Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
Ai fini del decreto di irreperibilità, non sussiste obbligo di disporre apposite ricerche all'estero dell'imputato colà residente, del quale si ignori l'esatto recapito.
Commentario • 1
- 1. Decreto di irreperibilità: come compiere le ricercheDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2022
Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2010, n. 27552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27552 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 646
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 6048/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON OS N. IL 03/05/1955;
2) CA LO N. IL 16/08/1962;
avverso la sentenza n. 359/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 05/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio V., che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 05.05.2009 la Corte d'appello di Trieste integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato CA IP e BJ OB alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa ciascuno per il reato di concorso in introduzione clandestina di extracomunitari, ritenuto vincolo di continuazione dell'episodio in data 06-07.08.2001, qui giudicato, con gli analoghi fatti di cui a sentenza definitiva a loro carico. In particolare i predetti erano ritenuti, quali partecipi a più ampia organizzazione, essere componenti del segmento di competenza, per il tratto relativo al confine italo-slavo, all'accompagnamento dei clandestini stranieri.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti imputati che motivavano i rispettivi ricorsi deducendo nei termini seguenti.
2.1 - il CA: a) mancanza di motivazione sui punti dedotti con l'appello; b) mancanza di prove in ordine allo specifico episodio del 06-07.08.2001.
2.2 - il BJ: a) nullità dell'intero processo per omessa notifica dell'avviso a eleggere domicilio in Italia, essendo egli residente a [...]; b) carenza di motivazione e carenza di prove in ordine all'episodio per cui è processo;
nelle telefonate non si fa il nome di esso BJ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi, fondati nei termini di cui alla seguente motivazione, devono essere accolti.
Deve dapprima essere respinta, peraltro, la deduzione di natura processuale del BJ, posto che non risultava in atti - ne' ciò il ricorrente contesta - notizia precisa dell'esatto domicilio all'estero di esso imputato (ed essendo irrilevante trattarsi di località geograficamente vicina), posto che non sussiste obbligo di apposite ricerche nel caso manchi l'indirizzo esatto dell'imputato residente all'estero (così Cass. Pen. Sez. 2, n. 22662 in data 18.02.2009, Rv. 244726, Rapce). Sono fondate, di contro, le deduzioni di entrambi i ricorrenti in ordine alla carenza di motivazione dell'impugnata sentenza. La stessa, che ha riconosciuto a carico degli odierni ricorrenti un solo episodio (quello del 06-07.08.2001), inserito in un traffico di esseri umani già oggetto di altro giudicato, si limita all'affermazione del tutto apodittica trattarsi di episodio riconducibile alla stessa organizzazione di cui gli imputati sono già stati riconosciuti colpevoli. È più che evidente il vuoto motivazionale, anche a fronte dei non valutati motivi di gravame, posto che si da per scontato, senza alcuna ulteriore giustificazione, quello che andava invece provato. L'impugnata sentenza neppure opera un formale ed esplicito rinvio, per relationem, alla sentenza di primo grado che - per verità - neppure essa offre elementi più specifici sul singolo episodio, atteso che indica le ritenute prove per genus (intercettazioni telefoniche, appostamenti di polizia, ecc.) senza precisare con un minimo di specificità argomenti e prove a carico dei due odierni ricorrenti per il singolo fatto contestato in questa sede. E poiché il giudice dell'appello è chiamato non solo a rispondere ai motivi del gravame, ma anche a colmare eventuali carenze motivazionali del primo giudice, si impone rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio nel quale si attenga ai principi di diritto qui enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio altra Sezione della Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 23 Giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010