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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1462/2024 depositato il 11/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5671/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 07/11/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20210000217678 IMU 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20210000217678 IMU 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20210000217678 IMU 2011
- INGIUNZIONE n. 180143 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 180144 I.C.I. 2010 - INGIUNZIONE n. 49664 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo mediazione regolarmente notificato a mezzo pec,
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, atto n. 2021/0000217678, notificatogli dalla So.Ge.T. srl limitatamente alla parte che contempla le seguenti ingiunzioni di pagamento: 1) Ingiunzione n. 180143 del 09.10.2017 di € 2.338,00 notificata il 20.10.2017 - pratica n.
900.2016.0045817474 riferita all'ICI 2009 ruolo 2016 per un tot. di € 2.368,71; 2)Ingiunzione n. 180144 del 09.10.2017 di € 1.231,00, notificata il 30.10.2017 - pratica n. 900.2016.0045829610 riferita all'ICI
2010 ruolo 2016 per un tot. di € 1.247,16; 3) Ingiunzione n. 49664 del 10.04.2018 di € 445,00 notificata il 09.05.2018 – pratica n. Numero_1 riferita all'ICI anno 2011 ruolo 2017 per un tot. Di € 450,42. Deduceva il ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per difetto dei presupposti impositivi in quanto le somme richieste si riferivano a tributi relativi ad immobili che non erano di proprietà dello stesso ma del defunto Nominativo_1 e venduti a terzi quando era in vita o donati ad altri eredi. Inoltre, le ingiunzioni erano nulle in quanto prive di elementi essenziali quali il visto di esecutorietà, in violazione dell'art. 52 co.
5 lett. d) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Deduceva, altresì, l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, indeterminatezza del credito, eccependo in ogni caso la prescrizione dei tributi sottostanti l'atto impugnato.. Si costituiva la So.Ge.T. srl
contro
-deducendo l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello dedicato e risultante dal registro nazionale. Nel merito faceva rilevare che prima della notifica del preavviso impugnato erano state notificate al ricorrente le tre ingiunzioni in esso richiamate senza essere opposte, mentre privi di pregio erano i profili di illegittimità evidenziati in ricorso. Concludeva per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese da attribuire al procuratore antistatario. Orbene, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Cosenza rigettava il ricorso, rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato sull'illegittimità della notificazione degli atti prodromici Nello specifico, relativamente all'ingiunzione n. 49664, in merito alla eccepita illeggibilità della firma apposta sul relativo avviso di ricevimento della raccomandata, depositato in primo grado dalla SO.G.E.T. SPA, si precisa che la Cassazione ritiene valida la notifica della cartella esattoriale mediante lettera raccomandata anche quando la firma sull'avviso di ricevimento risulta illeggibile. Lo ha ribadito di recente la Corte di
Cassazione in due pronunce, richiamando i suoi precedenti e sottolineando il fatto che l'accertamento svolto dal postino fa fede fino a querela di falso (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 19680/20, del 21 settembre
2020 - Cass. ord. n. 34400/2023 del 11 dicembre 2023). Nel caso che ci occupa, indiscutibilmente la persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento ha dichiarato di essere il destinatario dell'atto notificato.
Con riferimento alle ingiunzioni n. 180143 e 180144, notificate contemporaneamente, l'appellante sostiene che siano state notificate per compiuta giacenza ma risultano consegnate presso l'ufficio postale presso il quale erano in giacenza. Pertanto, alcuna produzione di raccomandata informativa è necessaria, risultando gli atti ritualmente consegnati. Quanto alla questioni relative alla produzione documentale non sono meritevoli di accoglimento perché la produzione in copia è ammessa mentre non hanno nessun pregio le insinuazioni apodittiche della stessa appellante Quanto ai motivi di merito sono inammissibili per mancata opposizione degli atti prodromici . Quanto al preteso difetto di legittimazione passiva da parte di Ricorrente_1 cosi' come la questione relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cc sono questioni proposte per la prima volta in appello e quindi inammissibili.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante , le sentenze di rigetto emesse nei confronti dei coeredi, sono rilevanti poiché confermano la definitività delle pretese sottese al preavviso di fermo impugnato in primo grado. Per quanto concerne la denuncia del difetto del potere riscossivo e l'omissione del c.d. visto di esecutorietà bisogna evidenziare che al concessionario del Comune è consentita la riscossione delle multe tramite l'istituto dell'ingiunzione fiscale. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n.
26308. Per i giudici di legittimità ai fini del recupero delle somme dovute, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo (articolo 53 del Dlgs n. 446 del 1997) essendo tale affidamento consentito dall'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione, pure inizialmente disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011, non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 750,00 oltre oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1462/2024 depositato il 11/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5671/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 07/11/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20210000217678 IMU 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20210000217678 IMU 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20210000217678 IMU 2011
- INGIUNZIONE n. 180143 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 180144 I.C.I. 2010 - INGIUNZIONE n. 49664 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contenente istanza di reclamo mediazione regolarmente notificato a mezzo pec,
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, atto n. 2021/0000217678, notificatogli dalla So.Ge.T. srl limitatamente alla parte che contempla le seguenti ingiunzioni di pagamento: 1) Ingiunzione n. 180143 del 09.10.2017 di € 2.338,00 notificata il 20.10.2017 - pratica n.
900.2016.0045817474 riferita all'ICI 2009 ruolo 2016 per un tot. di € 2.368,71; 2)Ingiunzione n. 180144 del 09.10.2017 di € 1.231,00, notificata il 30.10.2017 - pratica n. 900.2016.0045829610 riferita all'ICI
2010 ruolo 2016 per un tot. di € 1.247,16; 3) Ingiunzione n. 49664 del 10.04.2018 di € 445,00 notificata il 09.05.2018 – pratica n. Numero_1 riferita all'ICI anno 2011 ruolo 2017 per un tot. Di € 450,42. Deduceva il ricorrente la illegittimità dell'atto impugnato per difetto dei presupposti impositivi in quanto le somme richieste si riferivano a tributi relativi ad immobili che non erano di proprietà dello stesso ma del defunto Nominativo_1 e venduti a terzi quando era in vita o donati ad altri eredi. Inoltre, le ingiunzioni erano nulle in quanto prive di elementi essenziali quali il visto di esecutorietà, in violazione dell'art. 52 co.
5 lett. d) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Deduceva, altresì, l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, indeterminatezza del credito, eccependo in ogni caso la prescrizione dei tributi sottostanti l'atto impugnato.. Si costituiva la So.Ge.T. srl
contro
-deducendo l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello dedicato e risultante dal registro nazionale. Nel merito faceva rilevare che prima della notifica del preavviso impugnato erano state notificate al ricorrente le tre ingiunzioni in esso richiamate senza essere opposte, mentre privi di pregio erano i profili di illegittimità evidenziati in ricorso. Concludeva per il rigetto dello stesso con vittoria delle spese da attribuire al procuratore antistatario. Orbene, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Cosenza rigettava il ricorso, rispetto alla decisione proponeva appello il contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato sull'illegittimità della notificazione degli atti prodromici Nello specifico, relativamente all'ingiunzione n. 49664, in merito alla eccepita illeggibilità della firma apposta sul relativo avviso di ricevimento della raccomandata, depositato in primo grado dalla SO.G.E.T. SPA, si precisa che la Cassazione ritiene valida la notifica della cartella esattoriale mediante lettera raccomandata anche quando la firma sull'avviso di ricevimento risulta illeggibile. Lo ha ribadito di recente la Corte di
Cassazione in due pronunce, richiamando i suoi precedenti e sottolineando il fatto che l'accertamento svolto dal postino fa fede fino a querela di falso (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 19680/20, del 21 settembre
2020 - Cass. ord. n. 34400/2023 del 11 dicembre 2023). Nel caso che ci occupa, indiscutibilmente la persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento ha dichiarato di essere il destinatario dell'atto notificato.
Con riferimento alle ingiunzioni n. 180143 e 180144, notificate contemporaneamente, l'appellante sostiene che siano state notificate per compiuta giacenza ma risultano consegnate presso l'ufficio postale presso il quale erano in giacenza. Pertanto, alcuna produzione di raccomandata informativa è necessaria, risultando gli atti ritualmente consegnati. Quanto alla questioni relative alla produzione documentale non sono meritevoli di accoglimento perché la produzione in copia è ammessa mentre non hanno nessun pregio le insinuazioni apodittiche della stessa appellante Quanto ai motivi di merito sono inammissibili per mancata opposizione degli atti prodromici . Quanto al preteso difetto di legittimazione passiva da parte di Ricorrente_1 cosi' come la questione relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cc sono questioni proposte per la prima volta in appello e quindi inammissibili.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante , le sentenze di rigetto emesse nei confronti dei coeredi, sono rilevanti poiché confermano la definitività delle pretese sottese al preavviso di fermo impugnato in primo grado. Per quanto concerne la denuncia del difetto del potere riscossivo e l'omissione del c.d. visto di esecutorietà bisogna evidenziare che al concessionario del Comune è consentita la riscossione delle multe tramite l'istituto dell'ingiunzione fiscale. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n.
26308. Per i giudici di legittimità ai fini del recupero delle somme dovute, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo (articolo 53 del Dlgs n. 446 del 1997) essendo tale affidamento consentito dall'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione, pure inizialmente disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011, non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 750,00 oltre oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.