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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G.22159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22159 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GAROFALO ANNE MARIE presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carità n.32
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SAURO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Nicolardi n.52
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 21.09.2002 e che dalla predetta unione era nata una figlia,
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 , maggiorenne e studentessa, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_1
situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, veniva altresì rilevata la omessa previsione dell'adeguamento ISTAT dell'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia da porre a carico della madre
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 9.01.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e riportate nel ricorso così come integrate a seguito del rilievo sollevato.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) La casa coniugale sita in Napoli, alla Via Nicolardi n. 34 resterà in uso al IG. ed alla figlia T_
. Il IG. sosterrà integralmente tutte le spese relative al detto immobile, tra le Per_1 Parte_2
quale il canone di locazione, gli oneri condominiali, la tari e le utenze che si impegna a volturare entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il IG. si impegna a tenere indenne la IG.ra T_
da qualsiasi richiesta di pagamento relativa al predetto immobile condotto in locazione. Parte_1
b) La IG.ra , entro il 31 dicembre 2024, trasferirà altrove la propria residenza, sostenendo Parte_1
tutte le spese per la sua abitazione.
c) La IG.ra contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne , Parte_1 Persona_2 versando al IG. a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) T_
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 entro e non oltre il giorno 14 di ciascun mese. Tale importo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da Febbraio 2026;
d) I coniugi divideranno al 50% le spese straordinarie per la figlia documentate e Persona_2 concordate, per le quali si rimanda al vigente protocollo stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Napoli
e i Magistrati del Tribunale di Napoli.
e) I coniugi divideranno nella misura del 50 % ciascuno l'importo dell'Assegno Unico.
f) I coniugi sono entrambi autosufficienti economicamente e non necessitano di mantenimento.
g) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 [...]
così provvede: T_
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.286 , parte II , S. A sez. G reg. Atti Matrimonio anno 2002);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22159 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GAROFALO ANNE MARIE presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carità n.32
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SAURO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via E. Nicolardi n.52
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 e , premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio in Napoli il 21.09.2002 e che dalla predetta unione era nata una figlia,
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 , maggiorenne e studentessa, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_1
situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, veniva altresì rilevata la omessa previsione dell'adeguamento ISTAT dell'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia da porre a carico della madre
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 9.01.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e riportate nel ricorso così come integrate a seguito del rilievo sollevato.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) La casa coniugale sita in Napoli, alla Via Nicolardi n. 34 resterà in uso al IG. ed alla figlia T_
. Il IG. sosterrà integralmente tutte le spese relative al detto immobile, tra le Per_1 Parte_2
quale il canone di locazione, gli oneri condominiali, la tari e le utenze che si impegna a volturare entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il IG. si impegna a tenere indenne la IG.ra T_
da qualsiasi richiesta di pagamento relativa al predetto immobile condotto in locazione. Parte_1
b) La IG.ra , entro il 31 dicembre 2024, trasferirà altrove la propria residenza, sostenendo Parte_1
tutte le spese per la sua abitazione.
c) La IG.ra contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne , Parte_1 Persona_2 versando al IG. a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) T_
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 entro e non oltre il giorno 14 di ciascun mese. Tale importo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da Febbraio 2026;
d) I coniugi divideranno al 50% le spese straordinarie per la figlia documentate e Persona_2 concordate, per le quali si rimanda al vigente protocollo stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Napoli
e i Magistrati del Tribunale di Napoli.
e) I coniugi divideranno nella misura del 50 % ciascuno l'importo dell'Assegno Unico.
f) I coniugi sono entrambi autosufficienti economicamente e non necessitano di mantenimento.
g) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 [...]
così provvede: T_
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.286 , parte II , S. A sez. G reg. Atti Matrimonio anno 2002);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4