Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 2
La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale a citazione solo per coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti, con la conseguenza che l'imputato non comparso, e del quale non sia stata dichiarata la contumacia, non può essere considerato presente. Invero, la omissione della dichiarazione di contumacia è irrilevante solo quando il giudice abbia comunque disposto gli adempimenti che dalla accertata contumacia devono essere fatti discendere. (Fattispecie relativa a "rinvio ad udienza fissa", effettuato prima del compimento degli atti introduttivi e senza la previa dichiarazione di contumacia dell'imputato. Nell'affermare il principio sopra riportato, la Corte ha precisato che l'accertamento del presupposto di fatto del giudizio contumaciale, vale a dire la assenza di impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato, non può essere effettuata ex post, come avvenuto nel caso con successivo provvedimento che attesti la ritualità e tempestività della citazione dell'imputato).
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché l'autonomo reato colposo attribuito al direttore del giornale, ai sensi dell'art 57 cod.pen., postula necessariamente l'accertamento della commissione del reato ex art 595 comma terzo stesso codice, da parte dell'autore dell'articolo, l'annullamento con rinvio -in sede di legittimità- della sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo, coinvolge la posizione del primo imputato, che dovrà, anche essa, essere oggetto di nuova valutazione da parte del giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1999, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " RENATO L. CALABRESE " N. 1991
3. " ZI TT " REGISTRO GENERALE
4. " MA LL " N. 11935/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da RA GI, nato a [...] il [...], e LF EN, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 19 ottobre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della parte civile, avv. Alfredo Angelucci;
OSSERVA
RA GI e LF EN ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne ha ribadito la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti, di diffamazione a mezzo stampa e di omissione del dovuto controllo, in relazione ad un articolo dal titolo "I fratelli Dell'Utri, molte ombre nel loro passato", pubblicato il 28 maggio 1995 sul quotidiano "La Repubblica", ritenuto lesivo della reputazione di AP FI RT. Gli imputati deducono in rito violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 487 e all'art. 486 dello stesso codice,
con riferimento al giudizio di primo grado.
Nel merito, sindacano l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in punto di esclusione della esimente, quanto meno putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca, di ritenuta sussistenza dell'aggravante del fatto determinato e di quantificazione della riparazione pecuniaria.
Resiste la parte civile con memoria difensiva.
Rileva il collegio che è fondato il primo, assorbente motivo di impugnazione, con il quale si ripropone la eccezione di nullità del giudizio di primo grado a causa della mancata rinnovazione del decreto di citazione del RA per l'udienza(del 20 ottobre 1997) cui il dibattimento fu rinviato(da quella di prima comparizione del 10 febbraio precedente) senza la dichiarazione di contumacia dell'imputato.
In realtà, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima. del compimento degli atti introduttivi va qualificato come rinvio vero e proprio, col conseguente obbligo di notifica del decreto di citazione(Cass. Sez. III, 8 marzo 1994, Stella;
Sez. V. 4 aprile 1995, Andreuzzi;
Sez. IV, 9 maggio 1996, Ricchiuti). Infatti, secondo quanto prevede l'art. 477 comma 3 c.p.p., la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti.
E l'imputato di cui non sia stata accertata l'effettiva presenza non può considerarsi presente senza la dichiarazione di contumacia. Nel caso in esame il rinvio ad udienza fissa avvenne prima del compimento degli atti introduttivi e senza la dichiarazione di contumacia dell'imputato.
Ne consegue che nella mancata rinnovazione del decreto di citazione per la nuova udienza va ravvisata la dedotta insanabile nullità.
È priva di consistenza, al riguardo, l'attuale deduzione del difensore di parte civile, secondo cui il modulo in cui si sostanzia il verbale di udienza del 10 febbraio 1997 conterrebbe la dichiarazione di contumacia di entrambi gli imputati ad esaurimento degli atti introduttivi.
Vero è invece che, come risulta dalla lettura di detto verbale, in risposta all'eccezione sollevata "preliminarmente" dal difensore del Turati, il tribunale, ravvisati nella documentazione pervenuta "elementi di contrasto ritenuti tali da ingenerare dubbi sull'effettiva notificazione del decreto all'imputato", dispose il rinvio del dibattimento a udienza fissa mandando alla Cancelleria di acquisire gli originali attinenti a tale notificazione e di provvedere, comunque, alla rinnovazione della citazione per la successiva udienza (formalità, quest'ultima, di poi - com'è certo - rimasta ineseguita).
Di tanto, del resto, dà atto la stessa sentenza impugnata. La quale denega tuttavia valore alla mancata rinnovazione della notificazione sul rilievo - che ritiene di trarre da decisioni di questa Corte - che dalla pregressa omessa dichiarazione di contumacia non deriva nullità di alcun genere, perché una simile sanzione non è prevista dall'ordinamento processuale.
Va in contrario osservato che condizione per la irrilevanza della omissione della dichiarazione di contumacia è che tale omissione sia soltanto "formale", il che si verifica quando il giudice abbia concretamente valutato, offrendone adeguata motivazione, l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e abbia manifestato la decisione di procedere oltre nel dibattimento, e vi proceda pur senza provvedere alla declaratoria di contumacia(cfr. Cass. Sez. VI, 4 febbraio 1998, Bontempo): situazione del tutto diversa ed anzi completamente opposta a quella determinatasi, come sopra esposto, all'udienza del 10 febbraio 1997.
Resta da dire che l'accertamento del presupposto di fatto del giudizio contumaciale, vale a dire l'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato, non può essere postumo: onde deve negarsi la rilevanza attribuita - in via sussidiaria - dalla impugnata sentenza al provvedimento che attesta successivamente, in data 17 febbraio 1997, la ritualità e tempestività della citazione del RA per l'udienza del 10 febbraio 1997 (e a prescindere dagli ulteriori connotati di irritualità di detto provvedimento, in quanto reso dal presidente del collegio fuori udienza).
Deve pertanto annullarsi l'impugnata decisione, unitamente a quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio. Statuizione che coinvolge la posizione dell'altro imputato, LF EN, atteso che l'autonomo reato colposo addebitato al direttore del giornale postula necessariamente l'accertamento della commissione di un reato col mezzo della pubblicazione da parte dell'autore dell'articolo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2000