Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2662
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica degli avvisi di accertamento da parte della Regione Campania, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza in caso di assenza del destinatario. La modalità di notifica è ritenuta legittima ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza della Cassazione.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione triennale, poiché la notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta in date antecedenti alla notifica della cartella di pagamento, ha interrotto i termini di prescrizione. Si considera inoltre la sospensione della riscossione per la legislazione emergenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2662
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2662
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo