Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 486/2022 R.G., promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania presso lo studio dell'avv. Salvatore Salvà che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
contro
(cf: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Antonella Trovati,
Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò,
giusta procura generale alle liti in atti
Avente ad oggetto: iscrizione gestione separata CP_1
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.5.2021 premesso di aver svolto Parte_2
attività di collaborazione parasubordinata (vendita di prodotti a domicilio per conto della società dall' 1.3.1997 e di aver versato la relativa contribuzione dal Controparte_2
2001, esponeva di essersi vista respingere dall' la domanda di riconoscimento CP_1
dell'indennità cd. “Covid-19” di cui all'art. 44, DL 18/2020, e del DL 34/2020, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di € 600,00 mensili, nonché quella avente ad oggetto l'ulteriore indennità una tantum dell'importo di € 1.000,00 per ciascuno degli stessi mesi,
in quanto, secondo l'ente, non vi erano i presupposti di legge. Chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € 4.800,00 per le suddette CP_1
causali.
Si costituiva l' che motivava il rigetto della domanda stante la mancata CP_1
presentazione, da parte dell'interessata, della domanda di iscrizione alla Gestione
Separata con il profilo “parasubordinato” alla data del 20 febbraio 2020.
Il Tribunale del lavoro di Catania, richiamata la normativa emergenziale di riferimento e un precedente giurisprudenziale relativo all'argomento, accertava che la ricorrente non risultava formalmente iscritta alla gestione separata alla data di entrata in vigore delle norme che attribuivano il diritto agli emolumenti in questione, non potendo considerarsi utile ai fini della prova contraria l'estratto contributivo prodotto in atti dalla ricorrente. Le spese processuali venivano compensate. Avverso la sentenza n. 5001/2021, depositata l'1.12.2021 ha Parte_2
proposto appello al quale ha resistito l' appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 8.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta che il primo giudice, aderendo acriticamente alle difese dell' abbia ritenuto insussistenti i presupposti richiesti della normativa speciale per la CP_1
fruizione dei benefici in essa previsti. In particolare, contesta la statuizione con la quale si nega valore probatorio dell'iscrizione alla gestione separata all'estratto contributivo allegato dalla ricorrente, in quanto servirebbe a dimostrare non già l'iscrizione alla gestione separata ma la creazione di una posizione per poter abbinare denunce e
versamenti, e ricostruire e garantire ugualmente una posizione previdenziale». Al
riguardo l'appellante obietta che negare valore alla posizione previdenziale comunque creata nella Gestione separata, attraverso il versamento di contributi per diversi anni,
significa privare l' di un titolo per trattenere tali somme e negare illegittimamente alla CP_1
contribuente il diritto alla pensione.
1.1. In ogni caso, è principio giurisprudenziale pacifico che l'iscrizione (alla
Gestione Separata), trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi.
Nella fattispecie è incontestato che la abbia svolto lavoro parasubordinato dal Pt_2
marzo del 1997, che abbia denunziato all' tale attività e che abbia versato i contributi CP_1
alla Gestione Separata.
1.2 L'appellante inoltre evidenzia che lo stesso estratto conto previdenziale riporta la dicitura “Iscritta alla Gestione Separata dal 1.3.1997” e che la domanda presentata cautelativamente il 21.1.2021 per l'iscrizione alla Gestione Separata è stata rigettata perché «Risulta una posizione aperta come Parasubordinato con Non è possibile CP_1
effettuare l'iscrizione con data successiva alla seguente: 01/03/1997»
1.3 Ne consegue- secondo l'appellante- che avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dai DL 18/2020, DL 34/2020 e D.L. n. 157/2020 per il riconoscimento del diritto di percepire una misura di sostegno al reddito per la cessazione, sospensione o riduzione della propria attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid, attraverso la produzione dell'Estratto Conto Previdenziale, del Certificato di attribuzione partita iva, della C.U. 2020, insiste nella domanda di condanna dell' al CP_1
pagamento delle indennità di legge
2. Stante la fondatezza della domanda, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche nella parte relativa alle spese processuali che vuole vengano poste a carico dell' CP_1
3. I motivi di appello, in detti termini riassunti, sono fondati.
Risulta dagli atti di causa ed in particolare dall'estratto contributivo, che l'appellante ha versato i contributi dal 1997 in virtù dell'“Attività di collaborazione” con la CP_2
. Lo stesso documento riporta la scritta “Iscritta alla gestione separata dal
[...]
01/03/1997”.
E' altresì allegato (doc.10 del fascicolo di parte) il provvedimento di reiezione della domanda del 21.1.2021 di (tardiva) iscrizione alla gestione separata che reca quale motivazione “risulta una posizione aperta come Parasubordinato con Non è CP_1
possibile effettuare l'iscrizione con data successiva alla seguente: 01/03/1997”, a dimostrazione che la posizione previdenziale quale parasubordinato era già in essere dall'1.3.1997. Il sistema informatizzato, infatti, consente l'accesso al servizio di iscrizione alla gestione separata dei lavoratori in base alla categoria di appartenenza (parasubordinati e categorie assimilate o liberi professionisti), ma impedisce la prosecuzione della procedura ove risulti un'iscrizione pregressa.
E' quanto accaduto nel caso in esame.
La motivazione addotta dall' della mancata concessione dell'indennità, non può CP_1
quindi ritenersi accettabile considerando che il versamento dei contributi alla gestione separata avente titolo nell' “attività di collaborazione” era idoneo a determinare l'iscrizione d'ufficio del contribuente.
Tali conclusioni sono in linea con i precedenti di questa Corte (v. sentenza n.606/2024) che, ai fini del riconoscimento dell'indennità COVID ha valorizzato il momento in cui l'interessato inizia l'attività lavorativa con il conseguente obbligo contributivo, facendo retroagire a tale data l'iscrizione alla gestione pur successiva CP_1
all'entrata in vigore della normativa speciale. È corretto infatti che la corresponsione dell'indennità COVID sia collegata allo svolgimento dell'attività, trattandosi di misura di sostegno volta a supportare l'esercente commerciale che ha subito una perdita reddituale a seguito dei limiti e delle restrizioni imposti dalla legislazione emergenziale.
4. Del tutto inammissibile, in quanto nuova, è la domanda dell'appellante formulata con le note di trattazione dell'8.5.2025 avente ad oggetto l'indennità prevista ex art. 42,
comma 3, lettera d), D.L. 73/21 per un importo di € 1.600,00, in aggiunta alle prestazioni per cui è causa.
5. In accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata dovrà essere riformata condannando l' al pagamento della somma di € 4.800,00 per le causali sopra CP_1
esaminate.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' per CP_1
entrambi i gradi del giudizio, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento della somma di € 4.800,00 per le CP_1
causali di cui in motivazione;
condanna l' appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi CP_1
che liquida in € 1.278,00 quanto al primo grado e in € 1.458,00 quanto al presente grado,
oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza dell'8.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano