Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
Il formarsi del giudicato in ordine alla giurisdizione su una parte dell'unico rapporto esplica i suoi effetti anche con riferimento a quelle parti del rapporto non direttamente investite dalla relativa pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO BARBATO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/97 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 10/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Svolgimento del processo
Tra l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed IO IN in data 22 marzo 1979 veniva sottoscritta una convenzione, in base alla quale IO IN si impegnava a gestire dal 10 gennaio 1979, in qualità di reggente provvisorio, il magazzino vendita generi di monopolio di Bolzano, verso il corrispettivo pari all'8,075 per mille.
Successivamente l'Amministrazione dei monopoli di Stato riduceva tale corrispettivo al 6,70 per mille.
IO IN impugnava il relativo provvedimento e il Consiglio di Stato, con sentenza in data 17 ottobre 1985, affermata la propria giurisdizione, riconosceva in favore di IO IN il diritto a percepire il compenso nella misura originariamente pattuita;
riteneva, però, di non potere emettere la sentenza di condanna al pagamento delle differenze pretese da IO IN, nonché degli interessi legali e della svalutazione monetaria, non essendo stata acquisita una documentazione a tal fine sufficiente. Sulla base di tale pronunzia IO IN conveniva l'Amministrazione dei monopoli di Stato davanti al Tribunale di Trento, per ottenere il pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria sul corrispettivo che gli era stato pagato in ritardo.
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 20 dicembre 1993, accoglieva la domanda solo in ordine agli interessi legali. IO IN proponeva appello principale, dolendosi del mancato accoglimento della domanda relativa alla rivalutazione. L'Amministrazione dei monopoli di Stato proponeva appello incidentale, sostenendo che in ordine ad entrambe le domande il giudice ordinario difettava di giurisdizione.
Con sentenza in data 10 marzo 1997 la Corte di appello di Trento, premesso che le controversie concernenti canoni, corrispettivi e indennità spettanti al gestore di un magazzino di deposito di generi di monopolio, in base all'art. 5, secondo comma l.6 dicembre 1971 n. 1034 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e che nella specie non esisteva in ordine alla rivalutazione una preclusione da precedente giudicato, accoglieva l'appello principale e procedeva alla liquidazione del danno da svalutazione monetaria.
Contro tale decisione ha proposto ricorso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, con tre motivi.
La causa è stata rimessa alla sezioni unite di questa S.C. per la decisione della questione di giurisdizione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso l'Amministrazione dei monopoli di Stato deduce che la sentenza del Consiglio di Stato in data 17 ottobre 1985 ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla intera domanda sottoposta al suo esame (e comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione), anche se non si è pronunciata sulla fondatezza di alcune voci di tale domanda (interessi e rivalutazione).
Ne consegue che sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine a tali voci.
La doglianza è fondata.
È sufficiente, in proposito, osservare che il formarsi del giudicato in ordine alla giurisdizione su una parte di un unico rapporto (nella specie: il corrispettivo) esplica i suoi effetti anche con riferimento a quelle parti del rapporto non direttamente investite dalla relativa pronuncia.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo del ricorso (con il quale si deduce che si era formato il giudicato in ordine al rigetto della domanda relativa agli interessi ed alla rivalutazione) e del terzo motivo (con il quale si deduce che non è ammissibile il cumulo di interessi e rivalutazione).
In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il Collegio di compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999