Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
Nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, quando ancora non sono stati compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, la dichiarazione di nullità della notificazione della citazione a giudizio, pur se pronunciata con riferimento soltanto al difensore di un coimputato, comporta la necessità di rinnovazione della notificazione del decreto di citazione in favore anche dell'altro imputato non dichiarato contumace, pena altrimenti, in caso di notificazione del solo avviso di fissazione della nuova udienza, la nullità della citazione a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2006, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 24/01/2006
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 70
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 44555/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP AF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, in data 17/1/2003;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
.
Udito il difensore dell'imputato Avv. Falcolini Enrico, in sostituzione del difensore d'ufficio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28/11/2000, il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica dichiarò OP AF colpevole dei reati di ricettazione e falso in titoli di credito, commessi fra il 10/4/1991 ed 2 maggio 1991, e - unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione - lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione e L.
4.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, confisca di un vaglia cambiario in sequestro. Avverso la sentenza l'imputato propose appello e la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 17/1/2003, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarò non doversi procedere in ordine ai reati di falso in titoli di credito perché estinti per intervenuta prescrizione ed esclusa la recidiva determinò la pena per i tre delitti di ricettazione in anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 1962,00 di multa.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
1. l'inosservanza di norme processuali in quanto, avendo il Giudice di primo grado dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, non era stato rinotificato il decreto di citazione, ma solo un avviso dell'udienza; la Corte d'Appello ha ritenuto che non fosse necessaria una nuova notifica del decreto di citazione in quanto la nullità dichiarata riguardava la sola notifica, ma poiché non era ancora stata perfezionata la costituzione delle parti, comunque andava rinotificato il decreto di citazione, sicché l'intero giudizio di primo grado sarebbe nullo;
in subordine, poiché il Giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del decreto e non della sola notifica, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti, l'ordinanza sarebbe abnorme, perché avrebbe dovuto invece ordinare la restituzione degli atti al P.M.; la Cancelleria arbitrariamente interpretando l'ordinanza come dichiarativa della nullità della sola notifica, notificò gli avvisi, pur avendo il G.O.T. disposto la rinotifica del decreto a giudizio per tutte le parti;
2. inosservanza di norme processuali in quanto, a fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale per essere ignoto il luogo di ricezione dei titoli, la Corte d'Appello ha ravvisato la competenza in base al luogo in cui i titoli furono posti all'incasso;
sarebbe stato invece applicabile l'art. 9 c.p.p., sicché la competenza sarebbe stata del Tribunale di Sala Consilina, in relazione al luogo di residenza dell'imputato; non sarebbe rilevante che l'incompetenza sia stata eccepita solo dall'imputato LA perché le altre parti avevano dichiarato di rimettersi, così aderendo all'eccezione e perché il primo Giudice ritenne l'originaria competenza di Sala Consilina modificata dalla contestazione a CO di aver concorso nella ricettazione.
3. la violazione della legge processuale e mancanza di motivazione perché, in ordine al rigetto dell'accordo ai sensi dell'art. 599 c.p.p., intervenuto fra il Procuratore Generale della Repubblica e l'imputato per l'accoglimento parziale dei motivi, la sentenza non fa alcun cenno;
4. la violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione perché sia il Giudice di primo grado che quello d'appello ha fondato la sussistenza del dolo solo su un argomento logico a posteriori, quale l'esito finale della vicenda, ed ipotetico;
5. la violazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 c.p.;
6. la violazione della legge penale perché la pena determinata per i delitti di ricettazione non ha tenuto conto dell'esclusione della recidiva, omettendo di eliminare il relativo aumento determinato dal primo Giudice;
7. erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648 cpv. cod. pen. unicamente in base al danno patrimoniale, mentre sarebbe inesistente la motivazione relativa all'avvenuta falsificazione delle firma da parte dell'imputato, anche in ragione delle quale è stata esclusa l'ipotesi lieve.
Il primo motivo di gravame è in parte fondato.
L'ordinanza 4/11/1999 del Tribunale contiene un evidente errore materiale, laddove parla di nullità del decreto di citazione anziché di nullità della notifica dello stesso.
La nullità era infatti stata eccepita in relazione al fatto che era stata omessa la notifica all'Avv. Diego Cacciatore, difensore del coimputato CO, deceduto.
Non vi sarebbe stata alcuna ragione di dichiarare la nullità del decreto di citazione ed infatti il primo Giudice non la ordinò, ne ordinò "la rinotifica", mandando alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Del resto l'ordinanza sarebbe stata altrimenti abnorme (Cass. Sez. Un. Sent. n. 28807 del 29/5/2002 dep. 26/7/2002 rv 221999: "Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552 c.p.p., comma 3, il Giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme"). La frase "rilevata la nullità del decreto di citazione" di cui alla citata ordinanza è quindi frutto di errata verbalizzazione e deve essere letta "rilevata la nullità della notifica del decreto di citazione".
Ciò premesso, quanto ritenuto dalla Corte territoriale e cioè che nessuna nuova notifica del decreto di citazione era dovuta a OP, riguardando l'omessa notifica solo il difensore di CO, non tiene conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le altre Cass. Sez. 5A sent. n. 1062 del 17/11/1999 dep. 1/2/2000 rv. 216494) secondo cui, in caso di rinvio prima della verifica della costituzione delle parti deve essere rinotificato il decreto di citazione a giudizio.
Vero è che tale notifica può essere sostituita, in caso di rinvio ad udienza fissa, dalla lettura dell'ordinanza, per coloro che sono presenti o considerati tali, ma ciò non vale per l'imputato non presente che non sia già stato dichiarato contumace (in questo senso la sentenza sopra citata così motiva: "la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza equivale alla citazione solo per coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti.
E l'imputato di cui non sia stata accertata l'effettiva presenza non può considerarsi presente senza la dichiarazione di contumacia. Nel caso in esame il rinvio ad udienza fissa avvenne prima del compimento degli atti introduttivi e senza la dichiarazione di contumacia dell'imputato. Ne consegue che nella mancata rinnovazione del decreto di citazione per la nuova udienza va ravvisata la dedotta insanabile nullità".
A OP è stato notificato solo l'avviso di fissazione della nuova udienza, senza che fosse stato dichiarato contumace, sicché è nulla la citazione a giudizio.
La nullità è assoluta e rilevabile in ogni e stato grado del giudizio anche d'ufficio.
Ne consegue che devono essere annullate senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado, ordinando la restituzione degli atti al Tribunale di Lagonegro.
La decisione assunta rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, compreso quello relativo all'incompetenza per territorio del Tribunale di Lagonegro.
Poiché infatti la Corte d'appello ha ritenuto non tempestiva l'eccezione formulata (in quanto svolta solo da un coimputato), l'annullamento della sentenza di primo grado rimette l'imputato in termini per proporre tale eccezione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella emessa il 28/11/2000 dal Tribunale di Lagonegro e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006