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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. AL GR Presidente rel./est.
2) dott.ssa Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Riccardo LEONETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 973/2024 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
e Parte_1 CP_1
, in proprio e in qualità di eredi di
[...] Per_1
e , rappresentate e difese, giusta
[...] Persona_2 mandato in atti, dall'avv. Angelo Salvemini, elettivamente domiciliate presso il suo studio, Manfredonia al viale G. di Vittorio n. 14; appellanti E in persona del suo legale rappresentante CP_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Rinaldo Soragnese, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, al C.so Roma n. 9; appellata All'udienza collegiale del 27/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore delle appellanti ha così concluso (memorie di replica del 9/10/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza disattesa, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1733/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1378/2020 R.G.: Nel merito: - accertare e dichiarare la presenza e la responsabilità del conducente del SUV di colore nero, rimasto ignoto, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- accertare e dichiarare che il signor perdeva la vita in conseguenza del Persona_1 tragico evento sinistroso per cui è causa;
- per l'effetto, condannare la , quale impresa designata dalla CP_2
CONSAP per la Regione Puglia, a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ora art. 286/1 del D.Lgs 209 del 7 settembre 2005 e succ. modifiche), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore delle appellanti e Parte_1 [...]
in proprio e quali eredi della signora CP_1
, di tutti i danni patiti in conseguenza del Persona_2 decesso del congiunto , per le voci indicate Persona_1 nella narrativa dell'atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Foggia, quantificati in complessivi € 715.889,10, salvo errori e/o omissioni, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ex art. 1124 cod. civ., pari all'indice annuo Istat, nonché interessi legali e moratori dal dovuto al saldo;
- condannare, in ogni caso, l'odierna appellata, al pagamento integrale delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario>. Il procuratore della ha così concluso (memorie CP_2 di replica del 7/10/2025): l'appello proposto dalle Sig.re e Parte_1
, nelle spiegate qualità, avverso la Controparte_1 sentenza n. 1733/202 4, resa dal Tribunale di Foggia – Dr.ssa Maria Elena de Tura - in data 21.06.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnato provvedimento decisorio, il tutto con vittoria di compenso professionale del presente grado di Giudizio, come da nota spese allegata>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1733/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da e , , in proprio Parte_1 CP_1 CP_1
e in qualità di eredi di e , Persona_1 Persona_2 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del loro congiunto, , il quale, il Persona_1 giorno 1° aprile 2017, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo Citroen C3, tg. CC011CC, la SS89 (direzione Manfredonia-Mattinata), giunto alla rotatoria che regolamenta l'incrocio per Monte Sant'Angelo, rimaneva coinvolto in un grave sinistro stradale a seguito del quale perdeva la vita. Il Giudice di prime cure, adottando la decisione in virtù del criterio della ragione più liquida e facendo riferimento, fra l'altro, alla C.T.U. tecnico ricostruttiva espletata nel corso del procedimento penale, avente ad oggetto il suddetto accadimento1, ha valutato che non vi fosse un sufficiente riscontro estrinseco, nel quadro probatorio, per ritenere che il sinistro de quo fosse stato causato da un veicolo terzo rimasto ignoto2, anziché da situazione affatto diversa, scevra da responsabilità di terze persone. Inoltre, per effetto del rigetto, e Parte_1
sono state condannate a rimborsare Controparte_1
l' la somma € 23.500,37 per compenso CP_2 professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge3. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la consulenza tecnico-ricostruttiva del procedimento penale) e la prova orale dell'unico teste4. Avverso la sentenza hanno proposto appello Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Con il primo motivo, viene contestato “parziale utilizzo ed erronea valutazione delle prove atipiche poste a fondamento della decisione”5, poiché il Giudice di primo grado avrebbe utilizzato, nel formare il proprio convincimento, unicamente gli atti d'indagine dei Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro6, e una parte degli atti del procedimento penale n. 6238/2018 R.N.R. del Tribunale di Foggia, più precisamente la sola consulenza del PM, presa in esame quale prova atipica. D'altronde – sostengono le appellanti - il decreto di archiviazione del 20 settembre 20197 certificherebbe definitivamente la presenza della turbativa, ai danni del defunto, di un veicolo SUV di colore nero, benché non 1 Procedimento Penale n. 6238/2018 R.N.R. dal Tribunale Penale di Foggia. 2 In particolare, a quanto affermano le appellanti, un SU nero. 3 Dispositivo della sentenza impugnata. Testimone_ 4 Sig. , dichiaratosi testimone oculare del sinistro. 5 Pag. 4 dell'atto di appello. 6 Rapporto di Incidente Stradale redatto dai Carabinieri di Monte Sant'Angelo. 7 Agli atti, disposto dal GIP presso il Tribunale di Foggia. risultante dagli atti di indagine penale, e ciò avrebbe trovato spiegazione nel fatto che i militari erano intervenuti in loco dopo il sinistro. Inoltre, in assenza di segni riconducibili alla presenza del veicolo SUB nero, l'unico modo per ricostruire la dinamica dell'incidente sarebbe stato quello di avvalersi della prova orale, a mezzo del teste oculare, ritenuto inattendibile dal primo Giudice. Quest'ultimo, invece, non avrebbe tenuto conto di tutti gli altri elementi istruttori emergenti dal procedimento penale, per cui la sentenza gravata sarebbe affetta da carenza di adeguata motivazione. Con il secondo motivo di appello, viene dedotta la “illogicità ed erroneità della motivazione in ordine al giudizio di inattendibilità della dichiarazione del teste . Testimone_1 travisamento del risultato probatorio”8. Benché il Giudice ritenga inattendibile il racconto del teste, in ragione delle inconsuete modalità con cui avrebbe visto personalmente il sinistro de quo, questi – secondo le appellanti – non avrebbe mai riferito di aver percorso la rotatoria guardando lo specchietto retrovisore9, bensì che, nel percorrerla, aveva visto il SUV transitare sulla rotatoria in senso orario (quindi contromano) e, resosi conto di tale manovra non corretta, aveva continuato a seguire il veicolo con lo sguardo, assistendo anche alla turbativa da quest'ultimo provocata nei confronti del Prencipe. Inoltre – sostengono le appellanti - il teste avrebbe fornito giustificazioni ragionevoli al fatto che non si era fermato per dare soccorso, spiegando che a tanto aveva provveduto il proprietario del SUV. La ricostruzione dei fatti ad opera del teste – precisano le appellanti – sarebbe stata anche ritenuta verosimile dal GIP presso il Tribunale di Foggia. Con il terzo motivo, viene eccepita la “nullità della sentenza per omessa motivazione nonché carenza e/o illogicità della motivazione delle ordinanze con le quali sono state rigettate le richieste di prova testimoniale a mezzo del teste, ing.
”10. Testimone_2
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare in ordine al rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle attrici (reiterate negli atti di precisazione delle conclusioni) e avrebbe addotto una motivazione illogica, e comunque carente, a sostengo delle pronunce di rigettato della richiesta di C.T.U. e di prova testimoniale a mezzo del teste . Tes_2
Infatti, con ordinanza del 10/2/2021, il Tribunale aveva rigettato la prova orale (a mezzo del teste ing. Tes_3 poiché implicante opinioni di carattere tecnico e valutazioni non demandabili ad un teste. Secondo le appellanti, la motivazione sarebbe errata ed illogica, perché il teste indicato era l'autore della consulenza in sede penale, cui sarebbe consentito esprimere opinioni di carattere tecnico in sede di deposizione. La chiesta testimonianza – precisano le appellanti – avrebbe avuto l'obiettivo di smentire, in contraddittorio, l'assenza, evidenziata nelle annotazioni di PG, di riscontri oggettivi sulla dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice, ora appellante. D'altro canto, le prove atipiche avrebbero potuto essere tenute in considerazione se idonee e non smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie. Con altra ordinanza di rigetto del 28/6/2021 – aggiungono le appellanti - il Giudice di primo grado aveva negato l'invocata C.T.U, perché ritenuta superflua, alla luce della documentazione in atti, ritenuta copiosa ma contraddittoriamente utilizzata solo in piccola parte. Pertanto, nel presente grado di giudizio, Parte_1
e hanno reiterato le suddette
[...] Controparte_1 istanze istruttorie12. Si è costituita in giudizio impresa designata in CP_2 nome e per conto della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le vittime della Strada”, la quale ha impugnato e contestato l'appello, chiedendone il rigetto. Essa rileva che la consulenza disposta in sede penale avrebbe escluso la presenza del SUV nero sul luogo del sinistro, trattandosi di episodio del tutto accidentale privo di adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie, per cui l'evento mortale avrebbe dovuto essere imputato unicamente all'eccessiva velocità ed alla imprudente condotta di guida tenute dal . Per_1
Contrariamente a quanto sostenuto ex adverso – sostiene l'appellata – il Tribunale non avrebbe preso in considerazione solo stralci della predetta consulenza, bensì tutto il quadro probatorio disponibile. Inoltre, sebbene il GIP presso il Tribunale di Foggia, con il decreto di archiviazione13, avesse ritenuto in assoluto non da escludersi la possibile presenza del SUV nero sul luogo del sinistro, si sarebbe trattato di una valutazione effettuata assolutamente in termini astratti, cioè come mera possibilità, posto che, comunque, tale tesi ricostruttiva non avrebbe trovato alcun addentellato probatorio idoneo a confermarla. Sull'inattendibilità della testimonianza di , Testimone_1 quindi, il Giudice di primo grado avrebbe opinato correttamente, essendo la deposizione del tutto insufficiente, oltre che vacillante, confusa, contorta e contraddittoria14. Il teste, invero, avrebbe asseritamente assistito alla dinamica del sinistro, ma stranamente non si sarebbe accorto che la IT C3 (condotta dal de cuius) andava a velocità elevata e frenava per circa 40 metri (come invece ricostruito in sede di consulenza penale sulla base dei pochi riscontri oggettivi). Dunque, l'avversa ricostruzione del sinistro sarebbe carente di elementi scientifici e testimoniali sufficienti. In ordine al quantum debeatur, in via subordinata, la compagnia assicuratrice si riporta a quanto dedotto negli atti di primo grado, ribadendo la genericità, l'eccessività, la sproporzione e la carenza di supporto probatorio della domanda risarcitoria, con specifico riferimento alle singole componenti di danno richiesto15. Infine, l'appellata si è opposta alle avverse richieste istruttorie. Con ordinanza di questa Corte del 4.12.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dalle appellanti. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 29/10/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate. Motivi della decisione L'appello non è meritevole di accoglimento e, pertanto, va integralmente rigettato. Le censure delle appellanti riposano, fondamentalmente, sullo scorretto utilizzo del quadro probatorio di causa, sulla base del quale il Tribunale avrebbe ricostruito, in maniera errata, la dinamica del sinistro. Gli elementi probatori, rilevanti ai fini della decisione sulla presente controversia, sono costituiti dagli atti d'indagine dei Carabinieri di Monte Sant'Angelo (rilevazione del sinistro), dalle dichiarazioni del teste , dalla Testimone_1 consulenza disposta dal PM, nell'ambito del procedimento penale n. 6238/2018 R.N.R. del Tribunale di Foggia, e da taluni atti del processo penale predetto. Ebbene, in primo luogo, nel suo elaborato peritale, l'ing.
, ausiliare del PM, sulla base degli Testimone_2 elementi oggettivi presenti sul luogo del sinistro (in particolare, le tracce di frenata lasciate dalla IT C3 del de cuius16, l'analisi di quest'ultima e i rilievi delle FF.OO. intervenute in loco) ha ritenuto in modo inconfutabile che il Prencipe viaggiasse, negli attimi immediatamente precedenti il sinistro, ad una velocità di circa 71 km/h17, di molto superiore al limite ivi vigente (30 km/h). Inoltre, basandosi su tutti gli elementi disponibili, l'ing.
ha ritenuto che “l'assenza di abrasioni superficiali Tes_2
o alterazione dello stato superficiale dei lamierati” avrebbe consentito “escludersi l'interazione dinamica con altri veicolo”18 e che, stante l'astratta possibilità, per il , Per_1 di evitare la collisione contro la barriera del guard rail19, la sua condotta sarebbe stata “negligente e imprudente”, oltre che in spregio degli artt. 141 e 142 c.d.s.20. Dunque, tralasciando, per ora, l'asserito elemento della turbativa, a danno del , di un veicolo terzo in Per_1 occasione del sinistro, il Tribunale ha condivisibilmente valutato sufficiente la predetta consulenza al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, sub species del comportamento tenuto dal de cuius, il quale, come si è accertato, aveva affrontato e percorso la rotatoria a velocità eccessiva, salendo sul cordolo della rotatoria, perdendo il controllo del veicolo e, senza riuscire ad imboccare la direzione per Mattinata, andava a schiantarsi contro il guardrail. Il C.T.U. ha, quindi, concluso nel senso di attribuire il sinistro stradale e l'evento morte conseguente
“esclusivamente alla eccessiva velocità del conducente”21. Quanto alla presenza di un veicolo terzo, lo stesso consulente, pur prendendo in considerazione tale eventualità, analizzando la deposizione di , Testimone_1 resa in sede di sommarie informazioni alla Legione Carabinieri Puglia, Stazione di Monte Sant'Angelo, in data 10 luglio 2017, nonostante la ritenga astrattamente plausibile, in ragione della “coerenza geometrica di massima sulla eventuale contrapposta disposizione dei due veicoli”, tale ipotesi l'ha ritenuta del tutto indimostrata, in difetto di riscontri oggettivi, stante l'assenza di qualsivoglia traccia, in tal senso, rinvenibile sul luogo del sinistro. Allo stesso modo, il decreto di archiviazione in sede penale, richiamato dalle appellanti22, come sottolinea condivisibilmente l'appellata compagnia assicuratrice, non certifica definitivamente la presenza di un “SUV di colore nero” terzo, quale fattore determinante nella causazione della manovra che aveva portato alla morte il . Il Per_1
G.I.P., più semplicemente, riprende quanto emerso dalla testimonianza dell'asserito teste oculare, , Testimone_1 salvo poi escludere che tale possibilità trovi – nel caso in esame - qualunque riscontro concreto, pur riconoscendo trattarsi, in via meramente astratta, di una ricostruzione dei fatti verosimile. Invero, da un canto, la presenza del veicolo terzo costituirebbe una ipotesi meramente possibile in via astratta, dall'altro canto, avrebbero trovato ampio riscontro oggettivo il fatto che il circolasse ad una velocità di gran Per_1 lunga superiore al limite consentito, nei pressi della rotatoria teatro del sinistro, e le lunghe tracce di frenata sul manto stradale: elementi questi di per sé idonei ad attribuire, in via esclusiva, la causazione del sinistro alla condotta di guida imprudente della stessa vittima. D'altronde, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inattendibile la deposizione di . Testimone_1
Ciò in virtù di plurime considerazioni. La presenza del teste non fu rilevata dai Carabinieri intervenuti in loco che, al contrario, hanno espressamente attestato di non aver rinvenuto nessuna persona informata dei fatti. Inoltre, lascia perplessi anche la circostanza che il Tes_1 nonostante la gravità dell'incidente cui – a suo dire - avrebbe assistito, non si fermò per prestare soccorso al Prencipe.23. Aggiungasi che, con la sua deposizione, il teste, pur riferendo in ordine alla dinamica dell'incidente, nulla ha raccontato in merito alla condotta di guida del e, in Per_1 particolare, sulla velocità eccessiva alla quale esso viaggiava, velocità oggettivamente dimostrata sulla base della lunga frenata, profilo di cui, al contrario, il teste avrebbe potuto e dovuto inevitabilmente rendersi conto. Non meno trascurabile è la modalità con la quale il teste avrebbe – a suo dire – assistito all'evento infortunistico, attraverso cioè l'utilizzo dello specchietto retrovisore. Trattasi di modalità incompatibile con una chiara ed attendibile ricostruzione dell'incidente, in considerazione sia del notorio ristretto campo visivo consentito dal suddetto specchietto sia, soprattutto, della necessità del conducente, alla guida del proprio veicolo, di guardare avanti (limitando, quindi, la visione sul retro, attraverso lo specchio, al più ad una pronta quanto veloce sbirciatina), soprattutto affrontando una situazione di pericolo, quale è ragionevolmente l'imbocco e l'attraversamento di una rotatoria con plurime intersezioni. La carenza di adeguata prova della ricostruzione dei fatti, sostenuta dalle appellanti, è confermata anche dalla regola di giudizio in materia di azione risarcitoria promossa nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in relazione alla quale l'onere probatorio, in capo al danneggiato, è particolarmente rigoroso, in ragione della difficoltà, per l'impresa assicuratrice, di interloquire in relazione ad un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore. Il Supremo Collegio ha, infatti, affermato che, in una casistica di questo tipo, il danneggiato debba “provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato”24. Ne consegue che il danneggiato deve fornire una prova adeguata in ordine alla dinamica del sinistro, come da lui ricostruita. Nel caso di specie, parte attrice avrebbe dovuto rigorosamente dimostrare il coinvolgimento del veicolo terzo, rimasto non identificato, che, con la sua manovra scorretta ed imprudente, avrebbe costretto il Prencipe ad effettuare una manovra di emergenza, dalla quale ne era derivata la sua morte. Orbene, l'unica prova (testimoniale) addotta da parte attrice, ora appellante, presenta le evidenziate criticità, anche a fronte degli ulteriori riscontri in senso contrario, come sopra richiamati, e, pertanto, non è sufficiente per ritenere adempiuto l'onere probatorio suddetto. Tra l'altro, “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro".25 Dunque, i dati oggettivi rilevati dai Carabinieri, nel
“modulo” per la rilevanza dell'incidente stradale, e la consulenza, a firma dell'ing. , non consentono di Tes_2 ritenere provata la dinamica del sinistro addotta dalle appellanti, bensì imputano definitivamente la verificazione dell'incidente unicamente alla condotta di guida imprudente del defunto . Per_1
Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretto uso del comparto probatorio a sua disposizione per motivare il provvedimento impugnato. Rispetto alle richieste istruttorie avanzate dalle appellanti, nel condividere le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado, questa Corte, parimenti, opta per il rigetto delle stesse, in quanto una nuova indagine peritale, a mezzo C.T.U., risulterebbe del tutto superflua, stante la completezza degli elementi probatori presenti in giudizio. La richiesta di prova testimoniale, a mezzo dell'ing. Tes_2
(autore dell'elaborato peritale in sede penale, come sopra richiamato), allo stesso modo, si appalesa del tutto superflua, sia perché in difetto di punti sfocati o di carenze di alcun genere, rinvenibili nel suo elaborato peritale, sia soprattutto perché, così come articolati i capitoli di prova, essi implicano valutazioni, non consentite al teste, e non fatti specifici e puntuali. L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa desunta dal tenore della domanda risarcitoria, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi stante la scarsa complessità della lite), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 CP_1 [...]
nei confronti di nella qualità in atti, CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1733/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 7.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 5/11/2025. Il Presidente rel./est. AL GR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8 Pagg.
7-8 dell'atto di appello. 9 Da cui egli asserisce di aver visto la dinamica del sinistro. 10 Pag. 11 dell'atto di appello. 11 Il consulente del PM che ha redatto la C.T.U. che il giudice di primo grado ha utilizzato a fondamento della sua decisione. 12 Id est, la C.T.U. tecnico-ricostruttiva e la prova orale a mezzo del teste . Testimone_2 13 Cfr. nota n.7. 14 Pag. 5 della comparsa di costituzione in appello. 15 Comparsa di costituzione e risposta in primo grado. 16 In particolare, a pag. 13 dell'elaborato, specifica che “dette tracce gommose offrono la traiettoria di movimento dell'autovettura Citroen C3 sulla sede stradale e, andando a ritroso nel tempo e nello spazio sulla direzione sopra indicata, ripercorrendo la marcia in senso inverso, è possibile stabilire che la fase di sbandamento possa essere derivata da una parziale invasione del ciglio erboso sulla sinistra della corsia di marcia da parte dello stesso veicolo”. 17 Pag. 22 dell'elaborato. 18 Pag. 24 dell'elaborato. 19 Pag. 25 dell'elaborato. 20 Pagg. 26 e 27 dell'elaborato, in cui si afferma la presenza di “una condotta negligente e imprudente, di colpa generica, oltre che specifica, poiché inosservante delle norme di comportamento previste […]”. 21 Pag. 29 dell'elaborato. 22 Del 20 settembre 2019. 23 Ha dichiarato, nel corso della prova orale dell'udienza del 21 giugno 2021: “Io ho proseguito sulla mia strada perché ho visto che il proprietario del SU si era fermato e quindi ho pensato che avrebbe prestato soccorso. Io non ho visto il proprietario del SU scendere dalla macchina. Ho avuto l'impressione che il SU si fosse fermato”. 24 Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005. 25 Cfr. Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3019 del 17/02/2016.
1) dott. AL GR Presidente rel./est.
2) dott.ssa Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Riccardo LEONETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 973/2024 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
e Parte_1 CP_1
, in proprio e in qualità di eredi di
[...] Per_1
e , rappresentate e difese, giusta
[...] Persona_2 mandato in atti, dall'avv. Angelo Salvemini, elettivamente domiciliate presso il suo studio, Manfredonia al viale G. di Vittorio n. 14; appellanti E in persona del suo legale rappresentante CP_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Rinaldo Soragnese, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Foggia, al C.so Roma n. 9; appellata All'udienza collegiale del 27/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore delle appellanti ha così concluso (memorie di replica del 9/10/2025): Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza disattesa, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1733/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1378/2020 R.G.: Nel merito: - accertare e dichiarare la presenza e la responsabilità del conducente del SUV di colore nero, rimasto ignoto, nella causazione del sinistro per cui è causa;
- accertare e dichiarare che il signor perdeva la vita in conseguenza del Persona_1 tragico evento sinistroso per cui è causa;
- per l'effetto, condannare la , quale impresa designata dalla CP_2
CONSAP per la Regione Puglia, a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ora art. 286/1 del D.Lgs 209 del 7 settembre 2005 e succ. modifiche), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore delle appellanti e Parte_1 [...]
in proprio e quali eredi della signora CP_1
, di tutti i danni patiti in conseguenza del Persona_2 decesso del congiunto , per le voci indicate Persona_1 nella narrativa dell'atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Foggia, quantificati in complessivi € 715.889,10, salvo errori e/o omissioni, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ex art. 1124 cod. civ., pari all'indice annuo Istat, nonché interessi legali e moratori dal dovuto al saldo;
- condannare, in ogni caso, l'odierna appellata, al pagamento integrale delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario>. Il procuratore della ha così concluso (memorie CP_2 di replica del 7/10/2025): l'appello proposto dalle Sig.re e Parte_1
, nelle spiegate qualità, avverso la Controparte_1 sentenza n. 1733/202 4, resa dal Tribunale di Foggia – Dr.ssa Maria Elena de Tura - in data 21.06.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnato provvedimento decisorio, il tutto con vittoria di compenso professionale del presente grado di Giudizio, come da nota spese allegata>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1733/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da e , , in proprio Parte_1 CP_1 CP_1
e in qualità di eredi di e , Persona_1 Persona_2 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del loro congiunto, , il quale, il Persona_1 giorno 1° aprile 2017, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo Citroen C3, tg. CC011CC, la SS89 (direzione Manfredonia-Mattinata), giunto alla rotatoria che regolamenta l'incrocio per Monte Sant'Angelo, rimaneva coinvolto in un grave sinistro stradale a seguito del quale perdeva la vita. Il Giudice di prime cure, adottando la decisione in virtù del criterio della ragione più liquida e facendo riferimento, fra l'altro, alla C.T.U. tecnico ricostruttiva espletata nel corso del procedimento penale, avente ad oggetto il suddetto accadimento1, ha valutato che non vi fosse un sufficiente riscontro estrinseco, nel quadro probatorio, per ritenere che il sinistro de quo fosse stato causato da un veicolo terzo rimasto ignoto2, anziché da situazione affatto diversa, scevra da responsabilità di terze persone. Inoltre, per effetto del rigetto, e Parte_1
sono state condannate a rimborsare Controparte_1
l' la somma € 23.500,37 per compenso CP_2 professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge3. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la consulenza tecnico-ricostruttiva del procedimento penale) e la prova orale dell'unico teste4. Avverso la sentenza hanno proposto appello Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Con il primo motivo, viene contestato “parziale utilizzo ed erronea valutazione delle prove atipiche poste a fondamento della decisione”5, poiché il Giudice di primo grado avrebbe utilizzato, nel formare il proprio convincimento, unicamente gli atti d'indagine dei Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro6, e una parte degli atti del procedimento penale n. 6238/2018 R.N.R. del Tribunale di Foggia, più precisamente la sola consulenza del PM, presa in esame quale prova atipica. D'altronde – sostengono le appellanti - il decreto di archiviazione del 20 settembre 20197 certificherebbe definitivamente la presenza della turbativa, ai danni del defunto, di un veicolo SUV di colore nero, benché non 1 Procedimento Penale n. 6238/2018 R.N.R. dal Tribunale Penale di Foggia. 2 In particolare, a quanto affermano le appellanti, un SU nero. 3 Dispositivo della sentenza impugnata. Testimone_ 4 Sig. , dichiaratosi testimone oculare del sinistro. 5 Pag. 4 dell'atto di appello. 6 Rapporto di Incidente Stradale redatto dai Carabinieri di Monte Sant'Angelo. 7 Agli atti, disposto dal GIP presso il Tribunale di Foggia. risultante dagli atti di indagine penale, e ciò avrebbe trovato spiegazione nel fatto che i militari erano intervenuti in loco dopo il sinistro. Inoltre, in assenza di segni riconducibili alla presenza del veicolo SUB nero, l'unico modo per ricostruire la dinamica dell'incidente sarebbe stato quello di avvalersi della prova orale, a mezzo del teste oculare, ritenuto inattendibile dal primo Giudice. Quest'ultimo, invece, non avrebbe tenuto conto di tutti gli altri elementi istruttori emergenti dal procedimento penale, per cui la sentenza gravata sarebbe affetta da carenza di adeguata motivazione. Con il secondo motivo di appello, viene dedotta la “illogicità ed erroneità della motivazione in ordine al giudizio di inattendibilità della dichiarazione del teste . Testimone_1 travisamento del risultato probatorio”8. Benché il Giudice ritenga inattendibile il racconto del teste, in ragione delle inconsuete modalità con cui avrebbe visto personalmente il sinistro de quo, questi – secondo le appellanti – non avrebbe mai riferito di aver percorso la rotatoria guardando lo specchietto retrovisore9, bensì che, nel percorrerla, aveva visto il SUV transitare sulla rotatoria in senso orario (quindi contromano) e, resosi conto di tale manovra non corretta, aveva continuato a seguire il veicolo con lo sguardo, assistendo anche alla turbativa da quest'ultimo provocata nei confronti del Prencipe. Inoltre – sostengono le appellanti - il teste avrebbe fornito giustificazioni ragionevoli al fatto che non si era fermato per dare soccorso, spiegando che a tanto aveva provveduto il proprietario del SUV. La ricostruzione dei fatti ad opera del teste – precisano le appellanti – sarebbe stata anche ritenuta verosimile dal GIP presso il Tribunale di Foggia. Con il terzo motivo, viene eccepita la “nullità della sentenza per omessa motivazione nonché carenza e/o illogicità della motivazione delle ordinanze con le quali sono state rigettate le richieste di prova testimoniale a mezzo del teste, ing.
”10. Testimone_2
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare in ordine al rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle attrici (reiterate negli atti di precisazione delle conclusioni) e avrebbe addotto una motivazione illogica, e comunque carente, a sostengo delle pronunce di rigettato della richiesta di C.T.U. e di prova testimoniale a mezzo del teste . Tes_2
Infatti, con ordinanza del 10/2/2021, il Tribunale aveva rigettato la prova orale (a mezzo del teste ing. Tes_3 poiché implicante opinioni di carattere tecnico e valutazioni non demandabili ad un teste. Secondo le appellanti, la motivazione sarebbe errata ed illogica, perché il teste indicato era l'autore della consulenza in sede penale, cui sarebbe consentito esprimere opinioni di carattere tecnico in sede di deposizione. La chiesta testimonianza – precisano le appellanti – avrebbe avuto l'obiettivo di smentire, in contraddittorio, l'assenza, evidenziata nelle annotazioni di PG, di riscontri oggettivi sulla dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice, ora appellante. D'altro canto, le prove atipiche avrebbero potuto essere tenute in considerazione se idonee e non smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie. Con altra ordinanza di rigetto del 28/6/2021 – aggiungono le appellanti - il Giudice di primo grado aveva negato l'invocata C.T.U, perché ritenuta superflua, alla luce della documentazione in atti, ritenuta copiosa ma contraddittoriamente utilizzata solo in piccola parte. Pertanto, nel presente grado di giudizio, Parte_1
e hanno reiterato le suddette
[...] Controparte_1 istanze istruttorie12. Si è costituita in giudizio impresa designata in CP_2 nome e per conto della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le vittime della Strada”, la quale ha impugnato e contestato l'appello, chiedendone il rigetto. Essa rileva che la consulenza disposta in sede penale avrebbe escluso la presenza del SUV nero sul luogo del sinistro, trattandosi di episodio del tutto accidentale privo di adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie, per cui l'evento mortale avrebbe dovuto essere imputato unicamente all'eccessiva velocità ed alla imprudente condotta di guida tenute dal . Per_1
Contrariamente a quanto sostenuto ex adverso – sostiene l'appellata – il Tribunale non avrebbe preso in considerazione solo stralci della predetta consulenza, bensì tutto il quadro probatorio disponibile. Inoltre, sebbene il GIP presso il Tribunale di Foggia, con il decreto di archiviazione13, avesse ritenuto in assoluto non da escludersi la possibile presenza del SUV nero sul luogo del sinistro, si sarebbe trattato di una valutazione effettuata assolutamente in termini astratti, cioè come mera possibilità, posto che, comunque, tale tesi ricostruttiva non avrebbe trovato alcun addentellato probatorio idoneo a confermarla. Sull'inattendibilità della testimonianza di , Testimone_1 quindi, il Giudice di primo grado avrebbe opinato correttamente, essendo la deposizione del tutto insufficiente, oltre che vacillante, confusa, contorta e contraddittoria14. Il teste, invero, avrebbe asseritamente assistito alla dinamica del sinistro, ma stranamente non si sarebbe accorto che la IT C3 (condotta dal de cuius) andava a velocità elevata e frenava per circa 40 metri (come invece ricostruito in sede di consulenza penale sulla base dei pochi riscontri oggettivi). Dunque, l'avversa ricostruzione del sinistro sarebbe carente di elementi scientifici e testimoniali sufficienti. In ordine al quantum debeatur, in via subordinata, la compagnia assicuratrice si riporta a quanto dedotto negli atti di primo grado, ribadendo la genericità, l'eccessività, la sproporzione e la carenza di supporto probatorio della domanda risarcitoria, con specifico riferimento alle singole componenti di danno richiesto15. Infine, l'appellata si è opposta alle avverse richieste istruttorie. Con ordinanza di questa Corte del 4.12.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dalle appellanti. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 29/10/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate. Motivi della decisione L'appello non è meritevole di accoglimento e, pertanto, va integralmente rigettato. Le censure delle appellanti riposano, fondamentalmente, sullo scorretto utilizzo del quadro probatorio di causa, sulla base del quale il Tribunale avrebbe ricostruito, in maniera errata, la dinamica del sinistro. Gli elementi probatori, rilevanti ai fini della decisione sulla presente controversia, sono costituiti dagli atti d'indagine dei Carabinieri di Monte Sant'Angelo (rilevazione del sinistro), dalle dichiarazioni del teste , dalla Testimone_1 consulenza disposta dal PM, nell'ambito del procedimento penale n. 6238/2018 R.N.R. del Tribunale di Foggia, e da taluni atti del processo penale predetto. Ebbene, in primo luogo, nel suo elaborato peritale, l'ing.
, ausiliare del PM, sulla base degli Testimone_2 elementi oggettivi presenti sul luogo del sinistro (in particolare, le tracce di frenata lasciate dalla IT C3 del de cuius16, l'analisi di quest'ultima e i rilievi delle FF.OO. intervenute in loco) ha ritenuto in modo inconfutabile che il Prencipe viaggiasse, negli attimi immediatamente precedenti il sinistro, ad una velocità di circa 71 km/h17, di molto superiore al limite ivi vigente (30 km/h). Inoltre, basandosi su tutti gli elementi disponibili, l'ing.
ha ritenuto che “l'assenza di abrasioni superficiali Tes_2
o alterazione dello stato superficiale dei lamierati” avrebbe consentito “escludersi l'interazione dinamica con altri veicolo”18 e che, stante l'astratta possibilità, per il , Per_1 di evitare la collisione contro la barriera del guard rail19, la sua condotta sarebbe stata “negligente e imprudente”, oltre che in spregio degli artt. 141 e 142 c.d.s.20. Dunque, tralasciando, per ora, l'asserito elemento della turbativa, a danno del , di un veicolo terzo in Per_1 occasione del sinistro, il Tribunale ha condivisibilmente valutato sufficiente la predetta consulenza al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, sub species del comportamento tenuto dal de cuius, il quale, come si è accertato, aveva affrontato e percorso la rotatoria a velocità eccessiva, salendo sul cordolo della rotatoria, perdendo il controllo del veicolo e, senza riuscire ad imboccare la direzione per Mattinata, andava a schiantarsi contro il guardrail. Il C.T.U. ha, quindi, concluso nel senso di attribuire il sinistro stradale e l'evento morte conseguente
“esclusivamente alla eccessiva velocità del conducente”21. Quanto alla presenza di un veicolo terzo, lo stesso consulente, pur prendendo in considerazione tale eventualità, analizzando la deposizione di , Testimone_1 resa in sede di sommarie informazioni alla Legione Carabinieri Puglia, Stazione di Monte Sant'Angelo, in data 10 luglio 2017, nonostante la ritenga astrattamente plausibile, in ragione della “coerenza geometrica di massima sulla eventuale contrapposta disposizione dei due veicoli”, tale ipotesi l'ha ritenuta del tutto indimostrata, in difetto di riscontri oggettivi, stante l'assenza di qualsivoglia traccia, in tal senso, rinvenibile sul luogo del sinistro. Allo stesso modo, il decreto di archiviazione in sede penale, richiamato dalle appellanti22, come sottolinea condivisibilmente l'appellata compagnia assicuratrice, non certifica definitivamente la presenza di un “SUV di colore nero” terzo, quale fattore determinante nella causazione della manovra che aveva portato alla morte il . Il Per_1
G.I.P., più semplicemente, riprende quanto emerso dalla testimonianza dell'asserito teste oculare, , Testimone_1 salvo poi escludere che tale possibilità trovi – nel caso in esame - qualunque riscontro concreto, pur riconoscendo trattarsi, in via meramente astratta, di una ricostruzione dei fatti verosimile. Invero, da un canto, la presenza del veicolo terzo costituirebbe una ipotesi meramente possibile in via astratta, dall'altro canto, avrebbero trovato ampio riscontro oggettivo il fatto che il circolasse ad una velocità di gran Per_1 lunga superiore al limite consentito, nei pressi della rotatoria teatro del sinistro, e le lunghe tracce di frenata sul manto stradale: elementi questi di per sé idonei ad attribuire, in via esclusiva, la causazione del sinistro alla condotta di guida imprudente della stessa vittima. D'altronde, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inattendibile la deposizione di . Testimone_1
Ciò in virtù di plurime considerazioni. La presenza del teste non fu rilevata dai Carabinieri intervenuti in loco che, al contrario, hanno espressamente attestato di non aver rinvenuto nessuna persona informata dei fatti. Inoltre, lascia perplessi anche la circostanza che il Tes_1 nonostante la gravità dell'incidente cui – a suo dire - avrebbe assistito, non si fermò per prestare soccorso al Prencipe.23. Aggiungasi che, con la sua deposizione, il teste, pur riferendo in ordine alla dinamica dell'incidente, nulla ha raccontato in merito alla condotta di guida del e, in Per_1 particolare, sulla velocità eccessiva alla quale esso viaggiava, velocità oggettivamente dimostrata sulla base della lunga frenata, profilo di cui, al contrario, il teste avrebbe potuto e dovuto inevitabilmente rendersi conto. Non meno trascurabile è la modalità con la quale il teste avrebbe – a suo dire – assistito all'evento infortunistico, attraverso cioè l'utilizzo dello specchietto retrovisore. Trattasi di modalità incompatibile con una chiara ed attendibile ricostruzione dell'incidente, in considerazione sia del notorio ristretto campo visivo consentito dal suddetto specchietto sia, soprattutto, della necessità del conducente, alla guida del proprio veicolo, di guardare avanti (limitando, quindi, la visione sul retro, attraverso lo specchio, al più ad una pronta quanto veloce sbirciatina), soprattutto affrontando una situazione di pericolo, quale è ragionevolmente l'imbocco e l'attraversamento di una rotatoria con plurime intersezioni. La carenza di adeguata prova della ricostruzione dei fatti, sostenuta dalle appellanti, è confermata anche dalla regola di giudizio in materia di azione risarcitoria promossa nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in relazione alla quale l'onere probatorio, in capo al danneggiato, è particolarmente rigoroso, in ragione della difficoltà, per l'impresa assicuratrice, di interloquire in relazione ad un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore. Il Supremo Collegio ha, infatti, affermato che, in una casistica di questo tipo, il danneggiato debba “provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato”24. Ne consegue che il danneggiato deve fornire una prova adeguata in ordine alla dinamica del sinistro, come da lui ricostruita. Nel caso di specie, parte attrice avrebbe dovuto rigorosamente dimostrare il coinvolgimento del veicolo terzo, rimasto non identificato, che, con la sua manovra scorretta ed imprudente, avrebbe costretto il Prencipe ad effettuare una manovra di emergenza, dalla quale ne era derivata la sua morte. Orbene, l'unica prova (testimoniale) addotta da parte attrice, ora appellante, presenta le evidenziate criticità, anche a fronte degli ulteriori riscontri in senso contrario, come sopra richiamati, e, pertanto, non è sufficiente per ritenere adempiuto l'onere probatorio suddetto. Tra l'altro, “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro".25 Dunque, i dati oggettivi rilevati dai Carabinieri, nel
“modulo” per la rilevanza dell'incidente stradale, e la consulenza, a firma dell'ing. , non consentono di Tes_2 ritenere provata la dinamica del sinistro addotta dalle appellanti, bensì imputano definitivamente la verificazione dell'incidente unicamente alla condotta di guida imprudente del defunto . Per_1
Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretto uso del comparto probatorio a sua disposizione per motivare il provvedimento impugnato. Rispetto alle richieste istruttorie avanzate dalle appellanti, nel condividere le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado, questa Corte, parimenti, opta per il rigetto delle stesse, in quanto una nuova indagine peritale, a mezzo C.T.U., risulterebbe del tutto superflua, stante la completezza degli elementi probatori presenti in giudizio. La richiesta di prova testimoniale, a mezzo dell'ing. Tes_2
(autore dell'elaborato peritale in sede penale, come sopra richiamato), allo stesso modo, si appalesa del tutto superflua, sia perché in difetto di punti sfocati o di carenze di alcun genere, rinvenibili nel suo elaborato peritale, sia soprattutto perché, così come articolati i capitoli di prova, essi implicano valutazioni, non consentite al teste, e non fatti specifici e puntuali. L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa desunta dal tenore della domanda risarcitoria, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi stante la scarsa complessità della lite), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 CP_1 [...]
nei confronti di nella qualità in atti, CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1733/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 7.500,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 5/11/2025. Il Presidente rel./est. AL GR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 8 Pagg.
7-8 dell'atto di appello. 9 Da cui egli asserisce di aver visto la dinamica del sinistro. 10 Pag. 11 dell'atto di appello. 11 Il consulente del PM che ha redatto la C.T.U. che il giudice di primo grado ha utilizzato a fondamento della sua decisione. 12 Id est, la C.T.U. tecnico-ricostruttiva e la prova orale a mezzo del teste . Testimone_2 13 Cfr. nota n.7. 14 Pag. 5 della comparsa di costituzione in appello. 15 Comparsa di costituzione e risposta in primo grado. 16 In particolare, a pag. 13 dell'elaborato, specifica che “dette tracce gommose offrono la traiettoria di movimento dell'autovettura Citroen C3 sulla sede stradale e, andando a ritroso nel tempo e nello spazio sulla direzione sopra indicata, ripercorrendo la marcia in senso inverso, è possibile stabilire che la fase di sbandamento possa essere derivata da una parziale invasione del ciglio erboso sulla sinistra della corsia di marcia da parte dello stesso veicolo”. 17 Pag. 22 dell'elaborato. 18 Pag. 24 dell'elaborato. 19 Pag. 25 dell'elaborato. 20 Pagg. 26 e 27 dell'elaborato, in cui si afferma la presenza di “una condotta negligente e imprudente, di colpa generica, oltre che specifica, poiché inosservante delle norme di comportamento previste […]”. 21 Pag. 29 dell'elaborato. 22 Del 20 settembre 2019. 23 Ha dichiarato, nel corso della prova orale dell'udienza del 21 giugno 2021: “Io ho proseguito sulla mia strada perché ho visto che il proprietario del SU si era fermato e quindi ho pensato che avrebbe prestato soccorso. Io non ho visto il proprietario del SU scendere dalla macchina. Ho avuto l'impressione che il SU si fosse fermato”. 24 Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005. 25 Cfr. Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3019 del 17/02/2016.