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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1023/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Elena Garbo Consigliere relatore
Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARRONE Parte_1 C.F._1
STEFANO
APPELLANTE
e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ISIDORI GIADA Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 326/2023 emessa in data 16/2/2023 dal Tribunale di Venezia ex art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni di parte appellante:
- Accogliersi l'odierna impugnazione ed annullarsi l'impugnata pronuncia in ogni sua parte;
- Confermarsi la revoca del decreto opposto;
- Rigettarsi, respingersi e non accogliersi ogni avversaria domanda, richiesta, istanza ed eccezione;
- Accertarsi e dichiararsi che l'opponente nulla deve a controparte per alcun titolo, causa o ragione, tanto meno a fronte delle somme azionate con l'opposto decreto;
- Condannarsi l'appellata alla ripetizione di ogni somma versata medio tempore;
- Con vittoria di competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
- In via preliminare: Accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti e fissare l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis
c.p.c.;
- Nel merito: Rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutto quanto esposto negli atti del giudizio di primo grado e per quanto esposto nella precedente narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 326/2023 del
Tribunale di Venezia, resa in data 16/02/2023, pubblicata in pari data e mai notificata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali,i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto n. 948/2020 emesso in data 27/05/2020 dal Tribunale di Venezia col quale era stato ingiunto da il pagamento della somma di € 7.558,77, quale residuo Controparte_1
impagato del credito vantato in forza del contratto di finanziamento n. 1305555, sottoscritto con la Volkswagen Bank GMBH e da quest'ultima ceduto alla con Controparte_1 contratto del 18/04/2018, reg. in data 10/05/2018 al n. 1163 presso l'Agenzia delle Entrate di
Grosseto, contestando la debenza dell'importo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di
Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. e rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 7.558,77, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della cessione del credito al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
La decisione si fonda sulla natura ricognitiva di debito, ex art. 1988 c.c., della proposta formulata dal debitore al creditore cessionario in data 12.12.19 di pagamento del debito residuo e sull'assenza, da parte del debitore, di prova contraria, a fronte di contestazioni meramente generiche di insussistenza del credito e del rapporto. pag. 2/7 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a Parte_1
due motivi di gravame.
2.1. Col primo motivo afferma che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il debitore avesse riconosciuto la debenza dell'importo sulla base della sottoscrizione di un modulo prestampato ex adverso contenente una proposta transattiva di rientro, nemmeno poi accettata dall'appellante e qualificata dal giudice di primo grado come riconoscimento di debito.
Sostiene che il documento rappresentava una mera proposta conciliativa senza alcun riconoscimento con validità di 45 giorni e carattere meramente interlocutorio.
Contesta, altresì, la regola di giudizio posta a base della sentenza di primo grado, laddove ha sottolineato come l'opponente non avesse preso specifica posizione su quanto sostenuto e documentato dal creditore opposto né fornito prova contraria, mentre con l'atto di opposizione il diritto azionato era stato contestato nell'an e nel quantum e spettava, dunque, all'opposto fornire gli elementi probatori a sostegno del credito.
2.2. Col secondo motivo lamenta la condanna alle spese e l'erronea pronuncia di rigetto dell'opposizione, tenuto conto che era stata accolta l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo con revoca del decreto opposto, che avrebbe, invece, dovuto comportare la condanna della controparte alle spese o quantomeno la compensazione.
Chiede in ogni la riduzione dell'importo liquidato a titolo di spese in quanto eccessivo al punto da superare, di fatto, l'importo del capitale dovuto.
3. Si è costituita chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile ai Controparte_1 sensi dell' 348 bis c.p.c. in quanto mera riproposizione di assunti già motivatamente e puntualmente rigettati dal Giudice di prime cure o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Evidenzia come , dopo avere ricevuto la comunicazione di cessione del Parte_1
credito, abbia sottoscritto una proposta di pagamento riconoscendo di essere debitore di
[...]
della somma di euro 7.759,20 e proponendo alla stessa il pagamento della minore CP_1 somma di euro 3.789,60 in un'unica soluzione.
Nel documento sono indicati tutti gli estremi del debitore e il documento è datato e sottoscritto di pugno dall'odierno appellante, che non ha disconosciuto la propria sottoscrizione.
In punto di spese, sottolinea come il giudizio di opposizione non è finalizzato alla valutazione sulla legittimità e sulla validità del decreto ingiuntivo opposto quanto alla valutazione della fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con conseguente corretto rigetto dell'opposizione e condanna alle spese. pag. 3/7 4. In data 19.7.2023 veniva sospesa ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutività della sentenza appellata a fronte del periculum in mora rappresentato dall'appellante, gravato dall'onere di versamento di un assegno di euro 700,00 a titolo di mantenimento dei figli.
La causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.2.2025.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
Va certamente riconosciuto il valore ricognitivo del debito, ex art. 1988 c.c, alla proposta di pagamento per “il recupero bonario” del credito datata 12.12.2019 e inviata dal alla Pt_1
cessionaria del credito (doc.6 appellato già presente nel fascicolo Controparte_1
monitorio).
Ora, se è vero che la proposta è stata formulata sulla base di un modulo predisposto dal cessionario, va, altresì, considerato che il modulo è compilato e sottoscritto dal debitore anche quanto all'importo proposto a saldo del debito e l'invio del modulo segue ad una interlocuzione intercorsa con il debitore per il recupero della somma residuata dal finanziamento ricevuto da da Volkswagen Bank GMBH per l'acquisto del veicolo. Pt_1
E, infatti, alla notifica, nel giugno 2018, al debitore dell'avvenuta cessione del credito alla contenente il numero di pratica (176734), gli estremi del contratto di Controparte_1
finanziamento (n. 1305555) e il debito residuo pari ad euro 7.558,77 (cfr.doc. 5 appellato già presente nel fascicolo monitorio), era seguita una interlocuzione tra e la cessionaria Pt_1 per il pagamento del dovuto, esitata nell'invio del modulo da parte della Controparte_1
al debitore per definire le modalità di pagamento. Controparte_1
E, infatti, l'invio del modulo è accompagnato da mail (datata 3.12.2019) inviata da
[...] all'indirizzo mail del in cui si legge “come da intese intercorse… con la CP_1 Pt_1
presente siamo a trasmettere modello di proposta piano di rientro da compilare e restituire firmate”.
Nel modulo, ancora una volta, sono indicati nome del debitore (Debitore: ), Parte_1
numero di riferimento pratica (Vs rif/pratica nr. 176734, stesso codice numerico riportato anche nella lettera di cessione sub doc. 5), titolare del credito (Titolare del credito:
[...]
, indicazione del cedente (Cedente: Volkswagen bank Gmbh) e importo dovuto CP_1
(Importo totale dovuto: 7.529,20).
A tale mail rispondeva in data 12.12.2019 inviando la proposta di pagamento per il Pt_1
minor importo di euro 3.789,60 (sempre sub doc.6) accompagnata dalla seguente dichiarazione “come da accordi telefonici invio la proposta di pagamento del debito con
Volkswagen Bank GMBH”.
pag. 4/7 Ora, a prescindere dalla finalità dell'atto, del tutto irrilevante, ciò che rileva è che in quel documento, che ha fatto proprio compilandolo di suo pugno e sottoscrivendolo, egli Pt_1 abbia riconosciuto l'esistenza del debito (specificamente indicato in premessa nell'importo - dovuto - di euro 7.529,20) proponendo, infatti, il pagamento del minor importo a titolo conciliativo e il tenore della mail accompagnatoria con cui ha inviato il documento non fa che corroborare la consapevolezza della debenza e la volontà di definire la posizione, benchè attraverso un pagamento in misura ridotta (pagamento poi non accettato dalla cessionaria per la modesta entità dell'importo offerto, sostanzialmente pari alla metà del debito).
Pacifica è, infatti, la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e come può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, può anche risultare, implicitamente, da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa
e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo;
l'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. sez. 3, nr.36588 del 30/12/2023).
Ricognizione, peraltro, titolata, giacchè la proposta di pagamento in forma ridotta contiene anche il riferimento al contratto di finanziamento da cui è insorto il credito, tenuto conto dell'indicazione del numero della pratica (176734), corrispondente a quello riportato anche nella lettera di cessione associato al numero del contratto di finanziamento (sub doc. 5) e l'indicazione del creditore originario (cedente).
Dunque, ha riconosciuto come dovuta non solo la somma di euro 7.529,20, ma anche Pt_1
il rapporto di finanziamento da cui essa è originata, senza fornire in giudizio prova contraria.
Va, poi, considerato come il documento ricognitivo si inserisca in un contesto probatorio caratterizzato dalla ulteriore produzione, da parte del creditore cessionario, del contratto di finanziamento n. 1305555, sottoscritto dal con la Volkswagen Bank GMBH per Pt_1
l'acquisto del veicolo (per complessivi euro 18.202,20), dell'estratto conto (attestante un residuo pari ad euro 7.558,77) contenente la dichiarazione per cui l'estratto conto relativo al contratto n. 1305555 è conforme, ex art. 50 T.U.B., alle scritture contabili della Volkswagen
Bank, della notifica al debitore dell'avvenuta cessione, ancora una volta contenente gli estremi del contratto di finanziamento (n. 1305555) e il debito residuo (euro 7.558,77).
Dunque, più che agevolare l'onere probatorio a carico del creditore, nel caso di specie la ricognizione di debito sugella la prova (inequivocabile) della sussistenza del credito della pag. 5/7 non attinta da contestazioni da parte del debitore e rispetto al quale il Controparte_1
debitore non ha fornito alcuna prova della sua estinzione.
E, infatti, a fronte di tale documentazione, già presente agli atti del fascicolo monitorio e nuovamente richiamata nella comparsa di costituzione in opposizione a sostegno della debenza dell'importo, non ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di Parte_1
finanziamento, non ha negato di aver ricevuto la somma finanziata, non ha contestato la consistenza del debito residuo, non ha offerto una ricostruzione alternativa, limitandosi a contestazioni del tutto generiche, tramite mere clausole di stile quali “si contesta fermamente la sussistenza del credito azionato da controparte, tantomeno nella misura arbitrariamente indicata. Invero, non è provato, tantomeno in via monitoria, il contratto di finanziamento, che si disconosce integralmente, né l'eventuale residuo credito, il cui ammontare si contesta e smentisce…”, “si ribadisce la ferma contestazione dell'an, ma si impugna e denega il ricorso monitorio anche sotto il profilo del quantum, siccome non rispondente a quanto convenuto tra le parti o residua, essendo all'evidenza le somme richieste ex adverso palesemente eccessive
e non dovute. Sul punto, la documentazione dimessa è redatta in difetto di qualsivoglia contraddittorio ed oggetto di precipua contestazione” (pag.2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), che certo non inficiano la validità probatoria della documentazione prodotta dal creditore (art. 115 co.1 c.p.c.).
6. Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato.
Il giudice di primo grado ha liquidato in favore dell'opposto unicamente le spese del giudizio di opposizione, nella misura del minimo previsto ex D.M. 55/2014 e secondo il principio della soccombenza, essendo stata (correttamente) rigettata l'opposizione a fronte dell'accertamento della sussistenza del credito della mentre non ha posto a carico Controparte_1 dell'opponente le spese del giudizio monitorio, a fronte dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo per inefficacia dello stesso ex art. 644 c.p.c. (notifica oltre il termine previsto).
E ciò in applicazione del principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, non limitato all'esame della legittimità dell'ingiunzione ma implicante una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla, con la conseguenza che la revoca del decreto conseguente ad accertata nullità o inefficacia può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione (cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 proprio in un caso di pag. 6/7 revoca del decreto ingiuntivo per inefficacia ex art. 644 c.p.c. e di rigetto della seguente opposizione).
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese presentata dall'appellato, che ha chiesto compensi ai minimi tariffari individuati dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 5.809,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1023/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Elena Garbo Consigliere relatore
Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARRONE Parte_1 C.F._1
STEFANO
APPELLANTE
e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ISIDORI GIADA Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 326/2023 emessa in data 16/2/2023 dal Tribunale di Venezia ex art. 281 sexies c.p.c.
Conclusioni di parte appellante:
- Accogliersi l'odierna impugnazione ed annullarsi l'impugnata pronuncia in ogni sua parte;
- Confermarsi la revoca del decreto opposto;
- Rigettarsi, respingersi e non accogliersi ogni avversaria domanda, richiesta, istanza ed eccezione;
- Accertarsi e dichiararsi che l'opponente nulla deve a controparte per alcun titolo, causa o ragione, tanto meno a fronte delle somme azionate con l'opposto decreto;
- Condannarsi l'appellata alla ripetizione di ogni somma versata medio tempore;
- Con vittoria di competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
- In via preliminare: Accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti e fissare l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis
c.p.c.;
- Nel merito: Rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutto quanto esposto negli atti del giudizio di primo grado e per quanto esposto nella precedente narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 326/2023 del
Tribunale di Venezia, resa in data 16/02/2023, pubblicata in pari data e mai notificata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali,i.v.a. e c.p.a. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto n. 948/2020 emesso in data 27/05/2020 dal Tribunale di Venezia col quale era stato ingiunto da il pagamento della somma di € 7.558,77, quale residuo Controparte_1
impagato del credito vantato in forza del contratto di finanziamento n. 1305555, sottoscritto con la Volkswagen Bank GMBH e da quest'ultima ceduto alla con Controparte_1 contratto del 18/04/2018, reg. in data 10/05/2018 al n. 1163 presso l'Agenzia delle Entrate di
Grosseto, contestando la debenza dell'importo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di
Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. e rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 7.558,77, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della cessione del credito al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
La decisione si fonda sulla natura ricognitiva di debito, ex art. 1988 c.c., della proposta formulata dal debitore al creditore cessionario in data 12.12.19 di pagamento del debito residuo e sull'assenza, da parte del debitore, di prova contraria, a fronte di contestazioni meramente generiche di insussistenza del credito e del rapporto. pag. 2/7 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello affidato a Parte_1
due motivi di gravame.
2.1. Col primo motivo afferma che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che il debitore avesse riconosciuto la debenza dell'importo sulla base della sottoscrizione di un modulo prestampato ex adverso contenente una proposta transattiva di rientro, nemmeno poi accettata dall'appellante e qualificata dal giudice di primo grado come riconoscimento di debito.
Sostiene che il documento rappresentava una mera proposta conciliativa senza alcun riconoscimento con validità di 45 giorni e carattere meramente interlocutorio.
Contesta, altresì, la regola di giudizio posta a base della sentenza di primo grado, laddove ha sottolineato come l'opponente non avesse preso specifica posizione su quanto sostenuto e documentato dal creditore opposto né fornito prova contraria, mentre con l'atto di opposizione il diritto azionato era stato contestato nell'an e nel quantum e spettava, dunque, all'opposto fornire gli elementi probatori a sostegno del credito.
2.2. Col secondo motivo lamenta la condanna alle spese e l'erronea pronuncia di rigetto dell'opposizione, tenuto conto che era stata accolta l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo con revoca del decreto opposto, che avrebbe, invece, dovuto comportare la condanna della controparte alle spese o quantomeno la compensazione.
Chiede in ogni la riduzione dell'importo liquidato a titolo di spese in quanto eccessivo al punto da superare, di fatto, l'importo del capitale dovuto.
3. Si è costituita chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile ai Controparte_1 sensi dell' 348 bis c.p.c. in quanto mera riproposizione di assunti già motivatamente e puntualmente rigettati dal Giudice di prime cure o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Evidenzia come , dopo avere ricevuto la comunicazione di cessione del Parte_1
credito, abbia sottoscritto una proposta di pagamento riconoscendo di essere debitore di
[...]
della somma di euro 7.759,20 e proponendo alla stessa il pagamento della minore CP_1 somma di euro 3.789,60 in un'unica soluzione.
Nel documento sono indicati tutti gli estremi del debitore e il documento è datato e sottoscritto di pugno dall'odierno appellante, che non ha disconosciuto la propria sottoscrizione.
In punto di spese, sottolinea come il giudizio di opposizione non è finalizzato alla valutazione sulla legittimità e sulla validità del decreto ingiuntivo opposto quanto alla valutazione della fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con conseguente corretto rigetto dell'opposizione e condanna alle spese. pag. 3/7 4. In data 19.7.2023 veniva sospesa ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutività della sentenza appellata a fronte del periculum in mora rappresentato dall'appellante, gravato dall'onere di versamento di un assegno di euro 700,00 a titolo di mantenimento dei figli.
La causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.2.2025.
5. Il primo motivo di gravame è infondato.
Va certamente riconosciuto il valore ricognitivo del debito, ex art. 1988 c.c, alla proposta di pagamento per “il recupero bonario” del credito datata 12.12.2019 e inviata dal alla Pt_1
cessionaria del credito (doc.6 appellato già presente nel fascicolo Controparte_1
monitorio).
Ora, se è vero che la proposta è stata formulata sulla base di un modulo predisposto dal cessionario, va, altresì, considerato che il modulo è compilato e sottoscritto dal debitore anche quanto all'importo proposto a saldo del debito e l'invio del modulo segue ad una interlocuzione intercorsa con il debitore per il recupero della somma residuata dal finanziamento ricevuto da da Volkswagen Bank GMBH per l'acquisto del veicolo. Pt_1
E, infatti, alla notifica, nel giugno 2018, al debitore dell'avvenuta cessione del credito alla contenente il numero di pratica (176734), gli estremi del contratto di Controparte_1
finanziamento (n. 1305555) e il debito residuo pari ad euro 7.558,77 (cfr.doc. 5 appellato già presente nel fascicolo monitorio), era seguita una interlocuzione tra e la cessionaria Pt_1 per il pagamento del dovuto, esitata nell'invio del modulo da parte della Controparte_1
al debitore per definire le modalità di pagamento. Controparte_1
E, infatti, l'invio del modulo è accompagnato da mail (datata 3.12.2019) inviata da
[...] all'indirizzo mail del in cui si legge “come da intese intercorse… con la CP_1 Pt_1
presente siamo a trasmettere modello di proposta piano di rientro da compilare e restituire firmate”.
Nel modulo, ancora una volta, sono indicati nome del debitore (Debitore: ), Parte_1
numero di riferimento pratica (Vs rif/pratica nr. 176734, stesso codice numerico riportato anche nella lettera di cessione sub doc. 5), titolare del credito (Titolare del credito:
[...]
, indicazione del cedente (Cedente: Volkswagen bank Gmbh) e importo dovuto CP_1
(Importo totale dovuto: 7.529,20).
A tale mail rispondeva in data 12.12.2019 inviando la proposta di pagamento per il Pt_1
minor importo di euro 3.789,60 (sempre sub doc.6) accompagnata dalla seguente dichiarazione “come da accordi telefonici invio la proposta di pagamento del debito con
Volkswagen Bank GMBH”.
pag. 4/7 Ora, a prescindere dalla finalità dell'atto, del tutto irrilevante, ciò che rileva è che in quel documento, che ha fatto proprio compilandolo di suo pugno e sottoscrivendolo, egli Pt_1 abbia riconosciuto l'esistenza del debito (specificamente indicato in premessa nell'importo - dovuto - di euro 7.529,20) proponendo, infatti, il pagamento del minor importo a titolo conciliativo e il tenore della mail accompagnatoria con cui ha inviato il documento non fa che corroborare la consapevolezza della debenza e la volontà di definire la posizione, benchè attraverso un pagamento in misura ridotta (pagamento poi non accettato dalla cessionaria per la modesta entità dell'importo offerto, sostanzialmente pari alla metà del debito).
Pacifica è, infatti, la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e come può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, può anche risultare, implicitamente, da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa
e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo;
l'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. sez. 3, nr.36588 del 30/12/2023).
Ricognizione, peraltro, titolata, giacchè la proposta di pagamento in forma ridotta contiene anche il riferimento al contratto di finanziamento da cui è insorto il credito, tenuto conto dell'indicazione del numero della pratica (176734), corrispondente a quello riportato anche nella lettera di cessione associato al numero del contratto di finanziamento (sub doc. 5) e l'indicazione del creditore originario (cedente).
Dunque, ha riconosciuto come dovuta non solo la somma di euro 7.529,20, ma anche Pt_1
il rapporto di finanziamento da cui essa è originata, senza fornire in giudizio prova contraria.
Va, poi, considerato come il documento ricognitivo si inserisca in un contesto probatorio caratterizzato dalla ulteriore produzione, da parte del creditore cessionario, del contratto di finanziamento n. 1305555, sottoscritto dal con la Volkswagen Bank GMBH per Pt_1
l'acquisto del veicolo (per complessivi euro 18.202,20), dell'estratto conto (attestante un residuo pari ad euro 7.558,77) contenente la dichiarazione per cui l'estratto conto relativo al contratto n. 1305555 è conforme, ex art. 50 T.U.B., alle scritture contabili della Volkswagen
Bank, della notifica al debitore dell'avvenuta cessione, ancora una volta contenente gli estremi del contratto di finanziamento (n. 1305555) e il debito residuo (euro 7.558,77).
Dunque, più che agevolare l'onere probatorio a carico del creditore, nel caso di specie la ricognizione di debito sugella la prova (inequivocabile) della sussistenza del credito della pag. 5/7 non attinta da contestazioni da parte del debitore e rispetto al quale il Controparte_1
debitore non ha fornito alcuna prova della sua estinzione.
E, infatti, a fronte di tale documentazione, già presente agli atti del fascicolo monitorio e nuovamente richiamata nella comparsa di costituzione in opposizione a sostegno della debenza dell'importo, non ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di Parte_1
finanziamento, non ha negato di aver ricevuto la somma finanziata, non ha contestato la consistenza del debito residuo, non ha offerto una ricostruzione alternativa, limitandosi a contestazioni del tutto generiche, tramite mere clausole di stile quali “si contesta fermamente la sussistenza del credito azionato da controparte, tantomeno nella misura arbitrariamente indicata. Invero, non è provato, tantomeno in via monitoria, il contratto di finanziamento, che si disconosce integralmente, né l'eventuale residuo credito, il cui ammontare si contesta e smentisce…”, “si ribadisce la ferma contestazione dell'an, ma si impugna e denega il ricorso monitorio anche sotto il profilo del quantum, siccome non rispondente a quanto convenuto tra le parti o residua, essendo all'evidenza le somme richieste ex adverso palesemente eccessive
e non dovute. Sul punto, la documentazione dimessa è redatta in difetto di qualsivoglia contraddittorio ed oggetto di precipua contestazione” (pag.2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), che certo non inficiano la validità probatoria della documentazione prodotta dal creditore (art. 115 co.1 c.p.c.).
6. Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato.
Il giudice di primo grado ha liquidato in favore dell'opposto unicamente le spese del giudizio di opposizione, nella misura del minimo previsto ex D.M. 55/2014 e secondo il principio della soccombenza, essendo stata (correttamente) rigettata l'opposizione a fronte dell'accertamento della sussistenza del credito della mentre non ha posto a carico Controparte_1 dell'opponente le spese del giudizio monitorio, a fronte dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo per inefficacia dello stesso ex art. 644 c.p.c. (notifica oltre il termine previsto).
E ciò in applicazione del principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, non limitato all'esame della legittimità dell'ingiunzione ma implicante una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla, con la conseguenza che la revoca del decreto conseguente ad accertata nullità o inefficacia può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione (cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 proprio in un caso di pag. 6/7 revoca del decreto ingiuntivo per inefficacia ex art. 644 c.p.c. e di rigetto della seguente opposizione).
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese presentata dall'appellato, che ha chiesto compensi ai minimi tariffari individuati dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 5.809,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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