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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1121 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1121 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI GIADA ( ) e dell'Avv. BRUSCHI CodiceFiscale_2 AN (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI GIADA (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. BRUSCHI AN (C.F. ) C.F._5 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/06/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7.03.1998, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
RESIDENZA E DOMICILIO
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
FIGLI
I figli maggiorenni e continueranno a vivere con la madre, ove hanno entrambi la Per_1 Per_2 residenza.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
In considerazione del fatto che i figli, pur maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti, ai sensi dell'art. 6 L. 898/1970, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, per un totale di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c della Sig.ra alle seguenti coordinate: [...]. In caso di spese non Pt_1 preventivabili delle quali i figli non dovessero essere in grado farsi carico con sostanze proprie, i genitori contribuiranno ai pagamenti nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione con congruo preavviso e successiva esibizione dei giustificativi di spesa.
Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Sarà onere di ciascun figlio notiziare il padre circa il raggiungimento della propria indipendenza economica.
CASA CONIUGALE
I ricorrenti sono proprietari dei beni immobili presso i quali risiedono e continueranno a risiedere:
Sig.ra immobile sito in Rimini (RN), Via Riccardo Zandonai n. 7, identificato al Catasto Pt_1
Fabbricati del Comune di Rimini al Fg. 53, part. 1310, sub 8, e posto auto al Fg. 53, part. 1310, sub
13 (All.
5 - visura catastale;
Pt_1 Sig. immobile in Santarcangelo di Romagna (RN), via Casale di San Vito n. 441, Parte_2 identificato al Catasto Fabbricati al Fg. 12, part. 5, e posto auto di cui al Fg. 12,Part. 283, sub. 3 (All.
6 - visura catastale . Parte_2
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto dichiarano di rinunciare a qualunque tipo di assegno di mantenimento.
BENI MOBILI REGISTRATI
I ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati: : autovettura Mini Parte_2
Countryman One, Tg. EW941PB e motociclo Yamaha SJ09 II;
autovettura Parte_1
Daihatsu Terios, Tg. DY408RD (all.
7 - visure PRA)
SULLA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO BANCARI
Si rappresenta che, in considerazione della natura consensuale del presente ricorso e dell'assenza di contestazioni in ordine agli aspetti economici - avendo i ricorrenti integralmente ed autonomamente regolato consensualmente ogni profilo patrimoniale - non sono stati allegati gli estratti conto bancari in quanto la documentazione medesima non risulta, allo stato, necessaria ai fini del presente procedimento. Tuttavia, i ricorrenti dichiarano la propria disponibilità a depositare tempestivamente tali documenti, qualora ciò sia ritenuto opportuno e necessario da parte dell'Autorità Giudicante.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 29 Parte I Anno 1998 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1121 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI GIADA ( ) e dell'Avv. BRUSCHI CodiceFiscale_2 AN (C.F. ) C.F._3
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI GIADA (C.F. C.F._4
) e dell'Avv. BRUSCHI AN (C.F. ) C.F._5 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/06/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7.03.1998, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
RESIDENZA E DOMICILIO
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
FIGLI
I figli maggiorenni e continueranno a vivere con la madre, ove hanno entrambi la Per_1 Per_2 residenza.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
In considerazione del fatto che i figli, pur maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti, ai sensi dell'art. 6 L. 898/1970, il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) a Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, per un totale di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c della Sig.ra alle seguenti coordinate: [...]. In caso di spese non Pt_1 preventivabili delle quali i figli non dovessero essere in grado farsi carico con sostanze proprie, i genitori contribuiranno ai pagamenti nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione con congruo preavviso e successiva esibizione dei giustificativi di spesa.
Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Sarà onere di ciascun figlio notiziare il padre circa il raggiungimento della propria indipendenza economica.
CASA CONIUGALE
I ricorrenti sono proprietari dei beni immobili presso i quali risiedono e continueranno a risiedere:
Sig.ra immobile sito in Rimini (RN), Via Riccardo Zandonai n. 7, identificato al Catasto Pt_1
Fabbricati del Comune di Rimini al Fg. 53, part. 1310, sub 8, e posto auto al Fg. 53, part. 1310, sub
13 (All.
5 - visura catastale;
Pt_1 Sig. immobile in Santarcangelo di Romagna (RN), via Casale di San Vito n. 441, Parte_2 identificato al Catasto Fabbricati al Fg. 12, part. 5, e posto auto di cui al Fg. 12,Part. 283, sub. 3 (All.
6 - visura catastale . Parte_2
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto dichiarano di rinunciare a qualunque tipo di assegno di mantenimento.
BENI MOBILI REGISTRATI
I ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati: : autovettura Mini Parte_2
Countryman One, Tg. EW941PB e motociclo Yamaha SJ09 II;
autovettura Parte_1
Daihatsu Terios, Tg. DY408RD (all.
7 - visure PRA)
SULLA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO BANCARI
Si rappresenta che, in considerazione della natura consensuale del presente ricorso e dell'assenza di contestazioni in ordine agli aspetti economici - avendo i ricorrenti integralmente ed autonomamente regolato consensualmente ogni profilo patrimoniale - non sono stati allegati gli estratti conto bancari in quanto la documentazione medesima non risulta, allo stato, necessaria ai fini del presente procedimento. Tuttavia, i ricorrenti dichiarano la propria disponibilità a depositare tempestivamente tali documenti, qualora ciò sia ritenuto opportuno e necessario da parte dell'Autorità Giudicante.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 29 Parte I Anno 1998 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi