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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 244/2025, promossa
DA
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Spezzigu Irene;
C.F._2
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
Causa in punto separazione consensuale, rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Sassari (SS), Via Mons. Marongiu – Delrio, 65, condotta in locazione dai coniugi, rimane assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente alla minore Pt_1
figlia, mentre il sig. ha da sempre tenuto la propria residenza presso la casa di Pt_2
proprietà dei suoi genitori sita in Badesi (SS), Via Mastru Matteu, 2, dove oggi vive abitualmente;
3. la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori Persona_1
secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori che dovranno tener conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla minore. Comunque, le parti fissano, in linea di massima, le seguenti modalità di svolgimento dell'affido: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore almeno tre giorni a settimana, indicativamente il lunedì, martedì e mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche presso la scuola dell'infanzia alle 16.00 e sino alle
21.00; il sig. potrà tenere con sé la minore a fine settimana alterni;
le festività e Pt_2
il compleanno della figlia saranno fruiti secondo il regime dell'alternanza annuale, ovvero la vigilia del Santo Natale e con la madre e il giorno del Santo Natale con il padre e viceversa. Il prossimo compleanno con la madre ed il successivo con il padre.
La Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre e viceversa al successivo anno;
-per il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per 15 giorni anche non consecutivi. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze della loro figlia siano tutelate al meglio;
4. il sig.
corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento ordinario della minore figlia Pt_2
l'importo mensile di € 300.00, aumentato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrisponde alla sig.ra entro e non oltre il 28 di ogni mese, e concorrerà nella Pt_1
misura del 50% per le spese di carattere straordinario, come meglio determinate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, che si allegano per formare parte integrante del presente atto (all. 6 copia linee guida CNF del 29.11.2017).
L'importo dell'assegno unico ed universale verrà percepito al 100% dalla madre.; 5. le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolare ogni reciproca pretesa economica e patrimoniale;
6. le presenti condizioni sono valide, efficaci e vincolati tra le parti dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
7. i coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando fin d'ora il rilascio dei necessari documenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari il Parte_1 Parte_2
15.10.2016, atto regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune (Anno 2016, Atto n. 158, Parte 2, Serie A), scegliendo il regime di separazione legale dei beni;
dalla loro unione è nata il [...] la figlia Persona_1
Essi, comparsi all'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore
(in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze) e ritenuto, pertanto, che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, riconosce come sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La domanda delle parti può pertanto essere accolta, anche quanto alla corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale in favore della madre.
Il Tribunale prende atto del reciproco assenso all'espatrio e al rilascio dei necessari documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando: - dichiara la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui al ricorso;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari perché provveda all'annotazione della presente sentenza.
Sassari, 8.4.2025.
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana