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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3049 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1987, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alderico Paolo
Lampis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alderico Paolo Lampis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 03/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Santadi.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
03/08/2014 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Santadi, anno 2014, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3 agosto 2014, in Santadi, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santadi al n. 4, Parte II - Serie A - anno 2014.
B) Il figlio della coppia sarà affidato ad entrambi i genitori ed avrà R_ stabile convivenza con la madre.
Pag. 2 di 3 C) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio T_
, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici R_
ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, e contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative.
D) Il minore starà con il padre ogniqualvolta lo desidererà.
E) Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, riguardanti l'educazione,
l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, viaggi e relativi spostamenti, preventivi di spese mediche, cure di ogni genere, etc.), verranno prese concordemente dai genitori.
F) L'assegno unico dovuto per il minore verrà percepito dalla signora R_
. Controparte_1
G) I coniugi dovranno comunicarsi ogni variazione degli attuali recapiti, anche telefonici.
H) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il proprio figlio minore sul proprio passaporto o altro documento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3049 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1987, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alderico Paolo
Lampis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alderico Paolo Lampis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 03/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Santadi.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
03/08/2014 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Santadi, anno 2014, numero 4, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3 agosto 2014, in Santadi, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Santadi al n. 4, Parte II - Serie A - anno 2014.
B) Il figlio della coppia sarà affidato ad entrambi i genitori ed avrà R_ stabile convivenza con la madre.
Pag. 2 di 3 C) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio T_
, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici R_
ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, e contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative.
D) Il minore starà con il padre ogniqualvolta lo desidererà.
E) Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, riguardanti l'educazione,
l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, viaggi e relativi spostamenti, preventivi di spese mediche, cure di ogni genere, etc.), verranno prese concordemente dai genitori.
F) L'assegno unico dovuto per il minore verrà percepito dalla signora R_
. Controparte_1
G) I coniugi dovranno comunicarsi ogni variazione degli attuali recapiti, anche telefonici.
H) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il proprio figlio minore sul proprio passaporto o altro documento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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