Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2008, n. 36651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36651 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 2576
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 40438/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO TO, N. IL 05/05/1953;
avverso la SENTENZA del 13/06/2007 TRIBUNALE di MODENA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI PAOLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per le parti civili, l'Avv. CICERO Giuseppe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 13 giugno 2007 il Tribunale di Modena in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal giudice di pace di Carpi, ha riconosciuto TO AN responsabile dei delitti di lesione volontaria in danno di RE UA e di minaccia in danno dello stesso e di GIUDICE Concetta, unificati dal vincolo della continuazione;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle persona offese, costituitesi parti civili. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova in questa sede l'eccezione di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), per avere il giudice di primo grado ingiustificatamente disatteso l'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell'imputato, senza neppure provvedere alla dichiarazione di contumacia.
Col secondo motivo eccepisce la nullità delle prove assunte, per essere mancata l'ordinanza di ammissione delle stesse ai sensi dell'art. 495 c.p.p.. Col terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine alla eccepita estinzione dei reati per prescrizione, ai sensi dell'art. 570 c.p., comma 5; e ciò anche in considerazione della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale riguardante la norma in questione.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
L'eccezione di nullità del dibattimento di primo grado, qui riproposta col primo motivo, non può trovare accoglimento. Nel rigettare l'istanza di rinvio dell'udienza, per asserito impedimento a comparire dell'imputato, il giudice di pace ha rilevato che, alla stregua della documentazione medica prodotta, il OL risultava soffrire di una patologia cronica, non costituente impedimento assoluto a comparire. Così argomentando il giudicante si è attenuto alle risultanze del certificato medico presentatogli (attestante l'esistenza di una grave patologia dell'apparato respiratorio di origine neoplastica), rendendo quindi superfluo l'espletamento di un controllo fiscale;
ma ne ha legittimamente dato una valutazio-ne - negativa - sotto il profilo dell'assoluta incidenza sulla possibilità per l'imputato di comparire in udienza. Il convincimento così espresso, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 5 dicembre 2004, Sabino), si è posto come ragione giustificatrice del rigetto dell'istanza di rinvio, irrilevante essendo, in assenza di un assoluto impedimento, che la celebrazione del dibattimento incontrasse o meno l'assenso dell'imputato. Nè la ritualità del dibattimento è stata inficiata dalla omessa dichiarazione di contumacia, in quanto - come correttamente osservato dal giudice di appello - la legge non prevede come causa di nullità tale omissione, dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato (oltre alla giurisprudenza citata dal Tribunale, vedansi le più recenti Cass. 15 novembre 2006, Marzotto;
Cass. 21 aprile 2006, Polinari;
Cass. 23 novembre 2005, D'Avanzo e altro). L'eccezione che informa il secondo motivo di ricorso non ha ragion d'essere. Quando il giudice del dibattimento feccia senz'altro luogo all'assunzione dei testi indicati dalle parti, senza formalizzare in una espressa ordinanza l'ammissione del mezzo di prova, il giudizio di ammissibilità e rilevanza deve intendersi tacitamente emesso in senso positivo;
ne' l'atto può ritenersi inficiato sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di sentire le parti, ove la prova venga assunta alla presenza di queste senza che sia avanzata opposizione da alcuno.
Da disattendere è inoltre l'assunto secondo il quale l'omessa disamina della questione da parte del giudice di appello costituirebbe, già di per sè, una ragione di annullamento della sentenza per mancanza di motivazione. In contrario va detto che, trattandosi di omissione priva di qualsiasi influenza sul decisum, stante l'infondatezza della questione di rito sollevata dall'appellante, la motivazione della sentenza impugnata può essere integrata dalla Corte di cassazione - nei termini or ora visti - nell'esercizio del potere rimessole dall'art. 619 c.p.p.. Analogamente è a dirsi dell'eccezione di prescrizione, già sollevata dal difensore nel corso del giudizio di appello e qui ribadita. L'infondatezza di essa deriva dall'applicabilità ad entrambi i reati del termine prescrizionale di cinque anni, prorogato fino a sette anni e sei mesi in virtù degli atti interruttivi, secondo il disposto dell'art. 157 c.p., comma 1 e art. 160 c.p., nel testo anteriore alla modifica apportatavi dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, (applicabile ratione temporis al caso di specie: v. art. 10
comma 2, della legge citata). Non si rende, invece, applicabile il più ridotto termine prescrizionale di tre anni, stabilito dell'art. 157, comma 5, citato per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria: la disposizione, invero, non si riferisce ai reati di competenza del giudice di pace, relativamente ai quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena c.d. paradetentiva); in tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza a 2 del 18 gennaio 2008, che in base a tale ratio decidendi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in scrutinio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Spetta alle parti civili il rimborso delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità, la cui liquidazione è effettuata in Euro 1.600,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 1.600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008