Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2019, n. 31640
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Sentenza 18 luglio 2019

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In tema di reati ambientali, ai fini dell'individuazione delle "opere destinate alla difesa nazionale" per le quali è prevista l'esenzione dal rispetto delle previsioni contenute nel titolo I, della parte V, d.lgs. 6 aprile 2006, n. 152, relative alle immissioni in atmosfera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 272, del medesimo decreto e dell'art. 361, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, non è sufficiente la sola verifica della natura militare dell'amministrazione interessata ai lavori, essendo altresì necessario accertare che l'attività svolta, per specifiche caratteristiche oggettive - teleologiche, sia finalizzata proprio alla difesa e alla sicurezza del Paese. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il tribunale del riesame ha reputato sussistente il fumus del reato di cui all'art. 279 d.lgs. 152 del 2006 in relazione allo svolgimento, da parte di un arsenale militare, privo di autorizzazione alle immissioni in atmosfera, di un'attività di manutenzione di natanti appartenenti a società private di navigazione).

Lo svolgimento da parte della polizia giudiziaria di una mera attività di osservazione descrittiva dello stato dei luoghi, eventualmente documentata con rilievi fotografici, non è assimilabile all'ispezione dei luoghi disciplinata dall'art. 244 cod. proc. pen, posto che tale ultima attività ha ad oggetto l'accertamento delle "tracce" e degli "altri effetti materiali del reato".

In tema di accertamenti tecnici irripetibili, qualora l'avviso relativo a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni sia stato ritualmente notificato alle parti, l'omissione di ulteriori comunicazioni formali a quest'ultime circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle attività, non costituisce causa di nullità, gravando sui difensori l'onere di procurarsi tali informazioni personalmente o attraverso la presenza di un proprio consulente di parte.

Le norme contenute nella parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituendo il corpo normativo organico in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, si riferiscono anche a quelle particolari forme di scarico dei reflui di un insediamento che consistono nello stoccare i residui liquidi in ambienti chiusi per poi conferirli a terzi autorizzati allo smaltimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un bacino di carenaggio nel quale erano state rinvenute acque stagnanti, ritenendo configurabile il reato di cui all'art. 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2019, n. 31640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31640
    Data del deposito : 18 luglio 2019

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