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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9229 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 32127/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. TEODOLI PAOLO, Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv.
[...]
PILEGGI ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per superamento del periodo di comporto, mansioni superiori e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 9.9.2024, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento intimatogli in data 27.2.2024 “per mancato rispetto della procedura prevista, in caso di superamento del periodo di comporto, dal ccnl di categoria”;
1 - per l'effetto, condannarsi alla propria reintegrazione CP_1 nel posto di lavoro e nelle mansioni in precedenza svolte oltreché al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni medio tempore maturate;
- in via subordinata, accertarsi e dichiararsi comunque l'illegittimità del recesso e condannarsi al risarcimento del danno CP_1 nella misura massima prevista dall'art. 18, comma 5, L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di essere inquadrato fin dal principio nel “4° livello di classificazione del personale, ex ccnl di categoria”;
- condannarsi, di conseguenza, al pagamento, in CP_1 proprio favore, della somma di € 22.604,83 o della diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. Il ricorrente ha dedotto, in particolar modo, quanto segue:
- egli ha prestato la propria attività alle dipendenze di CP_1 società di diritto privato partecipata dal Ministero del Tesoro, dal 1.10.2012 al 28.2.2024;
- egli è stato assunto con inquadramento nel “3° livello di classificazione del personale, ex ccnl per i dipendenti da imprese assicurative”, livello poi rimasto invariato;
- egli ha solto la sua attività a tempo pieno “tranne che nell'anno 2007, nel quale ha fruito di aspettativa non retribuita, e nei periodi tra il novembre 2019 e l'ottobre 2020 e tra il marzo 2021 ed il febbraio 2023, nei quali ha operato con part-time al 64,86%”;
- egli ha svolto le mansioni, inizialmente, di addetto al gruppo di progetto Periti Assicurativi, è stato, spostato poi, dal giugno 2013, all'Ufficio Protocollo e, dal febbraio 2014, all'Ufficio Tesoreria per poi essere nuovamente assegnato, dal novembre 2014, all'Ufficio Protocollo;
ha, infine, operato nell'Ufficio Organizzazione e programmazione aziendale, nel quale è rimasto dall'aprile 2016 al termine del rapporto di lavoro;
- i suoi colleghi, assunti nella stessa data, sono tutti transitati nel 4° livello o in livelli anche superiori;
- in data 27.2.2024, egli ha ricevuto la lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto “avendo sommato, a dire della società, più di diciotto mesi di assenza nell'arco dei 40 mesi precedenti la data del licenziamento”;
2 - il licenziamento è stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale. Ciò dedotto e considerato:
- il CCNL di categoria, all'art. 44, prevede che l'impresa sia tenuta ad informare il dipendente almeno 30 giorni prima del raggiungimento del limite di conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia o infortunio circa il residuo periodo di comporto ed effettivamente la società ha avvertito il dipendente, con lettera del 2.11.2023, che il periodo di comporto sarebbe terminato il 6.12.2023 e, tuttavia, il sig. non ha usufruito di malattia nei Pt_1 giorni 18 e 19 novembre ed è rientrato al lavoro il 6 dicembre cosicché, nel momento in cui ha dovuto nuovamente assentarsi per malattia, il 14.2.2024, il termine di scadenza del comporto non era più, evidentemente, il 6.12.2023 ma una data successiva;
si osserva che, a quel punto, la società avrebbe dovuto inviare una nuova comunicazione;
- di conseguenza, il licenziamento è nullo e, comunque, illegittimo;
- il ricorrente, in virtù delle mansioni svolte ed in particolare di quelle svolte nei periodi in cui è stato impiegato nell'Ufficio Periti Assicurativi e nell'Ufficio Programmazione ed organizzazione aziendale, ha maturato il diritto di essere inquadrato nel 4° livello del CCNL di settore;
si evidenzia che la distinzione fra il 3° e il 4° livello rispecchia la “generale divisione tra impiegati d'ordine, addetti a mere funzioni esecutive, ed impiegati di concetto”;
- il ricorrente ha, perciò, diritto di percepire le differenze retributive meglio specificate nel conteggio allegato all'atto introduttivo, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società si è CP_1 costituita in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare quanto segue:
- il sig. , durante il proprio rapporto di lavoro, è stato Parte_1 assegnato a diverse unità organizzative aziendali, esattamente indicate nella memoria difensiva, in modo discontinuo e per periodi anche molto brevi;
- il ricorrente ha svolto “assai svogliatamente peraltro, mansioni elementari di impiegato d'ordine e non di concetto”; egli, precisamente, si è occupato di “classificazione,… verifica e… archiviazione di documenti di lavoro (ad esempio corrispondenza in entrata ed in uscita, comunicazioni aziendali di servizio e al personale), nonché registrazione di dotazioni e arredi di ufficio”, di
3 “registrazione/immissione a sistema di dati” e “verifica sull'esattezza di registrazioni preesistenti”;
- non corrisponde al vero che il sig. abbia lavorato “nell'aprile Pt_1
2016 all'Ufficio Organizzazione e programmazione aziendale, nel quale è costantemente rimasto (salvo l'anno di aspettativa nel 2017), fino al termine del rapporto”;
- il ricorrente “è stato talmente assente dall'aprile 2016 da non ricordare nemmeno di essere stato assegnato, da ultimo, al Servizio 'Rivalse' (dal 01.02.2024 al 28.02.2024), e prima al Servizio 'Affari Generali' (da 01.02.2022 al 31.12.2023)”;
- il ricorrente, il cui rapporto è stato trasformato da tempo pieno in part time a 24 ore dal 1.11.2019 al 31.10.2020 e dal 1.3.2021 al 28.2.2022, si è assentato per malattia od aspettativa per lunghi periodi, in specie a decorrere dall'anno 2016, come meglio specificato nella memoria difensiva;
- soprattutto con riferimento al periodo in cui è stato quasi sempre assente, rivendica il superiore inquadramento;
Pt_1
- prima di iniziare ad assentarsi pressoché continuativamente, il ricorrente aveva subito sanzioni disciplinari “legate all'assenteismo, quali mancate registrazioni della presenza, ritardi, indebita fruizione di ferie non autorizzate”;
- all'approssimarsi del termine del periodo di comporto, il dipendente è stato informato a mezzo raccomandata a/r nella quale s'indicava, quale scadenza del periodo, il giorno 6 dicembre 2023;
- in data 7.12.2023, il sig. è rientrato in servizio fino al 15 Pt_1 dicembre ed ha chiesto di fruire di un periodo di ferie dal 18 al 31 dicembre 2023 per rientrare un solo giorno, il 2.1.2024, e chiedere un nuovo periodo di ferie dal 3 gennaio al 9 febbraio,
- nei giorni 12 e 13 febbraio 2024 si è assentato ingiustificatamente essendogli stati negate le ferie;
- il 14.2.2024, egli ha trasmesso un nuovo certificato di malattia con prognosi fino al 15.3.2024;
- in data 27.2.2024, è stato intimato al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto avendo, nei 40 mesi precedenti, sommato periodi di assenza per malattia superiori a 18 mesi, come meglio precisato nella memoria difensiva. Quindi, considerato quanto segue:
- il ricorrente non ha contestato il calcolo effettuato dalla società;
- quest'ultima, al fine di consentire al dipendente di esercitare il diritto all'aspettativa non retribuita sino a 12 mesi, ha
4 correttamente informato il dipendente, in ossequio alle disposizioni del CCNL applicabile, dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto;
- il dipendente non ha, tuttavia, esercitato il diritto all'aspettativa non retribuita rientrando in servizio per poi alternare periodi di ferie e brevi periodi di lavoro;
- la tesi sostenuta da parte ricorrente è assurda in quanto “il datore di lavoro dovrebbe prestare costante consulenza al lavoratore per impedirgli, attraverso continui avvertimenti, di superare il periodo di comporto, tenendolo costantemente aggiornato (ove rientri in servizio giusto in tempo per non superare il periodo di comporto o fruisca di ferie) sul nuovo giorno di scadenza…”;
- il lavoratore era, invece, al corrente che i nuovi giorni di assenza per malattia si sarebbero sommati ai precedenti a norma dell'art. 46 del CCNL che fa salva l'ipotesi in cui “tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi”;
- è chiaro che la ratio dell'avvertimento previsto dal CCNL non è di
“tenere costantemente aggiornato il lavoratore sul computo dei giorni così da impedirgli di superare il periodo di comporto…, ma quella di consentire al lavoratore di esercitare il diritto all'aspettativa non retribuita,…”;
- la domanda di superiore inquadramento non può fondarsi sulla comparazione con altri dipendenti, peraltro non meglio identificati, e, comunque, essa è caratterizzata da “assoluta genericità delle allegazioni”. La società ha chiesto, allora, rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c.. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento, in primo luogo, della nullità o illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto non avendo la società rispettato la procedura a tal fine prevista dal CCNL applicabile, CCNL per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente;
ha chiesto, poi, l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore 4°
5 livello per aver svolto attività impiegatizie di concetto ed al pagamento delle differenze retributive rispetto al 3° livello posseduto.
1. Ciò premesso, sulla prima questione, si osserva quanto segue. La fattispecie del licenziamento per superamento del periodo di comporto è una fattispecie autonoma di recesso la quale prescinde dall'allegazione di ulteriori elementi che non siano il solo decorso del periodo di tempo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, dagli usi (art. 2110, comma 2, c.c.). Il c.d. comporto è il periodo nel quale il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia. Il giudice apicale, in numerosi approdi, ha chiarito che “scopo delle regole dettate dall'art. 2110 c.c. per l'ipotesi di assenza determinata da malattia del lavoratore è quello di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora, e del lavoratore a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento, riversando sull'imprenditore, in parte e per un determinato tempo, il rischio della malattia del dipendente, per modo che il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria alcuna prova di giustificato motivo oggettivo né di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa o di adibire il lavoratore a mansioni diverse” (Cass. 12233/2013; fra le altre, Cass. SS.UU. 12568/2018, Cass. 31763/2018, Cass. 2527/2020 e Cass. ord. 12293/2025). L'ipotesi in questione non è riconducibile nell'ambito del giustificato motivo oggettivo. Chiarisce bene il concetto Cass. SS.UU. 12568/2018 che ritiene il recesso di cui si discute “assimilabile ad uno per giustificato motivo oggettivo anziché per motivi disciplinari: si tratta d'una mera
<> (e non <>) affermata al solo fine di escludere la necessità d'una previa completa contestazione (indispensabile, invece, in tema di responsabilità disciplinare), da parte datoriale, delle circostanze di fatto (le assenze per malattia) relative alla causale e di cui il lavoratore ha conoscenza personale e diretta (fermo restando - ovviamente – l'onere del datore di lavoro di allegare e provare l'avvenuto superamento del periodo di non recedibilità)” (sulla distinzione, cfr., tra le altre pronunce, Cass. 31763/2018 e Cass. 2527/2020). In altri termini, il licenziamento per superamento del periodo di comporto prescinde da una valutazione di incidenza della malattia
6 sull'organizzazione dell'impresa e va ricondotta – si è visto – alla norma speciale dell'art. 2110 c.c., quale mera conseguenza del superamento aritmetico del termine di comporto previsto dalla contrattazione collettiva di categoria. Nel caso in esame, il periodo in questione è indicato dall'art. 44, comma 1, del CCNL per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente in “mesi 12” per il
“lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti” e in
“mesi 18” per il “lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni” (all. 1 al fasc. . Pt_1
Sul piano della tutela, norma di riferimento è quella contenuta nel 7° comma dell'art. 18 Stat. Lav. ai sensi del quale 'Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo' (ovvero reintegrazione e risarcimento fino ad un massimo di n. 12 mensilità dedotto l'aliunde perceptum e percipiendum con possibilità di esercitare l'opzione delle 15 mensilità in luogo della reintegrazione) 'nell'ipotesi in cui accerti… che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile…'”. Nella fattispecie, nella lettera di licenziamento del 27.2.2024 si legge:
“Con la presente Le comunichiamo il licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 44 del CCNL per i dipendenti delle imprese assicurative avendo Lei, nei 40 mesi precedenti, sommato periodi di assenza per malattia superiori a 18 mesi. Nello specifico, nei 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza, alla data odierna (27 febbraio 2024), Lei ha fruito di 552 giorni di assenza per malattia corrispondenti a 18,1355 mesi, come da prospetto analitico… (segue tabella ove sono riportati i periodi di malattia, dal maggio 2021 al marzo 2024, la tipologia di certificato medico, “inizio o continuazione”, e i giorni di malattia fruiti) Le competenze di fine rapporto Le verranno liquidate secondo i tempi tecnici in uso in Azienda. La invitiamo, pertanto, ad estinguere ii prestito personale, erogatoLe a dicembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del contratto integrativo aziendale, per il controvalore residuo di euro 992,64. Tale somma dovrà essere corrisposta a entro e non oltre ii 20 CP_1 marzo 2024, mediante bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate:
…
7 In difetto di pagamento, tratterrà la suddetta somma CP_1 sulle competenze di fine rapporto. Da ultimo, Ella dovrà restituire, entro e non oltre il 15 marzo 2024, il badge aziendale, la dotazione informatica assegnata per lo svolgimento del lavoro da remoto ed ogni altro bene strumentale aziendale eventualmente in Suo possesso” (all. 4 al fasc. ricorrente). Il ricorrente non ha contestato l'avvenuto superamento del periodo di comporto (si legge, infatti, nell'atto introduttivo che “Questa difesa non contesta il calcolo effettuato dalla società datrice di lavoro…”). Si sostiene, tuttavia, che non sia stata rispettata la procedura a tal fine prevista dal contratto collettivo. È vero che la società abbia provveduto, in conformità al disposto dell'art. 44, comma 8, del CCNL di settore, ad informare il dipendente dell'imminente scadenza del periodo di comporto (vd. la lettera del 2.11.2013 nella quale si comunicava che “il periodo di comporto di 18 mesi verrà a scadere il prossimo 6 dicembre 2023”, in all. 6 al fasc.
. Pt_1
È però altrettanto vero – si legge in ricorso – che non abbia Pt_1 usufruito di malattia nei giorni 18 e 19 novembre, che sia rientrato in servizio il giorno 6 dicembre e che, quando ha deciso di usufruire nuovamente di un periodo di malattia, il 14.2.2024, non gli sia stata comunicata la nuova scadenza che non era più, evidentemente, il 6.12.2023. La tesi sostenuta in ricorso non può essere condivisa. Il datore di lavoro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso”, non incorre nella violazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto se omette di comunicare al lavoratore l'approssimarsi del superamento del periodo di comporto “in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione”; si osserva che il datore non è, perciò, tenuto a sollecitare il ricorso all'aspettativa, che la normativa legale e contrattuale deve essere nota ad entrambe le parti del rapporto e che, del resto, il superamento del periodo di comporto, non avendo natura disciplinare, non soggiace alle garanzie di cui all'art. 7 L. 300/1970 (così, in Cass. 20761/2018).
8 Nell'ipotesi di specie, l'art. 44 del contratto collettivo poneva e pone a carico dell'azienda l'onere di preavvertire il lavoratore dell'imminente scadenza del periodo di comporto. Stabilisce, infatti, la norma:
“…, l'impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo”. La finalità non è, però, quella “di consentire al lavoratore di avere esatta conoscenza del termine di scadenza del periodo di comporto,…” – così, in ricorso –, bensì quella di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere per tempo un periodo di aspettativa non retribuita (in Cass. ord. 12293/2025, prima cit., si legge che “in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa”, con nostra sottolineatura). D'altra parte, come osserva la società convenuta, la strumentalità del preavviso rispetto all'opzione per l'aspettativa non retribuita emerge in modo chiaro dalla lettera della norma. In effetti, l'art. 44 del CCNL cit. disciplina, ai precedenti commi 6 e 7, l'aspettativa non retribuita del dipendente assente per malattia;
questi, una volta superato il periodo di conservazione del posto, “ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico. Trascorso il suddetto periodo durante il quale l'impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato”. Il nesso di strumentalità di cui s'è detto è reso evidente dalla locuzione con la quale ha inizio il comma 8, “A tale riguardo, l'impresa è tenuta ad informare,…” (nostra sottolineatura). Il combinato disposto delle norme non lascia dubbi circa il fatto che il preavviso sia funzionale all'opzione per l'aspettativa non retribuita (sul punto, Cass. ord. 18820/2018). Si può, dunque, concludere in generale che, quando un obbligo contrattuale in tal senso sia previsto, il preavviso assolve la funzione di
9 consentire al lavoratore la conservazione del posto per un ulteriore periodo attraverso l'istituto dell'aspettativa non retribuita. Nel caso di specie, però, il lavoratore, pur consapevole del raggiungimento del termine del comporto, non ha ritenuto di esercitare, prima di quel momento, la facoltà concessagli dal contratto collettivo tant'è che si fa riferimento, in ricorso, ad un nuovo periodo di malattia, dal 14.2.2024, e nella memoria difensiva all'alternanza fra giorni di lavoro e giorni di ferie e di malattia. Non può, certamente, escludersi la consapevolezza del il quale Pt_1 era stato informato che il periodo di comporto sarebbe scaduto in data 6 dicembre 2023, circa il fatto che i nuovi giorni di malattia si sarebbero sommati ai precedenti;
stabilisce, sul punto, l'art. 46, comma 1, CCNL di riferimento che “Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 44 e 45, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi”. Gli istituti qui rilevanti trovano la loro fonte nella disciplina collettiva che tanto il datore quanto il lavoratore possono conoscere.
dunque, poteva agevolmente avvedersi del nuovo termine di Pt_1 scadenza;
del resto, considerata l'eventualità che un nuovo periodo di malattia abbia inizio dopo pochi giorni, si addosserebbe al datore un onere di preavviso impossibile da adempiere nel termine prefissato, “di almeno 30 giorni prima” del raggiungimento della nuova scadenza. Il recesso va, pertanto, esente da censure.
2. Sul diritto al superiore inquadramento, si osserva quanto segue. È opportuno, anzitutto, richiamare le declaratorie contrattuali del 3° livello retributivo, Area Professionale C, posseduto (vd. i prospetti paga in all. 3 al fasc. ricorrente e gli accordi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a 24 ore settimanali, dal 1.11.2019 al 31.10.2020 e dal 1.3.2021 al 28.2.2022, in all.ti 1 e 2 al fasc. resistente), e del 4° livello retributivo, Area Professionale B, livello rivendicato. Al 3° livello appartengono i “– lavoratori/trici che sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa attività impiegatizie d'ordine di natura tecnica e/o amministrativa ovvero svolgono in modo promiscuo attività impiegatizie esecutive congiunte ad attività, anche manuali, ausiliarie al funzionamento degli uffici;
10 lavoratori/trici che svolgono attività manuali complesse che richiedono specializzazione o comportano l'uso, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di particolare complessità o valore”. Tra i profili esemplificati, figurano i “lavoratori/trici che sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite e/o seguendo istruzioni dettagliate, svolgono compiti esecutivi per la classificazione, il confronto, la verifica, la correzione, la trascrizione e la totalizzazione di dati, la codifica, la spunta di tabulati, compilando a mano o a macchina distinte, moduli, prospetti, lettere prestampate (es.: contabili d'ordine, codificatori, protocollatori)” e i “lavoratori/trici che svolgono compili di stenografia e/o dattilografia, provvedendo secondo procedure stabilite alla redazione, su indicazione dei contenuti, di corrispondenza e/o promemoria, prospetti, tabelle statistiche, situazioni riepilogative, alla registrazione, classificazione ed archiviazione delle pratiche relative - stenodattilografi, stenografi, dattilografi, dattilografi in lingua estera, segretari”. All'Area Professionale B appartengono, in base al CCNL di categoria, i
“lavoratori/trici che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico - professionali. I processi operativi e decisionali si svolgono normalmente nell'ambito di un'autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori. I lavoratori di cui alla presente Area professionale, sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate. Nella più alta delle posizioni organizzative rientranti in questa Area professionale sono inseriti i lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali essi possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo e i risultati delle quali sono oggetto di controllo. In taluni casi essi pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di dipendenti. Nell'ambito della presente Area professionale sono previste tre diverse Posizioni organizzative, fra loro fungibili, corredate di profili esemplificativi”, ovvero il 6°, 5° e 4° livello. A quest'ultima posizione organizzativa appartengono i “lavoratori/trici che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa attività impiegatizie
11 di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale impartite dal diretto superiore gerarchico”. A titolo di esempio, vi rientrano i “lavoratori/trici che sulla base di procedure relative ai sistemi contabili ed amministrativi in uso nell'azienda rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi;
elaborano situazioni riepilogative, computi, rendiconti ed effettuano imputazioni di conto di centri di spesa e di profitto;
provvedono ad aggiornare situazioni di conto corrente, redigono tabelle statistiche, di raffronto e simili (es.: addetto alla contabilità agenzie, addetto alla contabilità fornitori, addetto alla contabilità banche, addetto alla contabilità generale, addetto all'amministrazione del personale, addetto alla contabilità industriale od analitica, addetto alla cassa, addetto alla contabilità bilancio. addetto agli uffici arretrati)”. Ciò detto, il ricorrente ha dedotto di aver svolto fin dal principio compiti di concetto. Egli ha, anche, indicato i diversi uffici di destinazione;
inizialmente, addetto al gruppo di progetto trasferito poi, dal Parte_2 giugno 2013, all'Ufficio Protocollo, dal gennaio 2014 all'Ufficio Tesoreria, dal novembre 2014 di nuovo all'Ufficio Protocollo, e da aprile 2016 e fino al termine del rapporto di lavoro all'Ufficio Organizzazione e programmazione aziendale. All'udienza del 20.11.2024, il procuratore di parte ricorrente ha inteso rettificare il punto del “FATTO” nella parte in cui, “per mero errore”, non è stato indicato “lo spostamento dal febbraio 2022 in poi… presso il servizio Affari Generali e, nell'ultimo mese del rapporto di lavoro, presso il servizio Rivalse”. Sul tema delle mansioni è stata espletata istruttoria orale. Il primo teste, intimato dalla parte ricorrente, premesso di Tes_1 essere impiegato presso la resistente “dal 1.10.1996” e di essere CP_2 stato interpellato dal allorché egli era rappresentante Pt_1 dell'organizzazione sindacale “FISAI” (dal 2014 al 2016) per una consulenza “circa la questione dell'inquadramento contrattuale da lui ritenuto non congruo rispetto alle mansioni”, ha anzitutto dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nel medesimo settore, “Trattamento documentazione”, dal 2014 al 2016. Il teste, sui compiti svolti, ha precisato:
“… si tratta dell'ufficio postale interno. Svolgevamo identiche mansioni, occupandoci della ricezione e smistamento della posta in ingresso e dell'affrancatura della posta in uscita. Per posta intendo sia il flusso cartaceo sia quello informatico.
12 Abbiamo lavorato a stretto contatto per due anni allorché io sono stato trasferito… e anche lui dopo poco…”. Sui compiti espletati in qualità di addetto al gruppo di progetto “Periti Assicurativi”, il teste si è limitato a dire di conoscere gli aspetti generali dell'attività ma ha aggiunto di non aver avuto contatti con Pt_1 occupandosi in quel periodo di contabilità e bilancio. Riguardo al periodo nel quale si sono conosciuti – si parla dell'Ufficio Protocollo nel quale era (ri)assegnato dal novembre 2014 –, pur Pt_1 avendo condiviso la stanza, il teste ha dichiarato:
“non ho potuto verificare cosa facesse, mi è sembrato che non avesse alcuna attività assegnata, non so per quale motivo, forse per via delle assenze”. In riferimento all'ufficio Organizzazione e programmazione aziendale, il teste ha soltanto ricordato che “le unità fossero 4 o 5, compreso
… tutti inquadrati in un livello superiore al 4°”. Pt_1
Infine, sulla consulenza prestata al il teste ha precisato: Pt_1
“io gli ho detto che l'attività presso l'ufficio postale appartiene inequivocabilmente al 3° livello mentre le altre funzioni appartenevano a livelli superiori” (verbale udienza del 2.4.2025). La deposizione è sostanzialmente irrilevante data la scarsa conoscenza da parte del teste dei compiti svolti dal se si eccettua un fugace Pt_1 accenno al periodo in cui era impiegato presso l'Ufficio Pt_1
Protocollo; anche dei compiti che il teste, nella consulenza prestata sul corretto inquadramento contrattuale, ha ricondotto a “livelli superiori” rispetto al livello di appartenenza, egli ne è venuto a conoscenza, evidentemente, dallo stesso Pt_1
Sono stati, poi, escussi e , testi Testimone_2 Testimone_3 intimati dalla controparte.
“funzionario dipendente della società resistente,… dal 1995”, ha Tes_2 dichiarato anzitutto di aver lavorato insieme al nello stesso Pt_1 servizio “dal novembre/dicembre 2012 e fino al maggio 2013, più o meno”. Ella ha precisato:
“io all'epoca ero responsabile del servizio Stanza di compensazione, e in tale servizio nel mese di dicembre 2012 fu assegnata la funzione del ruolo periti assicurativi che la società aveva acquisito da IVAS, ex
. ha fatto parte di questo nucleo organizzativo;
il ruolo CP_3 Pt_1 periti è un elenco di professionisti periti assicurativi, la gestione del ruolo prevede la riscossione del contributo di iscrizione e la gestione della prova di idoneità per l'esercizio della professione.
13 Nei primi mesi, nella fase iniziale, abbiamo preso in carico da IVAS la documentazione relativa agli iscritti, anche la parte di archivio digitale, è stata quindi una fase di studio e di preparazione alla prova di idoneità che si è svolta a fine luglio del 2013. C'erano nella struttura 5 risorse, due avvocati e tre diplomati, questi ultimi inquadrati nel 3° livello e i primi due nel 4°; c'era una differenza di mansioni, in quanto i primi si occupavano della parte relativa ai Tribunali per l'attribuzione di incarichi peritali, veniva chiamata CP_1 per confermare l'iscrizione a ruolo dei vari soggetti incaricati, dello studio della normativa, della elaborazione dei regolamenti del ruolo, i secondi dovevano sistemare la documentazione, assistere gli utenti sia telefonicamente sia con risposte via e-mail attraverso un servizio di posta elettronica dedicato. Poi a maggio del 2013 è stato trasferito ad altra unità Pt_1 organizzativa…” (verbale udienza del 2.4.2025). L'ultimo teste, premesso di essere stata assunta dalla società resistente
“in data 9.7.2018 inquadrata come funzionario senior, quindi quadro, assegnata al servizio Organizzazione e Programmazione aziendale, fino al 14.4.2022”, di essere stata trasferita poi presso la “Direzione Furto di identità” nell'ambito della quale era responsabile del “servizio sviluppo e promozione” e di essere attualmente, oltreché responsabile di tale servizio, responsabile del “servizio monitoraggio contratti che si trova all'interno della Direzione Stazione Appaltante”, ha avuto modo di dire:
“Conosco il ricorrente dalla data della mia assunzione, mi è stato presentato dal precedente responsabile del servizio Organizzazione, lui già lavorava all'interno di tale servizio. si occupava di sistemare cronologicamente la documentazione Pt_1 relativa a comunicazioni di servizio e comunicazioni al personale, all'epoca non esisteva un sistema di protocollazione elettronica di tale tipologia di documenti, quindi gli fu chiesto di ordinarli in senso temporale e archiviarli in raccoglitori ad anelli. Lo stesso genere di lavoro gli è stato chiesto rispetto ad altra tipologia di documenti consistenti nelle procedure aziendali. Lavorava in una stanza insieme ad un altro collega, funzionario che poteva orientarlo. Si trattava di un lavoro operativo semplice. C'è stato poi un periodo di assenza del il lavoro di cui ho detto si Pt_1
è protratto per un po' di tempo, sino ad almeno tutto l'anno 2019. Durante l'emergenza pandemica, fu dotato di un portatile Pt_1 aziendale per continuare il lavoro che svolgeva, e stavolta anziché farlo
14 con documenti cartacei, lo faceva attraverso dei file in formato “.pdf” che io provvedevo a mettergli a disposizione. Con una certa periodicità facevamo degli incontri, delle riunioni di aggiornamento e lui partecipava quando poteva. La collaborazione è proseguita fino all'anno 2021, per una parte, ma ci sono stati intervalli dovuti alle assenze del Pt_1
In ogni caso la sua funzione era di supporto operativo a tutte le attività dell'ufficio, di catalogazione essenzialmente rispetto ad es. alle policy aziendali emanate e alle tipologie di Carta dei servizi degli enti locali e centrali. La collaborazione è cessata in data 14.4.2022 quando fu sciolto il servizio e lui fu destinato ad altro servizio di cui però non ricordo”. Quanto alla composizione del servizio e alla distribuzione di compiti interna allo stesso, il teste ha puntualizzato:
“Del servizio facevano parte, oltre a me, funzionario senior, un funzionario business di 7° livello, un 6° livello, un 5° livello e poi Pt_1 inquadrato nel 3° livello. Le mansioni erano diverse;
il 5° livello ad es. si occupava di fare la mappatura dei processi aziendali quale attività prodromica alla elaborazione di regolamenti aziendali, era un'attività di contenuto analitico;
ogni anno veniva elaborato dal responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza un piano che veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione e in questo piano venivano indicate le misure che bisognava adottare per contrastare la corruzione” (verbale udienza del 2.4.2025). Dunque, l'istruttoria svolta non ha consentito di acquisire alcun elemento idoneo a caratterizzare le mansioni del nel senso Pt_1 auspicato da quest'ultimo. Anzi, le risultanze testimoniali, che abbracciano solo alcuni periodi, segnatamente il periodo “dal novembre/dicembre 2012 e fino al maggio 2013” (gruppo di progetto Periti Assicurativi) e il periodo dal luglio 2018 a metà aprile 2022 (servizio Organizzazione e Programmazione aziendale), indicano mansioni impiegatizie esecutive e di supporto operativo, essenzialmente di classificazione, protocollazione e archiviazione di documenti di lavoro e assistenza all'utenza sia telefonica che a mezzo e-mail. Mansioni certamente riconducibili al livello retributivo nominalmente attribuito al ricorrente, prive di quei connotati tipici del superiore livello ambito, ovvero il possesso di
“significative competenze tecnico – professionali” e l'autonomia operativa sia pur limitata dalle direttive di carattere generale impartire dai superiori gerarchici.
15 3. Infine, la domanda di condanna ex 96 c.p.c. (commi 1 e 3) non può essere accolta non essendo stati dimostrati i presupposti della responsabilità aggravata prevista dal citato articolo. È, infatti, onere incombente sulla parte che richiede il risarcimento non soltanto allegare ma, altresì, dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento di malafede processuale della controparte. Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass. 21393/2005; fra le altre, Cass. 9080/2013). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte. Dagli atti del processo non risultano elementi obiettivi dai quali desumere il dolo o la colpa grave del ricorrente necessari per fondare una pronuncia di condanna nei suoi confronti solo fugacemente richiesta dalla controparte.
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Per i motivi che precedono, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.628,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.628,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per
16 cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 23/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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