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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VIDO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA DEL RICCIO 8 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. DE VIDO ALESSANDRA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente così conclude:
“Condanna della controparte in favore della ricorrente:
- alla restituzione del deposito cauzionale di Euro 1.200 con interessi dalla corresponsione
(10.10.2019 – registrazione del contratto) alla domanda giudiziale (07.08.2024) nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e, dalla domanda giudiziale al saldo nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.;
- alla ripetizione delle spese condominiali eccedenti il dovuto e, quindi, per Euro 2.078,08, con interessi dai singoli versamenti alla domanda giudiziale (07.08.2024) nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e, dalla domanda giudiziale al saldo nella misura di cui al quarto comma pagina 1 di 5 dell'art. 1284 c.c.;
- alle refusione spese di lite, compresi i costi della mediazione (docc.nn.
8-8A), anche ai sensi dell'art.
11 bis d.lgs.n.28/2010”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso proposto ex art. 447 bis c.p.c. esponeva: Parte_1
- di avere concluso con contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento situato CP_1 in Galliera (BO), piazza Repubblica n. 15, e con durata dall'1 ottobre 2019 al 31 luglio 2023;
- che, in esecuzione di tale contratto, aveva corrisposto un deposito cauzionale pari a € 1.200,00 ed aveva puntualmente pagato il canone di € 400,00 mensili, oltre accessori;
- che, in particolare, a titolo di spese condominiali, aveva corrisposto alla proprietaria complessivamente acconti per € 2.241,00, come di volta in volta richiesto dalla , senza CP_1 tuttavia mai ricevere alcun riscontro documentale sulla debenza e sulla definitiva quantificazione delle asserite spese condominiali, pur avendo reiteratamente richiesto il resoconto di tali spese;
- che il contratto era cessato anticipatamente per accordo delle parti in data 31 luglio 2023, quando essa istante aveva rilasciato l'immobile;
- che tuttavia la non aveva restituito la caparra né aveva fornito rendiconto consuntivo delle CP_1 spese condominiali maturate, a carico di essa ricorrente durante la locazione;
- che a nulla erano valsi i solleciti tramite difensore;
- che, instaurata la procedura di mediazione obbligatoria, la stessa aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione della GIUNTA.
Sulla base di tali premesse la ricorrente concludeva chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi, con condanna della convenuta alla restituzione, e che venissero altresì accertate e quantificate le spese condominiali effettivamente dovute nel periodo di durata della locazione, anche all'esito dell'esibizione dei documenti attestanti tali spese, con condanna della GIUNTA alla restituzione dell'importo pagato in eccedenza rispetto a quanto dovuto, da determinarsi anche in via equitativa, ed al pagamento di somma ex art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, con vittoria di spese.
2.
pagina 2 di 5 Dichiarata la contumacia della convenuta, ammessa ed espletata la prova orale dedotta dalla ricorrente, all'udienza del 22 luglio 202 il difensore della ricorrente ha concluso come da verbale e discusso la causa;
ad esito è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
* * *
3.
In fatto è pacifica – perché risultante dalla documentazione prodotta dalla ricorrente – la conclusione tra le parti di contratto di locazione, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile meglio descritto nel ricorso (cfr. doc. 1).
Del pari pacifico – perché risultante dal contratto – è il versamento da parte della ricorrente, alla conclusione del contratto, della somma di € 1.200,00 a titolo di deposito cauzionale, posto che nel contratto si dà atto che la locatrice ne rilascia “quietanza con la sottoscrizione del presente contratto”
(cfr. pag. 2 del contratto).
4.
Tanto premesso, va osservato che l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto in questione può desumersi dalla registrazione della risoluzione, prodotta dalla ricorrente, valutata alla luce sia della mancata presentazione della convenuta al primo incontro di mediazione – potendo il giudice, a norma dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010 trarre, dalla mancata comparizione, elementi di prova – sia della mancata ottemperanza, sempre ad opera della convenuta, dell'ordine di esibizione, a lei ritualmente notificato.
4.1
E' quindi evidente la sussistenza del diritto della ricorrente alla restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, per l'importo di complessivi € 1.200,00. Su tale importo spettano gli interessi dalla costituzione in mora (16 novembre 2023) fino alla domanda ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla domanda all'effettivo saldo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c..
4.2
Relativamente all'ulteriore domanda della ricorrente di ripetizione di quanto pagato in eccesso a titolo di spese condominiali, va osservato che la teste amministratrice del condominio, sentita Testimone_1 in giudizio (anche in ragione della mancata ottemperanza della convenuta all'ordine di esibizione), ha dichiarato che sulla base della documentazione relativa alle spese condominiali (e segnatamente dei bilanci approvati e delle spese gravanti sul conduttore) la quota a carico della conduttrice (ossia pagina 3 di 5 dell'odierna ricorrente) ammontava, per il periodo in questione, a complessivi € 162,92. La stessa ha, altresì, precisato che la convenuta le aveva inizialmente chiesto, via mail, di fare la suddivisione delle spese e di inviarle direttamente, per la quota, all'inquilina, ma non le aveva poi fatto avere i relativi dati, sicché la suddivisione era stata fatta ma non era stato mandato nulla all'inquilina in difetto dei relativi dati (cfr. deposizione resa all'udienza del 30 aprile 2025).
Ne consegue che, avendo la ricorrente comprovato (tramite la produzione delle distinte dei bonifici con le relative causali relative sia ai canoni sia alle spese condominiali versate alla ) il CP_1 versamento, a titolo di spese condominiali, della complessiva somma di € 2.141,00 ed essendo risultato accertato che le spese condominiali a carico dell'inquilina, per il periodo in questione, erano pari a complessivi € 162,92, deve ritenersi accertato il versamento (indebito) della somma di complessivi €
1.978,08.
Su tale somma non spettano gli interessi, non avendo la ricorrente svolto (tempestivamente) tale domanda;
mentre è tardiva la domanda di interessi proposta solo in sede di note conclusive (e precisazione delle conclusioni) in vista dell'udienza di discussione.
5.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
1.200,00, con gli interessi dalla costituzione in mora (16 novembre 2023) fino alla domanda ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla domanda all'effettivo saldo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., e dell'ulteriore somma di € 1.978,08.
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate – considerate anche le anticipazioni ed i compensi per la mediazione e con la riduzione dei parametri medi, stante la limitata entità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta, nella contumacia della convenuta – in complessivi € 1.796,12, di cui € 296,12 per anticipazioni e spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
7.
Non ricorrono, invece, i presupposti di cui all'art. 12 bis del d.lgs. 28 del 2010, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, visto l'art.
pagina 4 di 5 429 c.p.c., così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 della somma di € 1.200,00, con gli interessi dalla costituzione in mora (16 novembre 2023) fino alla domanda ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla domanda all'effettivo saldo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., nonché dell'ulteriore somma di € 1.978,08;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.796,12, di cui € 296,12 per anticipazioni e spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Motivazione al 30° giorno.
Bologna, così deciso il 22 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11470/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VIDO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA DEL RICCIO 8 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. DE VIDO ALESSANDRA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente così conclude:
“Condanna della controparte in favore della ricorrente:
- alla restituzione del deposito cauzionale di Euro 1.200 con interessi dalla corresponsione
(10.10.2019 – registrazione del contratto) alla domanda giudiziale (07.08.2024) nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e, dalla domanda giudiziale al saldo nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.;
- alla ripetizione delle spese condominiali eccedenti il dovuto e, quindi, per Euro 2.078,08, con interessi dai singoli versamenti alla domanda giudiziale (07.08.2024) nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e, dalla domanda giudiziale al saldo nella misura di cui al quarto comma pagina 1 di 5 dell'art. 1284 c.c.;
- alle refusione spese di lite, compresi i costi della mediazione (docc.nn.
8-8A), anche ai sensi dell'art.
11 bis d.lgs.n.28/2010”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso proposto ex art. 447 bis c.p.c. esponeva: Parte_1
- di avere concluso con contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento situato CP_1 in Galliera (BO), piazza Repubblica n. 15, e con durata dall'1 ottobre 2019 al 31 luglio 2023;
- che, in esecuzione di tale contratto, aveva corrisposto un deposito cauzionale pari a € 1.200,00 ed aveva puntualmente pagato il canone di € 400,00 mensili, oltre accessori;
- che, in particolare, a titolo di spese condominiali, aveva corrisposto alla proprietaria complessivamente acconti per € 2.241,00, come di volta in volta richiesto dalla , senza CP_1 tuttavia mai ricevere alcun riscontro documentale sulla debenza e sulla definitiva quantificazione delle asserite spese condominiali, pur avendo reiteratamente richiesto il resoconto di tali spese;
- che il contratto era cessato anticipatamente per accordo delle parti in data 31 luglio 2023, quando essa istante aveva rilasciato l'immobile;
- che tuttavia la non aveva restituito la caparra né aveva fornito rendiconto consuntivo delle CP_1 spese condominiali maturate, a carico di essa ricorrente durante la locazione;
- che a nulla erano valsi i solleciti tramite difensore;
- che, instaurata la procedura di mediazione obbligatoria, la stessa aveva avuto esito negativo per la mancata partecipazione della GIUNTA.
Sulla base di tali premesse la ricorrente concludeva chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi, con condanna della convenuta alla restituzione, e che venissero altresì accertate e quantificate le spese condominiali effettivamente dovute nel periodo di durata della locazione, anche all'esito dell'esibizione dei documenti attestanti tali spese, con condanna della GIUNTA alla restituzione dell'importo pagato in eccedenza rispetto a quanto dovuto, da determinarsi anche in via equitativa, ed al pagamento di somma ex art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, con vittoria di spese.
2.
pagina 2 di 5 Dichiarata la contumacia della convenuta, ammessa ed espletata la prova orale dedotta dalla ricorrente, all'udienza del 22 luglio 202 il difensore della ricorrente ha concluso come da verbale e discusso la causa;
ad esito è stata pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
* * *
3.
In fatto è pacifica – perché risultante dalla documentazione prodotta dalla ricorrente – la conclusione tra le parti di contratto di locazione, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile meglio descritto nel ricorso (cfr. doc. 1).
Del pari pacifico – perché risultante dal contratto – è il versamento da parte della ricorrente, alla conclusione del contratto, della somma di € 1.200,00 a titolo di deposito cauzionale, posto che nel contratto si dà atto che la locatrice ne rilascia “quietanza con la sottoscrizione del presente contratto”
(cfr. pag. 2 del contratto).
4.
Tanto premesso, va osservato che l'intervenuta risoluzione consensuale del contratto in questione può desumersi dalla registrazione della risoluzione, prodotta dalla ricorrente, valutata alla luce sia della mancata presentazione della convenuta al primo incontro di mediazione – potendo il giudice, a norma dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010 trarre, dalla mancata comparizione, elementi di prova – sia della mancata ottemperanza, sempre ad opera della convenuta, dell'ordine di esibizione, a lei ritualmente notificato.
4.1
E' quindi evidente la sussistenza del diritto della ricorrente alla restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, per l'importo di complessivi € 1.200,00. Su tale importo spettano gli interessi dalla costituzione in mora (16 novembre 2023) fino alla domanda ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla domanda all'effettivo saldo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c..
4.2
Relativamente all'ulteriore domanda della ricorrente di ripetizione di quanto pagato in eccesso a titolo di spese condominiali, va osservato che la teste amministratrice del condominio, sentita Testimone_1 in giudizio (anche in ragione della mancata ottemperanza della convenuta all'ordine di esibizione), ha dichiarato che sulla base della documentazione relativa alle spese condominiali (e segnatamente dei bilanci approvati e delle spese gravanti sul conduttore) la quota a carico della conduttrice (ossia pagina 3 di 5 dell'odierna ricorrente) ammontava, per il periodo in questione, a complessivi € 162,92. La stessa ha, altresì, precisato che la convenuta le aveva inizialmente chiesto, via mail, di fare la suddivisione delle spese e di inviarle direttamente, per la quota, all'inquilina, ma non le aveva poi fatto avere i relativi dati, sicché la suddivisione era stata fatta ma non era stato mandato nulla all'inquilina in difetto dei relativi dati (cfr. deposizione resa all'udienza del 30 aprile 2025).
Ne consegue che, avendo la ricorrente comprovato (tramite la produzione delle distinte dei bonifici con le relative causali relative sia ai canoni sia alle spese condominiali versate alla ) il CP_1 versamento, a titolo di spese condominiali, della complessiva somma di € 2.141,00 ed essendo risultato accertato che le spese condominiali a carico dell'inquilina, per il periodo in questione, erano pari a complessivi € 162,92, deve ritenersi accertato il versamento (indebito) della somma di complessivi €
1.978,08.
Su tale somma non spettano gli interessi, non avendo la ricorrente svolto (tempestivamente) tale domanda;
mentre è tardiva la domanda di interessi proposta solo in sede di note conclusive (e precisazione delle conclusioni) in vista dell'udienza di discussione.
5.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
1.200,00, con gli interessi dalla costituzione in mora (16 novembre 2023) fino alla domanda ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla domanda all'effettivo saldo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., e dell'ulteriore somma di € 1.978,08.
6.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate – considerate anche le anticipazioni ed i compensi per la mediazione e con la riduzione dei parametri medi, stante la limitata entità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta, nella contumacia della convenuta – in complessivi € 1.796,12, di cui € 296,12 per anticipazioni e spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
7.
Non ricorrono, invece, i presupposti di cui all'art. 12 bis del d.lgs. 28 del 2010, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, visto l'art.
pagina 4 di 5 429 c.p.c., così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente CP_1 Parte_1 della somma di € 1.200,00, con gli interessi dalla costituzione in mora (16 novembre 2023) fino alla domanda ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla domanda all'effettivo saldo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., nonché dell'ulteriore somma di € 1.978,08;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.796,12, di cui € 296,12 per anticipazioni e spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Motivazione al 30° giorno.
Bologna, così deciso il 22 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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