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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. EO del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 1.06.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 9 parte I serie / ufficio 9 anno 2013;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le eIGenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“• I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di fissare altrove la loro dimora, fermi restando i reciproci obblighi di legge, potendo anche recarsi all'estero senza il preventivo consenso dell'altro coniuge e per ciò stesso si rilasciano fin d'ora reciprocamente l'autorizzazione all'ottenimento al rinnovo/rilascio del passaporto anche con riferimento al figlio EO;
Affidamento del minore
• Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione del padre Persona_1 sita in Venezia, via Lissone 8.
• Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento pagina 1 di 3 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
• I coniugi si impegnano, comunque, a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località quando hanno seco il figlio minore. Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione ed alla salute del minore (scuola, cure, sport e tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori, fatti salvi i casi di urgenza.
• Strutturando una calendarizzazione su un modulo di due settimane, la IG.ra terrà con sè il figlio EO, Parte_1 nella prima settimana, il martedì ed il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche ad ore 14.00, riaccompagnando il figlio a casa del padre ad ore 20.30 dopo la somministrazione della cena;
quanto alla seconda settimana la madre starà con il figlio nei giorni di martedì e mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche ad ore 14.00, riaccompagnando il figlio a casa del padre ad ore 20.30 dopo la somministrazione della cena, nonché il venerdì dal termine delle lezioni scolastiche ad ore 14.00 sino alle ore 16.30; EO starà con la madre altresì dal sabato alle ore 11/11.30, al termine dell'orario di ripetizioni, da svolgersi presso il proprio domicilio sino alle ore 18.00 della domenica.
• Anche in caso di impegni lavorativi o altre urgenze del padre e/o della madre, entrambi i genitori si impegnano a mantenere detto calendario e detti diritti di visita, nonché a garantire al figlio le attività già preventivate e concordate.
• Per le feste e/o occasioni ed eventi di famiglia di ciascun genitore a cui EO dovrà partecipare, i coniugi cercheranno di gestire e calendarizzare dette giornate, ove possibile, nelle date di propria competenza. Vacanze estive
• EO generalmente frequenta i centri estivi dal 15 giugno al 30 Luglio: in tale periodo i genitori seguiranno la calendarizzazione ordinaria.
• In ogni caso, il minore trascorrerà due settimane di ferie, anche non consecutive, con ciascun genitore secondo la comunicazione del piano ferie che dovrà avvenire entro la data del 31.03 di ciascun anno.
• Con riferimento all'estate 2025 le parti già concordano che EO trascorrerà una settimana con il padre dal 4 al 10 di agosto 2025, due settimane con la madre dall' 11 al 23 agosto, a seguire EO fruirà di una settimana presso una località montana in autonomia con la parrocchia di riferimento e di nuovo con il padre per una settimana dal 8 al 14 settembre. Vacanze Natalizie
• EO trascorrerà, a decorrere da Natale 2025, con il padre il giorno 24 dicembre fino alle ore 10.00 del 25 Dicembre e con la madre dalle 10.00 del 25 dicembre fino alle 10.00 del 27 dicembre.
• Dal 27 al 1° gennaio alle 11.00 starà con il padre e dal 1° gennaio alle 11.00 fino al 6 gennaio alle ore 15.00 starà con la madre e cosi ad anni alterni.
• Le parti concordano che in ogni caso la calendarizzazione normale riprenderà alla fine del periodo di vacanza. Vacanze di Pasqua
• EO trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro secondo l'alternanza. EO trascorrerà la giornata di Pasqua 2025 con la madre, sino alle ore 20.30, ove rientrerà a casa del padre.
• Le ulteriori giornate di festa verranno trascorse come da calendario ordinario, al pari di ogni altro giorno in cui EO non frequenterà la scuola.
• Le parti convengono che entrambi i genitori possono sentire il figlio telefonicamente una volta al giorno in orario serale entro le ore 21.30 quando non lo hanno seco. Mantenimento per il figlio
• Le parti stabiliscono che ciascuno genitore provvederà al mantenimento del figlio quando lo avrà seco.
• I genitori in ogni caso si faranno carico in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie (mediche scolastiche sportive e ricreative) secondo le modalità del protocollo adottato dall' intestato Tribunale.
pagina 2 di 3 • Le parti divideranno in ragione del 50% anche tutti gli eventuali bonus o agevolazioni fiscali che dovessero essere richiesti a vantaggio o in ragione del figlio Casa coniugale
• Atteso che i ricorrenti conducevano in affitto un immobile sito in Venezia Mestre, via Daniele di Chinazzo, 2, che era adibito a casa coniugale, per il quale tuttavia è stato da tempo formalizzato dagli stessi rituale recesso e considerato che entrambi i ricorrenti dispongono attualmente di una nuova soluzione abitativa, non risulta necessaria alcuna statuizione in merito all' assegnazione della casa coniugale. Questioni economiche
• I coniugi dichiarano, e si danno vicendevolmente atto, di essere economicamente autosufficienti.
• Sul punto si specifica che la IG.ra , dopo un periodo di disoccupazione e contratti a chiamata, ha da gennaio Parte_1
2024 intrapreso una attività lavo tonoma avviando un pub, per tanto al momento non è in possesso di documentazione attestante i redditi.
• Il IG. lavora come e percepisce un reddito di circa € 1.600/1700,00. Per_1 Controparte_1
• Per tali motivi le parti si danno vicendevolmente atto di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, né ad altro titolo.
• Quanto alle questioni patrimoniali, le parti dichiarano di aver diviso ogni bene ivi compresi gli arredi.
• La IG.ra non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati, risultando solo intestataria della Parte_1 propria ditta individuale.
• Il IGnor dichiara di non essere intestatario di alcun conto corrente e pertanto non vengono depositati i richiesti Per_1 estratti conto.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. EO del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 1.06.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 9 parte I serie / ufficio 9 anno 2013;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le eIGenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“• I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di fissare altrove la loro dimora, fermi restando i reciproci obblighi di legge, potendo anche recarsi all'estero senza il preventivo consenso dell'altro coniuge e per ciò stesso si rilasciano fin d'ora reciprocamente l'autorizzazione all'ottenimento al rinnovo/rilascio del passaporto anche con riferimento al figlio EO;
Affidamento del minore
• Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione del padre Persona_1 sita in Venezia, via Lissone 8.
• Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento pagina 1 di 3 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
• I coniugi si impegnano, comunque, a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località quando hanno seco il figlio minore. Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione ed alla salute del minore (scuola, cure, sport e tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori, fatti salvi i casi di urgenza.
• Strutturando una calendarizzazione su un modulo di due settimane, la IG.ra terrà con sè il figlio EO, Parte_1 nella prima settimana, il martedì ed il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche ad ore 14.00, riaccompagnando il figlio a casa del padre ad ore 20.30 dopo la somministrazione della cena;
quanto alla seconda settimana la madre starà con il figlio nei giorni di martedì e mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche ad ore 14.00, riaccompagnando il figlio a casa del padre ad ore 20.30 dopo la somministrazione della cena, nonché il venerdì dal termine delle lezioni scolastiche ad ore 14.00 sino alle ore 16.30; EO starà con la madre altresì dal sabato alle ore 11/11.30, al termine dell'orario di ripetizioni, da svolgersi presso il proprio domicilio sino alle ore 18.00 della domenica.
• Anche in caso di impegni lavorativi o altre urgenze del padre e/o della madre, entrambi i genitori si impegnano a mantenere detto calendario e detti diritti di visita, nonché a garantire al figlio le attività già preventivate e concordate.
• Per le feste e/o occasioni ed eventi di famiglia di ciascun genitore a cui EO dovrà partecipare, i coniugi cercheranno di gestire e calendarizzare dette giornate, ove possibile, nelle date di propria competenza. Vacanze estive
• EO generalmente frequenta i centri estivi dal 15 giugno al 30 Luglio: in tale periodo i genitori seguiranno la calendarizzazione ordinaria.
• In ogni caso, il minore trascorrerà due settimane di ferie, anche non consecutive, con ciascun genitore secondo la comunicazione del piano ferie che dovrà avvenire entro la data del 31.03 di ciascun anno.
• Con riferimento all'estate 2025 le parti già concordano che EO trascorrerà una settimana con il padre dal 4 al 10 di agosto 2025, due settimane con la madre dall' 11 al 23 agosto, a seguire EO fruirà di una settimana presso una località montana in autonomia con la parrocchia di riferimento e di nuovo con il padre per una settimana dal 8 al 14 settembre. Vacanze Natalizie
• EO trascorrerà, a decorrere da Natale 2025, con il padre il giorno 24 dicembre fino alle ore 10.00 del 25 Dicembre e con la madre dalle 10.00 del 25 dicembre fino alle 10.00 del 27 dicembre.
• Dal 27 al 1° gennaio alle 11.00 starà con il padre e dal 1° gennaio alle 11.00 fino al 6 gennaio alle ore 15.00 starà con la madre e cosi ad anni alterni.
• Le parti concordano che in ogni caso la calendarizzazione normale riprenderà alla fine del periodo di vacanza. Vacanze di Pasqua
• EO trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro secondo l'alternanza. EO trascorrerà la giornata di Pasqua 2025 con la madre, sino alle ore 20.30, ove rientrerà a casa del padre.
• Le ulteriori giornate di festa verranno trascorse come da calendario ordinario, al pari di ogni altro giorno in cui EO non frequenterà la scuola.
• Le parti convengono che entrambi i genitori possono sentire il figlio telefonicamente una volta al giorno in orario serale entro le ore 21.30 quando non lo hanno seco. Mantenimento per il figlio
• Le parti stabiliscono che ciascuno genitore provvederà al mantenimento del figlio quando lo avrà seco.
• I genitori in ogni caso si faranno carico in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie (mediche scolastiche sportive e ricreative) secondo le modalità del protocollo adottato dall' intestato Tribunale.
pagina 2 di 3 • Le parti divideranno in ragione del 50% anche tutti gli eventuali bonus o agevolazioni fiscali che dovessero essere richiesti a vantaggio o in ragione del figlio Casa coniugale
• Atteso che i ricorrenti conducevano in affitto un immobile sito in Venezia Mestre, via Daniele di Chinazzo, 2, che era adibito a casa coniugale, per il quale tuttavia è stato da tempo formalizzato dagli stessi rituale recesso e considerato che entrambi i ricorrenti dispongono attualmente di una nuova soluzione abitativa, non risulta necessaria alcuna statuizione in merito all' assegnazione della casa coniugale. Questioni economiche
• I coniugi dichiarano, e si danno vicendevolmente atto, di essere economicamente autosufficienti.
• Sul punto si specifica che la IG.ra , dopo un periodo di disoccupazione e contratti a chiamata, ha da gennaio Parte_1
2024 intrapreso una attività lavo tonoma avviando un pub, per tanto al momento non è in possesso di documentazione attestante i redditi.
• Il IG. lavora come e percepisce un reddito di circa € 1.600/1700,00. Per_1 Controparte_1
• Per tali motivi le parti si danno vicendevolmente atto di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, né ad altro titolo.
• Quanto alle questioni patrimoniali, le parti dichiarano di aver diviso ogni bene ivi compresi gli arredi.
• La IG.ra non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati, risultando solo intestataria della Parte_1 propria ditta individuale.
• Il IGnor dichiara di non essere intestatario di alcun conto corrente e pertanto non vengono depositati i richiesti Per_1 estratti conto.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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