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2 aprile 1971
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4 aprile 1976
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5 giugno 1986
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27 maggio 1989
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13 agosto 1994
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22 ottobre 1996
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29 luglio 2003
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15 settembre 2005
15 settembre 2005
Art. 1. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 maggio 1989, n. 171 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio." --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 5 maggio 1989, n 171 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio." --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 maggio 1989, n. 171 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati mediante contratti di locazione o di noleggio." --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 5 maggio 1989, n 171 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio." --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 14/03/2008 n. 95 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 14 marzo 2008 · 20.452389
[…] operazioni relative alle unita\' da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, in considerazione della circostanza che tali imbarcazioni sono utilizzate per fini "sportivi o ricreativi" (art. 1, legge n. 50 del 1971). In ordine alle unita\' da diporto, tuttavia, la disciplina IVA ha subito negli anni una notevole evoluzione.
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 14781Provvedimento: […] - la mancata applicazione dell'art. 39, comma 1, della legge n. 50/1971 sul diporto nautico. […] Ai sensi dell'art. 1, 2^ comma, della legge n. 50/1971 (comma non modificato dalla legge n. 172/2003), infatti, "è navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro". Nel caso in esame, invece, veniva svolta un'attività di navigazione turistico-commerciale, con finalità di lucro e questa Corte si è già espressa nel senso che l'utilizzazione, anche temporanea, di un battello da diporto per il trasporto di passeggeri con finalità di guadagno, esula dalla regolamentazione della nautica da diporto (vedi Cass., Sez. 3^, 29.3.1984, n. 2881, D'Ambra).Leggi di più...
- dimensione della nave·
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