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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2662/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12166/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094510125000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 srl, nella persona del lrpt, assistito e difeso come in atti, impugna innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 15/04/2025, afferente l'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate di IS gli intimava di pagare la somma di euro 2127,23, inclusi sanzioni ed interessi, chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Il ricorrente, in particolare, deduce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e ladecadenze e/o prescrizione delle pretese.
Si è costituito ritualmente e tempestivamente l'Agenzia della Entrate IS che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni di merito ivi compreso l'omessa notifica degli atti presupposti rivendicando, nel resto, la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Privi di pregio si rivela entrambi i motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa vanno valutati unitariamente: il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta decadenza e/o prescrizione triennale della pretesa relativa al presunto pagamento della tassa auto anno 2019 e 2020.
Ed invero, parte resistente, ed in particolare la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto otto avvisi di accertamento, analiticamente indicati, notificati rispettivamente in data 15.12.2022 (nr. 001679PG2019,
001395PG2019 e 001537PG2019), 22/06/2023 (nr. 064094455075 e 064216345275) e 27.12.2023 (nr.
112085PG2020, 107739PG2020 e 116306PG2020): la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente sito in Qualiano
(NA) alla Indirizzo_1 in alcuni casi a mani del destinatario o addetto alla ricezione ed in altri non consegnato al destinatario per assenza dello stesso cui faceva seguito l'avviso restituito al mittente, con il perfezionamento della notifica per intervenuta compiuta giacenza.
Va rilevato che tutti gli avvisi di accertamento sono stati recapitati con semplice raccomandata spedita da
CRC Post;
tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Poste CRC Post, sono valide a tutti gli effetti di legge.
Infatti come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'8.7.2024 n. 18541 “ le notifiche degli atti di accertamento dei Tributi locali effettuate da agenzie postali private , a partire dal 30 aprile 2011 ,avendo il d.lgs n. 58/2011, riservato a Banca_1 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, sono legittime “.
Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che nella specie viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento postale concernente la consegna delle raccomandate postali ordinarie.
In merito alla legittimità della notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Ente impositore la
Cassazione, con decisione n. 16183 del 9/6/2021 (vedi anche Cass. 10131/2020), ha confermato il proprio orientamento secondo cui «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973".
Si rimanda, più in generale, al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82..
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento e, quindi, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. In particolare, giova evidenziare che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 29642/2019; Cass. n. 20766/2021), in tutti i casi di notifica postale di un atto tributario, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, onere probatorio del tutto disatteso dall'odierno ricorrente. Per altro verso è irrilevante l'illeggibilità della firma del ricevente il plico raccomandato ordinario
(cfr. Cass. n. 758/2006 relativa per l'appunto ad un caso di illeggibilità della firma della persona che materialmente aveva ricevuto l'atto).
Né, d'altra parte, il ricorrente ha formulato rilievi circa il perfezionamento del processo notificatorio.
Dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale non ancora maturata all'atto della notifica, in data 15/04/2025, della cartella impugnata anche senza considerare la sospensione della riscossione operante in ragione della legislazione emergenziale.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, liquidando le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E.
200,00 spese generali comprese, oltre oneri acc.,ri se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12166/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094510125000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 srl, nella persona del lrpt, assistito e difeso come in atti, impugna innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 15/04/2025, afferente l'asserito omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate di IS gli intimava di pagare la somma di euro 2127,23, inclusi sanzioni ed interessi, chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Il ricorrente, in particolare, deduce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e ladecadenze e/o prescrizione delle pretese.
Si è costituito ritualmente e tempestivamente l'Agenzia della Entrate IS che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni di merito ivi compreso l'omessa notifica degli atti presupposti rivendicando, nel resto, la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella impugnata chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Privi di pregio si rivela entrambi i motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa vanno valutati unitariamente: il ricorrente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta decadenza e/o prescrizione triennale della pretesa relativa al presunto pagamento della tassa auto anno 2019 e 2020.
Ed invero, parte resistente, ed in particolare la Regione Campania, in sede di costituzione, ha documentato che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto otto avvisi di accertamento, analiticamente indicati, notificati rispettivamente in data 15.12.2022 (nr. 001679PG2019,
001395PG2019 e 001537PG2019), 22/06/2023 (nr. 064094455075 e 064216345275) e 27.12.2023 (nr.
112085PG2020, 107739PG2020 e 116306PG2020): la notifica è avvenuta con l'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento presso il domicilio fiscale del contribuente sito in Qualiano
(NA) alla Indirizzo_1 in alcuni casi a mani del destinatario o addetto alla ricezione ed in altri non consegnato al destinatario per assenza dello stesso cui faceva seguito l'avviso restituito al mittente, con il perfezionamento della notifica per intervenuta compiuta giacenza.
Va rilevato che tutti gli avvisi di accertamento sono stati recapitati con semplice raccomandata spedita da
CRC Post;
tale modalità semplificata di notificazione delle tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.3, comma 5 del d.l.n. 261 del 1990, come modificato dall'art. 38 bis del d.l. n. 248 del 2007, senza la necessità di ulteriori adempimenti di notifica di comunicazione informativa di consegna in caso di destinatario momentaneamente assente e avvenuta consegna a persona abilitata.
Le notifiche, effettuate con raccomandate spedite con Poste CRC Post, sono valide a tutti gli effetti di legge.
Infatti come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'8.7.2024 n. 18541 “ le notifiche degli atti di accertamento dei Tributi locali effettuate da agenzie postali private , a partire dal 30 aprile 2011 ,avendo il d.lgs n. 58/2011, riservato a Banca_1 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, sono legittime “.
Quanto al perfezionamento delle notifiche va detto che nel caso di specie trattasi di notifica effettuata in via diretta per cui non è necessaria alcuna individuazione della qualifica del ricevente né l'invio di CAN o CAD dal momento che nella specie viene osservata la ordinaria disciplina del regolamento postale concernente la consegna delle raccomandate postali ordinarie.
In merito alla legittimità della notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall'Ente impositore la
Cassazione, con decisione n. 16183 del 9/6/2021 (vedi anche Cass. 10131/2020), ha confermato il proprio orientamento secondo cui «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973".
Si rimanda, più in generale, al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82..
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento e, quindi, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. In particolare, giova evidenziare che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della S.C. (cfr., ex multis, Cass. n. 29642/2019; Cass. n. 20766/2021), in tutti i casi di notifica postale di un atto tributario, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, onere probatorio del tutto disatteso dall'odierno ricorrente. Per altro verso è irrilevante l'illeggibilità della firma del ricevente il plico raccomandato ordinario
(cfr. Cass. n. 758/2006 relativa per l'appunto ad un caso di illeggibilità della firma della persona che materialmente aveva ricevuto l'atto).
Né, d'altra parte, il ricorrente ha formulato rilievi circa il perfezionamento del processo notificatorio.
Dalla rituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'atto impugnato discende anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale non ancora maturata all'atto della notifica, in data 15/04/2025, della cartella impugnata anche senza considerare la sospensione della riscossione operante in ragione della legislazione emergenziale.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, liquidando le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E.
200,00 spese generali comprese, oltre oneri acc.,ri se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite