CASS
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
p L ú lZIA R IO SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA NE nato a [...] il [...] SA IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG GIANWIGI . PRATOLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Deposi ca in Cancelleria 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 3383 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA ASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.AR SA e IE SA ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo preordinato alla confisca per equivalente nei loro confronti dei beni nella loro disponibilità per oltre 5 milioni di euro, quali amministratori di fatto e di diritto delle società AR CARBURANTI e AR AS, in relazione ad una contestazione provvisoria inerente al reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000, commesso nel settore del commercio di carburanti. Si premette che sono stati annullati dal Tribunale del riesame due precedenti decreti di sequestro preventivo: il decreto del 30/06/2021 è stato annullato dal Tribunale del riesame per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora e anche il successivo decreto di sequestro del 23/06/2022 disposto sulla base della consulenza del PM, concernente la società AR CARBURANTI, è stato annullato per analoghi motivi. A seguito di nuove investigazioni, sulla base di successive informative e dichiarazioni di collaboratori, il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto nuovo decreto di sequestro in data 04/09/2023, oggetto della presente impugnazione, in quanto i ricorrenti avevano alienato un bene immobile e costituito due trusts. 2.Con unico comune motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione di legge, difetto di motivazione e motivazione apparente. 2.1. L'ordinanza del 23 giugno 2021 è stata annullata per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Il giudice a quo ha ritenuto che la reiterazione del provvedimento cautelare non incontri alcuna preclusione, posto che il provvedimento .precedente, dichiarato inefficace, è stato annullato "per vizi formali". Rappresentano i ricorrenti che il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora non costituisce profilo di carattere meramente formale o procedurale. La motivazione, viceversa, costituisce un elemento essenziale ai fini della validità del provvedimento giurisdizionale, certamente di carattere sostanziale. Lamentano inoltre i ricorrenti, in ordine alle nuove risultanze investigative emerse successivamente all'ultimo decreto di sequestro dichiarato inefficace, la genericità e non specificità dei richiami a nuove emergenze investigative effettuati dal giudice di merito a fronte di precise deduzioni difensive, formulate dettagliatamente anche con memoria difensiva. Evidenziano che il giudice si limita a richiamare le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, senza tuttavia indicare i contenuti di tali dichiarazioni accusatorie, in tal modo compromettendo il diritto di difesa, considerato inoltre che le suddette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non riguardano i ricorrenti. Contestano, peraltro, che tali nuove risultanze rivestano effettivamente il requisito della novità, in quanto non costituisce elemento di novità né la vendita di alcuni immobili di modesto valore né la costituzione di alcuni trusts, trattandosi, peraltro, di fatti pregressi e già noti alle forze dell'ordine e al Tribunale del riesame. 1 2.2. In ordine al fumus, si contesta la consapevolezza della fittizietà delle società carosello con cui i due ricorrenti hanno intrattenuto rapporti commerciali negli anni in contestazione. Tale affermazione non è supportata da prove o da indizi ma da semplici congetture a cui efficacemente i ricorrenti hanno replicato nell'elaborato redatto dal consulente di parte e nelle memorie difensive. In caso di fatturazione di operazioni inesistenti, l'accusa deve dimostrare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario di partecipare a un disegno evasivo. Tale onere probatorio grava sull'accusa anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici. Al riguardo, i ricorrenti evidenziano che a pagina 9 del provvedimento impugnato il giudice di merito afferma il fumus senza indicare alcun indizio, nessuna intercettazione, nè indagini operative od informative di polizia che comprovino la sussistenza dell'accordo intercorso con le società con cui i ricorrenti hanno intrattenuto relazioni commerciali. 2.3. In ordine al periculum in mora, i ricorrenti contestano che le nuove risultanze investigative rappresentino elementi sufficienti a determinare un periculum in mora, in quanto l'immobile posto in vendita ha un valore inferiore a euro 200.000, pari a circa 1% del patrimonio degli indagati e quindi il trasferimento di tale bene apporta un depauperamento irrisorio rispetto alla cifra individuata come profitto illecito, che supera i 5 milioni di euro. Evidenziano che gli indagati hanno un patrimonio complessivo ben capiente, di circa 10 milioni di euro. I trusts sono privi di beni conferiti, le operazioni di trasferimento dei beni immobili e di denaro sono perfettamente tracciabili e, pertanto, non si è realizzato alcun depauperamento del patrimonio personale con la mera costituzione di un trust. È stato dispósto il simultaneo sequestro dei beni appai -tenenti sia alla società che alle persone fisiche senza tuttavia nulla indicare in ordine al requisito della impossibilità di reperimento dei beni presso la società e senza quindi procedere alla confisca diretta. Non è stato effettuato alcun accertamento sulle società. I ricorrenti appresentano che AR AS è proprietaria di un capannone industriale di valore economico consistente, sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, come risulta dalla visura catastale. Infine, gli immobili personali dei ricorrenti sono di provenienza ereditaria e i beni mobili frutto di attività lavorativa. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.La prima doglianza, inerente alla preclusione processuale alla reiterazione del provvedimento di cautela, è manifestamente infondata. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l'asserto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non osta all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo L provvedimento di cautela avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Rv.286171;Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010 Rv. 248804). Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che sono state svolte nuove investigazioni relative alla consistenza della garanzia patrimoniale, è stata depositata una successiva informativa di polizia giudiziaria, sono state acquisite nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia e che l'annullamento dei precedenti provvedimenti era stato motivato per ragioni che non concernono il merito, onde la reiterazione del provvedimento di cautela è stata congruamente motivata. 1.2.In ordine alla doglianza concernente il fumus commissi delicti, occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di 'manifesta illogicità Mentre è possibile denúnciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della .specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato i dati indicati nei bilanci, esaminati dal consulente del pubblico ministero, da cui emerge che il margine di guadagno economico correlato agli scambi commerciali effettuati dalle due società era del tutto incongruo rispetto al volume di affari delle suddette società, ritenendo quindi che le operazioni fossero antieconomiche. 3 Inoltre, il giudice ha affermato che le società amministrate dai ricorrenti sostanzialmente svolgessero la stessa attività delle società cartiere fornitrici, interponendosi nella catena di passaggi del prodotto dalle società fornitrici, ubicate nel territorio di Stati dell'Unione Europea, al venditore finale senza applicazione dell'Iva, e così praticando prezzi inferiori a quelli di mercato. Risulta infatti, dalla consulenza disposta su incarico del pubblico ministero, dalla relazione del consulente della difesa e dalla documentazione acquisita, compresa quella depositata da AR SA nel corso dell'interrogatorio, che le società fornitrici erano prive di sedi, non presentavano dichiarazioni, non versavano l'Iva a debito e vendevano la merce a prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal mercato e, pertanto, sulla base, il giudice ha ritenuto che le due società avessero il ruolo di filtro nella catena di passaggi del prodotto dalle società fornitrici al venditore finale. Il giudice, in particolare, ha evidenziato la sussistenza di indici rivelatori della consapevolezza, in capo ad entrambi i ricorrenti, di partecipare ad un sistema fraudolento, in quanto costoro, imprenditori esperti del settore, si erano avvalsi, per anni e in modo sistematico, di più fornitori sospetti, intrattenendo rapporti con molteplici società cartiere, in tal modo contribuendo ad un complessivo meccanismo necessariamente richiedente un contributo attivo e consapevole da parte degli stessi. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente è, dunque, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della. motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di aSserzióni del tutto generichè e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisunn (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 1.3.In ordine alla doglianza inerente al periculum in mora, occorre evidenziare come il giudice abbia posto in luce che le indagini ulteriori espletate e la nota conclusiva della Guardia di•finanza del 15 dicembre 2023 hanno dimostrato l'incapienza dei patrimoni individuali dei ricorrenti. A fronte di un profitto da sequestrare pari oltre 5 milioni di euro con riferimento alla AR CARBURANTI e ad ulteriori euro 3.000 relativi alla ARAS, i beni e le disponibilità finanziarie dei due ricorrenti ammontano al valore complessivo di tre milioni di euro circa. Il giudice ha, quindi, ritenuto che la stima del patrimonio personale effettuata dei ricorrenti, i quali asseriscono di godere di un patrimonio del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, non sia corretta e non infici in nessun modo la valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria, essendo non supportata da adeguata documentazione né dalla esplicazione di criteri di valutazione adottati. Oltre a tale insufficienza del valore dei beni sottoposti al vincolo, il giudice ha individuato 4 Il Pre idente Il consigliere estensore precisi indici di pericolosità del rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, posto che i ricorrenti hanno posto in essere atti di disposizione del patrimonio immobiliare e creato trusts a favore delle loro mogli, ravvisando in tale circostanza un indice di pericolosità. Il giudice ha altresì posto in rilievo, quali indici rivelatori di un concreto ed attuale pericolo di dispersione dei beni da confiscare, la sussistenza di atti di disposizione del patrimonio immobiliare e in particolare della vendita, il 03/07/2021, di un complesso immobiliare per euro 150.000,00 e il 27/04/2022 di un ulteriore immobile per euro 18.000,00. Motivazione, come di vede, del tutto congrua, esauriente, che non può in alcun modo essere considerata apparente, nell'ottica del vizio della violazione di legge. Si evidenzia, inoltre, che il nuovo provvedimento di sequestro è supportato da risultanze successive, anche se concernenti circostanze già sussistenti (la vendita dell'appartamento, la costituzione dei trusts), di cui l'autorità giudiziaria ha avuto conoscenza solo successivamente rispetto al provvedimento di sequestro originario che è stato annullato, in quanto l'informativa della guardia di finanza, nucleo di polizia economico-finanziaria di Frosinone, da cui sono emersi i suddetti atti di alienazione, è del 19/10/2022. Infondato è anche il rilievo inerente alla provenienza lecita dei beni individuali dei ricorrenti, trattandosi di confisca per equivalente, che prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato per cui si procede e i beni colpiti dalla misura reale. Infine, in ordine alla confiscabilità dei beni, il giudice ha evidenziato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stata disposto solo in via subordinata nei confronti dei ricorrenti. 2.1 ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. All'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2024
lette le conclusioni del PG GIANWIGI . PRATOLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Deposi ca in Cancelleria 2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 3383 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA ASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.AR SA e IE SA ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo preordinato alla confisca per equivalente nei loro confronti dei beni nella loro disponibilità per oltre 5 milioni di euro, quali amministratori di fatto e di diritto delle società AR CARBURANTI e AR AS, in relazione ad una contestazione provvisoria inerente al reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000, commesso nel settore del commercio di carburanti. Si premette che sono stati annullati dal Tribunale del riesame due precedenti decreti di sequestro preventivo: il decreto del 30/06/2021 è stato annullato dal Tribunale del riesame per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora e anche il successivo decreto di sequestro del 23/06/2022 disposto sulla base della consulenza del PM, concernente la società AR CARBURANTI, è stato annullato per analoghi motivi. A seguito di nuove investigazioni, sulla base di successive informative e dichiarazioni di collaboratori, il Gip del Tribunale di Napoli ha disposto nuovo decreto di sequestro in data 04/09/2023, oggetto della presente impugnazione, in quanto i ricorrenti avevano alienato un bene immobile e costituito due trusts. 2.Con unico comune motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione di legge, difetto di motivazione e motivazione apparente. 2.1. L'ordinanza del 23 giugno 2021 è stata annullata per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Il giudice a quo ha ritenuto che la reiterazione del provvedimento cautelare non incontri alcuna preclusione, posto che il provvedimento .precedente, dichiarato inefficace, è stato annullato "per vizi formali". Rappresentano i ricorrenti che il difetto di motivazione in ordine al periculum in mora non costituisce profilo di carattere meramente formale o procedurale. La motivazione, viceversa, costituisce un elemento essenziale ai fini della validità del provvedimento giurisdizionale, certamente di carattere sostanziale. Lamentano inoltre i ricorrenti, in ordine alle nuove risultanze investigative emerse successivamente all'ultimo decreto di sequestro dichiarato inefficace, la genericità e non specificità dei richiami a nuove emergenze investigative effettuati dal giudice di merito a fronte di precise deduzioni difensive, formulate dettagliatamente anche con memoria difensiva. Evidenziano che il giudice si limita a richiamare le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, senza tuttavia indicare i contenuti di tali dichiarazioni accusatorie, in tal modo compromettendo il diritto di difesa, considerato inoltre che le suddette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non riguardano i ricorrenti. Contestano, peraltro, che tali nuove risultanze rivestano effettivamente il requisito della novità, in quanto non costituisce elemento di novità né la vendita di alcuni immobili di modesto valore né la costituzione di alcuni trusts, trattandosi, peraltro, di fatti pregressi e già noti alle forze dell'ordine e al Tribunale del riesame. 1 2.2. In ordine al fumus, si contesta la consapevolezza della fittizietà delle società carosello con cui i due ricorrenti hanno intrattenuto rapporti commerciali negli anni in contestazione. Tale affermazione non è supportata da prove o da indizi ma da semplici congetture a cui efficacemente i ricorrenti hanno replicato nell'elaborato redatto dal consulente di parte e nelle memorie difensive. In caso di fatturazione di operazioni inesistenti, l'accusa deve dimostrare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario di partecipare a un disegno evasivo. Tale onere probatorio grava sull'accusa anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici. Al riguardo, i ricorrenti evidenziano che a pagina 9 del provvedimento impugnato il giudice di merito afferma il fumus senza indicare alcun indizio, nessuna intercettazione, nè indagini operative od informative di polizia che comprovino la sussistenza dell'accordo intercorso con le società con cui i ricorrenti hanno intrattenuto relazioni commerciali. 2.3. In ordine al periculum in mora, i ricorrenti contestano che le nuove risultanze investigative rappresentino elementi sufficienti a determinare un periculum in mora, in quanto l'immobile posto in vendita ha un valore inferiore a euro 200.000, pari a circa 1% del patrimonio degli indagati e quindi il trasferimento di tale bene apporta un depauperamento irrisorio rispetto alla cifra individuata come profitto illecito, che supera i 5 milioni di euro. Evidenziano che gli indagati hanno un patrimonio complessivo ben capiente, di circa 10 milioni di euro. I trusts sono privi di beni conferiti, le operazioni di trasferimento dei beni immobili e di denaro sono perfettamente tracciabili e, pertanto, non si è realizzato alcun depauperamento del patrimonio personale con la mera costituzione di un trust. È stato dispósto il simultaneo sequestro dei beni appai -tenenti sia alla società che alle persone fisiche senza tuttavia nulla indicare in ordine al requisito della impossibilità di reperimento dei beni presso la società e senza quindi procedere alla confisca diretta. Non è stato effettuato alcun accertamento sulle società. I ricorrenti appresentano che AR AS è proprietaria di un capannone industriale di valore economico consistente, sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, come risulta dalla visura catastale. Infine, gli immobili personali dei ricorrenti sono di provenienza ereditaria e i beni mobili frutto di attività lavorativa. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1.La prima doglianza, inerente alla preclusione processuale alla reiterazione del provvedimento di cautela, è manifestamente infondata. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l'asserto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non osta all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo L provvedimento di cautela avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Rv.286171;Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010 Rv. 248804). Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che sono state svolte nuove investigazioni relative alla consistenza della garanzia patrimoniale, è stata depositata una successiva informativa di polizia giudiziaria, sono state acquisite nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia e che l'annullamento dei precedenti provvedimenti era stato motivato per ragioni che non concernono il merito, onde la reiterazione del provvedimento di cautela è stata congruamente motivata. 1.2.In ordine alla doglianza concernente il fumus commissi delicti, occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di 'manifesta illogicità Mentre è possibile denúnciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della .specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato i dati indicati nei bilanci, esaminati dal consulente del pubblico ministero, da cui emerge che il margine di guadagno economico correlato agli scambi commerciali effettuati dalle due società era del tutto incongruo rispetto al volume di affari delle suddette società, ritenendo quindi che le operazioni fossero antieconomiche. 3 Inoltre, il giudice ha affermato che le società amministrate dai ricorrenti sostanzialmente svolgessero la stessa attività delle società cartiere fornitrici, interponendosi nella catena di passaggi del prodotto dalle società fornitrici, ubicate nel territorio di Stati dell'Unione Europea, al venditore finale senza applicazione dell'Iva, e così praticando prezzi inferiori a quelli di mercato. Risulta infatti, dalla consulenza disposta su incarico del pubblico ministero, dalla relazione del consulente della difesa e dalla documentazione acquisita, compresa quella depositata da AR SA nel corso dell'interrogatorio, che le società fornitrici erano prive di sedi, non presentavano dichiarazioni, non versavano l'Iva a debito e vendevano la merce a prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal mercato e, pertanto, sulla base, il giudice ha ritenuto che le due società avessero il ruolo di filtro nella catena di passaggi del prodotto dalle società fornitrici al venditore finale. Il giudice, in particolare, ha evidenziato la sussistenza di indici rivelatori della consapevolezza, in capo ad entrambi i ricorrenti, di partecipare ad un sistema fraudolento, in quanto costoro, imprenditori esperti del settore, si erano avvalsi, per anni e in modo sistematico, di più fornitori sospetti, intrattenendo rapporti con molteplici società cartiere, in tal modo contribuendo ad un complessivo meccanismo necessariamente richiedente un contributo attivo e consapevole da parte degli stessi. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente è, dunque, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della. motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di aSserzióni del tutto generichè e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisunn (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 1.3.In ordine alla doglianza inerente al periculum in mora, occorre evidenziare come il giudice abbia posto in luce che le indagini ulteriori espletate e la nota conclusiva della Guardia di•finanza del 15 dicembre 2023 hanno dimostrato l'incapienza dei patrimoni individuali dei ricorrenti. A fronte di un profitto da sequestrare pari oltre 5 milioni di euro con riferimento alla AR CARBURANTI e ad ulteriori euro 3.000 relativi alla ARAS, i beni e le disponibilità finanziarie dei due ricorrenti ammontano al valore complessivo di tre milioni di euro circa. Il giudice ha, quindi, ritenuto che la stima del patrimonio personale effettuata dei ricorrenti, i quali asseriscono di godere di un patrimonio del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, non sia corretta e non infici in nessun modo la valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria, essendo non supportata da adeguata documentazione né dalla esplicazione di criteri di valutazione adottati. Oltre a tale insufficienza del valore dei beni sottoposti al vincolo, il giudice ha individuato 4 Il Pre idente Il consigliere estensore precisi indici di pericolosità del rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, posto che i ricorrenti hanno posto in essere atti di disposizione del patrimonio immobiliare e creato trusts a favore delle loro mogli, ravvisando in tale circostanza un indice di pericolosità. Il giudice ha altresì posto in rilievo, quali indici rivelatori di un concreto ed attuale pericolo di dispersione dei beni da confiscare, la sussistenza di atti di disposizione del patrimonio immobiliare e in particolare della vendita, il 03/07/2021, di un complesso immobiliare per euro 150.000,00 e il 27/04/2022 di un ulteriore immobile per euro 18.000,00. Motivazione, come di vede, del tutto congrua, esauriente, che non può in alcun modo essere considerata apparente, nell'ottica del vizio della violazione di legge. Si evidenzia, inoltre, che il nuovo provvedimento di sequestro è supportato da risultanze successive, anche se concernenti circostanze già sussistenti (la vendita dell'appartamento, la costituzione dei trusts), di cui l'autorità giudiziaria ha avuto conoscenza solo successivamente rispetto al provvedimento di sequestro originario che è stato annullato, in quanto l'informativa della guardia di finanza, nucleo di polizia economico-finanziaria di Frosinone, da cui sono emersi i suddetti atti di alienazione, è del 19/10/2022. Infondato è anche il rilievo inerente alla provenienza lecita dei beni individuali dei ricorrenti, trattandosi di confisca per equivalente, che prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato per cui si procede e i beni colpiti dalla misura reale. Infine, in ordine alla confiscabilità dei beni, il giudice ha evidenziato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stata disposto solo in via subordinata nei confronti dei ricorrenti. 2.1 ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. All'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2024