Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1999, n. 1062
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

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La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale a citazione solo per coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti, con la conseguenza che l'imputato non comparso, e del quale non sia stata dichiarata la contumacia, non può essere considerato presente. Invero, la omissione della dichiarazione di contumacia è irrilevante solo quando il giudice abbia comunque disposto gli adempimenti che dalla accertata contumacia devono essere fatti discendere. (Fattispecie relativa a "rinvio ad udienza fissa", effettuato prima del compimento degli atti introduttivi e senza la previa dichiarazione di contumacia dell'imputato. Nell'affermare il principio sopra riportato, la Corte ha precisato che l'accertamento del presupposto di fatto del giudizio contumaciale, vale a dire la assenza di impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato, non può essere effettuata ex post, come avvenuto nel caso con successivo provvedimento che attesti la ritualità e tempestività della citazione dell'imputato).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché l'autonomo reato colposo attribuito al direttore del giornale, ai sensi dell'art 57 cod.pen., postula necessariamente l'accertamento della commissione del reato ex art 595 comma terzo stesso codice, da parte dell'autore dell'articolo, l'annullamento con rinvio -in sede di legittimità- della sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo, coinvolge la posizione del primo imputato, che dovrà, anche essa, essere oggetto di nuova valutazione da parte del giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1999, n. 1062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1062
    Data del deposito : 17 novembre 1999

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