Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 82
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della notificazione degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto valide le notifiche degli atti prodromici. Per l'ingiunzione n. 49664, ha confermato la validità della notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche se la firma è illeggibile, citando la giurisprudenza della Cassazione. Per le ingiunzioni n. 180143 e 180144, ha ritenuto che la consegna presso l'ufficio postale fosse sufficiente, senza necessità di raccomandata informativa. Le questioni relative alla produzione documentale sono state ritenute inammissibili. Le questioni di merito relative alla legittimazione passiva e all'onere della prova sono state considerate inammissibili in quanto proposte per la prima volta in appello.

  • Inammissibile
    Difetto dei presupposti impositivi

    La Corte ha ritenuto inammissibili tali questioni in quanto proposte per la prima volta in appello.

  • Rigettato
    Nullità delle ingiunzioni per vizio di forma

    La Corte ha affermato che ai concessionari del Comune è consentita la riscossione tramite ingiunzione fiscale, citando la sentenza della Cassazione n. 26308.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei tributi sottostanti

    La Corte ha ritenuto inammissibili tali questioni in quanto proposte per la prima volta in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 82
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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