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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4309/2022 avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Santese Rosario, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VI
VE (SA), Via G. D'Aiutolo n. 3;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Capo p.t. dr. , rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso, giusta delega in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria Stile, dott.ssa Maria Grazia Tuozzo, dott.ssa Marianna Bassi e dott.ssa Diana Lucia
Mascolo, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3
di in , Corso Garibaldi (Pal. Amato);
[...] CP_1 CP_1
- Opposto –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di opposizione avverso ordinanza di ingiunzione, il sig.
[...] adiva il Tribunale di Salerno, proponendo Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dall'
[...]
n. 3173/3659A pari ad €. 23.119,00 del Controparte_1
1.10.2021, avente ad oggetto la violazione dell'art. 3 D.L. 22.02.2022 convertito nella L. 73/2002 come modificata ed integrata dalla L. 183/2010 in ordine al rapporto n. 3659 del 17.08.2018, con il quale si accertava che in data 14.06.2018
1 venivano trovati intenti al lavoro n. 9 unità operative, di cui n. 7 risultati irregolarmente occupati, in totale carenza assicurativo/previdenziale.
Parte opponente eccepiva preliminarmente la diversità di date dell'accesso ispettivo indicate all'interno dell'ordinanza; ancora, preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del sig. che Parte_1
l'ingiunzione nel collegare l'attività sociale al nome del Pt_1 illegittimamente definiva quest'ultimo “personalmente e solidalmente responsabile” relativamente alle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 6 L.
689/1981; nel merito eccepiva che i lavoratori all'epoca dei fatti non erano dipendenti del ma vi si trovavano occasionalmente nel locale oggetto CP_4
d'ispezione.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare di dichiararsi la nullità dell'ingiunzione oggetto di gravame, in quanto non era certa la data dell'ispezione indicata;
ancora in via preliminare ed assorbente rispetto al merito la carenza di legittimazione passiva del sig. Parte_1 nel merito, revocarsi l'ordinanza/ingiunzione impugnata, non
[...] esistendo alcuna prova circa la subordinazione ex art. 2904 c.c. dei lavoratori che all'atto dell'ispezione si trovavano all'interno del locale Roxy srl.
Con memoria depositata in data 11.03.2022, si costituiva l'
[...]
, contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'opposizione spiegata e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza di ingiunzione.
L' deduceva: che le violazioni risultavano commesse il 14.06.2018 e CP_1
a tale data il legale rappresentante della società era il sig. Parte_1 poiché, era lo stesso a dichiararsi tale all'atto dell'accesso
[...] Pt_1 ispettivo e veniva individuato dai lavoratori come il datore di lavoro;
che la data dell'accesso ispettivo era il 14.06.2018, mentre, la data del 17.08.2018 riportata sull'ordinanza/ingiunzione faceva riferimento al momento della conclusione degli accertamenti;
che la sussistenza dei caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato intercorso con i lavoratori irregolari trovati all'accesso ispettivo si rinveniva dalle comunicazione obbligatorie unificate
Unilav del 15.06.2018; che l'accertamento dei rapporti di lavoro “in nero” si fonda anche sulle dichiarazioni dei lavoratori, nonché sul fatto che gli stessi siano stati trovati inerenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo, nell'espletamento delle varie attività per conto del sig. . Pt_1
Instaurato il contraddittorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, per la discussione e decisione.
2 Il ricorso non è fondato e pertanto non merita di essere accolto.
Parte opponente ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
opponendosi alla sanzione pecuniaria comminata dall'ente
[...] accertatore con l'ordinanza ingiunzione n. 3173/3659A, sanzione comminata nei confronti del sig. per aver violato l'art. 3 D.L. Parte_1
22.02.2022 convertito nella L. 73/2002 come modificata ed integrata dalla L.
183/2010 in ordine al rapporto n. 3659 del 17.08.2018, con il quale si accertava che in data 14.06.2018 venivano trovati intenti al lavoro n. 9 unità operative, di cui n. 7 risultati irregolarmente occupati, in totale carenza assicurativo/previdenziale.
Parte opponente, invero, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente ai fatti contestati, in quanto alla data del 14.06.2018 (data di accesso ispettivo), il sig. , non era più il legale rappresentante p.t. della Pt_1 società Roxy srl, la cui rappresentanza, a seguito delle dimissioni avvenute in occasione dell'assemblea ordinaria del 25.01.2018 era passata in capo al sig.
, come si evince dal verbale assembleare del 25.01.2018, allegato Persona_1 da parte ricorrente.
Tale tipo di motivo di opposizione è privo di rilievo.
Invero dalla documentazione depositata risulta che in data 25-1-2018
[...] rassegnava le proprie dimissioni venendo sostituito da Parte_1
nella veste di amministratore unico. Tuttavia la delibera Persona_1 societaria veniva registrata presso il Registro delle Imprese solo in data 13-8-
2018 . Alla data dell'accesso ispettivo l'atto non era stato ancora registrato e pertanto pur essendo valida la nomina del nuovo amministratore, non era opponibile ai terzi con la conseguenza che in mancanza di tale pubblicità ( dichiarativa) l'atto deve ritenersi come mai compiuto nei confronti dei terzi in quanto ad essi non opponibile.
Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo motivo di opposizione con il quale parte opponente contesta l'applicazione ai sensi dell'art. 6 legge 689/1981
Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione parte opponente contesta che, all'epoca dei fatti i lavoratori , , Persona_2 Persona_3 [...]
, , , Per_4 Controparte_5 Persona_5 Persona_6 Per_7
fossero dipendenti del in quanto i predetti si trovavano
[...] CP_4 occasionalmente nel locale interessati alla costituzione di una cooperativa di lavoro che poi non è stata più costituita.
E' bene precisare che il vigente ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento del giudice. In assenza di una norma di
3 chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, possono essere poste a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice, della cui utilizzazione sia fornita adeguata motivazione e che offrano elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n. 13229/2015, n. 840/2015). Secondo l'art. 116 cpc, nella valutazione delle prove il giudice utilizza la regola del prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. Quindi, è libero di scegliere le prove ritenute maggiormente rappresentative della veridicità dei fatti, dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro elemento, salvi i casi tassativamente previsti (in motivazione Cass. n. 21258/2018). In particolare, può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (in motivazione Cass. sez. Lav. n. 509/2018 che richiama Cass. n. 17392/2015).
Quanto ai verbali dei pubblici ufficiali in funzione ispettiva, secondo la giurisprudenza consolidata fanno piena prova dei fatti avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre sono liberamente valutate le altre circostanze, come il contenuto delle dichiarazioni provenienti da terzi o dagli stessi lavoratori (Cass. sez. lav. n. 10427/2014, n. 8335/2010, n. 9251/2010, n.
15073/2008, n. 6565/2007, n. 9919/2006, n. 15702/2004). Quindi, le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono essere poste a base della decisione quando non ritenute inutilizzabili per ragioni specifiche, anche perché la loro attendibilità non può essere diminuita da eventuali ritrattazioni tardive e non giustificate.
Né può dirsi che le stesse dichiarazioni, solo perché non confermate in giudizio, sarebbero di per sé vanificate, ed il giudice non le potrebbe più utilizzare per il proprio convincimento. Altrimenti si finirebbe per negare la stessa funzione giudiziale di accertamento del fatto attraverso il libero convincimento nella valutazione dell'istruttoria, che ha il suo limite, e la relativa possibilità di verifica, nella congruità della relativa motivazione.
In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili
4 gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria” (Cass. n. 9245/2007, conforme n. 18644/2011) .
Anche nel caso in esame va data continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità che consente di valorizzare al massimo grado le dichiarazioni raccolte dagli ispettori, alla luce di complessiva valutazione dei dati concreti emersi in giudizio (da ultimo ribadita da Cass. n. 10427/2014, n. 22743/2010, n.
8335/2010).
La giurisprudenza più recente (Cass n. 24208/2020 ) ha ritenuto che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.17555\02, e che in sostanza i verbali .. forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari ..sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 11900\03, n.3527\01, n. 9384\95)". In conclusione, le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono avere un ruolo anche preponderante in un determinato contesto probatorio, non richiedendosi la loro conferma in giudizio.
In applicazione dei principi appena riferiti, nel caso di specie la ricostruzione offerta dall'opponente è smentita dalla dichiarazioni dei lavoratori che hanno dichiarato di essere stati contattati dal titolare per la serata Parte_1 in cui era prevista una festa di diciotto anni. I lavoratori sono stati rinvenuti al momento dell'accesso ispettivo tutti intenti al lavoro in completa irregolarità; invero parte opponente non ha fornito la prova della comunicazione richiesta dall' art. 1 co 1180 legge 27/12/2006, n. 296.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e la sanzione confermata.
Spese processuali
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in €
1.687,20 anziché € 2.109 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a euro 26.000) d cui al DM 55/2014 e successive modifiche, attesa la scarsa complessità della materia, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
n.3173/3659A dell'01.10.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. n.
3173/3659° del 01.10.2021
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
si liquidano in € 1.687,20 anziché € 2.109 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a euro 26.000) d cui al DM 55/2014
e successive modifiche, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 comma 2 del
Dlgs n 149/2015 , oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4309/2022 avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Santese Rosario, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VI
VE (SA), Via G. D'Aiutolo n. 3;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Capo p.t. dr. , rappresentato e P.IVA_1 CP_2 difeso, giusta delega in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Anna Maria Stile, dott.ssa Maria Grazia Tuozzo, dott.ssa Marianna Bassi e dott.ssa Diana Lucia
Mascolo, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3
di in , Corso Garibaldi (Pal. Amato);
[...] CP_1 CP_1
- Opposto –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di opposizione avverso ordinanza di ingiunzione, il sig.
[...] adiva il Tribunale di Salerno, proponendo Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dall'
[...]
n. 3173/3659A pari ad €. 23.119,00 del Controparte_1
1.10.2021, avente ad oggetto la violazione dell'art. 3 D.L. 22.02.2022 convertito nella L. 73/2002 come modificata ed integrata dalla L. 183/2010 in ordine al rapporto n. 3659 del 17.08.2018, con il quale si accertava che in data 14.06.2018
1 venivano trovati intenti al lavoro n. 9 unità operative, di cui n. 7 risultati irregolarmente occupati, in totale carenza assicurativo/previdenziale.
Parte opponente eccepiva preliminarmente la diversità di date dell'accesso ispettivo indicate all'interno dell'ordinanza; ancora, preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del sig. che Parte_1
l'ingiunzione nel collegare l'attività sociale al nome del Pt_1 illegittimamente definiva quest'ultimo “personalmente e solidalmente responsabile” relativamente alle obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 6 L.
689/1981; nel merito eccepiva che i lavoratori all'epoca dei fatti non erano dipendenti del ma vi si trovavano occasionalmente nel locale oggetto CP_4
d'ispezione.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare di dichiararsi la nullità dell'ingiunzione oggetto di gravame, in quanto non era certa la data dell'ispezione indicata;
ancora in via preliminare ed assorbente rispetto al merito la carenza di legittimazione passiva del sig. Parte_1 nel merito, revocarsi l'ordinanza/ingiunzione impugnata, non
[...] esistendo alcuna prova circa la subordinazione ex art. 2904 c.c. dei lavoratori che all'atto dell'ispezione si trovavano all'interno del locale Roxy srl.
Con memoria depositata in data 11.03.2022, si costituiva l'
[...]
, contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'opposizione spiegata e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza di ingiunzione.
L' deduceva: che le violazioni risultavano commesse il 14.06.2018 e CP_1
a tale data il legale rappresentante della società era il sig. Parte_1 poiché, era lo stesso a dichiararsi tale all'atto dell'accesso
[...] Pt_1 ispettivo e veniva individuato dai lavoratori come il datore di lavoro;
che la data dell'accesso ispettivo era il 14.06.2018, mentre, la data del 17.08.2018 riportata sull'ordinanza/ingiunzione faceva riferimento al momento della conclusione degli accertamenti;
che la sussistenza dei caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato intercorso con i lavoratori irregolari trovati all'accesso ispettivo si rinveniva dalle comunicazione obbligatorie unificate
Unilav del 15.06.2018; che l'accertamento dei rapporti di lavoro “in nero” si fonda anche sulle dichiarazioni dei lavoratori, nonché sul fatto che gli stessi siano stati trovati inerenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo, nell'espletamento delle varie attività per conto del sig. . Pt_1
Instaurato il contraddittorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, per la discussione e decisione.
2 Il ricorso non è fondato e pertanto non merita di essere accolto.
Parte opponente ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
opponendosi alla sanzione pecuniaria comminata dall'ente
[...] accertatore con l'ordinanza ingiunzione n. 3173/3659A, sanzione comminata nei confronti del sig. per aver violato l'art. 3 D.L. Parte_1
22.02.2022 convertito nella L. 73/2002 come modificata ed integrata dalla L.
183/2010 in ordine al rapporto n. 3659 del 17.08.2018, con il quale si accertava che in data 14.06.2018 venivano trovati intenti al lavoro n. 9 unità operative, di cui n. 7 risultati irregolarmente occupati, in totale carenza assicurativo/previdenziale.
Parte opponente, invero, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente ai fatti contestati, in quanto alla data del 14.06.2018 (data di accesso ispettivo), il sig. , non era più il legale rappresentante p.t. della Pt_1 società Roxy srl, la cui rappresentanza, a seguito delle dimissioni avvenute in occasione dell'assemblea ordinaria del 25.01.2018 era passata in capo al sig.
, come si evince dal verbale assembleare del 25.01.2018, allegato Persona_1 da parte ricorrente.
Tale tipo di motivo di opposizione è privo di rilievo.
Invero dalla documentazione depositata risulta che in data 25-1-2018
[...] rassegnava le proprie dimissioni venendo sostituito da Parte_1
nella veste di amministratore unico. Tuttavia la delibera Persona_1 societaria veniva registrata presso il Registro delle Imprese solo in data 13-8-
2018 . Alla data dell'accesso ispettivo l'atto non era stato ancora registrato e pertanto pur essendo valida la nomina del nuovo amministratore, non era opponibile ai terzi con la conseguenza che in mancanza di tale pubblicità ( dichiarativa) l'atto deve ritenersi come mai compiuto nei confronti dei terzi in quanto ad essi non opponibile.
Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo motivo di opposizione con il quale parte opponente contesta l'applicazione ai sensi dell'art. 6 legge 689/1981
Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione parte opponente contesta che, all'epoca dei fatti i lavoratori , , Persona_2 Persona_3 [...]
, , , Per_4 Controparte_5 Persona_5 Persona_6 Per_7
fossero dipendenti del in quanto i predetti si trovavano
[...] CP_4 occasionalmente nel locale interessati alla costituzione di una cooperativa di lavoro che poi non è stata più costituita.
E' bene precisare che il vigente ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento del giudice. In assenza di una norma di
3 chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, possono essere poste a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice, della cui utilizzazione sia fornita adeguata motivazione e che offrano elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. n. 13229/2015, n. 840/2015). Secondo l'art. 116 cpc, nella valutazione delle prove il giudice utilizza la regola del prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. Quindi, è libero di scegliere le prove ritenute maggiormente rappresentative della veridicità dei fatti, dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro elemento, salvi i casi tassativamente previsti (in motivazione Cass. n. 21258/2018). In particolare, può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (in motivazione Cass. sez. Lav. n. 509/2018 che richiama Cass. n. 17392/2015).
Quanto ai verbali dei pubblici ufficiali in funzione ispettiva, secondo la giurisprudenza consolidata fanno piena prova dei fatti avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre sono liberamente valutate le altre circostanze, come il contenuto delle dichiarazioni provenienti da terzi o dagli stessi lavoratori (Cass. sez. lav. n. 10427/2014, n. 8335/2010, n. 9251/2010, n.
15073/2008, n. 6565/2007, n. 9919/2006, n. 15702/2004). Quindi, le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono essere poste a base della decisione quando non ritenute inutilizzabili per ragioni specifiche, anche perché la loro attendibilità non può essere diminuita da eventuali ritrattazioni tardive e non giustificate.
Né può dirsi che le stesse dichiarazioni, solo perché non confermate in giudizio, sarebbero di per sé vanificate, ed il giudice non le potrebbe più utilizzare per il proprio convincimento. Altrimenti si finirebbe per negare la stessa funzione giudiziale di accertamento del fatto attraverso il libero convincimento nella valutazione dell'istruttoria, che ha il suo limite, e la relativa possibilità di verifica, nella congruità della relativa motivazione.
In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili
4 gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria” (Cass. n. 9245/2007, conforme n. 18644/2011) .
Anche nel caso in esame va data continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità che consente di valorizzare al massimo grado le dichiarazioni raccolte dagli ispettori, alla luce di complessiva valutazione dei dati concreti emersi in giudizio (da ultimo ribadita da Cass. n. 10427/2014, n. 22743/2010, n.
8335/2010).
La giurisprudenza più recente (Cass n. 24208/2020 ) ha ritenuto che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.17555\02, e che in sostanza i verbali .. forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari ..sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 11900\03, n.3527\01, n. 9384\95)". In conclusione, le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono avere un ruolo anche preponderante in un determinato contesto probatorio, non richiedendosi la loro conferma in giudizio.
In applicazione dei principi appena riferiti, nel caso di specie la ricostruzione offerta dall'opponente è smentita dalla dichiarazioni dei lavoratori che hanno dichiarato di essere stati contattati dal titolare per la serata Parte_1 in cui era prevista una festa di diciotto anni. I lavoratori sono stati rinvenuti al momento dell'accesso ispettivo tutti intenti al lavoro in completa irregolarità; invero parte opponente non ha fornito la prova della comunicazione richiesta dall' art. 1 co 1180 legge 27/12/2006, n. 296.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e la sanzione confermata.
Spese processuali
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in €
1.687,20 anziché € 2.109 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a euro 26.000) d cui al DM 55/2014 e successive modifiche, attesa la scarsa complessità della materia, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Dlgs n 149/2015.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
n.3173/3659A dell'01.10.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. n.
3173/3659° del 01.10.2021
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
si liquidano in € 1.687,20 anziché € 2.109 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 a euro 26.000) d cui al DM 55/2014
e successive modifiche, con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 comma 2 del
Dlgs n 149/2015 , oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
6