosse segnalata”.
9) “dica il teste se la scalinata fosse dotata di parapetto e corrimano”.
10) “vero che le fotografie che si esibiscono (doc. 2 fascicolo attoreo) ritraggono altre scalinate situate sul medesimo muraglione in località Pellestrina”.
11) “vero che le fotografie che si esibiscono (doc. 18 fascicolo attoreo) raffigurano il volto e gli arti superiori di dopo la caduta del 29.5.2015”. CP_1
Si indica a teste sui capitoli da 1) a 11): residente in [...]
pagina 3 di 13 Dentro (PD) via Santa Elisabetta n. 1.
12) “vero che , all'epoca del sinistro occorsole il 29.5.2015, svolgeva CP_1 attività lavorativa di infermiera presso il Reparto di Neurochirurgia dell'Azienda
Ospedaliera di Padova”.
13) “vero che la medesima, all'esito dell'accertamento condotto il 24.9.2015, è stata riconosciuta idonea alla mansione specifica con limitazioni permanenti come da certificazione che si esibisce (doc. 9 fascicolo attoreo)”.
14) “vero che la medesima, dopo il sinistro occorsole il 29.5.2015, è stata assente dal lavoro dal 30.5 al 20.7.2015 per malattia retribuita al 100% e dal 21.7 al
26.9.2015 per malattia retribuita al 90%”.
15) “vero che , al netto dei contributi e delle imposte, ha omesso di CP_1 percepire euro 3.861,89 siccome indicato nel prospetto che si esibisce” (doc. 10 fascicolo attoreo).
Si indica a teste sui capitoli da 12) a 15): responsabile pro tempore e/o delegato dell' Personale Azienda Ospedaliera di Parte_3
Padova corrente in Padova via Giustiniani n. 1.
- disporsi l'acquisizione della scheda d'intervento n. VE-2015-4128/I del
29.5.2015 dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di . Pt_2
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1
Parte_2
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali da ella subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 29 maggio 2015 a Cà Roman. L'attrice esponeva che: Parte_2
- il 29 maggio 2015, alle ore 17.00 circa, si trovava a – Cà Roman e, Pt_2 per raggiungere una fermata ACTV, attraversava un murazzo alto 3,80 metri percorrendone la scalinata fino a raggiungere la sommità;
- a causa dell'altezza asimmetrica del primo gradino della scalinata discendente
(alto 67 cm) rispetto all'ultimo gradino della rampa ascendente (alto 37 cm) e dell'assenza di corrimano, precipitava nel vuoto dall'altro lato del murazzo;
- non era presente alcuna segnalazione della pericolosità del manufatto;
pagina 4 di 13 - a differenza del murazzo su cui ella era caduta, analoghe scalinate presenti a
Pellestrina erano state dotate di parapetto e corrimano, altre ancora erano state adattate all'utilizzo mediante l'eliminazione della pietra di coronamento posta sulla sommità del murazzo per rendere conforme l'alzata dell'ultimo gradino;
- a seguito della caduta, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Mestre –
e, a causa dell'evento, subiva lesioni personali, documentate da una Pt_2 perizia medico legale a firma del dott. Persona_1
L'attrice riteneva che del danno dovesse ritenersi responsabile - ex art. 2051 c.c.
o, alternativamente o cumulativamente, ex art. 2043 c.c. - il Provveditorato convenuto, in quanto ente di competenza ex legge 366/1963, che, peraltro, aveva sottoposto a restauro il manufatto nel periodo tra il 1994 e il 2008.
Chiedeva dunque il risarcimento del danno patrimoniale (per spese mediche e lucro cessante per il mancato guadagno subito per il periodo di 120 giorni in cui non aveva potuto lavorare) e non patrimoniale.
2. Il Provveditorato si costituiva in giudizio chiedendo di respingere le domande Con dell'attrice, in quanto la condotta della aveva interrotto il nesso di causa tra la cosa e il danno;
in subordine, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa della stessa ex art. 1227 c.c.
3. La causa veniva istruita mediante l'esperimento di una CTU medico-legale, affidata al dott. . Persona_2
4. Con sentenza n. 539/2023, il Tribunale di Venezia condannava il
Provveditorato a risarcire all'attrice la somma di euro 29.673,92, oltre interessi legali sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat,
e poneva a suo carico le spese di lite e di CTU. Con 4.1. In particolare, il Tribunale riteneva che la condotta della non fosse imprevedibile ed imprevenibile, come era dimostrato dal fatto che, in altre scalinate simili presenti al Lido di , erano stati posti dei corrimani o delle Pt_2 protezioni. Ciononostante, il comportamento imprudente e imperito dell'attrice doveva essere valorizzato ai sensi dell'art. 1227 I comma. c.c., dal momento che Con la non poteva non essersi avveduta della pericolosità dell'opera monumentale,
pagina 5 di 13 data l'imponenza della scalinata e il fatto che, poiché in salita mancavano il corrimano e/o il parapetto, era prevedibile che questi non vi fossero neppure in discesa. Pertanto, il concorso di colpa della danneggiata doveva ritenersi prevalente, nella misura dell'80% del danno, mentre la misura di responsabilità del Provveditorato era quantificata nel restante 20%.
4.2. In ordine al quantum, il Tribunale, sulla scorta della CTU, quantificava in euro 90.434,00 il danno biologico permanente e in euro 14.479,20 il danno biologico temporaneo, escludendo la personalizzazione del danno per mancanza di allegazione e prova di elementi in tal senso idonei;
liquidava il danno morale, secondo equità, nella misura del 30% del danno biologico permanente (euro
27.130,20); riteneva congrue le spese mediche riconosciute dalla CTU, pari ad euro 14.496,20 e la spesa per CTP di euro 1.830,00. Sulla somma di tali importi veniva calcolata la percentuale del 20%, pari alla somma di euro 29.673,92, al cui pagamento il convenuto veniva condannato.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello il
[...]
Parte_4
, censurando la sentenza sulla base dei
[...] motivi di seguito illustrati.
6. si è costituita in giudizio e ha proposto appello incidentale. CP_1
7. Con provvedimento del 14 dicembre 2023, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 18 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. Gli appellanti principali censurano la sentenza di primo grado sulla base di due motivi:
1) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 1223 c.c., 1227 co. 1 c.c.
Contraddittorietà e/o erroneità della motivazione”. Nella fattispecie, non sussisterebbero i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. perché i murazzi sono un'opera solo parzialmente infrastrutturata, di notevole estensione e accessibile da parte di un numero indeterminabile di soggetti, rispetto alla pagina 6 di 13 quale, pertanto, non sarebbe possibile esercitare il “potere di governo” che l'art. 2051 c.c. richiede ai fini della configurabilità della relativa responsabilità. Inoltre, non sarebbe stata rilevata la portata assorbente del comportamento imprudente della danneggiata che, connotato da autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, frutto di un rischio elettivo (assunto sebbene fosse presente una via alternativa), avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno;
2) “violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 cpc. Erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui omette di disporre la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza reciproca”. Il primo Giudice avrebbe erroneamente posto le spese di lite a carico del Provveditorato, non considerando la soccombenza reciproca e, anzi, il maggior peso della responsabilità attribuito all'attrice in primo grado. Al contrario, si sarebbe dovuta disporre la compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite e porre a carico di entrambe le parti i costi della CTU. Inoltre, il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in misura eccessiva (quasi euro 10.000,00, vale a dire nella misura di un terzo rispetto all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno). Pertanto, in via subordinata, gli appellanti principali chiedono la rideterminazione delle spese di lite in una somma congrua rispetto all'effettivo risarcimento disposto e, comunque, secondo i parametri minimi in considerazione della scarsa complessità del giudizio.
9. si è costituita in giudizio deducendo: CP_1
- quanto al primo motivo, che il è l'ente cui compete l'effettivo Parte_2 controllo sui murazzi, come sarebbe dimostrato: dall'inclusione dei murazzi all'interno della conterminazione lagunare, di competenza di ai Parte_2 sensi della legge 366/1963; dal fatto che al Provveditorato spetta l'attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione degli immobili destinati alle attività di competenza e agli immobili di particolare interesse storico e monumentale;
dall'art. 113 d.lgs. 81/2008, che contiene prescrizioni relative alla segnalazione di ostacoli e punti di pericolo;
dalla legge 13/1989 sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che si applicherebbe anche ai murazzi;
dal fatto che l'evento lesivo si è verificato in un tratto di strada su cui insiste un percorso pagina 7 di 13 ciclopedonale aperto al pubblico, peraltro sottoposto a restauro conclusosi nel Con 2008, e quindi controllabile da parte del custode. Inoltre, la contesta la disattenzione ad ella imputata dall'appellante principale: non sarebbe stata dimostrata la sua condotta negligente, né il suo carattere imprevedibile;
- quanto al secondo motivo d'appello, che lo stesso sarebbe infondato in quanto, avendo ella in primo grado chiesto l'accertamento della responsabilità (non esclusiva, né prevalente) del Provveditorato nella causazione del danno, il convenuto era comunque risultato soccombente. Inoltre, il Tribunale avrebbe correttamente liquidato le spese di lite utilizzando lo scaglione relativo al valore del decisum (euro 26.000,00 – euro 52.000,00). Con 9.1. La propone anche appello incidentale sulla base di due motivi:
1) “errata attribuzione di corresponsabilità di nella causazione CP_1 dell'evento”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere imprudente la sua condotta nell'approcciarsi al manufatto, valorizzandola ai sensi dell'art. 1227, I comma,
c.c., e nel non riconoscere che l'intera responsabilità dell'accaduto fosse da imputarsi al Provveditorato, dal momento che era stato documentalmente provato
(doc. 2 fascicolo attrice in primo grado) che altre scale storiche erano state dotate di parapetti e in alcuni casi erano state eliminate le pietre di coronamento poste sulla sommità delle scale per fare in modo che l'ultimo gradino avesse un'alzata Con conforme. La scalinata da cui è caduta la , che presentava un primo gradino discendente di 67 cm a fronte di un ultimo gradino ascendente di 37 cm, invece, non presentava tali accorgimenti volti a prevenire il pericolo, che risultava occulto, non visibile e imprevedibile. In tal senso deporrebbe il fatto che lo stesso Con Giudice di primo grado aveva riconosciuto che la condotta della non fosse imprevedibile o imprevenibile, anche considerato che in altri posti simili del CP_2 erano stati posti corrimani o protezioni per prevenire analoghi pericoli;
2) “omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per inabilità lavorativa temporanea”. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare il pregiudizio patrimoniale, pari ad euro 3.861,89, da ella subito per non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa per 120 giorni, di cui in primo grado era stato chiesto il risarcimento e in relazione al quale erano state formulate istanze istruttorie.
pagina 8 di 13 10. Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che entrambi gli appelli, principale e incidentale, debbano essere rigettati.
10.1. Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale, che vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In primo luogo, non coglie nel segno la tesi degli appellanti principali secondo cui, nella fattispecie, non sussisterebbe il potere di governo della res, quale presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., a causa del fatto che i murazzi sarebbero un'opera monumentale, solo parzialmente infrastrutturata, che interessa una zona molto estesa e aperta all'accesso di un numero indeterminabile di persone.
La censura, formulata in termini generici e non supportata da alcun elemento probatorio, è smentita dalla documentazione in atti. In particolare, dal doc. 2 dell'attrice in primo grado si evince che, in altri luoghi del territorio lagunare, i murazzi sono stati dotati di appositi corrimani o di parapetti, a dimostrazione della possibilità di esercitare un effettivo controllo sulla res, volto a prevenirne la pericolosità data dalla sua conformazione. Il fatto che tali murazzi, poi, siano accessibili da un numero potenzialmente indeterminato di persone non fa che evidenziare la necessità della loro manutenzione da parte dell'ente responsabile.
Non può neppure ritenersi che il comportamento della danneggiata abbia avuto un'efficienza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la res e il danno.
Sul tema, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito, che può consistere (oltre che in un fatto naturale o di un terzo) anche nel comportamento dello stesso danneggiato, purché però tale condotta sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile (Cass. n.
8346/2024). Come correttamente rilevato dal Tribunale, il comportamento della Con
non era imprevedibile, né inevitabile: da un lato era perfettamente prevedibile che il murazzo potesse essere attraversato da chiunque, dall'altro l'installazione di parapetti e corrimani su altri murazzi simili nei dintorni dei luoghi di causa dimostra la prevenibilità del danno.
pagina 9 di 13 Parimenti infondata è anche la censura dell'appellante incidentale in ordine al concorso di colpa della stessa, ritenuto prevalente dal Tribunale. Con A detta della , il Giudice di primo rado avrebbe errato, in quanto alla stessa non sarebbe imputabile alcuna disattenzione e la caduta sarebbe conseguente alla differente altezza del primo gradino della scalinata discendente rispetto all'ultimo gradino della rampa ascendente.
Il Collegio condivide il giudizio di prevalenza, nella misura dell'80%, del concorso di colpa ex art. 1227, I comma, c.c. della danneggiata nella causazione del danno.
Il fatto che la caduta sia avvenuta sul primo gradino della rampa in discesa esclude che la sua causa sia da rinvenirsi nella irregolarità dell'alzata di tale Con scalino, che avrebbe tratto in inganno la .
Non si tratta, infatti, di una serie contigua di scalini, di cui uno di alzata disomogenea rispetto agli altri, ma del primo gradino di una nuova scalinata, in discesa.
Come già puntualmente osservato dal Tribunale, tali gradini non erano contigui, Con ma erano intervallati proprio dal “murazzo” che la intendeva scavalcare e, pertanto, non è sostenibile che la stessa si sia trovata spiazzata da una misura diversa del gradino in discesa rispetto a quello in salita. Con La nel salire su un manufatto del tipo di cui è causa - privo di protezioni, per sua natura irregolare, imponente e alto quasi quattro metri – non poteva non avvedersi del pericolo che correva ed era, dunque, tenuta a osservare la massima prudenza, e ciò anche in considerazione del fatto che la stessa aveva certamente rilevato l'assenza di ogni appiglio cui aggrapparsi nella salita e, pertanto, era ben prevedibile che tale appiglio sarebbe mancato anche nella discesa.
10.2. Il secondo motivo d'appello incidentale, riguardante l'asserito pregiudizio Con economico subito dalla per inabilità lavorativa temporanea, è infondato.
Infatti, la somma di euro 3.861,89 di cui alla dichiarazione del datore di lavoro
(doc. 10 fascicolo dell'attrice) non trova riscontro nelle somme che, stando alle Con buste paga in atti (doc. 15), risultano essere state percepite dalla durante il periodo di assenza lavorativa.
pagina 10 di 13 Inoltre, il CTU nella perizia conferma l'impossibilità di quantificare il periodo di inabilità lavorativa temporanea totale e, di conseguenza, il relativo pregiudizio economico. Si legge infatti a pag. 23 della perizia: “La paziente rammenta di avere ripreso la propria attività lavorativa alla fine del mese di settembre. Non abbiamo reperito, tuttavia, agli atti, la documentazione redatta su modulistica previdenziale utile a stabilire in misura precisa il periodo di inabilità lavorativa temporanea totale”.
A fronte di tale lacuna probatoria, a nulla sarebbe servito ammettere i capitoli di Con prova (12, 13, 14, 15) articolati dalla in primo grado: i capitoli 12, 13 e 14 attenevano a circostanze non contestate e documentali, mentre il capitolo 15 era volto ad ottenere dal teste null'altro che una conferma di quanto contenuto nel Con doc. 10 prodotto dalla in primo grado, il cui contenuto contrasta con i dati riportati nelle buste paga e con le risultanze della CTU.
10.3. Anche il secondo motivo dell'appello principale, riguardante le spese di lite del primo grado di giudizio, che secondo l'appellante principale avrebbero dovuto essere, almeno parzialmente, compensate dal Tribunale, stante la reciproca soccombenza, è infondato.
Sul punto si rammenta il recente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass., S.U. n. 32061/2022). Con Nelle conclusioni di primo grado la aveva chiesto di accertare la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento lesivo e il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dall'evento stesso e quantificati nella pagina 11 di 13 somma ritenuta di giustizia dal Giudice. Orbene, data la domanda attorea in primo grado, alla luce della giurisprudenza citata, l'accoglimento dell'eccezione del convenuto sul riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata non poteva e non può far ritenere sussistente la soccombenza reciproca tra le parti.
Quanto poi alla pretesa eccessività delle spese di lite liquidate dal Tribunale, il
Collegio ritiene che il primo Giudice abbia correttamente liquidato le spese di lite utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro
52.000,00), secondo il valore del decisum (euro 29.673,92). La scelta dei parametri medi anziché di quelli minimi (o massimi) è frutto di una valutazione discrezionale del Giudice, che nella specie appare più che giustificata alla luce dell'attività processuale e istruttoria svolta in corso di causa.
10.4. Merita, inoltre, di essere confermata la decisione del Tribunale nel rigettare le istanze istruttorie della I capitoli di prova, ulteriori rispetto a quelli già CP_1 sopra esaminati, per come formulati, attengono a circostanze non contestate o documentali (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
11. Stante la soccombenza di entrambe le parti, le spese di lite del grado devono essere interamente compensate.
12. Sussistono i presupposti per il versamento da parte sia degli appellanti principali, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. n. 539/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo pagina 12 di 13 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
Venezia, camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1386 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
Parte_2
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 del Provveditore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso i relativi uffici a , piazza San Marco n. 63; Pt_2 appellanti contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa degli avv.ti Sara Benedetta Zamboni ed elettivamente domiciliata a Venezia-Mestre via Maderna n. 7 presso lo studio del difensore;
appellata - appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 539/2023 del Tribunale di Venezia
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia codesta Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia,
n.4210/2017, emessa nel procedimento R.G. 9041/2017:
- in via principale, nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda dell'originaria attrice in quanto manifestamente infondate per le ragioni ampiamente illustrate in atto;
- in via principale, nel merito, rigettare l'impugnazione incidentale proposta dalla parte appellata;
- in via di subordine, in ogni caso, in accoglimento dell'ultimo mezzo di gravame, riformare la sentenza impugnata, compensando le spese in base al criterio della reciproca soccombenza ovvero – in ulteriore subordine – rideterminandole in applicazione dei parametri minimi.
- il tutto con vittoria di spese e onorari in entrambi i gradi di giudizio;
Per parte appellata – appellante incidentale
Nel merito
Respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale per i motivi denunziati, riformarsi parzialmente la sentenza n. 539/2023 del Tribunale di Venezia e, così, accogliersi le domande già formulate da per quanto non accolte/rigettate: CP_1
Nel merito
- accertata e dichiarata, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità del
Provveditorato per le OO.PP. , Trentino-Alto Adige e Pt_2 Pt_2 Parte_2 nella causazione dell'evento lesivo de quo condannarsi lo stesso, in persona del legale rappresentante, al risarcimento in favore di di tutti i danni, CP_1 patrimoniale - sub specie emergente e da lucro cessante per inabilità lavorativa -
e non patrimoniale - sub specie biologico e morale - dalla medesima patiti come individuati in premessa e quantificati nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
pagina 2 di 13 - spese di causa anche forfettarie ex art. 5 D.M. 55/2014 e compenso professionale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso il secondo. - sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
- a parziale modifica dell'ordinanza del 21.6.2019, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “vero che il giorno 29.5.2015 ad ore 17.00 circa si trovava in sua CP_1 compagnia in località Ca' Roman”. Parte_2
2) “vero che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, stavate attraversando a piedi la pineta diretti alla fermata ACTV situata lungo il camminamento del marciapiede del murazzo”.
3) “vero che è salita lungo la scalinata storica in pietra del murazzo CP_1 rappresentata nelle fotografie che si esibiscono (doc. 1 fascicolo parte attrice) sino a raggiungere la pietra di coronamento posta sulla sommità”.
4) “dica il teste se l'accesso alla cennata scalinata risultasse interdetto”
5) “vero che , nell'intraprendere la discesa, precipitava nel vuoto CP_1 dall'altro lato del muraglione”.
6) “vero che il primo gradino della rampa discendente distava 67 cm dalla pietra di coronamento come rappresentato nelle fotografie che si esibiscono (doc. 1 fascicolo attoreo)”.
7) “vero che l'ultimo gradino della rampa ascendente distava 37 cm dalla pietra di coronamento come rappresentato nelle fotografie che si esibiscono (doc. 1 fascicolo attoreo)”.
8) “dica il teste se la differenza di altezza dei due scalini fosse segnalata”.
9) “dica il teste se la scalinata fosse dotata di parapetto e corrimano”.
10) “vero che le fotografie che si esibiscono (doc. 2 fascicolo attoreo) ritraggono altre scalinate situate sul medesimo muraglione in località Pellestrina”.
11) “vero che le fotografie che si esibiscono (doc. 18 fascicolo attoreo) raffigurano il volto e gli arti superiori di dopo la caduta del 29.5.2015”. CP_1
Si indica a teste sui capitoli da 1) a 11): residente in [...]
pagina 3 di 13 Dentro (PD) via Santa Elisabetta n. 1.
12) “vero che , all'epoca del sinistro occorsole il 29.5.2015, svolgeva CP_1 attività lavorativa di infermiera presso il Reparto di Neurochirurgia dell'Azienda
Ospedaliera di Padova”.
13) “vero che la medesima, all'esito dell'accertamento condotto il 24.9.2015, è stata riconosciuta idonea alla mansione specifica con limitazioni permanenti come da certificazione che si esibisce (doc. 9 fascicolo attoreo)”.
14) “vero che la medesima, dopo il sinistro occorsole il 29.5.2015, è stata assente dal lavoro dal 30.5 al 20.7.2015 per malattia retribuita al 100% e dal 21.7 al
26.9.2015 per malattia retribuita al 90%”.
15) “vero che , al netto dei contributi e delle imposte, ha omesso di CP_1 percepire euro 3.861,89 siccome indicato nel prospetto che si esibisce” (doc. 10 fascicolo attoreo).
Si indica a teste sui capitoli da 12) a 15): responsabile pro tempore e/o delegato dell' Personale Azienda Ospedaliera di Parte_3
Padova corrente in Padova via Giustiniani n. 1.
- disporsi l'acquisizione della scheda d'intervento n. VE-2015-4128/I del
29.5.2015 dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di . Pt_2
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1
Parte_2
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali da ella subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 29 maggio 2015 a Cà Roman. L'attrice esponeva che: Parte_2
- il 29 maggio 2015, alle ore 17.00 circa, si trovava a – Cà Roman e, Pt_2 per raggiungere una fermata ACTV, attraversava un murazzo alto 3,80 metri percorrendone la scalinata fino a raggiungere la sommità;
- a causa dell'altezza asimmetrica del primo gradino della scalinata discendente
(alto 67 cm) rispetto all'ultimo gradino della rampa ascendente (alto 37 cm) e dell'assenza di corrimano, precipitava nel vuoto dall'altro lato del murazzo;
- non era presente alcuna segnalazione della pericolosità del manufatto;
pagina 4 di 13 - a differenza del murazzo su cui ella era caduta, analoghe scalinate presenti a
Pellestrina erano state dotate di parapetto e corrimano, altre ancora erano state adattate all'utilizzo mediante l'eliminazione della pietra di coronamento posta sulla sommità del murazzo per rendere conforme l'alzata dell'ultimo gradino;
- a seguito della caduta, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso di Mestre –
e, a causa dell'evento, subiva lesioni personali, documentate da una Pt_2 perizia medico legale a firma del dott. Persona_1
L'attrice riteneva che del danno dovesse ritenersi responsabile - ex art. 2051 c.c.
o, alternativamente o cumulativamente, ex art. 2043 c.c. - il Provveditorato convenuto, in quanto ente di competenza ex legge 366/1963, che, peraltro, aveva sottoposto a restauro il manufatto nel periodo tra il 1994 e il 2008.
Chiedeva dunque il risarcimento del danno patrimoniale (per spese mediche e lucro cessante per il mancato guadagno subito per il periodo di 120 giorni in cui non aveva potuto lavorare) e non patrimoniale.
2. Il Provveditorato si costituiva in giudizio chiedendo di respingere le domande Con dell'attrice, in quanto la condotta della aveva interrotto il nesso di causa tra la cosa e il danno;
in subordine, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa della stessa ex art. 1227 c.c.
3. La causa veniva istruita mediante l'esperimento di una CTU medico-legale, affidata al dott. . Persona_2
4. Con sentenza n. 539/2023, il Tribunale di Venezia condannava il
Provveditorato a risarcire all'attrice la somma di euro 29.673,92, oltre interessi legali sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno in base agli indici Istat,
e poneva a suo carico le spese di lite e di CTU. Con 4.1. In particolare, il Tribunale riteneva che la condotta della non fosse imprevedibile ed imprevenibile, come era dimostrato dal fatto che, in altre scalinate simili presenti al Lido di , erano stati posti dei corrimani o delle Pt_2 protezioni. Ciononostante, il comportamento imprudente e imperito dell'attrice doveva essere valorizzato ai sensi dell'art. 1227 I comma. c.c., dal momento che Con la non poteva non essersi avveduta della pericolosità dell'opera monumentale,
pagina 5 di 13 data l'imponenza della scalinata e il fatto che, poiché in salita mancavano il corrimano e/o il parapetto, era prevedibile che questi non vi fossero neppure in discesa. Pertanto, il concorso di colpa della danneggiata doveva ritenersi prevalente, nella misura dell'80% del danno, mentre la misura di responsabilità del Provveditorato era quantificata nel restante 20%.
4.2. In ordine al quantum, il Tribunale, sulla scorta della CTU, quantificava in euro 90.434,00 il danno biologico permanente e in euro 14.479,20 il danno biologico temporaneo, escludendo la personalizzazione del danno per mancanza di allegazione e prova di elementi in tal senso idonei;
liquidava il danno morale, secondo equità, nella misura del 30% del danno biologico permanente (euro
27.130,20); riteneva congrue le spese mediche riconosciute dalla CTU, pari ad euro 14.496,20 e la spesa per CTP di euro 1.830,00. Sulla somma di tali importi veniva calcolata la percentuale del 20%, pari alla somma di euro 29.673,92, al cui pagamento il convenuto veniva condannato.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello il
[...]
Parte_4
, censurando la sentenza sulla base dei
[...] motivi di seguito illustrati.
6. si è costituita in giudizio e ha proposto appello incidentale. CP_1
7. Con provvedimento del 14 dicembre 2023, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 18 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8. Gli appellanti principali censurano la sentenza di primo grado sulla base di due motivi:
1) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 1223 c.c., 1227 co. 1 c.c.
Contraddittorietà e/o erroneità della motivazione”. Nella fattispecie, non sussisterebbero i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. perché i murazzi sono un'opera solo parzialmente infrastrutturata, di notevole estensione e accessibile da parte di un numero indeterminabile di soggetti, rispetto alla pagina 6 di 13 quale, pertanto, non sarebbe possibile esercitare il “potere di governo” che l'art. 2051 c.c. richiede ai fini della configurabilità della relativa responsabilità. Inoltre, non sarebbe stata rilevata la portata assorbente del comportamento imprudente della danneggiata che, connotato da autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, frutto di un rischio elettivo (assunto sebbene fosse presente una via alternativa), avrebbe interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno;
2) “violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 92 cpc. Erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui omette di disporre la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza reciproca”. Il primo Giudice avrebbe erroneamente posto le spese di lite a carico del Provveditorato, non considerando la soccombenza reciproca e, anzi, il maggior peso della responsabilità attribuito all'attrice in primo grado. Al contrario, si sarebbe dovuta disporre la compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite e porre a carico di entrambe le parti i costi della CTU. Inoltre, il Tribunale avrebbe liquidato le spese di lite in misura eccessiva (quasi euro 10.000,00, vale a dire nella misura di un terzo rispetto all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno). Pertanto, in via subordinata, gli appellanti principali chiedono la rideterminazione delle spese di lite in una somma congrua rispetto all'effettivo risarcimento disposto e, comunque, secondo i parametri minimi in considerazione della scarsa complessità del giudizio.
9. si è costituita in giudizio deducendo: CP_1
- quanto al primo motivo, che il è l'ente cui compete l'effettivo Parte_2 controllo sui murazzi, come sarebbe dimostrato: dall'inclusione dei murazzi all'interno della conterminazione lagunare, di competenza di ai Parte_2 sensi della legge 366/1963; dal fatto che al Provveditorato spetta l'attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione degli immobili destinati alle attività di competenza e agli immobili di particolare interesse storico e monumentale;
dall'art. 113 d.lgs. 81/2008, che contiene prescrizioni relative alla segnalazione di ostacoli e punti di pericolo;
dalla legge 13/1989 sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che si applicherebbe anche ai murazzi;
dal fatto che l'evento lesivo si è verificato in un tratto di strada su cui insiste un percorso pagina 7 di 13 ciclopedonale aperto al pubblico, peraltro sottoposto a restauro conclusosi nel Con 2008, e quindi controllabile da parte del custode. Inoltre, la contesta la disattenzione ad ella imputata dall'appellante principale: non sarebbe stata dimostrata la sua condotta negligente, né il suo carattere imprevedibile;
- quanto al secondo motivo d'appello, che lo stesso sarebbe infondato in quanto, avendo ella in primo grado chiesto l'accertamento della responsabilità (non esclusiva, né prevalente) del Provveditorato nella causazione del danno, il convenuto era comunque risultato soccombente. Inoltre, il Tribunale avrebbe correttamente liquidato le spese di lite utilizzando lo scaglione relativo al valore del decisum (euro 26.000,00 – euro 52.000,00). Con 9.1. La propone anche appello incidentale sulla base di due motivi:
1) “errata attribuzione di corresponsabilità di nella causazione CP_1 dell'evento”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere imprudente la sua condotta nell'approcciarsi al manufatto, valorizzandola ai sensi dell'art. 1227, I comma,
c.c., e nel non riconoscere che l'intera responsabilità dell'accaduto fosse da imputarsi al Provveditorato, dal momento che era stato documentalmente provato
(doc. 2 fascicolo attrice in primo grado) che altre scale storiche erano state dotate di parapetti e in alcuni casi erano state eliminate le pietre di coronamento poste sulla sommità delle scale per fare in modo che l'ultimo gradino avesse un'alzata Con conforme. La scalinata da cui è caduta la , che presentava un primo gradino discendente di 67 cm a fronte di un ultimo gradino ascendente di 37 cm, invece, non presentava tali accorgimenti volti a prevenire il pericolo, che risultava occulto, non visibile e imprevedibile. In tal senso deporrebbe il fatto che lo stesso Con Giudice di primo grado aveva riconosciuto che la condotta della non fosse imprevedibile o imprevenibile, anche considerato che in altri posti simili del CP_2 erano stati posti corrimani o protezioni per prevenire analoghi pericoli;
2) “omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per inabilità lavorativa temporanea”. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare il pregiudizio patrimoniale, pari ad euro 3.861,89, da ella subito per non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa per 120 giorni, di cui in primo grado era stato chiesto il risarcimento e in relazione al quale erano state formulate istanze istruttorie.
pagina 8 di 13 10. Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che entrambi gli appelli, principale e incidentale, debbano essere rigettati.
10.1. Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale, che vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In primo luogo, non coglie nel segno la tesi degli appellanti principali secondo cui, nella fattispecie, non sussisterebbe il potere di governo della res, quale presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., a causa del fatto che i murazzi sarebbero un'opera monumentale, solo parzialmente infrastrutturata, che interessa una zona molto estesa e aperta all'accesso di un numero indeterminabile di persone.
La censura, formulata in termini generici e non supportata da alcun elemento probatorio, è smentita dalla documentazione in atti. In particolare, dal doc. 2 dell'attrice in primo grado si evince che, in altri luoghi del territorio lagunare, i murazzi sono stati dotati di appositi corrimani o di parapetti, a dimostrazione della possibilità di esercitare un effettivo controllo sulla res, volto a prevenirne la pericolosità data dalla sua conformazione. Il fatto che tali murazzi, poi, siano accessibili da un numero potenzialmente indeterminato di persone non fa che evidenziare la necessità della loro manutenzione da parte dell'ente responsabile.
Non può neppure ritenersi che il comportamento della danneggiata abbia avuto un'efficienza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la res e il danno.
Sul tema, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito, che può consistere (oltre che in un fatto naturale o di un terzo) anche nel comportamento dello stesso danneggiato, purché però tale condotta sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile (Cass. n.
8346/2024). Come correttamente rilevato dal Tribunale, il comportamento della Con
non era imprevedibile, né inevitabile: da un lato era perfettamente prevedibile che il murazzo potesse essere attraversato da chiunque, dall'altro l'installazione di parapetti e corrimani su altri murazzi simili nei dintorni dei luoghi di causa dimostra la prevenibilità del danno.
pagina 9 di 13 Parimenti infondata è anche la censura dell'appellante incidentale in ordine al concorso di colpa della stessa, ritenuto prevalente dal Tribunale. Con A detta della , il Giudice di primo rado avrebbe errato, in quanto alla stessa non sarebbe imputabile alcuna disattenzione e la caduta sarebbe conseguente alla differente altezza del primo gradino della scalinata discendente rispetto all'ultimo gradino della rampa ascendente.
Il Collegio condivide il giudizio di prevalenza, nella misura dell'80%, del concorso di colpa ex art. 1227, I comma, c.c. della danneggiata nella causazione del danno.
Il fatto che la caduta sia avvenuta sul primo gradino della rampa in discesa esclude che la sua causa sia da rinvenirsi nella irregolarità dell'alzata di tale Con scalino, che avrebbe tratto in inganno la .
Non si tratta, infatti, di una serie contigua di scalini, di cui uno di alzata disomogenea rispetto agli altri, ma del primo gradino di una nuova scalinata, in discesa.
Come già puntualmente osservato dal Tribunale, tali gradini non erano contigui, Con ma erano intervallati proprio dal “murazzo” che la intendeva scavalcare e, pertanto, non è sostenibile che la stessa si sia trovata spiazzata da una misura diversa del gradino in discesa rispetto a quello in salita. Con La nel salire su un manufatto del tipo di cui è causa - privo di protezioni, per sua natura irregolare, imponente e alto quasi quattro metri – non poteva non avvedersi del pericolo che correva ed era, dunque, tenuta a osservare la massima prudenza, e ciò anche in considerazione del fatto che la stessa aveva certamente rilevato l'assenza di ogni appiglio cui aggrapparsi nella salita e, pertanto, era ben prevedibile che tale appiglio sarebbe mancato anche nella discesa.
10.2. Il secondo motivo d'appello incidentale, riguardante l'asserito pregiudizio Con economico subito dalla per inabilità lavorativa temporanea, è infondato.
Infatti, la somma di euro 3.861,89 di cui alla dichiarazione del datore di lavoro
(doc. 10 fascicolo dell'attrice) non trova riscontro nelle somme che, stando alle Con buste paga in atti (doc. 15), risultano essere state percepite dalla durante il periodo di assenza lavorativa.
pagina 10 di 13 Inoltre, il CTU nella perizia conferma l'impossibilità di quantificare il periodo di inabilità lavorativa temporanea totale e, di conseguenza, il relativo pregiudizio economico. Si legge infatti a pag. 23 della perizia: “La paziente rammenta di avere ripreso la propria attività lavorativa alla fine del mese di settembre. Non abbiamo reperito, tuttavia, agli atti, la documentazione redatta su modulistica previdenziale utile a stabilire in misura precisa il periodo di inabilità lavorativa temporanea totale”.
A fronte di tale lacuna probatoria, a nulla sarebbe servito ammettere i capitoli di Con prova (12, 13, 14, 15) articolati dalla in primo grado: i capitoli 12, 13 e 14 attenevano a circostanze non contestate e documentali, mentre il capitolo 15 era volto ad ottenere dal teste null'altro che una conferma di quanto contenuto nel Con doc. 10 prodotto dalla in primo grado, il cui contenuto contrasta con i dati riportati nelle buste paga e con le risultanze della CTU.
10.3. Anche il secondo motivo dell'appello principale, riguardante le spese di lite del primo grado di giudizio, che secondo l'appellante principale avrebbero dovuto essere, almeno parzialmente, compensate dal Tribunale, stante la reciproca soccombenza, è infondato.
Sul punto si rammenta il recente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass., S.U. n. 32061/2022). Con Nelle conclusioni di primo grado la aveva chiesto di accertare la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento lesivo e il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dall'evento stesso e quantificati nella pagina 11 di 13 somma ritenuta di giustizia dal Giudice. Orbene, data la domanda attorea in primo grado, alla luce della giurisprudenza citata, l'accoglimento dell'eccezione del convenuto sul riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata non poteva e non può far ritenere sussistente la soccombenza reciproca tra le parti.
Quanto poi alla pretesa eccessività delle spese di lite liquidate dal Tribunale, il
Collegio ritiene che il primo Giudice abbia correttamente liquidato le spese di lite utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro
52.000,00), secondo il valore del decisum (euro 29.673,92). La scelta dei parametri medi anziché di quelli minimi (o massimi) è frutto di una valutazione discrezionale del Giudice, che nella specie appare più che giustificata alla luce dell'attività processuale e istruttoria svolta in corso di causa.
10.4. Merita, inoltre, di essere confermata la decisione del Tribunale nel rigettare le istanze istruttorie della I capitoli di prova, ulteriori rispetto a quelli già CP_1 sopra esaminati, per come formulati, attengono a circostanze non contestate o documentali (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
11. Stante la soccombenza di entrambe le parti, le spese di lite del grado devono essere interamente compensate.
12. Sussistono i presupposti per il versamento da parte sia degli appellanti principali, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. n. 539/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo pagina 12 di 13 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
Venezia, camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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