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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/08/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2543/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in via Adige n. 12 87100 Cosenza presso il difensore avv. DE LUCA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_2 C.F._2
FRANCESCA, elettivamente domiciliata in via Adige n. 12 87100 Cosenza presso il difensore avv. DE LUCA FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
LOMBARDI OSVALDO, dell'avv. D'ANDREA GIUSEPPE ( e dell'avv. C.F._3
FEBBI STEFANO ( ), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. C.F._4
LOMBARDI OSVALDO
CONVENUTO/I
OGGETTO: mutuo
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.07.2022, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver stipulato in data 7.12.2004 con (già
[...] CP_1 CP_2 [...] appartenente al ) un contratto di mutuo ipotecario CP_3 Controparte_4
(Rep. n.105299 – Racc. n. 24383) per Notar Dott. per l'importo di Euro Persona_1
101.000,00, da restituire in 25 anni, ad un tasso di interesse variabile pari al 2,950%, per il periodo di preammortamento e per la prima rata di mutuo, con richiamo al tasso Euribor per le rate successive, lamentavano la mancata indicazione nel contratto di una specifica pattuizione in ordine alla tipologia del piano di ammortamento adottato, al regime finanziario applicato ed alle modalità per il calcolo degli interessi e, pertanto, convenivano in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi e delle condizioni economiche del contratto di mutuo ipotecario (Rep.n.105.299 – Racc.n.24.383) a rogito per
Notar Dott. stipulato inter partes a Cosenza in data 7/12/2004 per violazione Persona_1 degli artt. 1346 c.c., 1284, comma 3, c.c., 117 del d.lgs n.385 del 1993 c.d. T.U.B., 1418 c.c.
e 1283 c.c.;
- per l'effetto, condannare l'Istituto convenuto alla restituzione in favore dei mutuatari
e delle somme indebitamente e/o illegittimamente Parte_1 Parte_2 pagate dai medesimi pari alla data del 5/11/2020 all'importo di euro 24.664,44 o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo nonché delle ulteriori somme che verranno accertate in corso di causa pagate dai mutuatari a titolo di rate di mutuo dalla data del 5/11/2020 fino alla rielaborazione del piano di rimborso, con applicazione dei tassi BOT ex art.117 del Dlgs n.385/1993 c.d. TUB e con regime di capitalizzazione semplice;
- in via gradata, disporre la compensazione delle somme indebitamente e/o illegittimamente pagate da e , che verranno accertate in corso di causa Parte_1 Parte_2 alla data di rielaborazione del piano di rimborso, con quelle ancora dovute da imputare a restituzione del capitale mutuato previo accertamento del residuo capitale da restituire da parte degli attori e ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione dei tassi BOT ex art.117 del Dlgs n.385/1993 c.d. TUB e con regime di capitalizzazione semplice.
Con vittoria delle spese di lite oltre IVA, CAP e rimborso forfettario da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c., e con addebito alla controparte delle spese sostenute per le perizie sia d'ufficio che di parte nonché per l'avvio pagina 2 di 7 del procedimento di mediazione nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., la quale preliminarmente CP_1 CP_2 eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale della domanda avanzata da parte attrice di restituzione/ripetizione delle somme da quest'ultima corrisposte a far data dalla stipula del contratto di mutuo e, nel merito, chiedeva il rigetto della avversa domanda perché infondata, con condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Dato atto del fallito esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n.
28/2010, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di CTU contabile ed all'udienza del 24.04.2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini su riportati e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Va, anzitutto, disattesa la censura di parte convenuta afferente alla ritenuta prescrizione decennale del diritto di parte attrice di ripetere le somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stipula del contratto di mutuo e sino al 6.07.2012.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento dei ratei configura un'unica obbligazione e non il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, cosicché il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Infatti, “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione” (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301).
Il frazionamento del debito, dunque, non muta la natura unitaria del contratto de quo, di conseguenza non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima rata, nel caso di specie non ancora intervenuta.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e quindi non opera neppure la prescrizione quinquennale di cui all'art.
pagina 3 di 7 2948, n. 4,c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707;
Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915; Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n. 4232).
L'eccezione di prescrizione, pertanto, deve essere rigettata.
Venendo al merito della controversia, secondo la prospettazione attorea la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi ed alle condizioni economiche sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il tasso di interesse e non anche il regime ("composto") di capitalizzazione degli interessi passivi, aspetto quest'ultimo che si assume dirimente anche nell'ottica della trasparenza contrattuale ex art. 117 T.U.B.
In particolare, sulla base di una perizia di parte, gli attori deducevano che l'istituto mutuante aveva adottato un piano di ammortamento c.d. alla francese e che lo sviluppo di detto piano avveniva con l'applicazione del regime composto, nonostante nel contratto di mutuo mancasse l'espressa pattuizione di una clausola contrattuale che consentisse l'impiego di un simile regime, provocando l'effetto di un maggior esborso a carico dei mutuatari a titolo di interessi, rispetto all'ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice.
Concludevano, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità per indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi e delle condizioni economiche del contratto di mutuo e l'applicazione del meccanismo sanzionatorio ex art. 117 T.U.B.
La convenuta, di contro, insisteva in merito alla determinatezza delle pattuizioni CP_3 contrattuali relative al metodo e al calcolo degli interessi, deducendo che le condizioni di erogazione e rimborso del prestito pattuite erano tutte chiaramente esplicitate nel contratto di mutuo, nonché nei relativi allegati sottoscritti dai mutuatari.
Nel corso del giudizio veniva espletata CTU contabile al fine di verificare il regime finanziario applicato dalla banca ed il perito, all'esito dell'analisi del contratto di mutuo e dei relativi allegati, accertava che il contratto de quo “omette di specificare quale sia il regime finanziario adottato, nello specifico se trattasi di regime della capitalizzazione semplice o regime della capitalizzazione composta” e che “la banca nel dare attuazione alle pattuizioni sancite nel contratto di mutuo, per come dimostrato, ha applicato il “regime di capitalizzazione composta””.
Il perito, inoltre, accertato che le rate pagate dagli attori alla data del 05/11/2020 - senza considerare la rata di preammortamento e al netto delle spese - risultano essere pari ad € pagina 4 di 7 100.482,29, provvedeva a rideterminare il piano di ammortamento applicando il regime di capitalizzazione semplice.
Occorre soffermarsi, dunque, sulla questione concernente le conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, e nello specifico, accertare se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; accertare, inoltre, se tale carenza comporti la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo (art. 117, CP_5 comma 7, T.U.B.).
Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione, sono intervenute enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cassazione civile, Sez. Un., 29/05/2024, n. 15130).
Tale conclusione, in particolare, secondo le Sezioni Unite è applicabile quando il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) e della periodicità delle rate di rimborso.
Peraltro, sempre di recente i giudici di legittimità hanno precisato che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile” (Cassazione civile sez. I - 19/03/2025, n.
7382) e che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di pagina 5 di 7 interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Nella specie, nel contratto oggetto della controversia sono indicati: Importo del mutuo:
€101.000,00; Importo erogato al netto delle trattenute: € 99.802,50; Durata del rimborso: 25 anni;
Periodicità rata: mensile;
Importo Rata iniziale e primo periodo: € 507, 29 comprensiva della quota di assicurazione pari al 6,50% della rata;
Tasso di ingresso di pre-ammortamento e prima rata di ammortamento: 2,95%; Tasso di interesse a regime-corrispettivo: Variabile con cadenza trimestrale, 2,10% + media mensile del penultimo mese precedente dell' Euribor
365 a tre mesi;
Tasso di mora: Pari al tasso vigente alla data di scadenza della rata maggiorato di 2 punti percentuali;
ISC: 4,63938%.
Dall'indicazione di tali elementi, pertanto, deve ritenersi soddisfatta la possibilità per i mutuatari di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Difatti il CTU, in sede di risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha ribadito che nel contratto di mutuo in esame erano previsti “tutti gli elementi necessari alla determinazione della rata e la relativa quota capitale ed interessi”.
Né, tanto meno, secondo la richiamata giurisprudenza a Sezioni Unite, la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi è causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Difatti, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
pagina 6 di 7 Peraltro, nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta, infatti, è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n. 18835).
Sul punto, il perito in sede di CTU ha precisato che “gli interessi corrispettivi maturano sul capitale prestato al tasso pattuito in misura variabile e quindi gli stessi sono calcolati secondo la formula dell'interesse semplice” e che “nel corso del rapporto non risulta essere applicata la capitalizzazione composta intesa come calcolo di interessi su interessi (anatocismo)”.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la domanda attrice deve essere rigettata.
La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale al momento della proposizione della lite giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
Le spese di CTU a carico delle parti ognuno per la metà.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocati da parte convenuta, difettando la soccombenza totale della parte, nonché la prova della malafede o colpa grave in capo agli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in misura di metà ciascuna.
Cosenza, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2543/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in via Adige n. 12 87100 Cosenza presso il difensore avv. DE LUCA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_2 C.F._2
FRANCESCA, elettivamente domiciliata in via Adige n. 12 87100 Cosenza presso il difensore avv. DE LUCA FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1
LOMBARDI OSVALDO, dell'avv. D'ANDREA GIUSEPPE ( e dell'avv. C.F._3
FEBBI STEFANO ( ), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. C.F._4
LOMBARDI OSVALDO
CONVENUTO/I
OGGETTO: mutuo
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.07.2022, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver stipulato in data 7.12.2004 con (già
[...] CP_1 CP_2 [...] appartenente al ) un contratto di mutuo ipotecario CP_3 Controparte_4
(Rep. n.105299 – Racc. n. 24383) per Notar Dott. per l'importo di Euro Persona_1
101.000,00, da restituire in 25 anni, ad un tasso di interesse variabile pari al 2,950%, per il periodo di preammortamento e per la prima rata di mutuo, con richiamo al tasso Euribor per le rate successive, lamentavano la mancata indicazione nel contratto di una specifica pattuizione in ordine alla tipologia del piano di ammortamento adottato, al regime finanziario applicato ed alle modalità per il calcolo degli interessi e, pertanto, convenivano in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi e delle condizioni economiche del contratto di mutuo ipotecario (Rep.n.105.299 – Racc.n.24.383) a rogito per
Notar Dott. stipulato inter partes a Cosenza in data 7/12/2004 per violazione Persona_1 degli artt. 1346 c.c., 1284, comma 3, c.c., 117 del d.lgs n.385 del 1993 c.d. T.U.B., 1418 c.c.
e 1283 c.c.;
- per l'effetto, condannare l'Istituto convenuto alla restituzione in favore dei mutuatari
e delle somme indebitamente e/o illegittimamente Parte_1 Parte_2 pagate dai medesimi pari alla data del 5/11/2020 all'importo di euro 24.664,44 o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo nonché delle ulteriori somme che verranno accertate in corso di causa pagate dai mutuatari a titolo di rate di mutuo dalla data del 5/11/2020 fino alla rielaborazione del piano di rimborso, con applicazione dei tassi BOT ex art.117 del Dlgs n.385/1993 c.d. TUB e con regime di capitalizzazione semplice;
- in via gradata, disporre la compensazione delle somme indebitamente e/o illegittimamente pagate da e , che verranno accertate in corso di causa Parte_1 Parte_2 alla data di rielaborazione del piano di rimborso, con quelle ancora dovute da imputare a restituzione del capitale mutuato previo accertamento del residuo capitale da restituire da parte degli attori e ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione dei tassi BOT ex art.117 del Dlgs n.385/1993 c.d. TUB e con regime di capitalizzazione semplice.
Con vittoria delle spese di lite oltre IVA, CAP e rimborso forfettario da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c., e con addebito alla controparte delle spese sostenute per le perizie sia d'ufficio che di parte nonché per l'avvio pagina 2 di 7 del procedimento di mediazione nella misura che verrà documentata in corso di causa”.
Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., la quale preliminarmente CP_1 CP_2 eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale della domanda avanzata da parte attrice di restituzione/ripetizione delle somme da quest'ultima corrisposte a far data dalla stipula del contratto di mutuo e, nel merito, chiedeva il rigetto della avversa domanda perché infondata, con condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Dato atto del fallito esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n.
28/2010, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di CTU contabile ed all'udienza del 24.04.2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini su riportati e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Va, anzitutto, disattesa la censura di parte convenuta afferente alla ritenuta prescrizione decennale del diritto di parte attrice di ripetere le somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stipula del contratto di mutuo e sino al 6.07.2012.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento dei ratei configura un'unica obbligazione e non il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, cosicché il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Infatti, “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione” (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301).
Il frazionamento del debito, dunque, non muta la natura unitaria del contratto de quo, di conseguenza non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima rata, nel caso di specie non ancora intervenuta.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e quindi non opera neppure la prescrizione quinquennale di cui all'art.
pagina 3 di 7 2948, n. 4,c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707;
Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915; Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n. 4232).
L'eccezione di prescrizione, pertanto, deve essere rigettata.
Venendo al merito della controversia, secondo la prospettazione attorea la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi ed alle condizioni economiche sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il tasso di interesse e non anche il regime ("composto") di capitalizzazione degli interessi passivi, aspetto quest'ultimo che si assume dirimente anche nell'ottica della trasparenza contrattuale ex art. 117 T.U.B.
In particolare, sulla base di una perizia di parte, gli attori deducevano che l'istituto mutuante aveva adottato un piano di ammortamento c.d. alla francese e che lo sviluppo di detto piano avveniva con l'applicazione del regime composto, nonostante nel contratto di mutuo mancasse l'espressa pattuizione di una clausola contrattuale che consentisse l'impiego di un simile regime, provocando l'effetto di un maggior esborso a carico dei mutuatari a titolo di interessi, rispetto all'ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice.
Concludevano, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità per indeterminatezza delle clausole determinative degli interessi e delle condizioni economiche del contratto di mutuo e l'applicazione del meccanismo sanzionatorio ex art. 117 T.U.B.
La convenuta, di contro, insisteva in merito alla determinatezza delle pattuizioni CP_3 contrattuali relative al metodo e al calcolo degli interessi, deducendo che le condizioni di erogazione e rimborso del prestito pattuite erano tutte chiaramente esplicitate nel contratto di mutuo, nonché nei relativi allegati sottoscritti dai mutuatari.
Nel corso del giudizio veniva espletata CTU contabile al fine di verificare il regime finanziario applicato dalla banca ed il perito, all'esito dell'analisi del contratto di mutuo e dei relativi allegati, accertava che il contratto de quo “omette di specificare quale sia il regime finanziario adottato, nello specifico se trattasi di regime della capitalizzazione semplice o regime della capitalizzazione composta” e che “la banca nel dare attuazione alle pattuizioni sancite nel contratto di mutuo, per come dimostrato, ha applicato il “regime di capitalizzazione composta””.
Il perito, inoltre, accertato che le rate pagate dagli attori alla data del 05/11/2020 - senza considerare la rata di preammortamento e al netto delle spese - risultano essere pari ad € pagina 4 di 7 100.482,29, provvedeva a rideterminare il piano di ammortamento applicando il regime di capitalizzazione semplice.
Occorre soffermarsi, dunque, sulla questione concernente le conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, e nello specifico, accertare se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; accertare, inoltre, se tale carenza comporti la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo (art. 117, CP_5 comma 7, T.U.B.).
Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione, sono intervenute enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cassazione civile, Sez. Un., 29/05/2024, n. 15130).
Tale conclusione, in particolare, secondo le Sezioni Unite è applicabile quando il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) e della periodicità delle rate di rimborso.
Peraltro, sempre di recente i giudici di legittimità hanno precisato che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile” (Cassazione civile sez. I - 19/03/2025, n.
7382) e che nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di pagina 5 di 7 interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Nella specie, nel contratto oggetto della controversia sono indicati: Importo del mutuo:
€101.000,00; Importo erogato al netto delle trattenute: € 99.802,50; Durata del rimborso: 25 anni;
Periodicità rata: mensile;
Importo Rata iniziale e primo periodo: € 507, 29 comprensiva della quota di assicurazione pari al 6,50% della rata;
Tasso di ingresso di pre-ammortamento e prima rata di ammortamento: 2,95%; Tasso di interesse a regime-corrispettivo: Variabile con cadenza trimestrale, 2,10% + media mensile del penultimo mese precedente dell' Euribor
365 a tre mesi;
Tasso di mora: Pari al tasso vigente alla data di scadenza della rata maggiorato di 2 punti percentuali;
ISC: 4,63938%.
Dall'indicazione di tali elementi, pertanto, deve ritenersi soddisfatta la possibilità per i mutuatari di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso.
Difatti il CTU, in sede di risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha ribadito che nel contratto di mutuo in esame erano previsti “tutti gli elementi necessari alla determinazione della rata e la relativa quota capitale ed interessi”.
Né, tanto meno, secondo la richiamata giurisprudenza a Sezioni Unite, la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi è causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Difatti, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
pagina 6 di 7 Peraltro, nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta, infatti, è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n. 18835).
Sul punto, il perito in sede di CTU ha precisato che “gli interessi corrispettivi maturano sul capitale prestato al tasso pattuito in misura variabile e quindi gli stessi sono calcolati secondo la formula dell'interesse semplice” e che “nel corso del rapporto non risulta essere applicata la capitalizzazione composta intesa come calcolo di interessi su interessi (anatocismo)”.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, la domanda attrice deve essere rigettata.
La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale al momento della proposizione della lite giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
Le spese di CTU a carico delle parti ognuno per la metà.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocati da parte convenuta, difettando la soccombenza totale della parte, nonché la prova della malafede o colpa grave in capo agli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in misura di metà ciascuna.
Cosenza, 6 agosto 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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